Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 45/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] l'11 Parte_1 C.F._1 ottobre 1960; rappresentata e difesa dall'avv. Giada Pugnetti come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sant'Ilario D'Enza (RE), Via Indipendenza n. 2/c
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(RE) il 15 settembre 1959; rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Amaduzzi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rubiera (RE), Via Emilia Ovest n.
54/1,
- convenuto - con l'intervento del
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- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
-Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12 Settembre 1982 a Casalgrande (RE) tra i signori Parte_1
e , annotato negli atti di matrimonio nell'anno 1982 Controparte_1
n.40 parte II serie A Uff.1, disponendo la trascrizione della sentenza nei registri dello stato civile competente a cura della cancelleria dell'intestato Tribunale, alle seguenti
CONDIZIONI
01/ I signori e a definizione dei Parte_1 Controparte_1 rapporti economici patrimoniali, e come pattuito in sede di accordo di separazione consensuale raggiunto a seguito di Convenzione di negoziazione assistita, confermano la volontà di portare a compimento il trasferimento della proprietà dell'immobile, già casa coniugale.
Il predetto immobile è pervenuto loro, a seguito di acquisto nell'anno
1996, con atto pubblico stipulato in data 26/07/1996 a Ministero
Dott. così identificato Rep. N. 59522, trascritto a RE Persona_1 il 31/07/1996 al n.11535 RG e n.7867RP, nella Conservatoria dei registri Immobiliari di Reggio Emilia e registrato il 6/08/1996 al n.5285.
La RA , pertanto, si obbliga a cedere al Signor Parte_1
, che si obbliga ad accettare, la sua quota di proprietà Parte_2 pro indiviso del 50% dell'immobile ubicato in Rubiera (RE) Via
Goldoni n.10, interno 4 piano 3 e del garage in Via Giovanni Verga piano T censito al NCEU di detto Comune:
-foglio 25, particella 1265, sub7, Categoria c/6, classe 2, consistenza
31 mq. rendita 1 10,47;
2 di 7 -foglio 25, particella 1265, sub 15, Categoria A/2, Classe U, Vani7,
Rendita catastale euro 686,89;
Il bene viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto ed accettato dal sig. , con fissi, infissi, Controparte_1 aderenze, pertinenze, accessioni, piantagioni e con le relative inerenti azioni, ragioni, accessioni, accessori, dipendenze pertinenze, servitù attive e passive se e come attualmente legalmente esistenti, gli oneri, pesi e gravami inerenti, se esistenti e competenti.
Il sig. , a titolo di pagamento del trasferimento di cui Controparte_1 sopra, corrisponderà alla sig.ra l'importo di € Parte_1
115.000,00=(centoquindicimilaeuro) da versarsi contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento definitivo, avanti al Notaio liberamente scelto dal sig. , che provvederà a pagare Controparte_1 le relative spese e compensi.
Nel corrispettivo sono compresi tutti i beni mobili nessuno escluso, già elencati nell'accordo di separazione e che qui si intendono integralmente trascritti.
L'atto definitivo dovrà essere stipulato entro sessanta giorni dalla sentenza di divorzio, salvo eventuale proroga indipendente dalla condotta delle parti.
Detta pattuizione costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale (circolare Agenzia delle
Entrate del 21/06/2012 n. 27/E e del 29/05/2013 n. 15/E). Le parti dichiarano di avvalersi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge
74/1987, con i maggiori benefici di cui alla Sentenza della Corte
Costituzionale n.154/1999. Tutte le spese necessarie al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile, nessuna esclusa, ivi espressamente inclusi APE e ARE, saranno a carico della signora
. Parte_1
02/ Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale Controparte_1 senza nulla corrispondere a titolo di indennità di occupazione, alla sig.ra così come pattuito in sede di separazione. Pt_1
3 di 7 03/ Gli oneri condominiali e la TARI sostenute per intero dal Signor
dal giorno del trasferimento della signora sino a 30 CP_1 Pt_1 giorni successivi alla sentenza di divorzio, dovranno essere allo stesso rimborsate per la quota del 50% spettante alla signora Tali Pt_1 spese verranno corrisposte il giorno del rogito.
04/ I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa alimentare o di mantenimento od economica.
05/ Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti.
06/ I coniugi dichiarano di nulla più avere reciprocamente a chiedersi,
a qualsiasi titolo, avendo già definito tra loro ogni questione patrimoniale con la regolamentazione di cui sopra.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025
[...]
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio contratto con , dal quale era separata in Controparte_1 forza di accordo di negoziazione assistita in data 7 febbraio 2024, esponendo, in particolare, che dall'unione delle parti era nato un figlio, , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_2
2. si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
14 marzo 2025, dando atto che le parti avevano nelle more raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, come ivi riportate.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 17 gennaio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 17 aprile 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti davano atto di avere raggiunto un accordo e, pertanto, autorizzati dal giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, chiedendo
4 di 7 che la causa venisse trattenuta in decisione per la pronuncia immediata di sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
5 di 7 Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a
Casalgrande (RE) in data 12 settembre 1982.
I coniugi hanno concluso in data 7 febbraio 2024 una convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale.
L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è stato trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Emilia il quale in data 15 febbraio 2024 ha concesso il nulla osta, stante l'assenza di figli minori.
La separazione si è protratta ininterrottamente dal 7 febbraio
2024, ossia dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6
d.l. 132/2014.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Il collegio prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], ed Controparte_1
, nata a [...] l'[...], celebrato con rito Parte_1 concordatario a Casalgrande (RE) in data 12 settembre 1982 e
6 di 7 trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno
1982 parte II serie A numero 40;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti così come trascritti in epigrafe;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 17 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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