Articolo 2787 del Codice civile
Articolo 2786Articolo 2788
Versione
19 aprile 1942
Art. 2787.

(Prelazione del creditore pignoratizio).

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.

La prelazione non si puo' far valere se la cosa data in pegno non e' rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.

Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.

Se pero' il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura puo' essere accertata con ogni mezzo di prova.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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