Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40439 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA con sede in Milano, Viale Certosa n. 222, codice fiscale Parte_1
, incorporante già in persona procuratore P.IVA_1 CP_1 Controparte_2
ad negotia Dott. designata con procura speciale conferita con atto in data Parte_2
1.7.2016 del notaio Dott. (repertorio n. 92555, raccolta n. 19328), Per_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Miotto, elettivamente domiciliata presso l'Avv.Paolo
Garau, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E con sede in Roma, Via Altiero Spinelli n. 30, Controparte_3
codice fiscale e partita I.v.a. , in persona del legale rappresentante, Dott. , P.IVA_2 CP_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Spinelli Giordano, per procura generale alle liti di cui all'atto in data 10.10.2011 del notaio Dott. (repertorio n. 169837, raccolta n. 38088), Persona_2
elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore CONVENUTA
E
, con sede in Controparte_5
Via Cassa di Risparmio n. 15, codice fiscale , in persona del legale CP_5 P.IVA_3 rappresentante o quadro direttivo dell'ufficio legale, Dott. legittimata con Controparte_6 delibera del consiglio d'amministrazione della Banca in data 22.12.2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Strazzeri presso il quale è elettivamente domiciliata, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 18.6.2024 svolta mediante trattazione scritta ex art. 221, comma 4°, L. n. 77 del 2020
Per Parte_1
“Il sottoscritto procuratore dà anzitutto atto che, a far data dal 5.5.2023, è stata fusa Controparte_7
per incorporazione in con sede legale in Roma, Piazza Marconi n. 25, Parte_1
come da visura aggiornata che si produce (Allegato A).
2. Il sottoscritto procuratore precisa poi come segue le proprie conclusioni: nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento degli Controparte_3
assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a quale incorporante di (già Parte_1 CP_7 [...]
, condannarsi la stessa al suo risarcimento e Controparte_2 Controparte_3
quindi al pagamento in favore di quale incorporante di (già Parte_1 Controparte_7
della somma di € 8.778,87 o di quella diversa, maggiore o minore, Controparte_2 che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo
1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., a CP_8
di esibire gli estratti conto completi dei conti correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui
[...]
quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e alla chiusura dei conti correnti e/o libretti di risparmio presso i quali i titoli sono circolati, e, al contempo, fa istanza affinché la causa venga trattenuta a sentenza, con l'assegnazione dei termini di rito per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Si produce in copia: Allegato A) visura del registro delle imprese della CCIAA di Roma.”
Per la Controparte_3
“Con le presenti 'note di trattazione scritta' la convenuta, richiamato il contenuto dei CP_3
precedenti scritti difensivi, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti, dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali nuove avversarie domande e/o modifica di quelle originariamente ex adverso proposte ed insiste per l'accoglimento della eccezione di inammissibilità del deposito delle avversarie memorie ex art. 183, VI comma, 3 c.p.c., di cui chiede 3
nuovamente disporsi lo stralcio, poiché tali atti contengono deduzioni (e segnatamente quelle di cui alle pagg. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della memoria attorea e pagg. nn. 2, 3, 4, e 5 della memoria della terza chiamata (in ordine alle quali la esponente ribadisce di non accettare il contraddittorio) che le controparti avrebbero dovuto formulare nel termine perentorio di cui all'art. 183, VI comma,
n. 1 c.p.c. e/o, a tutto concedere, entro il c.d. secondo termine di cui alla richiamata disposizione.
La insiste, altresì, per l'accoglimento della eccezione di inammissibilità del deposito, CP_3
eseguito dalla con la precitata memoria ex art. 183, VI comma, Controparte_2
n. 3 c.p.c., della documentazione allegata a tale atto poiché trattasi di produzione (di cui si chiede lo stralcio) eseguita tardivamente ovvero allorquando era oramai decorso il termine perentorio di cui all'art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Fermo quanto precede, dunque, la esponente: insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate con la comparsa di costituzione e risposta e con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. e segnatamente:
a1) ordine, alla e/o alla ex art. 210 c.p.c., di esibire CP_5 Controparte_2
l'originale dell'assegno di traenza 'non trasferibile' n. 315436515-04, a Milano in data 17 Pt_3 gennaio 2018 per € 2.000,00, la cui copia è allegata all'atto di citazione con il n. 29 (cfr. punto d.1 della suddetta memoria);
a2) ordine, alla e/o alla di esibire, ex art. 210 c.p.c., le Controparte_2 CP_5
ricevute postali di invio ai beneficiari degli assegni di cui è causa, attestanti anche la modalità di spedizione a mezzo di 'raccomandata', ovvero 'assicurata' (cfr. punto d.2 della suddetta memoria);
a3) C.T.U. onde verificare lo stato degli assegni per cui è causa e, quindi, la insussistenza di
“evidente abrasione, scoloritura o alterazione nella sua consistenza fisica” (cfr. punto d.3 della suddetta memoria);
a4) prova per testimoni sui capitoli d.
