Ordinanza collegiale 27 settembre 2022
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 24/10/2022, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01042/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2017, proposto da
Linea Ambiente S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
nei confronti
Marcopolo Engineering S.p.A. - Sistemi Ecologici, in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fantappiè, Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
per l'annullamento
a) dell'atto prot. n. 0006056 del 02.05.2017, conosciuto in data 26.05.2017, con il quale il Ministero dell'Ambiente ha “interpretato” la lett. d) dell'art. 10 del d.M. 05/02/1998;
b) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Marcopolo Engineering S.p.A. - Sistemi Ecologici, in concordato preventivo;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della nota prot. n. 6056/2017, con la quale il Ministero dell’Ambiente ha fornito la propria interpretazione in ordine al disposto di cui all’art. 10 lett. d) d.m. 5.2.1998;
- rilevato che:
a) ai sensi dell’art. 13 co. 1 c.p.a: “ Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ”:
b) ai sensi del successivo 3° comma del medesimo art. 13: “ Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto ”;
- ritenuto che la nota impugnata, pur originata da una richiesta di chiarimenti da parte dell’odierna controinteressata, assume nondimeno portata generale e astratta, avendo il Ministero del’Ambiente precisato di: “ ... fornire i chiarimenti normativi richiesti ed evitando di entrare nel merito della vicenda specifica ”;
- in quanto atto generale e astratto, destinato come tale ad avere portata uniforme su tutto il territorio nazionale (con destinatari non individuabili a priori ), la relativa impugnativa va rivolta innanzi al Tar Lazio, Sede di Roma, come peraltro già statuito da quest’ultimo con sentenza n. 6949/17, resa nell’ambito di giudizio iniziato innanzi a questo TAR, e di poi proseguito e deciso dal TAR capitolino con la suddetta pronuncia giudiziale;
- per tali ragioni, va dichiarata la competenza del Tar Lazio, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto entro gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - dichiara la competenza del TAR Lazio, sede di Roma, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto entro gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO