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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
titolare dell'impresa edile ” – c.f.. Parte_1 Parte_1
, nato il [...] a [...] e residente in [...]C.F._1
Piceno(MC), C.da Cerrone Varco n. 19/A, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Gerardo Pizzirusso (c.f. C.F._2
– pec: e Luca Pascucci (c.f. Email_1 C.F._3
– pec: , entrambi del Foro di Macerata Email_2
- Appellante -
contro con sede legale in IN, Piazza San Carlo n. 156, Controparte_1
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di IN
, incorporante per fusione la P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gaeta del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camerino (MC) Via Le Mosse snc
- Appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata in data 26/05/2022;
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di Ancona in data
26/05/2022, in via principale condannare la convenuta al pagamento in favore del Parte_1
della somma di € 79.215,05 costituita dalla commissione di massimo
[...] scoperto e dagli altri oneri collegati all'erogazione del credito, applicate dalla BA sui c/c n. 2046, 2341 e 3885 indebitamente pagati o comunque ritenuti come non dovuti
e/o condannare la convenuta al pagamento in favore del Parte_1
della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta sussistere dal Giudicante in seguito alla espletata istruttoria, oltre un quid per rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data della richiesta sino a quella dell'avvenuto pagamento;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra spiegate conclusioni, in totale riforma della sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di Ancona, dichiarare ed accertare che il ha diritto alla Parte_1 restituzione da parte della società non dovuta della somma di € 79.215,05 costituita dalla commissione di massimo scoperto e dagli altri oneri collegati all'erogazione del
pag. 2/19 credito, applicate dalla sui c/c n. 2046, 2341 e 3885 indebitamente pagati o CP_3
comunque ritenuti come non dovuti e/o della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta sussistere dal Giudicante in seguito alla espletata istruttoria e/o comunque accertata la nullità delle clausole anatocistiche ed accertata l'entità del saldo, depurato delle appostazioni illegittime operate dall'istituto di credito, rideterminare il saldo di conto corrente relativo ai c/c n. 2046, 2341 e 3885, alla data degli ultimi estratti conto prodotti da parte attrice, depurato dagli illegittimi addebiti.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre Cap ed Iva come per legge e con distrazione degli stessi in favore degli scriventi procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellato
"Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, confermare la sentenza del Tribunale di Ancona n.695/2022 e rigettare la domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto
e comunque non provata per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente condanna alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio”. -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio l'allora per sentirla condannare alla restituzione di somme Controparte_4
indebitamente percepite meglio specificati nell'atto introduttivo.
La banca convenuta si costituiva eccependo, fra l'altro, la prescrizione dell'azione di restituzione, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e di CTU contabile.
e
Con Sentenza n.695/2022 il Tribunale di Ancona così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone:
pag. 3/19 rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Pone le spese di CTU a carico delle parti in giudizio per metà ciascuna, liquidandole come da separato decreto.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1
sentenza di primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo. incorporante per fusione la Controparte_1 Controparte_2 in forma abbreviata anche solo , si è costituita
[...] Controparte_5
chiedendo il rigetto dell'appello e con la conferma della sentenza impugnata.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
La parte appellante lamenta che il Giudice di Primo grado abbia delimitato il perimetro del thema decidendum, a seguito della rinuncia della parte attrice alla domanda avente ad oggetto l'accertamento di interessi usurari sui mutui (vedi nota del 15/04/2019 di parte attrice), omettendo erroneamente di decidere sulla parte della domanda relativa all'indebito percepimento da parte della di a titolo di illegittima CP_3 CP_6
applicazione della commissione di massimo scoperto ed altri oneri legati all'erogazione del credito sul c/c 2046, sul c/c 2341 e sul c/c 3885, poste ritenute indebite come acclarato anche dalla CTU espletata in primo grado.
Ciò configura un vizio di omessa motivazione nella sentenza di primo grado. Reitera pertanto in questa sede le argomentazioni a sostegno della liquidazione a suo favore delle voci di credito oggetto della domanda svolta in primo grado.
Il motivo è parzialmente fondato
In via preliminare va affrontata la questione relativa all'individuazione del thema decidendum residuale all'esito della rinuncia di parte della domanda svolta in primo grado, segnatamente quella relativa ai contratti di mutuo, allegata dalla parte appellante con le note del 15 aprile 2019.
pag. 4/19 Non appare corretta la delimitazione del thema decidendum nei termini indicati dal
Giudice di prime cure, ovvero limitato alla sola valutazione della sussistenza o meno degli interessi usurari dei contratti di conto corrente.
Va infatti rilevato come la parte della domanda di primo grado svolta dall'appellante e non coinvolta nella rinuncia sia quella con la quale si chiede la condanna della “allora” al pagamento in favore del'attore di “euro 79.215,05 costituiti Controparte_4 dalla commissione di massimo scoperto e dagli altri oneri collegati all'erogazione del credito, applicate dalla BA convenuta sui c/c / n. 2046, 2341 e 3885 indebitamente pagati;
”
Quindi risulta di preclara evidenza come oltre alla sussistenza o meno di ipotesi di usurarietà nei tassi di interesse applicati nei c/c 2046, 2341 e 3885, dovrà essere sottoposte al vaglio giudiziale l'applicazione di tutte le poste debitorie pattuite nei conti correnti evidenziati e ritenute indebite, tra le quali va certamente ricompresa anche l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi .
Si osserva, infatti, come non possa trovare pregio l'eccezione portata dalla CP_7
, in questo grado di giudizio, circa la tardività e quindi l'illegittimità della
[...]
domanda svolta dalla parte appellante finalizzata alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito appellato per l'illegittima applicazione dell'anatocismo, siccome mai allegata in primo grado dalla medesima appellante.
Ciò in quanto, in disparte la indubbia genericità della conclusioni rese dalla parte appellante in primo grado (“oneri collegati all'erogazione del credito”), locuzione che sicuramente rende ex sè di difficile individuazione la richiesta di attivazione giudiziale - quanto meno - per la verifica dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, al contempo risulta pacifico come:
- l'appellante in primo grado abbia sin dalla prima memoria ex art. 183 cpc precisato l'ambito del thema decidendum, ricomprendendovi anche l'illegittima applicazione da parte della di interessi anatocistici Controparte_4
- nelle sue difese e sin dall'inizio, il medesimo istituto di credito abbia preso posizione anche su tale questione, controbattendo puntualmente ed in termini specifici sin dalla comparsa di risposta e formulando su di essa le sue conclusioni, configurandosi tale pag. 5/19 atteggiamento come impulso processuale idoneo perché sia pronunciata la decisione al riguardo.
La circostanza che la questione della capitalizzazione trimestrale abbia pienamente trovato ingresso nel dibattito processuale trova infine conferma dall'apposito quesito, non contestato dalle parti, posto dal Giudice di prime cure al Consulente tecnico d'ufficio e delineato nei seguenti termini: ” 30.06.2000, provveda il CTU ad eliminare ogni forma di capitalizzazione trimestrale;
a decorrere dal 1 luglio 2000, stante quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, applichi la capitalizzazione ove risulti in atti l'adeguamento alla disposizioni della delibera medesima mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 2000, seguita da opportuna notizia per iscritto al cliente entro il 30.12.2000, solo nell'ipotesi in cui tale nuova condizione non comporti un peggioramento delle condizioni precedentemente”
Quale ulteriore premessa va evidenziato come i conti correnti su cui verte il presente giudizio di gravame sono i seguenti:
- contratto di c/c n. 027/2046, acceso con atto sottoscritto in data 10/02/1994 ancora aperto alla data del deposito dell'atto di citazione di primo grado;
- contratto di c/c n. 027/2341, acceso con atto sottoscritto in data 03/02/1998 e poi estinto in data 27/07/2012;
- contratto di c/c n. 027/3885, acceso con atto sottoscritto in data 17/09/2008 e poi estinto in data 14/11/2008.
Ne consegue che la domanda svolta dalla parte appellante di condanna dell'istituto di credito appellato alla eventuale ripetizione dell'indebito dovrà avere quale oggetto di valutazione solo ed esclusivamente i conti correnti risultati estinti alla data dell'instaurazione del giudizio e quindi il n. 2341 ed il n. 3885. Mentre per quanto riguarda il conto ancora in essere ovvero il c/c n. 2046 il correntista appellante avrà facoltà di proporre la sola azione di accertamento dell'indebito, riqualificando come tale la domanda proposta dall'odierno appellante.
Ciò in conformità alla giurisprudenza consolidata la quale afferma che “L'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. matura con la chiusura del conto corrente perché solo da quel momento il credito diventa esigibile, tuttavia anche in precedenza il correntista ha interesse ad ottenere l'elisione di poste illegittime addebitate e il riaccredito virtuale sul pag. 6/19 conto delle relative somme;
del resto la struttura della domanda di ripetizione dell'indebito è duplice: implica e presuppone sempre l'accertamento della effettiva sussistenza/legittimità dell'obbligo che ha dato luogo ad un pagamento considerato indebito, cui segue un corollario di condanna al pagamento dello stesso indebito qualora la relativa somma sia esigibile (Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 21646 del 2018, Corte
d'appello di Firenze n. 2613 del 2022, n. 2464 del 2022, n. 874/2023).
Posta tale premessa e passando alla disamina delle singole condizioni negoziali va rilevato quanto segue.
Sulla Commissione di massimo scoperto e commissioni sostitutive
Va ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022
Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, (ud. 30/11/2023, dep. 29/02/2024), n.5359).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. In particolare, la base di calcolo costituisce il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346
c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della pag. 7/19 commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Nel caso di specie dalla consulenza tecnica d'ufficio si evince quanto segue:
“Relativamente ai conti N. 2046 e N. 2341 nei contratti esaminati la CMS è indicata come mera aliquota percentuale senza alcuna altra specifica che ne renda determinato
o determinabile la pattuizione.
L'indicazione rilevata sul contratto di apertura del conto N. 2046 del 10/02/1994 che si riporta di seguito:
……“I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal e alle competenze di chiusura CP_8
valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla BA e operate le ritenute fiscali di legge , la BA si riserva la facoltà di dare corso all'accredito degli interessi dovuti, operando le relative ritenute fiscali, anche semestralmente e cioè a fine giugno e a fine dicembre
Gli interessi dovuti dal Correntista alla banca si intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto e producono a loro volta interessi della stessa misura
Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto” non appare sufficiente a soddisfare il requisito di determinatezza. Di conseguenza la
CMS applicata è stata elisa dai saldi dei conti N. 2046 e N. 2341
Di contro il contratto di apertura del conto N. 3885 datato 17/09/2008 definisce con chiarezza il metodo di calcolo della CMS: “La commissione massimo scoperto è calcolata sul maggior saldo debitore anche per la valuta, verificatosi un periodo continuativo di almento 3 gg. di saldo dare, nell'arco di un trimestre. Qualora si verificasse uno sconfinamento rispetto al fido accordato verrà applicata, sulla parte eccedente il fido , la commissione prevista per il fuori fido sopra indicata Pertanto per tale rapporto la CMS non è stata ricalcolata.”
La appellata non ha offerto al dibattito processuale elementi probatori idonei a CP_3
contrastare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, tant'è che anche in sede pag. 8/19 peritale, tramite il proprio CTP, si limita ad evidenziare l'avvenuta pattuizione della
CMS e la regolamentazione della medesima con il rimando all'art. 7 comma 4 del regolamento contrattuale. Ma da tale clausola negoziale si evince solo la periodicità trimestrale dell'addebito e non gli ulteriori indicatori sopra richiamati che concorrono a determinare la base di calcolo;
pertanto va ritenuta la indeterminatezza della CMS nei contratti di c/c nn. 2024 e 2341.
Per quanto riguarda invece le commissioni sostitutive alla CMS va osservato quanto segue
In conformità alle risultanze peritali, risulta che tali commissioni sono state introdotte nel rapporto negoziale avvalendosi del principio dello ius variandi;
infatti per il conto c/c nn. 2341 e 2024 la “Commissione su accordato (CSA) è stata introdotta mediante proposta di modifica unilaterale delle condizioni datata 22/05/09 “ mentre con
“comunicazione del 30/06/12 è introdotta la commissione di istruttoria veloce che va a sostituire la Commissione per scoperto di conto.”
A prescindere però da ogni disquisizione circa la correttezza o meno delle commissioni applicate questa Corte, pur consapevole del dibattito ancora aperto nella giurisprudenza di merito, ritiene di aderire all'orientamento che ritiene che lo ius variandi possa essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto. Depongono in tal senso da un lato la formulazione letterale dell'art. 118 TUB che - per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 141/2010 - riconosce all'intermediario la prerogativa in esame, ma solo limitatamente ai tassi, ai prezzi e alle altre condizioni “previste dal contratto”, dall'altro la considerazione che il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all'intermediario dalla citata disposizione, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura. L'introduzione di un corrispettivo prima non espressamente previsto in contratto implicherebbe infatti una alterazione del rapporto, giacché la componente del servizio rappresentata già dalla messa a disposizione verrebbe a trasformarsi da sostanzialmente 'gratuita' in dichiaratamente 'onerosa'. Tali conclusioni pag. 9/19 sono state affermate in più occasioni dalle decisioni dell'Arbitro BArio e Finanziario
(cfr. per tutte Coll. Territoriale , n. 249/2010; n. 4529/2015; n. 3724/2015; n. CP_9
2670/2018). In particolare il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26498 del 12 dicembre 2018, dopo aver affermato che “lo jus variandi, ai sensi dell'art. 118 T.U.B., rappresenta un'eccezione alla regola (generale) dell'immodificabilità del contratto in assenza del consenso di tutte le parti, soprattutto se configurato come un diritto potestativo, notoriamente eccezione legale al principio generale di intangibilità della sfera giuridica altrui”, ha sottolineato che anche la Circolare del Ministero dello
Sviluppo Economico del 21/2/2007, n. 5574, aveva chiarito che “le “modifiche” disciplinate dal nuovo art. 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo” e che parimenti la BA d'AL nel provvedimento del 29/07/2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) aveva ribadito che “Le condizioni
e i limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall'art. 118 del T.U.. Secondo il Ministero dello sviluppo economico le “modifiche” di cui all'art. 118 del T.U. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole. …” (così la Sezione IV, Comunicazioni alla clientela - paragrafo 2, Variazioni contrattuali)”. Il Collegio ha quindi concluso affermando “corretto ritenere che non sia semplice modifica l'introduzione ex novo di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel contratto, che non sia già previsto nell'assetto originario determinato dalle parti.
Infatti, tali variazioni si traducono nell'aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di oneri già previsti nel contratto e realizzano, così, un'alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al cliente”. Dal complesso normativo e dal ricordato orientamento costante dell'ABF si ricava che lo ius variandi è finalizzato a garantire la permanenza dell'equilibrio sinallagmatico, per cui, devono considerarsi inammissibili le variazioni che non presentano correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessati dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica. Nello stesso senso, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 1889/2016, ha rilevato che la finalità dello ius variandi è quella di pag. 10/19 “conservare l'equilibrio (sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico dell'intero complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall'imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti” (cfr. ad es.,
Collegio di Roma, decisione n. 2202 del 23.04.2013)”.
Alla luce dei rilievi svolti questa Corte ritiene che con riguardo alle commissioni che hanno sostituito le CMS nel 2009 attraverso il meccanismo di cui all'art. 118 TUB, relativamente ai contratti ove la pattuizione della CME è affeta da nullità per indeterminatezza, le relative poste vanno ritenute indebite, in quanto lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate.
Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi
Si deve ricordare come a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. n. 2374/99 è venuta meno ogni legittima deroga in quell'ambito all'art. 1283 c.c. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state travolte dalla nullità per contrasto con la norma codicistica. Con l'art. 25 comma 3 del dlgs. n. 342/99, viene modificato l'art. 120 del Testo Unico BArio (dlgs. 385/1993 e succ. mod.) dando il compito al C.I.C.R. (Comitato Interministeriale Credito e
Risparmio) di stabilire le regole per la produzione degli interessi anatocistici trimestrali nell'esercizio dell'attività bancaria con l'espressa previsione che “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente. “
pag. 11/19 Tale organo vi ha provveduto con delibera del 9 febbraio 2000 che all'art. 7 ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima. Il secondo comma dell'art. 118 TUB a sua volta ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
Successivamente è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale del 17 ottobre
2000, n. 425 che ha sancito l'incostituzionalità del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3 e così la nullità delle “clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR 9 febbraio 2000, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dell'art. 7, comma 2 della Delib. del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta Delib. (v. Cass. n. 9140 del 19/05/2020; Cass. 29/10/2020, n. 23853; Cass.
29420 del 23/12/2020). Da ciò consegue la irrilevanza della avvenuta pubblicazione in
GU della modifica contrattuale e della notizia datane al cliente “(Cassazione civile sez.
I, 15/12/2023, n.35210). La Corte ha, infine, recentemente affermato che per il "periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr in attuazione dell'art. 120 del T.u.b. (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30-6-2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate. (...) La condizione
pag. 12/19 prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che "le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate". Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece - come capziosamente pretende la ricorrente - tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa" (Cass., n. 5064/2024;
Cass., n. 5054/2024, Cassazione civile sez. I, 02/04/2024, n.8639).
Declinando tali principi al caso di specie si deve osservare come per i conti correnti nn.
2046 e 2341, sorti nel periodo ante delibera CICR 09.02.2000 non sia emersa, dal corredo documentale depositato dalle parti, specificando però che l'onere probatorio spettava sicuramente all'istituto di credito, alcuna pattuizione intervenuta nel corso dei rapporti negoziali e tesa all'adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera CICR sopra richiamata;
ciò a differenza del conto corrente n. 3885 per il quale tutte le condizioni economiche risultano essere state regolarmente pattuite.
Il CTU ha evidenziato che “I contratti di apertura dei conti N. 2046 e N. 2341 indicano una diversa capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Sui primi estratti agli atti, risalenti al 2002 la capitalizzazione calcolata con la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori. Mancando gli estratti conto del 2000 è impossibile verificare se sia stata data corretta comunicazione al correntista come previsto dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000.”
La stessa banca appellata fonda la propria difesa, in termini prevalenti, nella già esaminata e rigettata eccezione di inammissibilità della domanda poiché tardivamente posta solo in sede di gravame.
Scendendo nel merito, si limita ad eccepire da un lato come l'adeguamento delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale sia stato pubblicato in Gazzetta
pag. 13/19 Ufficiale del 03/06/2000 Foglio inserzioni n.128, ma come detto ciò non è stato ritenuto dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sufficiente in difetto di formale pattuizione negoziale;
dall'altro ha evidenziato la regolare negoziazione delle condizioni contrattuali relative al conto corrente n. 3885, circostanza recepita anche dalle risultanze peritali ma che può e deve afferire solo ed esclusivamente a quel rapporto negoziale.
Ne deriva quindi che in relazione ai conti correnti nn. 2046 e 2341 deve dichiararsi la nullità della clausola contrattuale avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il che comporta per il giudice il ricalcolo degli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24156;
Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24153; Cass., Sez. I, 17/08/2016, n. 17150).
Con il secondo motivo di appello la parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto come irrilevante la usura sopravvenuta avvalendosi della pronuncia resa dalla Suprema Corte Sez. Unite nella sentenza n. 24675 del 19/10/2017 , a detta della medesima appellante però inapplicabile al caso di specie. Inoltre assume che in ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni negoziali da parte della banca avvalendosi dello ius variandi, e quindi di nuova regolamentazione pattizia dei tassi d'interessi, l'usura, da sopravvenuta, riacquisirebbe i connotati di originarietà e quindi ritornerebbe ad essere del tutto illegittima.
Il motivo è infondato
Dalle risultanze della CTU redatta nel corso del giudizio di primo grado si evince quanto segue.
“ Calcolo TEG contratto di apertura del conto N. 2341 datato 03/02/1998 e verifica con soglia di usura. …..
….. Si può affermare quindi che il TEG del rapporto in esame alla stipula sia inferiore alle soglie di usura.”
“ Calcolo TEG contratto di affidamento del conto N. 2046 datato 02/04/1999 e verifica con soglia di usura……
pag. 14/19 ……Pertanto il TEG è pari a 7,5%, e risulta pertanto inferiore alla soglia di usura del
13,71%.
“Calcolo TEG contratto di apertura conto N. 3885 datato 17/09/2008 e verifica con soglia di usura.
…..Pertanto il TEG è pari a 12,675%, e risulta pertanto inferiore alla soglia di usura del 14,805%.”
Tale è la conclusione peritale che, anche in risposta delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, esclude per i tre conti correnti qualsivoglia ipotesi di usura pattizia.
Per quanto riguarda l'usura sopravvenuta in via generale, l'orientamento giurisprudenziale consolidato ormai è univoco nel ritenerne l'irrilevanza, in conformità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in una pronuncia avente ad oggetto un contratto di mutuo – ma estensibile anche al rapporto di conto corrente - per cui
“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. S.U. sent. n. 24675 del 19/10/2017).
A parere di questa Corte non sono condivisibili i rilievi svolti dall'appellante in punto di non estendibilità dei richiamati principi di diritto, affermati in materia di mutuo, ai contratti di conto corrente. Da un lato infatti una coerente interpretazione della citata sentenza non consente di riferire la stessa ai soli contratti di mutuo a tasso fisso, dall'altro anche la variabilità del tasso dei contratti di mutuo è correlato alla variabilità del rischio di azienda, risultando l'ipotesi del mutuo ipotecario del tutto eventuale oltre che residuale.