4.a), d.
4.b), d.
4.c), d.
4.d), d.
4.e), d.
4.f) (cfr. punto d.4 della suddetta memoria) con i testimoni ivi indicati;
a5) interrogatorio formale del Legale rappresentante sia della che Controparte_2
della sui capitoli d.
4.a), d.
4.b), d.
4.c), d.
4.d), d.
4.e), d.
4.f), della precitata Controparte_5
memoria. si oppone, per i motivi già dedotti con la propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., all'accoglimento di tutte le avversarie richieste istruttorie perché inammissibili e, comunque, inconferenti ai fini del decidere.
In ogni caso, e senza che ciò possa costituire rinuncia alcuna a quanto sopra richiesto, eccepito e domandato, la precisa le conclusioni riportandosi a quelle di cui Controparte_3 4
alla precitata propria comparsa di costituzione e risposta con la quale è stato chiesto all'adito
Tribunale di Roma di:
“i) in linea principale e nel merito: dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande, da chiunque proposte e/o proponende, nei confronti della Controparte_3
perché non provate ed infondate sia in fatto che in diritto;
[...]
ii) in linea subordinata: accertare e dichiarare che la condotta di Controparte_2
configura, per le ragioni sopra illustrate, una condotta colposa idonea ad integrare la responsabilità della medesima, per quanto occorso, nella misura di cui all'art. 1227, 2° comma, c.c., ovvero del 1° comma della stessa disposizione, con conseguente rigetto di ogni domanda, proposta e/o proponenda, nei confronti della convenuta;
iii) in linea ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di soccombenza, ed in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla esponente, condannare la in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la
[...]
da ogni pretesa attorea, con conseguente condanna della predetta alla Controparte_3
restituzione di ogni somma, a nessun titolo escluso, che la concludente fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dell'istante, nella ipotesi di accoglimento delle domande dalla medesima formulate;
iv) in via istruttoria: a) ordinare ex art. 210, c.p.c., alla di esibire le Controparte_2
ricevute postali di invio ai beneficiari degli assegni di cui è causa, attestanti la modalità di spedizione a mezzo di 'raccomandata', ovvero 'assicurata';
b) alla ovvero a di esibire l'originale dell'assegno n. Controparte_2 CP_5
315436515, di € 2.000,00 scambiato presso la Stanza di Compensazione di Roma in data 30 gennaio 2018;
c) disporre, senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio spettante a parte attrice, apposita C.T.U. al fine di verificare l'insussistenza di evidenti abrasioni, scoloritura o alterazioni nella sua consistenza fisica nel suddetto assegno. In ogni caso con vittoria di spese”.
Si insta, dunque, per la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Ad ogni buon conto, ed in ragione della disposta speciale modalità di svolgimento della udienza del
18 giugno 2024, sopra richiamata, e tenuto conto della necessità di garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti, la esponente chiede che codesto Ill.mo Tribunale conceda un congruo termine per replicare alle note scritte che dovessero essere depositate dalla parte attrice e terza chiamata in causa, fatto comunque salvo ogni diritto della medesima esponente.” 5
Per Controparte_5
“E' presente per (già Controparte_9 Controparte_5
l'Avv. Francesco Strazzeri il quale si riporta alle istanze, eccezioni e deduzioni formulate
[...]
nei precedenti scritti difensivi il cui contenuto deve qui intendersi per integralmente riportato e trascritto. Contr Ci si oppone a qualunque istanza dovesse essere formulata da di rinnovazione istruttoria.
Per mero tuziorismo difensivo lo scrivente procuratore dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove ex adverso eventualmente formulate insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte chiedendo, al contempo, termine per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 c.p.c.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22.7.2020, già Parte_1 Controparte_2
conveniva in giudizio la dinanzi al Tribunale di Roma, e
[...] Controparte_3
proponeva la domanda:
“nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento degli Controparte_3
assegni bancari non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a condannarsi la stessa Controparte_2 Controparte_3
al suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di
[...] Controparte_2 della somma di € 8.778,87 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda, esponeva: Parte_1 che, per il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale, aveva liquidato l'indennizzo di €
1.200 all'assicurata e le aveva inviato l'assegno di traenza non trasferibile a lei Parte_4
intestato, n. 315436464 emesso a Milano il 17.1.2018 dalla Banca Carige AL S.p.a. (documenti n.
1, 2 e 3); 6
che la destinataria non aveva ricevuto l'assegno, che era stato pagato il 22.1.2018 a persona qualificatasi , presso uno sportello della Persona_3 Controparte_3 che, presentata denuncia, l'esponente aveva eseguito il pagamento di € 1.200,00 a favore di
[...]
, preannunciato con e-mail del 6.6.2018 (documenti n. 6, 7 e 8); Parte_4 che aveva convenuto con l'assicurata il risarcimento di € 1.200,00 per i danni subiti in CP_10 un incidente stradale e le aveva inviato l'assegno di traenza non trasferibile n.315436503, intestato alla medesima, emesso a Milano il 17.1.2018 da Banca Carige AL S.p.a. (documento n. 9, 10, 11), non ricevuto dalla destinataria e incassato in data 22.1.2018 da persona qualificatasi
[...]
; Per_3 che l'esponente aveva presentato denuncia e disposto il pagamento di € 1.200,00 a favore di tale società preannunciato con e-mail del 30.11.2018 (documenti n. 14 e 15); che, per il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale, aveva liquidato l'indennizzo di €
2.000 all'assicurata e le aveva inviato l'assegno di traenza non trasferibile a lei CP_11
intestato, n. 315436516 emesso a Milano il 17.1.2018 dalla Banca Carige AL S.p.a., non ricevuto dalla destinataria e pagato il 29.1.2018 a persona qualificatasi presso uno Persona_3
sportello della (documenti dal n. 16 al n. 22); Controparte_3 che, presentata denuncia, l'esponente aveva pagato l'importo di € 2.000,00 ad CP_11
preannunciato con e-mail del 14.3.2018 (documenti n. 23 e 24); che, per il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale, aveva liquidato l'indennizzo di €
2.000,00 all'assicurata e le aveva inviato l'assegno di traenza non trasferibile a Parte_5
lei intestato, n. 315436515 emesso a Milano il 17.1.2018 dalla Banca Carige AL S.p.a., che non era stato ricevuto dalla destinataria , erede di ma era stato Persona_4 Parte_5 pagato il 30.1.2018 a persona qualificatasi , presso uno sportello della Persona_3 [...]
(documenti dal n. 25 al n. 29); Controparte_3 che, presentata denuncia, l'esponente aveva eseguito il pagamento di € 2.000,00 a favore di
, inviato il 9.3.2018 (documenti n. 30 e 31); Persona_4 che, per il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale, aveva liquidato l'indennizzo di €
1.000,00 all'assicurata alla quale aveva inviato l'assegno di traenza Controparte_12
non trasferibile a lei intestato, n. 315437076 emesso a Milano il 19.1.2018 dalla Banca Carige AL
S.p.a., che non era stato ricevuto dalla destinataria, ma era stato pagato il 25.1.2018 a persona qualificatasi ”, presso uno sportello della Persona_5 Controparte_3
(documenti dal n. 32 al n. 34); che, presentata denuncia, l'esponente aveva eseguito il pagamento di € 1.000,00 a favore di inviato il 4.5.2018 (documenti n. 37 e 38). Controparte_12 7
La parte attrice deduceva che, in pochi giorni e previa contraffazione con modalità analoghe e facilmente percepibili, gli assegni erano stati incassati da persone diverse dai legittimi prenditori e, ai sensi dell'art. 43, comma 2°, R.D. 21.12.1933, n. 1736, la negoziatrice Controparte_3
doveva rispondere dei pagamenti indebitamente eseguiti, a titolo di responsabilità
[...]
