Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2019, n. 5509
CASS
Sentenza 4 ottobre 2019

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In tema di lottizzazione abusiva, in caso di assoluzione dell'imputato nel primo grado di giudizio, non può essere disposta, con la sentenza di appello di estinzione del reato per prescrizione, in assenza del necessario presupposto dell'accertamento del fatto, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.(In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto applicabile l'art. 578 cod. proc. pen. pur in assenza di sentenza di condanna in primo grado, così giustificando, nonostante la intervenuta prescrizione, la protrazione del giudizio ai fini della confisca).

La valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto idonea a qualificare l'interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, nonostante la maturata prescrizione al momento della pronuncia della sentenza impugnata, la prospettazione della sussistenza del fatto al fine di operare la confisca dell'area lottizzata abusivamente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2019, n. 5509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5509
    Data del deposito : 4 ottobre 2019

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