Articolo 1859 del Codice civile
Articolo 1858Articolo 1815
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19 aprile 1942
Art. 1859.

(Sconto di cambiali).

Se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche il diritto alla restituzione della somma anticipata.

Sono salve le norme delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite di clausole «senza accettazione».

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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