professionale da contatto sociale di natura contrattuale, con conseguente applicazione della disciplina in tema di onere della prova;
che, in particolare, i segni grafici riportanti cognomi e nomi dei prenditori erano stati abrasi e sovrascritti, risultavano stampati su ciascun assegno con carattere meccanografico e tono cromatico diverso rispetto agli altri caratteri indicativi di luogo, data e importo;
che, in corrispondenza dell'indicazione del nome del prenditore, gli assegni presentavano cancellature, con diminuzione della consistenza del relativo supporto cartaceo, elementi rilevabili con l'uso della diligenza richiesta al soggetto esercente tale attività professionale;
che i primi quattro assegni emessi il 17.1.2018 a favore di Parte_4 CP_10 [...]
e erano stati presentati all'incasso da tale i Per_6 Persona_7 Parte_6
primi due lo stesso giorno 22.1.2018, e ciò che avrebbe dovuto indurre la banca negoziatrice a eseguire opportuni controlli, ma aveva agito nell'inosservanza delle direttive contenute nella
Circolare ABI LG/003005 del 7.5.2001 (documento n. 39), concernenti l'identificazione dei presentatori di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, da effettuare mediante esibizione di due documenti d'identità muniti di fotografia, e con l'utilizzo di idonee cautele, in caso di mancata corrispondenza tra luoghi di emissione, di presentazione del titolo e di residenza del prenditore;
che gli assegni erano stati emessi a Milano, ma erano stati incassati in luogo diverso da persone non titolari di conti correnti e residenti a [...], a distanza di centinaia di chilometri dal luogo di emissione.
In subordine, chiedeva la condanna della parte convenuta al Controparte_2
risarcimento del danno a titolo di responsabilità extracontrattuale;
aggiungeva che era stato svolto il procedimento di mediazione, definito con esito negativo (documenti n. 50 e 51); chiedeva il risarcimento del danno nel complessivo importo di € 7.400, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1°, c.c. dal pagamento di ciascun assegno al saldo, con eventuale maggior importo per la differenza tra il saggio legale di interesse e rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.
Con decreto reso a norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c. la prima udienza era differita al
19.4.2021. 8
La si costituiva in giudizio il 30.3.2021 e, a norma dell'art. 269 Controparte_3
c.p.c., proponeva istanza per poter chiamare in causa Controparte_5
da cui intendeva essere manlevata, e contestava la fondatezza della domanda
[...]
avversaria, chiedendo:
“salvo ampliare ed illustrare, si chiede che l'adito Giudice di Pace voglia, previa chiamata in causa della Controparte_5
i) in linea principale e nel merito: dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande, da chiunque proposte e/o proponende, nei confronti della Controparte_3
perché non provate ed infondate sia in fatto che in diritto;
[...]
ii) in linea subordinata: accertare e dichiarare che la condotta di Controparte_2
configura, per le ragioni sopra illustrate, una condotta colposa idonea ad integrare la responsabilità della medesima, per quanto occorso, nella misura di cui all'art. 1227, 2° comma,
c.c., ovvero del 1° comma della stessa disposizione, con conseguente rigetto di ogni domanda, proposta e/o proponenda, nei confronti della convenuta;
iii) in linea ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di soccombenza, ed in accoglimento della domanda di manleva formulata dalla esponente, condannare la in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la
[...]
da ogni pretesa attorea, con conseguente condanna della predetta alla Controparte_3
restituzione di ogni somma, a nessun titolo escluso, che la concludente fosse eventualmente tenuta a pagare in favore dell'istante, nella ipotesi di accoglimento delle domande dalla medesima formulate;
iv) in via istruttoria:
a) ordinare ex art. 210, c.p.c., alla di esibire le ricevute postali di Controparte_2
invio ai beneficiari degli assegni di cui è causa, attestanti la modalità di spedizione a mezzo di
'raccomandata', ovvero 'assicurata';
b) alla ovvero a di esibire l'originale dell'assegno Controparte_2 CP_5
n. 315436515, di € 2.000,00 scambiato presso la Stanza di Compensazione di Roma in data 30 gennaio 2018;
c) disporre, senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio spettante a parte attrice, apposita C.T.U. al fine di verificare l'insussistenza di evidenti abrasioni, scoloritura o alterazioni nella sua consistenza fisica nel suddetto assegno.
In ogni caso con vittoria di spese.”
In particolare, la esponeva che, a eccezione dell'assegno n. Controparte_3
0315436515-04, aveva negoziato i titoli mediante la procedura check truncation, che non 9
richiedeva la consegna degli assegni alla banca trattaria, a cui aveva inoltrato in via informatica l'immagine elettronica dei titoli (documenti n. 5, 13, 22 e 36 di parte attrice); che l'assegno n. 0315436515-04 era stato pagato il 30.1.2018 in Roma nella modalità tradizionale, in stanza di compensazione, come risultava dalla stampigliatura sul retro “…. 30/01/18/ B.N.L. 1005
ST RM …..” (documento n. 29 di parte attrice); deduceva che unicamente la trattaria avrebbe potuto verificare eventuali Controparte_5
alterazioni o modifiche dei titoli trasmessi in via telematica rispetto agli assegni che aveva emesso e dei quali conservava copia (documenti n. 3, 11, 19 e 27 di parte attrice), con il riscontro di corrispondenza dei numeri distintivi di ciascun assegno e i nomi ad essi associati;
negava la sussistenza della propria responsabilità, assumendo di aver impiegato la diligenza prescritta per la negoziazione dei titoli, che si assumevano contraffatti nei nomi dei beneficiari, e per l'identificazione dei portatori;
assumeva che aveva concorso a causare l'evento, avendo inviato gli Parte_1
assegni ai beneficiari mediante il servizio postale ordinario e, in caso di accoglimento della domanda avversaria, chiedeva di essere manlevata da CP_5
Con decreto reso il 1.4.2021, era autorizzata la chiamata in causa di che, Controparte_5
instaurato il contraddittorio in data 24.4.2021, si costituiva in giudizio il 29.7.2021 e, contestava la fondatezza della domanda avversaria, chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- In via principale, rigettare la domanda di manleva e, per l'effetto, ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità della negoziatrice nel pagamento degli assegni Controparte_3
per cui è causa, adottando i conseguenti provvedimenti.
Con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore della terza chiamata.”
In particolare, la chiamata in causa esponeva che la procedura di check truncation era stata svolta nell'osservanza del Regolamento applicativo interbancario, senza la materiale trasmissione e/o restituzione del titolo alla banca emittente, ma con regolazione dei flussi tra le banche in via informatica;
deduceva che la essendo stata in grado di verificare Controparte_3
l'eventuale contraffazione degli assegni, era tenuta a dimostrare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c. ed era obbligata al deposito dei titoli in originale, rimasti presso di sé ai sensi degli artt. 9.1, 9.3.1, 9.6.1 3 e 9.6.1 4 della procedura
Sitrad RNI (Rete Nazionale Interbancaria).
Assegnato il termine per l'avvio del procedimento di cui all'art. 5 D.L.vo 28/2010, svolto con esito negativo, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., e prodotta documentazione, precisate le 10
conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 18.6.2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza il 25.10.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
Passando al merito della controversia, occorre accertare se l'incasso degli assegni sopra citati da parte di soggetti non legittimati sia attribuibile a una condotta colposa o dolosa della società convenuta, quale negoziatrice degli assegni in questione, condotta tale da poter riscontrare una responsabilità contrattuale nei confronti della società traente.
La fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 43 del R.D. 1736/1933, che dispone: “L'assegno bancario emesso con clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.”
In particolare, questa norma prescrive l'obbligo di identificazione del legittimo prenditore dell'assegno non trasferibile, con conseguente responsabilità di chi effettua il pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario.
Nella specie, questa disposizione normativa va considerata congiuntamente all'art.1992 c.c., rubricato Adempimento della prestazione, il cui comma 2° prevede: “Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è titolare del diritto", poiché non si verte (solo) nell'ipotesi di errata identificazione del prenditore dell'assegno, ma nell'evenienza di scissione tra la legittimazione alla negoziazione del titolo e la titolarità dello stesso, configurandosi la probabilità che il prenditore dell'assegno sia il soggetto ivi indicato, ma solo a seguito di contraffazione del nominativo del beneficiario.
Al riguardo, è stato enunciato il principio secondo cui: “Nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile
'ictu oculi', in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.” (Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 16178 del 19.6.2018, C.E.D.
Corte di Cassazione, Rv. (Rv. 649786 - 01); conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 20292 del 11
4.10.2011); va richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui:
“La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ.” (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza). (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 14712 del 26/6/2007, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 597395-01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 7618 del 30.3.2010; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 10534 del 22.5.2015;
Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 12477 del 21.5.2018; Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 25581 del
12.10.2018).
E' stato precisato, altresì, che: “L'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale dettata dall'art. 1992 cod. civ. per il pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia all'art. 1189 cod. civ. che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente, con la conseguenza che la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all'ordinatario esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del beneficiario. Al riguardo, non rileva che l'ordinatario dell'assegno non ne sia mai venuto in possesso, essendo la norma volta a tutelare il beneficiario anche nell'ipotesi in cui l'assegno sia posseduto illecitamente da altri, e neppure rilevano le ragioni e le modalità del rapporto sottostante, atteso che la responsabilità è connessa all'accertamento che all'ordinatario sia derivato un danno dal mancato pagamento secondo le regole ivi previste.” (Cass., Sez. 1, sentenza n. 7949 del 31.3.2010, ivi, Rv.
612632).
In base alla documentazione prodotta in giudizio, è stato provato che Controparte_2
(ora ha tratto sul proprio conto corrente acceso presso Parte_1 CP_13
[...] [...]
[...]
gli assegni di traenza non trasferibili indicati nell'espositiva che precede, ciascuno emesso a
[...]
favore di e Parte_7 CP_11 Persona_7 Controparte_14
ai quali, in base all'espositiva dell'atto di citazione, sono stati spediti, con modalità
[...]
imprecisate; i destinatari non hanno ricevuto i titoli di credito, che sono stati negoziati presso la
Controparte_3
In data 22.4.2022, la parte convenuta ha depositato in atti i testi originali degli assegni, in forma cartacea, indicati nell'espositiva che precede e distinti dal n. 0315436464-05, n. 0315436503-05, n.
0315436516-05 e n. 0315437076-06 (documenti n. 5, 13, 22 e 36 di parte attrice), ciascuno dei quali presenta evidenti segni grafici anomali, il cui rilievo avrebbe dovuto precluderne la negoziazione, poiché ne denota la contraffazione;
infatti, il cognome e nome di ogni prenditore è stato scritto con caratteri grafici diversi rispetto a quelli delle altre parti dattiloscritte (luogo e data di emissione di ogni assegno) e le lettere “E” contenute nel cognome ” e nel nome Per_5
”, di cui all'ultimo assegno indicato, sono composte ciascuna da una lettera maiuscola Per_5
“M”, con la base orientata verso destra.
La parte convenuta non ha depositato il testo originale dell'assegno n. 0315436515-04 e non ha fornito la prova di aver adempiuto alle obbligazioni contrattuali, mediante la negoziazione di un assegno privo delle controverse alterazioni materiali, a favore del soggetto legittimato (cfr. Cass.,
Sez. Un. Civ., sentenza n. 12477 del 21.5.2018; Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 25581 del
12.10.2018).
A ciò consegue l'inadempimento della consistito nell'indebito Controparte_3
utilizzo della provvista, mediante la negoziazione dei suindicati titoli contraffatti o a favore di persone diverse dai beneficiari, i cui documenti identificativi prodotti in copia neppure consentono di rilevare che gli stessi documenti fossero immuni da tracce di contraffazione.
Non sussiste la responsabilità di che non ha negoziato alcun assegno, atteso il Controparte_5 principio secondo cui: “In tema di responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati non rileva la procedura di c.d. 'check truncation', la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, il che rende di per sé irrilevante la mancata informazione in favore del cliente, da parte della banca mandataria, in ordine all'avvenuta adozione di tale procedura di pagamento.” (Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 32706 del 7.11.2022, ivi, Rv. 666130-01; conf. Cass.,
Sez.
6-1 civ., ordinanza n. 13152 del 14.5.2021).
Sussiste il concorso di colpa della compagnia assicuratrice ex art.1227 c.c., per non aver spedito gli assegni ai beneficiari tramite un sistema idoneo a garantirne la ricezione da parte dei destinatari, ad esempio tramite posta assicurata di cui alla prescrizione dell'art.83 D.P.R. n.156/1973 circa la 13
spedizione di denaro e preziosi, e non avendo accreditato a loro favore gli importi dovuti mediante bonifici, e va considerato che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui:
“La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore.” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 9769 del 26.5.2020, ivi, Rv.
