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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c., 275 c.p.c. e 350 bis c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6503/2023 TRA
Parte_1
(Avv. Paola Chiovelli) PARTE APPELLANTE E Avv. CORSETTI ANDREA (rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c.) PARTE APPELLATA E Controparte_1
(Avv. Anna Paola Mormino) PARTE APPELLATA
OGGETTO : appello avverso la sentenza 17566/2023 del Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17566/2023 ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti dell'Avv. Andrea Corsetti Parte_1
- che a sua volta aveva chiamato in causa -, per ottenere la Controparte_1 condanna al risarcimento del danno patito per responsabilità professionale;
ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale svolta dall'Avv. Andrea Corsetti di pagamento dei compensi per l'attività svolta in relazione al ricorso per ingiunzione;
ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 convenuto Andrea Corsetti e di .. Controparte_1
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto in Parte_1 riforma, previa sospensione ex art. 283 c.p.c, che fosse dichiarata ed accertata la responsabilità dell'Avv. Corsetti e che fosse condannato al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'importo di € 17.675,90 oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di chance da valutarsi in via equitativa;
che fosse rigettata la domanda riconvenzionale, con condanna al pagamento delle spese legali per i due gradi di giudizio, da distrarsi. Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'Avv. Andrea Corsetti che ha domandato “dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello ed il cumulo delle domande in esso dispiegate da parte appellante, per l'effetto confermando nella sua integralità la Sentenza n. 17566/23 del Tribunale di Roma;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, accertare e dichiarare che la parte appellata deve essere tenuta indenne e manlevata propria compagnia assicurativa in relazione a tutti gli importi, nessuno Controparte_2 escluso, che lo stesso fosse condannato a corrispondere, anche in quanto parimenti appellata e già chiamata in causa nel presente giudizio sin dal primo grado. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio di appello. “.
Costituitasi a sua volta in giudizio, ha domandato, in via Controparte_1 preliminare che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342, 345 e 348 bis c.p.c.; in via principale, che l'appello fosse rigettato con conferma della sentenza;
in subordine, che fosse rigettata la domanda perché eccessiva, inammissibile e comunque non provata;
in caso di accoglimento del gravame anche parziale e di riproposizione della domanda di garanzia, che fosse limitata l'esposizione in garanzia alle sole perdite patrimoniali cagionate all'istante, entro il massimale stabilito in polizza e previa applicazione dello scoperto previsto;
che fosse accertata la temerarietà dell'impugnazione e la responsabilità aggravata e che ai sensi dell'art. 96 c.p.c. fosse condannato l'appellante al risarcimento, oltre alle spese di lite.
La causa è stata rinviata all'udienza del 3.7.2025 per essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 350 bis c.p.c. ed è stato riservato il deposito della sentenza ex art.275 bis c.p.c..
La presente vicenda, così come narrato in sentenza, ha ad oggetto la pretesa risarcitoria azionata da per responsabilità professionale dell'Avv. Parte_1
Andrea Corsetti perché non aveva eseguito diligentemente il mandato conferitogli avente ad oggetto il recupero di un credito di € 17.675,90 vantato nei confronti della società a favore della quale aveva svolto l'attività di autonoleggio con Controparte_3 conducente. L'avv. Corsetti, al quale era stato conferito mandato professionale, aveva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, poi emesso dal Tribunale e con il quale la già menzionata Società era stata condannata a pagare l'importo ingiunto di € 17.675,90, ma aveva presentato la domanda di insinuazione al passivo, benché fosse a conoscenza del fallimento della Società, tardivamente, finanche oltre i termini previsti per le domande tardive, con la conseguenza che la domanda era stata dichiarata inammissibile. A dire dell'attore, in conseguenza di detta negligenza, gli era stata preclusa l'ammissione al passivo della Società fallita e, dunque, il diritto a partecipare alla procedura di concordato, all'esito della quale tutti i creditori erano stati soddisfatti. A causa di detto inadempimento da parte del difensore, aveva subito un danno patrimoniale per un ammontare pari al proprio credito di € 17.675,90. L'avv. Corsetti, a sua volta costituitosi, deduceva (cfr. sempre la sentenza) che, pur a fronte del comportamento del il quale, a seguito dell'emissione del Parte_1 decreto ingiuntivo (non opposto), aveva omesso di corrispondere i diritti e gli onorari liquidati, aveva svolto l'attività con diligenza, aveva preferito di sospendere l'ulteriore attività di recupero, al fine di non aggravare di spese la procedura, in quanto la situazione economica della debitrice era divenuta disastrosa. Disinteressati dell'operazione per anni ed avuto contezza – nel 2013 – dell'intervenuto fallimento della Società debitrice, a distanza di circa tre anni dall'emissione del decreto ingiuntivo, pur non avendo ricevuto remunerazione od anticipazione alcuna per le spese (neppure per il contributo unificato e per il rimborso delle spese relative alla domiciliazione a Milano, pur avendone fatto più volte richiesta), per mero scrupolo e pure in assenza di apposita delega, aveva preparato l'atto d'insinuazione al passivo, depositandolo presso il Tribunale fallimentare di Milano. In via riconvenzionale chiedeva, altresì, il pagamento dei compensi. Autorizzata la chiamata in causa, come domandato dal convenuto, della società di Assicurazione che si costituiva, veniva pronunciata la sentenza gravata. Il Tribunale nel motivare il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale, ha richiamato dapprima l'orientamento giurisprudenziale che, con riguardo all'affermazione della responsabilità del difensore, ritiene necessaria la valutazione prognostica del probabile esito favorevole del risultato dell'attività. Ha, poi, rilevato che l'attore aveva contestato al convenuto il solo fatto di avere depositato tardivamente la domanda di insinuazione al passivo, ma non anche la diversa circostanza di avere mancato di attivarsi per ottenere la formula di esecutività del decreto. In definitiva, per il Giudice, l'oggetto dell'inadempimento del presente giudizio non era la mancata richiesta della formula esecutiva del decreto ingiuntivo, che peraltro non sarebbe stato neppure configurabile alla luce delle giustificazioni addotte dal convenuto e non contestate dall'attore, riguardanti l'iniziale richiesta di sospendere l'attività di recupero. Talchè, “effettuando il giudizio controfattuale”, se anche il difensore avesse presentato, tempestivamente, la domanda di insinuazione al passivo, in ogni caso, tale domanda non sarebbe stata opponibile al fallimento, in quanto il decreto ingiuntivo era comunque sprovvisto della formula di esecutorietà. Sotto altro profilo, secondo il Primo Giudice, non era possibile stabilire se il credito vantato dal pur se ammesso al passivo, sarebbe stato Parte_1 effettivamente soddisfatto all'esito della procedura fallimentare. Infatti, non emergeva né che la proposta di concordato fallimentare avanzata dalla “ Parte_2 fosse stata effettivamente omologata, né che tale proposta fosse stata adempiuta dall'assuntore, con il pagamento integrale dei creditori ammessi, e dunque che il credito vantato dall'attore avrebbe trovato integrale soddisfazione. Da ultimo, ha poi accolto parzialmente la domanda riconvenzionale svolta dall'Avv. Corsetti ed ha condannato l'attore, che non aveva dimostrato di avere corrisposto al difensore i compensi professionali, al pagamento di € 372,00 per competenze, ed € 273,00 per onorari professionali. Il Tribunale ha, quindi, rigettato la domanda sul presupposto che la parte attrice non avesse dimostrato che il proprio credito avrebbe potuto trovare integrale soddisfacimento in forza dei pagamenti che avrebbe dovuto effettuare la Società detta, in qualità di terza assuntrice del concordato fallimentare. La parte appellante ha criticato la sentenza esponendo i seguenti motivi. Con il primo, mancato accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato Andrea Corsetti ai sensi degli artt. 1176, secondo comma, 2236 c.c. - omessa pronuncia -errata valutazione dei documenti prodotti, ha lamentato l'errore del primo Giudice per avere ritenuto che la doglianza era limitata soltanto al ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo, mentre, invece, era stato dedotto negli atti che l'Avv. Corsetti non aveva posto in essere tutte le attività connesse e conseguenziali al recupero del credito;
nonché aveva omesso ogni informativa ed inoltre di fornire giustificazioni in merito alla tardiva presentazione dell'istanza di ammissione al passivo. Con il secondo, errata configurazione della fattispecie giuridica- errata valutazione delle risultanze documentali - omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, ha rappresentato che il Tribunale aveva omesso di considerare che l'avvocato Corsetti aveva scritto al Curatore il 04.06.2013 dichiarando che avrebbe allegato il decreto ingiuntivo ai fini dell'ammissione al passivo il giorno dopo, mentre aveva depositato l'istanza di ammissione, carente del titolo esecutivo, solo otto mesi dopo;
tempo in cui ben avrebbe potuto munirsi del titolo esecutivo, ovvero almeno documentarsi per apprendere della sua necessità nella procedura fallimentare. Con il terzo, errata qualificazione giuridica della fattispecie – errata valutazione della domanda, ha asserito che per la responsabilità del professionista dovevano essere provati, il conferimento del mandato, che nella specie era finalizzato al recupero del credito vantato;
la difettosa (o l'inadeguata) prestazione professionale che nel caso specifico era accertata poichè l'avvocato Andrea Corsetti aveva omesso di chiedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, di depositare tempestiva istanza di ammissione al passivo, di allegare a detta istanza un titolo valido e di fornire al cliente i necessari aggiornamenti;
l'esistenza del danno, che nel caso in questione emergeva dal fatto che tutti i creditori della società in fallimento erano stati soddisfatti, mentre egli non aveva ricevuto quanto gli spettava;
il nesso di causalità tra la condotta ed il danno subito, che nello specifico era evincibile dalla mancata ammissione al passivo scaturita unicamente dalla condotta dell'avvocato. L'insinuazione al passivo avrebbe condotto ad una pronuncia di accoglimento delle domande e consentito di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie. In conclusione, il danno da perdita di chances poteva essere liquidato in maniera equitativa, tenendo in considerazione la probabilità di conseguire il risultato utile. Con il quarto, errato accoglimento della domanda riconvenzionale - omessa delibazione dei fatti di causa - nullità della sentenza, ha eccepito che non si era tenuto conto della intervenuta decadenza dell'avvocato Andrea Corsetti da qualsivoglia pretesa creditoria, oltre che del maturarsi della prescrizione. Ed infatti l'attività professionale nella fase monitoria - giacché quella della fase fallimentare non era stata riconosciuta come validamente espletata dal Tribunale - si era esaurita nel 2010, per cui era trascorso il termine di legge per azionare il presunto credito. Né risultava che l'avvocato Corsetti avesse fatto richiesta di somme di danaro per l'espletamento della attività svolta.
Con il quinto, omessa pronuncia in merito alla mancata partecipazione alla mediazione, ha evidenziato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla mancata partecipazione dell'avvocato alla procedura di mediazione, che invece avrebbe dovuto essere considerata anche ai fini della illegittimità della domanda riconvenzionale, o per trarre argomenti di prova. In via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017). Tuttavia, le censure sono infondate e vanno rigettate. Il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi secondo cui “la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. 2368/13); in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. 25112/17). Appare pacifica la circostanza – evidenziata dal Giudice monocratico – che il decreto ingiuntivo era privo della formula di esecutorietà ed altresì corretto quanto ritenuto, ossia che la domanda di ammissione al passivo non sarebbe stata comunque opponibile al fallimento. A fronte di ciò, l'appellante ha argomentato che, come aveva chiarito in citazione e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., oltre che nelle comparse ex art. 190 c.p.c., la censura “dell'appellante va ben oltre la tardiva presentazione della domanda di ammissione al passivo”. Invero, come ritenuto, il ricorrente ha posto a fondamento dell'asserito inadempimento e della richiesta risarcitoria soltanto la tardività dell'istanza di ammissione al passivo e non anche la mancata attivazione per ottenere la formula di esecutività (cfr. atto di citazione e memorie ex art. 183 c.p.c.). Né quanto asserito, di avere comunque contestato che l'Avv. Corsetti non aveva posto in essere tutte “le attività connesse, prodromiche e conseguenziali al recupero del credito”, può ritenersi sufficientemente esplicativo, vista la genericità della espressione, anche del fatto omesso di non essersi il difensore attivato per l'esecutorietà del decreto. Dacché, consegue, come condivisibilmente espresso dal Giudice, che se l'istanza di insinuazione al passivo fosse stata presentata tempestivamente, comunque non sarebbe stata opponibile perché il decreto era sprovvisto di definitività. L'attore, pertanto, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di diritto ricordato (circa una valutazione prognostica positiva dell'attività se correttamente svolta) dare prova che il proprio credito sarebbe stato accertato in sede fallimentare e poi soddisfatto in virtù dei pagamenti effettuati dall'assuntore. Ebbene, l'evidenza del Giudice (cfr. pag. 8 e 9 sentenza) che sono mancati gli elementi di riscontro in ordine all'effettiva esistenza del credito vantato “(non avendo l'attore prodotto alcuna prova in merito)” non è stata diversamente censurata;
infatti, alcunché è stato illustrato per dimostrare che diversamente erano in atti stati allegati i riscontri probatori ritenuti mancanti in ordine all'esistenza del credito. Del resto, anche sull'ulteriore osservazione (cfr. sempre sentenza pag. 9) espressa, nel senso che non era emerso se la proposta di concordato fallimentare fosse stata effettivamente omologata e poi adempiuta, nulla è stato diversamente argomentato o allegato dall'appellante (cfr. documenti depositati unitamente all'atto di citazione tra cui da ultimo il decreto di esecutività dello stato passivo), neppure in sede di articolazione dei capitoli di prova orale, non ammessa perché vertente su circostanze documentali e valutative (cfr. verbale primo grado 9.10.2018).
In conclusione, il giudizio probabilistico che si può trarre dalle risultanze suindicate, consente di escludere che la pretesa avanzata dal avesse Parte_1 adeguate chance di accoglimento. L'ulteriore censura relativa all'intervenuta prescrizione della domanda riconvenzionale va disattesa. Orbene, a fronte del principio che “L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione e, tuttavia, la sua proposizione tardiva (con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), se non rilevata d'ufficio dal giudice o dai convenuti nel primo grado, non può essere rilevata in appello quale motivo di nullità della sentenza di primo grado” (Cass. 33327/2024), nulla è stato eccepito alla prima udienza di trattazione dalla parte attrice, così come risulta dal verbale in atti (cfr. verbale udienza del 20.2.2018), né diversamente, sia pure per l'ulteriore aspetto considerato dal giudice di legittimità (cfr. massima sentenza sopra citata), è stata formulata l'eccezione con la prima memoria ex art 183 c.p.c.. Parimenti, deve respingersi l'ultima censura circa l'omessa pronuncia sulla mancata partecipazione dell'Avv. Corsetti alla procedura di mediazione, e dunque di avere omesso il Tribunale di trarre un argomento di prova nel successivo giudizio oltre che di pronunciare condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato. Innanzitutto, come altresì dedotto (cfr. comparsa appallata , nessuna CP_1 domanda in tal senso è stata proposta talché non può ritenersi configurabile l'eccepita omessa pronuncia;
sotto altro diverso aspetto, la disposizione normativa invocata, per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 8 comma 4 bis del d.lgs. n. 28 del 2010 si riferisce alle ipotesi di mediazione obbligatoria, tra le quali non è ricompreso l'oggetto del presente giudizio, anche in relazione alla proposta domanda riconvenzionale. In conclusione, l'appello è infondato e va respinto.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 1 comma c.p.c. svolta dall'appellata va disattesa, in mancanza di alcuna prova di avere Controparte_1
l'attore agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Le spese, che seguono la soccombenza, in favore di ciascuna parte appellata, si liquidano come da dispositivo, nella misura minima, con riguardo alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di lite pari a € 1.984,00 ciascuna, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso all'udienza del giorno 8 luglio 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Maria Grazia Serafin
dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c., 275 c.p.c. e 350 bis c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6503/2023 TRA
Parte_1
(Avv. Paola Chiovelli) PARTE APPELLANTE E Avv. CORSETTI ANDREA (rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c.) PARTE APPELLATA E Controparte_1
(Avv. Anna Paola Mormino) PARTE APPELLATA
OGGETTO : appello avverso la sentenza 17566/2023 del Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17566/2023 ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti dell'Avv. Andrea Corsetti Parte_1
- che a sua volta aveva chiamato in causa -, per ottenere la Controparte_1 condanna al risarcimento del danno patito per responsabilità professionale;
ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale svolta dall'Avv. Andrea Corsetti di pagamento dei compensi per l'attività svolta in relazione al ricorso per ingiunzione;
ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 convenuto Andrea Corsetti e di .. Controparte_1
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto in Parte_1 riforma, previa sospensione ex art. 283 c.p.c, che fosse dichiarata ed accertata la responsabilità dell'Avv. Corsetti e che fosse condannato al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per l'importo di € 17.675,90 oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla perdita di chance da valutarsi in via equitativa;
che fosse rigettata la domanda riconvenzionale, con condanna al pagamento delle spese legali per i due gradi di giudizio, da distrarsi. Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'Avv. Andrea Corsetti che ha domandato “dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare l'appello ed il cumulo delle domande in esso dispiegate da parte appellante, per l'effetto confermando nella sua integralità la Sentenza n. 17566/23 del Tribunale di Roma;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, accertare e dichiarare che la parte appellata deve essere tenuta indenne e manlevata propria compagnia assicurativa in relazione a tutti gli importi, nessuno Controparte_2 escluso, che lo stesso fosse condannato a corrispondere, anche in quanto parimenti appellata e già chiamata in causa nel presente giudizio sin dal primo grado. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio di appello. “.
Costituitasi a sua volta in giudizio, ha domandato, in via Controparte_1 preliminare che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342, 345 e 348 bis c.p.c.; in via principale, che l'appello fosse rigettato con conferma della sentenza;
in subordine, che fosse rigettata la domanda perché eccessiva, inammissibile e comunque non provata;
in caso di accoglimento del gravame anche parziale e di riproposizione della domanda di garanzia, che fosse limitata l'esposizione in garanzia alle sole perdite patrimoniali cagionate all'istante, entro il massimale stabilito in polizza e previa applicazione dello scoperto previsto;
che fosse accertata la temerarietà dell'impugnazione e la responsabilità aggravata e che ai sensi dell'art. 96 c.p.c. fosse condannato l'appellante al risarcimento, oltre alle spese di lite.
La causa è stata rinviata all'udienza del 3.7.2025 per essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 350 bis c.p.c. ed è stato riservato il deposito della sentenza ex art.275 bis c.p.c..
La presente vicenda, così come narrato in sentenza, ha ad oggetto la pretesa risarcitoria azionata da per responsabilità professionale dell'Avv. Parte_1
Andrea Corsetti perché non aveva eseguito diligentemente il mandato conferitogli avente ad oggetto il recupero di un credito di € 17.675,90 vantato nei confronti della società a favore della quale aveva svolto l'attività di autonoleggio con Controparte_3 conducente. L'avv. Corsetti, al quale era stato conferito mandato professionale, aveva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, poi emesso dal Tribunale e con il quale la già menzionata Società era stata condannata a pagare l'importo ingiunto di € 17.675,90, ma aveva presentato la domanda di insinuazione al passivo, benché fosse a conoscenza del fallimento della Società, tardivamente, finanche oltre i termini previsti per le domande tardive, con la conseguenza che la domanda era stata dichiarata inammissibile. A dire dell'attore, in conseguenza di detta negligenza, gli era stata preclusa l'ammissione al passivo della Società fallita e, dunque, il diritto a partecipare alla procedura di concordato, all'esito della quale tutti i creditori erano stati soddisfatti. A causa di detto inadempimento da parte del difensore, aveva subito un danno patrimoniale per un ammontare pari al proprio credito di € 17.675,90. L'avv. Corsetti, a sua volta costituitosi, deduceva (cfr. sempre la sentenza) che, pur a fronte del comportamento del il quale, a seguito dell'emissione del Parte_1 decreto ingiuntivo (non opposto), aveva omesso di corrispondere i diritti e gli onorari liquidati, aveva svolto l'attività con diligenza, aveva preferito di sospendere l'ulteriore attività di recupero, al fine di non aggravare di spese la procedura, in quanto la situazione economica della debitrice era divenuta disastrosa. Disinteressati dell'operazione per anni ed avuto contezza – nel 2013 – dell'intervenuto fallimento della Società debitrice, a distanza di circa tre anni dall'emissione del decreto ingiuntivo, pur non avendo ricevuto remunerazione od anticipazione alcuna per le spese (neppure per il contributo unificato e per il rimborso delle spese relative alla domiciliazione a Milano, pur avendone fatto più volte richiesta), per mero scrupolo e pure in assenza di apposita delega, aveva preparato l'atto d'insinuazione al passivo, depositandolo presso il Tribunale fallimentare di Milano. In via riconvenzionale chiedeva, altresì, il pagamento dei compensi. Autorizzata la chiamata in causa, come domandato dal convenuto, della società di Assicurazione che si costituiva, veniva pronunciata la sentenza gravata. Il Tribunale nel motivare il rigetto della domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale, ha richiamato dapprima l'orientamento giurisprudenziale che, con riguardo all'affermazione della responsabilità del difensore, ritiene necessaria la valutazione prognostica del probabile esito favorevole del risultato dell'attività. Ha, poi, rilevato che l'attore aveva contestato al convenuto il solo fatto di avere depositato tardivamente la domanda di insinuazione al passivo, ma non anche la diversa circostanza di avere mancato di attivarsi per ottenere la formula di esecutività del decreto. In definitiva, per il Giudice, l'oggetto dell'inadempimento del presente giudizio non era la mancata richiesta della formula esecutiva del decreto ingiuntivo, che peraltro non sarebbe stato neppure configurabile alla luce delle giustificazioni addotte dal convenuto e non contestate dall'attore, riguardanti l'iniziale richiesta di sospendere l'attività di recupero. Talchè, “effettuando il giudizio controfattuale”, se anche il difensore avesse presentato, tempestivamente, la domanda di insinuazione al passivo, in ogni caso, tale domanda non sarebbe stata opponibile al fallimento, in quanto il decreto ingiuntivo era comunque sprovvisto della formula di esecutorietà. Sotto altro profilo, secondo il Primo Giudice, non era possibile stabilire se il credito vantato dal pur se ammesso al passivo, sarebbe stato Parte_1 effettivamente soddisfatto all'esito della procedura fallimentare. Infatti, non emergeva né che la proposta di concordato fallimentare avanzata dalla “ Parte_2 fosse stata effettivamente omologata, né che tale proposta fosse stata adempiuta dall'assuntore, con il pagamento integrale dei creditori ammessi, e dunque che il credito vantato dall'attore avrebbe trovato integrale soddisfazione. Da ultimo, ha poi accolto parzialmente la domanda riconvenzionale svolta dall'Avv. Corsetti ed ha condannato l'attore, che non aveva dimostrato di avere corrisposto al difensore i compensi professionali, al pagamento di € 372,00 per competenze, ed € 273,00 per onorari professionali. Il Tribunale ha, quindi, rigettato la domanda sul presupposto che la parte attrice non avesse dimostrato che il proprio credito avrebbe potuto trovare integrale soddisfacimento in forza dei pagamenti che avrebbe dovuto effettuare la Società detta, in qualità di terza assuntrice del concordato fallimentare. La parte appellante ha criticato la sentenza esponendo i seguenti motivi. Con il primo, mancato accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato Andrea Corsetti ai sensi degli artt. 1176, secondo comma, 2236 c.c. - omessa pronuncia -errata valutazione dei documenti prodotti, ha lamentato l'errore del primo Giudice per avere ritenuto che la doglianza era limitata soltanto al ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo, mentre, invece, era stato dedotto negli atti che l'Avv. Corsetti non aveva posto in essere tutte le attività connesse e conseguenziali al recupero del credito;
nonché aveva omesso ogni informativa ed inoltre di fornire giustificazioni in merito alla tardiva presentazione dell'istanza di ammissione al passivo. Con il secondo, errata configurazione della fattispecie giuridica- errata valutazione delle risultanze documentali - omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, ha rappresentato che il Tribunale aveva omesso di considerare che l'avvocato Corsetti aveva scritto al Curatore il 04.06.2013 dichiarando che avrebbe allegato il decreto ingiuntivo ai fini dell'ammissione al passivo il giorno dopo, mentre aveva depositato l'istanza di ammissione, carente del titolo esecutivo, solo otto mesi dopo;
tempo in cui ben avrebbe potuto munirsi del titolo esecutivo, ovvero almeno documentarsi per apprendere della sua necessità nella procedura fallimentare. Con il terzo, errata qualificazione giuridica della fattispecie – errata valutazione della domanda, ha asserito che per la responsabilità del professionista dovevano essere provati, il conferimento del mandato, che nella specie era finalizzato al recupero del credito vantato;
la difettosa (o l'inadeguata) prestazione professionale che nel caso specifico era accertata poichè l'avvocato Andrea Corsetti aveva omesso di chiedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, di depositare tempestiva istanza di ammissione al passivo, di allegare a detta istanza un titolo valido e di fornire al cliente i necessari aggiornamenti;
l'esistenza del danno, che nel caso in questione emergeva dal fatto che tutti i creditori della società in fallimento erano stati soddisfatti, mentre egli non aveva ricevuto quanto gli spettava;
il nesso di causalità tra la condotta ed il danno subito, che nello specifico era evincibile dalla mancata ammissione al passivo scaturita unicamente dalla condotta dell'avvocato. L'insinuazione al passivo avrebbe condotto ad una pronuncia di accoglimento delle domande e consentito di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie. In conclusione, il danno da perdita di chances poteva essere liquidato in maniera equitativa, tenendo in considerazione la probabilità di conseguire il risultato utile. Con il quarto, errato accoglimento della domanda riconvenzionale - omessa delibazione dei fatti di causa - nullità della sentenza, ha eccepito che non si era tenuto conto della intervenuta decadenza dell'avvocato Andrea Corsetti da qualsivoglia pretesa creditoria, oltre che del maturarsi della prescrizione. Ed infatti l'attività professionale nella fase monitoria - giacché quella della fase fallimentare non era stata riconosciuta come validamente espletata dal Tribunale - si era esaurita nel 2010, per cui era trascorso il termine di legge per azionare il presunto credito. Né risultava che l'avvocato Corsetti avesse fatto richiesta di somme di danaro per l'espletamento della attività svolta.
Con il quinto, omessa pronuncia in merito alla mancata partecipazione alla mediazione, ha evidenziato che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla mancata partecipazione dell'avvocato alla procedura di mediazione, che invece avrebbe dovuto essere considerata anche ai fini della illegittimità della domanda riconvenzionale, o per trarre argomenti di prova. In via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017). Tuttavia, le censure sono infondate e vanno rigettate. Il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi secondo cui “la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. 2368/13); in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. 25112/17). Appare pacifica la circostanza – evidenziata dal Giudice monocratico – che il decreto ingiuntivo era privo della formula di esecutorietà ed altresì corretto quanto ritenuto, ossia che la domanda di ammissione al passivo non sarebbe stata comunque opponibile al fallimento. A fronte di ciò, l'appellante ha argomentato che, come aveva chiarito in citazione e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., oltre che nelle comparse ex art. 190 c.p.c., la censura “dell'appellante va ben oltre la tardiva presentazione della domanda di ammissione al passivo”. Invero, come ritenuto, il ricorrente ha posto a fondamento dell'asserito inadempimento e della richiesta risarcitoria soltanto la tardività dell'istanza di ammissione al passivo e non anche la mancata attivazione per ottenere la formula di esecutività (cfr. atto di citazione e memorie ex art. 183 c.p.c.). Né quanto asserito, di avere comunque contestato che l'Avv. Corsetti non aveva posto in essere tutte “le attività connesse, prodromiche e conseguenziali al recupero del credito”, può ritenersi sufficientemente esplicativo, vista la genericità della espressione, anche del fatto omesso di non essersi il difensore attivato per l'esecutorietà del decreto. Dacché, consegue, come condivisibilmente espresso dal Giudice, che se l'istanza di insinuazione al passivo fosse stata presentata tempestivamente, comunque non sarebbe stata opponibile perché il decreto era sprovvisto di definitività. L'attore, pertanto, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di diritto ricordato (circa una valutazione prognostica positiva dell'attività se correttamente svolta) dare prova che il proprio credito sarebbe stato accertato in sede fallimentare e poi soddisfatto in virtù dei pagamenti effettuati dall'assuntore. Ebbene, l'evidenza del Giudice (cfr. pag. 8 e 9 sentenza) che sono mancati gli elementi di riscontro in ordine all'effettiva esistenza del credito vantato “(non avendo l'attore prodotto alcuna prova in merito)” non è stata diversamente censurata;
infatti, alcunché è stato illustrato per dimostrare che diversamente erano in atti stati allegati i riscontri probatori ritenuti mancanti in ordine all'esistenza del credito. Del resto, anche sull'ulteriore osservazione (cfr. sempre sentenza pag. 9) espressa, nel senso che non era emerso se la proposta di concordato fallimentare fosse stata effettivamente omologata e poi adempiuta, nulla è stato diversamente argomentato o allegato dall'appellante (cfr. documenti depositati unitamente all'atto di citazione tra cui da ultimo il decreto di esecutività dello stato passivo), neppure in sede di articolazione dei capitoli di prova orale, non ammessa perché vertente su circostanze documentali e valutative (cfr. verbale primo grado 9.10.2018).
In conclusione, il giudizio probabilistico che si può trarre dalle risultanze suindicate, consente di escludere che la pretesa avanzata dal avesse Parte_1 adeguate chance di accoglimento. L'ulteriore censura relativa all'intervenuta prescrizione della domanda riconvenzionale va disattesa. Orbene, a fronte del principio che “L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione e, tuttavia, la sua proposizione tardiva (con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), se non rilevata d'ufficio dal giudice o dai convenuti nel primo grado, non può essere rilevata in appello quale motivo di nullità della sentenza di primo grado” (Cass. 33327/2024), nulla è stato eccepito alla prima udienza di trattazione dalla parte attrice, così come risulta dal verbale in atti (cfr. verbale udienza del 20.2.2018), né diversamente, sia pure per l'ulteriore aspetto considerato dal giudice di legittimità (cfr. massima sentenza sopra citata), è stata formulata l'eccezione con la prima memoria ex art 183 c.p.c.. Parimenti, deve respingersi l'ultima censura circa l'omessa pronuncia sulla mancata partecipazione dell'Avv. Corsetti alla procedura di mediazione, e dunque di avere omesso il Tribunale di trarre un argomento di prova nel successivo giudizio oltre che di pronunciare condanna al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato. Innanzitutto, come altresì dedotto (cfr. comparsa appallata , nessuna CP_1 domanda in tal senso è stata proposta talché non può ritenersi configurabile l'eccepita omessa pronuncia;
sotto altro diverso aspetto, la disposizione normativa invocata, per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 8 comma 4 bis del d.lgs. n. 28 del 2010 si riferisce alle ipotesi di mediazione obbligatoria, tra le quali non è ricompreso l'oggetto del presente giudizio, anche in relazione alla proposta domanda riconvenzionale. In conclusione, l'appello è infondato e va respinto.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 1 comma c.p.c. svolta dall'appellata va disattesa, in mancanza di alcuna prova di avere Controparte_1
l'attore agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Le spese, che seguono la soccombenza, in favore di ciascuna parte appellata, si liquidano come da dispositivo, nella misura minima, con riguardo alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta (cfr. Cass. Civ. n. 10206/21). Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di lite pari a € 1.984,00 ciascuna, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso all'udienza del giorno 8 luglio 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Fiorella Gozzer Dr.ssa Maria Grazia Serafin