Può accadere però che nel contratto di conto corrente la banca, avvalendosi del potere di esercizio dello jus variandi, abbia modificato unilateralmente le condizioni pattizie pag. 15/19 relative all'applicazione dei tassi d'interesse, attraverso la struttura dell'art. 118 secondo comma TUB e quindi per il tramite del meccanismo della “proposta di modifica unilaterale del contratto” inviata dalla banca, cui fa seguito l'accettazione tacita da parte del cliente. In tal caso la struttura dell'art. 118 secondo comma TUB deve essere equiparata a quella del patto di cui all'art.1 comma primo del D.L. n.394/2000
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, Legge 28.02.2001, n.24), secondo cui
“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Ne deriva che la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia debba pertanto essere ricondotta alla figura dell'usura c.d. “originaria” e non a quella della “usura sopravvenuta”.
E' altresì vero però che spetti al correntista fornire adeguata prova delle intervenute modifiche unilaterali delle condizione contrattuali da parte dell'Istituto di credito appellato.
Declinando quindi tali premesse al caso di specie, si rileva come parte appellata non ha provveduto a fornire alcuna prova circa intervenute modifiche unilaterali del tasso applicato da parte dell'istituto di credito appellante all'esito del quale il tasso d'interesse applicato sia divenuto di natura usuraria. Anche il CTU nel suo elaborato peritale ha evidenziato come le diverse condizioni negoziali modificate unilateralmente dalla banca appellata, non hanno “comportato un peggioramento delle condizioni economiche per il correntista.”
Ne deriva pertanto, in conclusione, che vada esclusa nei rapporti negoziali di conto corrente oggetto del presente giudizio qualsiasi ipotesi di usurarietà illegittima nei tassi d'interesse applicati dalla banca appellata.
Sull'eccezione di prescrizione proposta dalla appellata CP_3
pag. 16/19 Posta la tempestività della eccezione portata in primo grado dalla appellata e CP_3
l'ammissibilità della sua proposizione in caso di domanda di ripetizione di indebito, deve valutarsi in questa sede se l'eccezione di prescrizione possa essere sollevata dalla anche in ipotesi di domanda di mero accertamento proposta in costanza di CP_3
rapporto.
Viene in soccorso la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 1 n. 9756/24 ed in conformità la n.16113/24) che afferma quanto segue: “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse
a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.” Dunque, l'istituto di credito ha interesse a sollevare l'eccezione di prescrizione al fine di tutelare lo svolgimento futuro del rapporto. Questo perché all'esito della chiusura del conto l'esattezza del saldo finale del conto sarebbe pregiudicata dalle conseguenze della mancata espunzione delle rimesse solutorie in relazione alle quali si sia rigettata l'eccezione di prescrizione, così falsando irrimediabilmente il rapporto di dare-avere fra le parti contrattuali.
Nel merito anche in questo caso si deve far riferimento in termini adesivi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Dalla perizia si evince che “Per il calcolo della prescrizione si è tenuto conto, come atto interruttivo della prescrizione, la data del verbale di mediazione del 4/12/2014. Il conto corrente n. 3855 non è impattato dalla prescrizione in quanto successivo alla
Cont data in cui si applica la prescrizione. Per il conto n. 2341 si è calcolata la
Cont prescrizione secca al 4/12/2004 essendo, quello in esame, un conto e quindi per sua natura autoliquidante. Per il conto n. 2046 nel prospetto 3.1 si sono calcolate le
pag. 17/19 rimesse solutorie su saldo banca e considerando i soli contratti di fido agli atti pervenendo al risultato che tutti gli indebiti ante 4/12/04 sono prescritti.”
&&&&&&&&&
La Corte ritiene che, in conformità alle condivisibili risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, formulate ed integrate anche alla luce delle ulteriori osservazioni svolte dal consulente di parti appellate, per quanto riguarda il c/c n. 2046 il saldo alla data del 31/3/15
ammontava ad euro 28,24 a credito del correntista. Trattandosi di conto corrente ancora aperto alla data della introduzione del giudizio di primo grado, non può trovare legittimazione processuale l'azione di ripetizione di indebito.
Per quanto riguarda invece il c/c n. 2341, chiuso prima del radicamento del giudizio, il saldo alla data del 27/7/12 ammontava ad euro 30,05 a debito del correntista. Risulta
provato il pagamento di poste indebite atteso che la dando corso alla richiesta d CP_3
estinzione del conto inoltrata dal correntista, dichiara un saldo pari a 0 (v. doc. 5 fascicolo parte appellante). Sul conteggio per la somma indebitamente percepita dalla CP_3 appellata e da restituire al correntista appellante va presa in considerazione l'ipotesi sub c) indicata dal CTU, nella perizia d'ufficio, ovvero “con capitalizzazione finale e commissioni post 2009 elise euro 88.478,21 a credito del correntista”, importo calcolato tenuto conto della eccepita prescrizione.
Infine per il c/c n. 3885 non è stata riscontrato alcun indebito percepimento “in quanto le
condizioni economiche del rapporto sono tutte pattuite.”
Le spese di lite stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto l'accoglimento parziale dell'appello dovranno essere poste a carico della nella Controparte_11
misura della metà e compensate per il resto .
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e per la fase decisionale.
PQM
pag. 18/19 la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
– c.f.. , contro Parte_1 C.F._1 Controparte_12
, P.IVA avverso la sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di
[...] P.IVA_1
Ancona e pubblicata in data 26/05/2022; così decide
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- accerta che il saldo del c/c n. 2046 alla data del 31/3/15 era pari ad euro 28,24 a credito del correntista;
- accerta che il saldo del c/c n. 2341 alla data del 27/7/12 era pari ad euro 30,05 a debito del correntista;
- dichiara la nullità delle clausole di commissione di massimo scoperto, delle commissioni sostitutive post 2009 e di capitalizzazione trimestrale per i contratti di c/c nn. 2046 e 2341 con condanna della alla restituzione in favore Controparte_11
di della somma percepita indebitamente pari ad euro 88.478,21 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito con riguardo al c/c 3885;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_12 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado nella misura della metà, compensando fra le parti l'altra metà, spese che liquida per l'intero quanto al primo grado di giudizio in €.
2.552,00+1.628,00+5.670,00+4.253,00 per le fasi di studio di introduzione di trattazione di decisione oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al secondo grado di giudizio in €. 1.165,50 per spese €.
2.977,00+1.911,00+5.103,00 per le fasi di studio di introduzione di decisione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
spese di CTU come da primo grado
Ancona, camera di consiglio telematica del 23 aprile 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1/2023
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1/23 RG e promossa con atto di citazione
DA
titolare dell'impresa edile ” – c.f.. Parte_1 Parte_1
, nato il [...] a [...] e residente in [...]C.F._1
Piceno(MC), C.da Cerrone Varco n. 19/A, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Gerardo Pizzirusso (c.f. C.F._2
– pec: e Luca Pascucci (c.f. Email_1 C.F._3
– pec: , entrambi del Foro di Macerata Email_2
- Appellante -
contro con sede legale in IN, Piazza San Carlo n. 156, Controparte_1
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di IN
, incorporante per fusione la P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gaeta del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camerino (MC) Via Le Mosse snc
- Appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata in data 26/05/2022;
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di Ancona in data
26/05/2022, in via principale condannare la convenuta al pagamento in favore del Parte_1
della somma di € 79.215,05 costituita dalla commissione di massimo
[...] scoperto e dagli altri oneri collegati all'erogazione del credito, applicate dalla BA sui c/c n. 2046, 2341 e 3885 indebitamente pagati o comunque ritenuti come non dovuti
e/o condannare la convenuta al pagamento in favore del Parte_1
della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta sussistere dal Giudicante in seguito alla espletata istruttoria, oltre un quid per rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data della richiesta sino a quella dell'avvenuto pagamento;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra spiegate conclusioni, in totale riforma della sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di Ancona, dichiarare ed accertare che il ha diritto alla Parte_1 restituzione da parte della società non dovuta della somma di € 79.215,05 costituita dalla commissione di massimo scoperto e dagli altri oneri collegati all'erogazione del
pag. 2/19 credito, applicate dalla sui c/c n. 2046, 2341 e 3885 indebitamente pagati o CP_3
comunque ritenuti come non dovuti e/o della somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta sussistere dal Giudicante in seguito alla espletata istruttoria e/o comunque accertata la nullità delle clausole anatocistiche ed accertata l'entità del saldo, depurato delle appostazioni illegittime operate dall'istituto di credito, rideterminare il saldo di conto corrente relativo ai c/c n. 2046, 2341 e 3885, alla data degli ultimi estratti conto prodotti da parte attrice, depurato dagli illegittimi addebiti.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre Cap ed Iva come per legge e con distrazione degli stessi in favore degli scriventi procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellato
"Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, confermare la sentenza del Tribunale di Ancona n.695/2022 e rigettare la domanda di parte appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto
e comunque non provata per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente condanna alla rifusione delle spese e compensi del presente grado di giudizio”. -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio l'allora per sentirla condannare alla restituzione di somme Controparte_4
indebitamente percepite meglio specificati nell'atto introduttivo.
La banca convenuta si costituiva eccependo, fra l'altro, la prescrizione dell'azione di restituzione, e nel merito chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e di CTU contabile.
e
Con Sentenza n.695/2022 il Tribunale di Ancona così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone:
pag. 3/19 rigetta la domanda;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Pone le spese di CTU a carico delle parti in giudizio per metà ciascuna, liquidandole come da separato decreto.
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1
sentenza di primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo. incorporante per fusione la Controparte_1 Controparte_2 in forma abbreviata anche solo , si è costituita
[...] Controparte_5
chiedendo il rigetto dell'appello e con la conferma della sentenza impugnata.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
La parte appellante lamenta che il Giudice di Primo grado abbia delimitato il perimetro del thema decidendum, a seguito della rinuncia della parte attrice alla domanda avente ad oggetto l'accertamento di interessi usurari sui mutui (vedi nota del 15/04/2019 di parte attrice), omettendo erroneamente di decidere sulla parte della domanda relativa all'indebito percepimento da parte della di a titolo di illegittima CP_3 CP_6
applicazione della commissione di massimo scoperto ed altri oneri legati all'erogazione del credito sul c/c 2046, sul c/c 2341 e sul c/c 3885, poste ritenute indebite come acclarato anche dalla CTU espletata in primo grado.
Ciò configura un vizio di omessa motivazione nella sentenza di primo grado. Reitera pertanto in questa sede le argomentazioni a sostegno della liquidazione a suo favore delle voci di credito oggetto della domanda svolta in primo grado.
Il motivo è parzialmente fondato
In via preliminare va affrontata la questione relativa all'individuazione del thema decidendum residuale all'esito della rinuncia di parte della domanda svolta in primo grado, segnatamente quella relativa ai contratti di mutuo, allegata dalla parte appellante con le note del 15 aprile 2019.
pag. 4/19 Non appare corretta la delimitazione del thema decidendum nei termini indicati dal
Giudice di prime cure, ovvero limitato alla sola valutazione della sussistenza o meno degli interessi usurari dei contratti di conto corrente.
Va infatti rilevato come la parte della domanda di primo grado svolta dall'appellante e non coinvolta nella rinuncia sia quella con la quale si chiede la condanna della “allora” al pagamento in favore del'attore di “euro 79.215,05 costituiti Controparte_4 dalla commissione di massimo scoperto e dagli altri oneri collegati all'erogazione del credito, applicate dalla BA convenuta sui c/c / n. 2046, 2341 e 3885 indebitamente pagati;
”
Quindi risulta di preclara evidenza come oltre alla sussistenza o meno di ipotesi di usurarietà nei tassi di interesse applicati nei c/c 2046, 2341 e 3885, dovrà essere sottoposte al vaglio giudiziale l'applicazione di tutte le poste debitorie pattuite nei conti correnti evidenziati e ritenute indebite, tra le quali va certamente ricompresa anche l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi .
Si osserva, infatti, come non possa trovare pregio l'eccezione portata dalla CP_7
, in questo grado di giudizio, circa la tardività e quindi l'illegittimità della
[...]
domanda svolta dalla parte appellante finalizzata alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito appellato per l'illegittima applicazione dell'anatocismo, siccome mai allegata in primo grado dalla medesima appellante.
Ciò in quanto, in disparte la indubbia genericità della conclusioni rese dalla parte appellante in primo grado (“oneri collegati all'erogazione del credito”), locuzione che sicuramente rende ex sè di difficile individuazione la richiesta di attivazione giudiziale - quanto meno - per la verifica dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, al contempo risulta pacifico come:
- l'appellante in primo grado abbia sin dalla prima memoria ex art. 183 cpc precisato l'ambito del thema decidendum, ricomprendendovi anche l'illegittima applicazione da parte della di interessi anatocistici Controparte_4
- nelle sue difese e sin dall'inizio, il medesimo istituto di credito abbia preso posizione anche su tale questione, controbattendo puntualmente ed in termini specifici sin dalla comparsa di risposta e formulando su di essa le sue conclusioni, configurandosi tale pag. 5/19 atteggiamento come impulso processuale idoneo perché sia pronunciata la decisione al riguardo.
La circostanza che la questione della capitalizzazione trimestrale abbia pienamente trovato ingresso nel dibattito processuale trova infine conferma dall'apposito quesito, non contestato dalle parti, posto dal Giudice di prime cure al Consulente tecnico d'ufficio e delineato nei seguenti termini: ” 30.06.2000, provveda il CTU ad eliminare ogni forma di capitalizzazione trimestrale;
a decorrere dal 1 luglio 2000, stante quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, applichi la capitalizzazione ove risulti in atti l'adeguamento alla disposizioni della delibera medesima mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 2000, seguita da opportuna notizia per iscritto al cliente entro il 30.12.2000, solo nell'ipotesi in cui tale nuova condizione non comporti un peggioramento delle condizioni precedentemente”
Quale ulteriore premessa va evidenziato come i conti correnti su cui verte il presente giudizio di gravame sono i seguenti:
- contratto di c/c n. 027/2046, acceso con atto sottoscritto in data 10/02/1994 ancora aperto alla data del deposito dell'atto di citazione di primo grado;
- contratto di c/c n. 027/2341, acceso con atto sottoscritto in data 03/02/1998 e poi estinto in data 27/07/2012;
- contratto di c/c n. 027/3885, acceso con atto sottoscritto in data 17/09/2008 e poi estinto in data 14/11/2008.
Ne consegue che la domanda svolta dalla parte appellante di condanna dell'istituto di credito appellato alla eventuale ripetizione dell'indebito dovrà avere quale oggetto di valutazione solo ed esclusivamente i conti correnti risultati estinti alla data dell'instaurazione del giudizio e quindi il n. 2341 ed il n. 3885. Mentre per quanto riguarda il conto ancora in essere ovvero il c/c n. 2046 il correntista appellante avrà facoltà di proporre la sola azione di accertamento dell'indebito, riqualificando come tale la domanda proposta dall'odierno appellante.
Ciò in conformità alla giurisprudenza consolidata la quale afferma che “L'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. matura con la chiusura del conto corrente perché solo da quel momento il credito diventa esigibile, tuttavia anche in precedenza il correntista ha interesse ad ottenere l'elisione di poste illegittime addebitate e il riaccredito virtuale sul pag. 6/19 conto delle relative somme;
del resto la struttura della domanda di ripetizione dell'indebito è duplice: implica e presuppone sempre l'accertamento della effettiva sussistenza/legittimità dell'obbligo che ha dato luogo ad un pagamento considerato indebito, cui segue un corollario di condanna al pagamento dello stesso indebito qualora la relativa somma sia esigibile (Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 21646 del 2018, Corte
d'appello di Firenze n. 2613 del 2022, n. 2464 del 2022, n. 874/2023).
Posta tale premessa e passando alla disamina delle singole condizioni negoziali va rilevato quanto segue.
Sulla Commissione di massimo scoperto e commissioni sostitutive
Va ricordato che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19825 del 20/06/2022
Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, (ud. 30/11/2023, dep. 29/02/2024), n.5359).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. In particolare, la base di calcolo costituisce il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346
c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della pag. 7/19 commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Nel caso di specie dalla consulenza tecnica d'ufficio si evince quanto segue:
“Relativamente ai conti N. 2046 e N. 2341 nei contratti esaminati la CMS è indicata come mera aliquota percentuale senza alcuna altra specifica che ne renda determinato
o determinabile la pattuizione.
L'indicazione rilevata sul contratto di apertura del conto N. 2046 del 10/02/1994 che si riporta di seguito:
……“I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre applicando agli interessi dovuti dal e alle competenze di chiusura CP_8
valuta data di regolamento del conto, fermo restando che a fine d'anno, a norma del precedente comma, saranno accreditati gli interessi dovuti dalla BA e operate le ritenute fiscali di legge , la BA si riserva la facoltà di dare corso all'accredito degli interessi dovuti, operando le relative ritenute fiscali, anche semestralmente e cioè a fine giugno e a fine dicembre
Gli interessi dovuti dal Correntista alla banca si intendono determinati nella misura indicata nel presente contratto e producono a loro volta interessi della stessa misura
Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le spese di tenuta del conto” non appare sufficiente a soddisfare il requisito di determinatezza. Di conseguenza la
CMS applicata è stata elisa dai saldi dei conti N. 2046 e N. 2341
Di contro il contratto di apertura del conto N. 3885 datato 17/09/2008 definisce con chiarezza il metodo di calcolo della CMS: “La commissione massimo scoperto è calcolata sul maggior saldo debitore anche per la valuta, verificatosi un periodo continuativo di almento 3 gg. di saldo dare, nell'arco di un trimestre. Qualora si verificasse uno sconfinamento rispetto al fido accordato verrà applicata, sulla parte eccedente il fido , la commissione prevista per il fuori fido sopra indicata Pertanto per tale rapporto la CMS non è stata ricalcolata.”
La appellata non ha offerto al dibattito processuale elementi probatori idonei a CP_3
contrastare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, tant'è che anche in sede pag. 8/19 peritale, tramite il proprio CTP, si limita ad evidenziare l'avvenuta pattuizione della
CMS e la regolamentazione della medesima con il rimando all'art. 7 comma 4 del regolamento contrattuale. Ma da tale clausola negoziale si evince solo la periodicità trimestrale dell'addebito e non gli ulteriori indicatori sopra richiamati che concorrono a determinare la base di calcolo;
pertanto va ritenuta la indeterminatezza della CMS nei contratti di c/c nn. 2024 e 2341.
Per quanto riguarda invece le commissioni sostitutive alla CMS va osservato quanto segue
In conformità alle risultanze peritali, risulta che tali commissioni sono state introdotte nel rapporto negoziale avvalendosi del principio dello ius variandi;
infatti per il conto c/c nn. 2341 e 2024 la “Commissione su accordato (CSA) è stata introdotta mediante proposta di modifica unilaterale delle condizioni datata 22/05/09 “ mentre con
“comunicazione del 30/06/12 è introdotta la commissione di istruttoria veloce che va a sostituire la Commissione per scoperto di conto.”
A prescindere però da ogni disquisizione circa la correttezza o meno delle commissioni applicate questa Corte, pur consapevole del dibattito ancora aperto nella giurisprudenza di merito, ritiene di aderire all'orientamento che ritiene che lo ius variandi possa essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto. Depongono in tal senso da un lato la formulazione letterale dell'art. 118 TUB che - per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 141/2010 - riconosce all'intermediario la prerogativa in esame, ma solo limitatamente ai tassi, ai prezzi e alle altre condizioni “previste dal contratto”, dall'altro la considerazione che il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all'intermediario dalla citata disposizione, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura. L'introduzione di un corrispettivo prima non espressamente previsto in contratto implicherebbe infatti una alterazione del rapporto, giacché la componente del servizio rappresentata già dalla messa a disposizione verrebbe a trasformarsi da sostanzialmente 'gratuita' in dichiaratamente 'onerosa'. Tali conclusioni pag. 9/19 sono state affermate in più occasioni dalle decisioni dell'Arbitro BArio e Finanziario
(cfr. per tutte Coll. Territoriale , n. 249/2010; n. 4529/2015; n. 3724/2015; n. CP_9
2670/2018). In particolare il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26498 del 12 dicembre 2018, dopo aver affermato che “lo jus variandi, ai sensi dell'art. 118 T.U.B., rappresenta un'eccezione alla regola (generale) dell'immodificabilità del contratto in assenza del consenso di tutte le parti, soprattutto se configurato come un diritto potestativo, notoriamente eccezione legale al principio generale di intangibilità della sfera giuridica altrui”, ha sottolineato che anche la Circolare del Ministero dello
Sviluppo Economico del 21/2/2007, n. 5574, aveva chiarito che “le “modifiche” disciplinate dal nuovo art. 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo” e che parimenti la BA d'AL nel provvedimento del 29/07/2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) aveva ribadito che “Le condizioni
e i limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall'art. 118 del T.U.. Secondo il Ministero dello sviluppo economico le “modifiche” di cui all'art. 118 del T.U. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole. …” (così la Sezione IV, Comunicazioni alla clientela - paragrafo 2, Variazioni contrattuali)”. Il Collegio ha quindi concluso affermando “corretto ritenere che non sia semplice modifica l'introduzione ex novo di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel contratto, che non sia già previsto nell'assetto originario determinato dalle parti.
Infatti, tali variazioni si traducono nell'aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di oneri già previsti nel contratto e realizzano, così, un'alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al cliente”. Dal complesso normativo e dal ricordato orientamento costante dell'ABF si ricava che lo ius variandi è finalizzato a garantire la permanenza dell'equilibrio sinallagmatico, per cui, devono considerarsi inammissibili le variazioni che non presentano correlazione tra le tipologie di contratti e le tariffe interessati dalle variazioni, da un lato, e l'incremento dei costi posto a base della modifica. Nello stesso senso, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 1889/2016, ha rilevato che la finalità dello ius variandi è quella di pag. 10/19 “conservare l'equilibrio (sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico dell'intero complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall'imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti” (cfr. ad es.,
Collegio di Roma, decisione n. 2202 del 23.04.2013)”.
Alla luce dei rilievi svolti questa Corte ritiene che con riguardo alle commissioni che hanno sostituito le CMS nel 2009 attraverso il meccanismo di cui all'art. 118 TUB, relativamente ai contratti ove la pattuizione della CME è affeta da nullità per indeterminatezza, le relative poste vanno ritenute indebite, in quanto lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate.
Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi
Si deve ricordare come a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. n. 2374/99 è venuta meno ogni legittima deroga in quell'ambito all'art. 1283 c.c. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state travolte dalla nullità per contrasto con la norma codicistica. Con l'art. 25 comma 3 del dlgs. n. 342/99, viene modificato l'art. 120 del Testo Unico BArio (dlgs. 385/1993 e succ. mod.) dando il compito al C.I.C.R. (Comitato Interministeriale Credito e
Risparmio) di stabilire le regole per la produzione degli interessi anatocistici trimestrali nell'esercizio dell'attività bancaria con l'espressa previsione che “Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente. “
pag. 11/19 Tale organo vi ha provveduto con delibera del 9 febbraio 2000 che all'art. 7 ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima. Il secondo comma dell'art. 118 TUB a sua volta ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
Successivamente è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale del 17 ottobre
2000, n. 425 che ha sancito l'incostituzionalità del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3 e così la nullità delle “clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR 9 febbraio 2000, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dell'art. 7, comma 2 della Delib. del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta Delib. (v. Cass. n. 9140 del 19/05/2020; Cass. 29/10/2020, n. 23853; Cass.
29420 del 23/12/2020). Da ciò consegue la irrilevanza della avvenuta pubblicazione in
GU della modifica contrattuale e della notizia datane al cliente “(Cassazione civile sez.
I, 15/12/2023, n.35210). La Corte ha, infine, recentemente affermato che per il "periodo successivo alla delibera sopra citata possa (e debba) trovare applicazione la regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr in attuazione dell'art. 120 del T.u.b. (testo pro tempore), alla condizione che vi sia stato l'adeguamento dei contratti anteriormente stipulati alle previsioni della delibera stessa entro il 30-6-2000, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate. (...) La condizione
pag. 12/19 prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che "le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate". Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece - come capziosamente pretende la ricorrente - tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione. A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa" (Cass., n. 5064/2024;
Cass., n. 5054/2024, Cassazione civile sez. I, 02/04/2024, n.8639).
Declinando tali principi al caso di specie si deve osservare come per i conti correnti nn.
2046 e 2341, sorti nel periodo ante delibera CICR 09.02.2000 non sia emersa, dal corredo documentale depositato dalle parti, specificando però che l'onere probatorio spettava sicuramente all'istituto di credito, alcuna pattuizione intervenuta nel corso dei rapporti negoziali e tesa all'adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera CICR sopra richiamata;
ciò a differenza del conto corrente n. 3885 per il quale tutte le condizioni economiche risultano essere state regolarmente pattuite.
Il CTU ha evidenziato che “I contratti di apertura dei conti N. 2046 e N. 2341 indicano una diversa capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Sui primi estratti agli atti, risalenti al 2002 la capitalizzazione calcolata con la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori. Mancando gli estratti conto del 2000 è impossibile verificare se sia stata data corretta comunicazione al correntista come previsto dalla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000.”
La stessa banca appellata fonda la propria difesa, in termini prevalenti, nella già esaminata e rigettata eccezione di inammissibilità della domanda poiché tardivamente posta solo in sede di gravame.
Scendendo nel merito, si limita ad eccepire da un lato come l'adeguamento delle condizioni relative alla capitalizzazione trimestrale sia stato pubblicato in Gazzetta
pag. 13/19 Ufficiale del 03/06/2000 Foglio inserzioni n.128, ma come detto ciò non è stato ritenuto dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sufficiente in difetto di formale pattuizione negoziale;
dall'altro ha evidenziato la regolare negoziazione delle condizioni contrattuali relative al conto corrente n. 3885, circostanza recepita anche dalle risultanze peritali ma che può e deve afferire solo ed esclusivamente a quel rapporto negoziale.
Ne deriva quindi che in relazione ai conti correnti nn. 2046 e 2341 deve dichiararsi la nullità della clausola contrattuale avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il che comporta per il giudice il ricalcolo degli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24156;
Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24153; Cass., Sez. I, 17/08/2016, n. 17150).
Con il secondo motivo di appello la parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto come irrilevante la usura sopravvenuta avvalendosi della pronuncia resa dalla Suprema Corte Sez. Unite nella sentenza n. 24675 del 19/10/2017 , a detta della medesima appellante però inapplicabile al caso di specie. Inoltre assume che in ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni negoziali da parte della banca avvalendosi dello ius variandi, e quindi di nuova regolamentazione pattizia dei tassi d'interessi, l'usura, da sopravvenuta, riacquisirebbe i connotati di originarietà e quindi ritornerebbe ad essere del tutto illegittima.
Il motivo è infondato
Dalle risultanze della CTU redatta nel corso del giudizio di primo grado si evince quanto segue.
“ Calcolo TEG contratto di apertura del conto N. 2341 datato 03/02/1998 e verifica con soglia di usura. …..
….. Si può affermare quindi che il TEG del rapporto in esame alla stipula sia inferiore alle soglie di usura.”
“ Calcolo TEG contratto di affidamento del conto N. 2046 datato 02/04/1999 e verifica con soglia di usura……
pag. 14/19 ……Pertanto il TEG è pari a 7,5%, e risulta pertanto inferiore alla soglia di usura del
13,71%.
“Calcolo TEG contratto di apertura conto N. 3885 datato 17/09/2008 e verifica con soglia di usura.
…..Pertanto il TEG è pari a 12,675%, e risulta pertanto inferiore alla soglia di usura del 14,805%.”
Tale è la conclusione peritale che, anche in risposta delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, esclude per i tre conti correnti qualsivoglia ipotesi di usura pattizia.
Per quanto riguarda l'usura sopravvenuta in via generale, l'orientamento giurisprudenziale consolidato ormai è univoco nel ritenerne l'irrilevanza, in conformità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in una pronuncia avente ad oggetto un contratto di mutuo – ma estensibile anche al rapporto di conto corrente - per cui
“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr. Cass. S.U. sent. n. 24675 del 19/10/2017).
A parere di questa Corte non sono condivisibili i rilievi svolti dall'appellante in punto di non estendibilità dei richiamati principi di diritto, affermati in materia di mutuo, ai contratti di conto corrente. Da un lato infatti una coerente interpretazione della citata sentenza non consente di riferire la stessa ai soli contratti di mutuo a tasso fisso, dall'altro anche la variabilità del tasso dei contratti di mutuo è correlato alla variabilità del rischio di azienda, risultando l'ipotesi del mutuo ipotecario del tutto eventuale oltre che residuale.
Può accadere però che nel contratto di conto corrente la banca, avvalendosi del potere di esercizio dello jus variandi, abbia modificato unilateralmente le condizioni pattizie pag. 15/19 relative all'applicazione dei tassi d'interesse, attraverso la struttura dell'art. 118 secondo comma TUB e quindi per il tramite del meccanismo della “proposta di modifica unilaterale del contratto” inviata dalla banca, cui fa seguito l'accettazione tacita da parte del cliente. In tal caso la struttura dell'art. 118 secondo comma TUB deve essere equiparata a quella del patto di cui all'art.1 comma primo del D.L. n.394/2000
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, Legge 28.02.2001, n.24), secondo cui
“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Ne deriva che la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia debba pertanto essere ricondotta alla figura dell'usura c.d. “originaria” e non a quella della “usura sopravvenuta”.
E' altresì vero però che spetti al correntista fornire adeguata prova delle intervenute modifiche unilaterali delle condizione contrattuali da parte dell'Istituto di credito appellato.
Declinando quindi tali premesse al caso di specie, si rileva come parte appellata non ha provveduto a fornire alcuna prova circa intervenute modifiche unilaterali del tasso applicato da parte dell'istituto di credito appellante all'esito del quale il tasso d'interesse applicato sia divenuto di natura usuraria. Anche il CTU nel suo elaborato peritale ha evidenziato come le diverse condizioni negoziali modificate unilateralmente dalla banca appellata, non hanno “comportato un peggioramento delle condizioni economiche per il correntista.”
Ne deriva pertanto, in conclusione, che vada esclusa nei rapporti negoziali di conto corrente oggetto del presente giudizio qualsiasi ipotesi di usurarietà illegittima nei tassi d'interesse applicati dalla banca appellata.
Sull'eccezione di prescrizione proposta dalla appellata CP_3
pag. 16/19 Posta la tempestività della eccezione portata in primo grado dalla appellata e CP_3
l'ammissibilità della sua proposizione in caso di domanda di ripetizione di indebito, deve valutarsi in questa sede se l'eccezione di prescrizione possa essere sollevata dalla anche in ipotesi di domanda di mero accertamento proposta in costanza di CP_3
rapporto.
Viene in soccorso la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 1 n. 9756/24 ed in conformità la n.16113/24) che afferma quanto segue: “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse
a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.” Dunque, l'istituto di credito ha interesse a sollevare l'eccezione di prescrizione al fine di tutelare lo svolgimento futuro del rapporto. Questo perché all'esito della chiusura del conto l'esattezza del saldo finale del conto sarebbe pregiudicata dalle conseguenze della mancata espunzione delle rimesse solutorie in relazione alle quali si sia rigettata l'eccezione di prescrizione, così falsando irrimediabilmente il rapporto di dare-avere fra le parti contrattuali.
Nel merito anche in questo caso si deve far riferimento in termini adesivi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Dalla perizia si evince che “Per il calcolo della prescrizione si è tenuto conto, come atto interruttivo della prescrizione, la data del verbale di mediazione del 4/12/2014. Il conto corrente n. 3855 non è impattato dalla prescrizione in quanto successivo alla
Cont data in cui si applica la prescrizione. Per il conto n. 2341 si è calcolata la
Cont prescrizione secca al 4/12/2004 essendo, quello in esame, un conto e quindi per sua natura autoliquidante. Per il conto n. 2046 nel prospetto 3.1 si sono calcolate le
pag. 17/19 rimesse solutorie su saldo banca e considerando i soli contratti di fido agli atti pervenendo al risultato che tutti gli indebiti ante 4/12/04 sono prescritti.”
&&&&&&&&&
La Corte ritiene che, in conformità alle condivisibili risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, formulate ed integrate anche alla luce delle ulteriori osservazioni svolte dal consulente di parti appellate, per quanto riguarda il c/c n. 2046 il saldo alla data del 31/3/15
ammontava ad euro 28,24 a credito del correntista. Trattandosi di conto corrente ancora aperto alla data della introduzione del giudizio di primo grado, non può trovare legittimazione processuale l'azione di ripetizione di indebito.
Per quanto riguarda invece il c/c n. 2341, chiuso prima del radicamento del giudizio, il saldo alla data del 27/7/12 ammontava ad euro 30,05 a debito del correntista. Risulta
provato il pagamento di poste indebite atteso che la dando corso alla richiesta d CP_3
estinzione del conto inoltrata dal correntista, dichiara un saldo pari a 0 (v. doc. 5 fascicolo parte appellante). Sul conteggio per la somma indebitamente percepita dalla CP_3 appellata e da restituire al correntista appellante va presa in considerazione l'ipotesi sub c) indicata dal CTU, nella perizia d'ufficio, ovvero “con capitalizzazione finale e commissioni post 2009 elise euro 88.478,21 a credito del correntista”, importo calcolato tenuto conto della eccepita prescrizione.
Infine per il c/c n. 3885 non è stata riscontrato alcun indebito percepimento “in quanto le
condizioni economiche del rapporto sono tutte pattuite.”
Le spese di lite stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto l'accoglimento parziale dell'appello dovranno essere poste a carico della nella Controparte_11
misura della metà e compensate per il resto .
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e per la fase decisionale.
PQM
pag. 18/19 la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
– c.f.. , contro Parte_1 C.F._1 Controparte_12
, P.IVA avverso la sentenza n. 695/2022 emessa dal Tribunale di
[...] P.IVA_1
Ancona e pubblicata in data 26/05/2022; così decide
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- accerta che il saldo del c/c n. 2046 alla data del 31/3/15 era pari ad euro 28,24 a credito del correntista;
- accerta che il saldo del c/c n. 2341 alla data del 27/7/12 era pari ad euro 30,05 a debito del correntista;
- dichiara la nullità delle clausole di commissione di massimo scoperto, delle commissioni sostitutive post 2009 e di capitalizzazione trimestrale per i contratti di c/c nn. 2046 e 2341 con condanna della alla restituzione in favore Controparte_11
di della somma percepita indebitamente pari ad euro 88.478,21 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito con riguardo al c/c 3885;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_12 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado nella misura della metà, compensando fra le parti l'altra metà, spese che liquida per l'intero quanto al primo grado di giudizio in €.
2.552,00+1.628,00+5.670,00+4.253,00 per le fasi di studio di introduzione di trattazione di decisione oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, quanto al secondo grado di giudizio in €. 1.165,50 per spese €.
2.977,00+1.911,00+5.103,00 per le fasi di studio di introduzione di decisione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
spese di CTU come da primo grado
Ancona, camera di consiglio telematica del 23 aprile 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 19/19