657884-01; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 25873 del 16.11.2020).
In particolare, con la sentenza n. 9769/2020 la Corte di Cassazione ha chiarito che: “In caso di pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello effettivamente legittimato, la domanda di rimborso del relativo importo proposta dal traente o dal richiedente nei confronti della banca trattaria o negoziatrice si distingue da quella avente ad oggetto il pagamento dell'assegno, non avendo natura cambiaria, ma risarcitoria, in quanto trova fondamento non già nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dall'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo (cfr. Cass., Sez.
Un., 26/06/2007, n. 14712; Cass., Sez. III, 22/05/ 2015, n. 10534).
L'accoglimento di tale domanda presuppone ovviamente la prova del danno, che tuttavia, nel caso dell'assegno di traenza, emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postula la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato, a causa dello indebito pagamento del titolo;
l'emissione e la spedizione di quest'ultimo non comportano infatti il trasferimento della titolarità del predetto importo in favore del beneficiario, il quale ne acquista la disponibilità giuridica soltanto a seguito del pagamento o dell'accreditamento effettuato dalla banca (cfr. Cass., Sez. Ili, 10/03/2008, n. 6291).”
Con la stessa sentenza è stato precisato: “Nella specie, va richiamata la disciplina dettata dal d.m.
26 febbraio 2004, vigente all'epoca della spedizione dell'assegno il cui pagamento costituisce oggetto del presente giudizio, la quale, nel delineare le caratteristiche dei prodotti forniti dal servizio postale, si limita a stabilire, per la posta ordinaria, che la stessa consente la spedizione di 14
corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale o estero, nonché a richiedere, per la puntualità del recapito, il rispetto degli orari di impostazione e l'indicazione del codice di avviamento postale, laddove, relativamente alla posta raccomandata ed assicurata, aggiunge che la stessa consente al mittente di ottenere una certificazione della spedizione con valore legale e di richiedere un avviso di ricevimento, nonché di assicurare il contenuto del plico, prevedendo inoltre la tracciatura elettronica della spedizione, ovverosia la possibilità di ottenere informazioni su dove la stessa si trova, sia per telefono che attraverso internet. Tali disposizioni vanno integrate con quelle, anch'esse vigenti ratione temporis (e superate solo dalla dettagliata disciplina introdotta dalle
Condizioni generali approvate dall' ), del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, recante il CP_15
regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale, il quale prevede, all'art. 38, che la corrispondenza ordinaria è recapitata mediante immissione nelle apposite cassette domiciliari, consegna a persone di famiglia del destinatario o al portiere dello stabile o consegna presso negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui il destinatario sia addetto, mentre la corrispondenza raccomandata può essere recapitata soltanto mediante consegna alle predette persone, e quella assicurata soltanto mediante consegna al destinatario;
gli artt. 100 e 105 dispongono inoltre che il destinatario di oggetti raccomandati o assicurati o chi sia ammesso ad agire in suo nome non può ritirarli senza averne rilasciato ricevuta all'agente incaricato del recapito.
La semplice lettura di tali disposizioni pone in risalto le particolari cautele apprestate dalla normativa per la spedizione, la trasmissione e la consegna della posta raccomandata ed assicurata, rispetto alle corrispondenti modalità previste per la posta ordinaria, rendendo altresì evidenti le motivazioni poste a fondamento del divieto imposto al mittente d'immettere in quest'ultima denaro od oggetti di valore. In particolare, la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di lavorazione del plico ed il percorso dallo stesso compiuto dal momento della spedizione a quello della consegna, nonché la previsione che quest'ultima abbia luogo a mani del destinatario o di persona di famiglia o addetta al suo servizio, anziché mediante la semplice immissione nella cassetta, se non possono considerarsi di per sé sufficienti ad impedire lo smarrimento o la sottrazione del plico, consentono però al mittente, in caso di ritardo prolungato nella consegna, di attivarsi tempestivamente per evitarne il pagamento o quanto meno per segnalare l'anomalia alla banca trattaria, affinché adotti le necessarie precauzioni. Per converso, l'utilizzazione della posta ordinaria implica la perdita di ogni controllo in ordine alla fase della trasmissione, della quale il mittente non è in grado di conoscere né il percorso né lo stato di avanzamento, essendosi privato della possibilità di verificarne l'esito, almeno fino a quando il destinatario del plico non ne segnali la mancata ricezione.
Ciò comporta, nel caso in cui il servizio di posta ordinaria venga utilizzato per la spedizione di un assegno, l'assunzione da parte del mittente di un evidente rischio, consistente nella sottrazione del 15
titolo e nella sua presentazione all'incasso da parte di un soggetto non legittimato, che lo espone all'obbligo di effettuare un nuovo pagamento in favore del beneficiario rimasto insoddisfatto, impedendogli nel contempo di rivalersi nei confronti della banca trattaria o negoziatrice, ove la stessa abbia incolpevolmente provveduto al pagamento dell'assegno. Si tratta di un rischio non solo ingiustificato, avuto riguardo al valore economico dell'oggetto spedito ed alla possibilità di avvalersi di forme di corrispondenza che offrono adeguate garanzie (oltre che di strumenti di pagamento più sicuri), ma idoneo anche ad accrescere la probabilità di pagamenti a soggetti non legittimati, e quindi a comportare un aggravamento della posizione della banca trattaria o negoziatrice, maggiormente esposta alla possibilità di andare incontro a responsabilità, e quindi costretta a munirsi di strumenti tecnici sempre più sofisticati e costosi per l'identificazione dei presentatori ed il contrasto dell'uso di documenti falsificati. In quest'ottica, pertanto, l'utilizzazione della posta ordinaria si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gl'interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all'art. 1227 cod. civ., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell'espresso richiamo di tale disposizione da parte dell'art. 2056 cod. civ., sia in materia contrattuale, come riflesso dell'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall'art. 1175 cod. civ. in riferimento sia alla formazione che all'interpretazione e all'esecuzione del contratto (cfr. Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24406; Cass., Sez. III, 26/05/2014,
n. 11698; 5/03/ 2009, n. 5348).”
Nella specie, sussiste il concorso di colpa della parte attrice, che non ha allegato e provato le modalità d'invio degli assegni ai beneficiari, e si deve presumere che sia stato eseguito tramite il sistema di posta ordinaria.
Il danno è in re ipsa e consiste nella perdita della provvista derivata dal pagamento di ciascun assegno a persona diversa dal beneficiario, con conseguente mancata liberazione della compagnia assicuratrice dall'obbligazione che l'assegno avrebbe dovuto estinguere.
La va condannata al risarcimento del danno, che, a norma Controparte_3 dell'art. 1227 c.c., si liquida in misura pari al settanta per cento della complessiva somma di
€7.400,00 di cui gli assegni negoziati, che va aumentata della rivalutazione in applicazione degli indici Istat di aumento del costo della vita dalla data di pagamento degli assegni fino all'attualità, in modo da risarcire anche il danno da inflazione;
gli interessi moratori al tasso legale, dovuti dalla data della domanda giudiziale (12.8.2020) per il ritardo nel pagamento, vanno 16
sull'importo capitale dovuto rivalutato alla data della domanda e poi sulla somma rivalutata di anno in anno e fino al saldo.
All'accoglimento della domanda segue la condanna della parte convenuta a rifondere ex art. 93
c.p.c. all'Avv. Giampaolo Miotto e alla chiamata in causa le spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/2022, entrato in vigore in corso di causa, in base al valore della controversia e all'attività difensiva svolta nella causa istruita in via documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, condanna la in persona del legale rappresentante, a Controparte_3 pagare a (già la somma di € 5.180,00 Parte_1 Controparte_2 oltre i proporzionali accessori per ogni assegno indicato nell'espositiva che precede;
condanna la in persona del legale rappresentante, a rifondere ex Controparte_3 art. 93 c.p.c. all'Avv. Giampaolo Miotto le spese processuali, che liquida in € 4.433,00 (237 anticipazioni, 919 fase di studio, 777 fase introduttiva, 1.000 fase di trattazione e istruttoria, 1.500 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
condanna la in persona del legale rappresentante, a rifondere a Controparte_3 le spese processuali, che liquida in € 4.196,00 (919 fase di studio, 777 fase Controparte_5
introduttiva, 1.000 fase di trattazione e istruttoria, 1.500 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 11.1.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano