Sentenza 20 giugno 2017
Massime • 1
È illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata in sede di appello con sentenza che, su impugnazione del pubblico ministero, dichiari la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Estinzione del reato per prescrizione: si revocano anche le statuizioni civiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/06/2017, n. 33778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33778 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2017 |
Testo completo
ASR C 33778 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/06/2017 Sent n. sez.1201/17 Presidente ROCCO MARCO BLAIOTTA PATRIZIA PICCIALLI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA N.7668/2017 ALESSANDRO RANALDI GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Il Procuratore Generale DE MASELLIS MARIELLA conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili. Udito il difensore E' presente l'avvocato SURMONTE ALBERTO del foro di SALERNO difensore di LI RI, che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti dell'odierno ri- corrente LI RI, con sentenza del 27.10.2015, in riforma della sen- tenza del G.M. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa in data 30.9.2011, appellata dal P.G., previa concessione delle attenuanti generiche ri- tenute prevalenti sull'aggravante contestata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato ascrittogli era estinto per intervenuta prescrizione, con condanna dell'imputato e dei responsabili civili Milano Spa e Overlease Srl, in solido, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da determinarsi in separata sede, con compensazione al 50% delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e con condanna alla rifusione del resi- duo 50%, in favore delle parti civili, a carico dell'imputato e dei responsabili civi- li, confermando nel resto. Il GM del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in primo grado, con sen- tenza del 30.9.2011, aveva assolto, ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc. pen., LL AL dal reato p. e p. dall'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen., perché, per imprudenza, negligenza, imperizia consistita nell'inosservanza degli artt. 141 e 142 del CDS, alla guida dell'autoveicolo Renault Laguna tg. CC059JE, percorren- do l'autostrada A/1 in direzione Napoli ad una velocità di circa 130 Km/h, supe- riore a quella di 100 Km/h segnalata in quel tratto di strada e, comunque, non convenientemente moderata, considerato il fondo stradale bagnato e la visibilità limitata, perdeva il controllo del veicolo ed impattava con la parte posteriore il new jersey posizionandosi perpendicolarmente alla traiettoria di marcia sulla cor- sia di sorpasso ove sopraggiungeva l'autovettura Fiat Punto tg. CF 155 XF, con- dotta da PO GI, che procedeva a velocità sostenuta di circa 140 Km/h, impattando con la parte anteriore la parte laterale sinistra del veicolo Re- nault Laguna, cagionando così la morte del predetto PO, deceduto sul luo- go del sinistro per le gravi lesioni riportate. In Calvi Risorta il 12.12.2003. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, LL AL, deducendo, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione anche con riferimento a specifici atti del processo (art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.). Il ricorrente ricostruisce in maniera dettagliata gli elementi di prova sui quali era fondata la sentenza di assoluzione di primo grado, evidenziando che la stes- sa sentenza riteneva non accertata la causa della perdita di controllo del veicolo, in assenza di prova sulla velocità tenuta dal LL, con conseguente impossibilità di apprezzamento di condotte colpose a carico dell'imputato. Rileva che la sentenza di secondo grado avrebbe, invece, operato un travi- samento dei dati della vicenda, senza operare una disamina critica delle motiva- zioni del primo giudice. Ricostruisce i fatti e le deposizioni testimoniali ritenute determinanti dalla corte di appello, evidenziandone l'inattendibilità e la contraddittorietà. Ancora, ritiene immotivata la conclusione tratta dai giudici di secondo grado sulla velocità tenuta dall'imputato, così come quella relativa alla causa della per- dita di controllo del veicolo. La sentenza impugnata sarebbe, a suo dire, venuta meno all'obbligo di di- mostrare l'incongruità e l'incoerenza delle argomentazioni a sostegno della deci- sione di primo grado. b. Inosservanza, erronea applicazione degli artt. 578, 597, 581, 538, 576 cod. proc. pen. Mancanza di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno (art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen.). Il ricorrente eccepisce l'avvenuta violazione del principio devolutivo dell'impugnazione proposta dal P.G., ai soli effetti della responsabilità penale dell'imputato. La sentenza impugnata, infatti, nel riformare la sentenza di assoluzione, con la pronuncia di intervenuta prescrizione, si sarebbe pronunciata sull'azione civile emettendo la statuizione di condanna al risarcimento del danno. La parte civile, nel caso di specie, non avrebbe esercitato il proprio autono- mo potere di impugnazione, agli effetti della responsabilità civile. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sia agli effetti della responsabilità penale che della responsabilità civile.
3. In data 29.5.2017, il difensore ricorrente depositava motivi aggiunti de- ducendo: c. Mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett e cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. travisamento della prova. - Il ricorrente lamentava la mancata rinnovazione della istruzione dibattimen- tale per la nuova escussione dei testi. In base al principio contenuto nell'art. 6 par. 3, lett. d) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali la corte di appello, per discostarsi dalla valutazione della prova testimoniale ritenu- ta decisiva dal primo giudice, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 3 Infine, deduce l'avvenuto travisamento della deposizione del Di Meo consu- lente tecnico del P.M. indicato nella sentenza impugnata come appartenente alla P.G. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Fondato si palesa il solo motivo di ricorso sopra indicato sub b. in punto di violazione del principio devolutivo e della specifica previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen., derivandone che la sentenza impugnata va annullata limitata- mente alle statuizioni civili, che vanno eliminate. Il ricorso va invece rigettato, nel resto, in ragione della infondatezza dei re- sidui motivi.
2. Ed invero, quanto a questi ultimi, va rilevato che la pronuncia impugnata, con cui il giudice di secondo grado, a fronte del gravame proposto dal P.G., ha dichiarato non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato, appare collocarsi correttamente nell'alveo del dictum tracciato dalle pronunce delle Se- zioni Unite di questa Corte di legittimità TI (Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009, TI, Rv. 244275) e Iannelli (Sez. Un. n. 28594 del 27/4/2017, Iannelli, non ancora mass.). Nell'ipotesi, come nel caso che ci occupa, di sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato pronunciata in appello in riforma della senten- za assolutoria di primo grado, su gravame del PG, come hanno di recente ricor- dato le SS.UU Iannelli la causa estintiva del reato prevale su qualunque nullità, anche assoluta ed insanabile, della sentenza (nel caso della ricordata pronuncia delle SS.UU. si trattava addirittura della violazione del contraddittorio), sempre- ché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. E in precedenza le SSUU TI avevano precisato, dirimendo un precedente contrasto giuri- sprudenziale, che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen., comma 2, è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Si è precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento". Nel solco della richiamata sentenza TI può pertanto affermarsi che ""evidenza" richiesta dal menzionato articolo 129 cod. proc. pen., comma 2 che non sussiste nel caso che ci occupa- presuppone la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimo- 4 strazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione am- pia. Ancora, è stato condivisibilmente affermato che la formula di proscioglimen- to nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta pre- scrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorie- tà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra oppo- ste risultanze (così questa Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445).
3. La Corte partenopea, tuttavia, come si anticipava, non poteva operare al- cuna statuizione civile. Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte precisato che è illegittima la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, pro- nunciata con la sentenza di appello che dichiari, su impugnazione del pubblico ministero, la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione in riforma della sentenza di assoluzione (Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, Giacchè ed altro, Rv. 248389). Ciò in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 14014 del 4/3/2015, Bellucci ed altro, Rv. 263015; conf. Sez. 5, n. 27652 del 17/06/2010, Giacché, Rv. 248389; Sez. 5, n. 15640 del 11/03/2005, Mattei, Rv. 232133; Sez. 3, n. 1988 del 01/12/2004, dep. 2005, Praticò, Rv. 230585; Sez. 4, n. 17386 del 20/02/2003, Cardillo, Rv. 224580; Sez. 6, n. 33398 del 19/09/2002, Rusciano, Rv. 222426). Il presupposto per applicare l'art. 578 cod. proc. pen. (secondo cui "quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”) è costi- tuito dalla pronuncia di una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato. Il sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, ad avviso del Collegio, deve essere condiviso. Ed invero, la norma di cui all'art. 578 cod. proc. pen., che costituisce deroga al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei ca- pi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, ha inteso tenere ferme le disposizioni dei capi della sentenza che concer- nono l'azione civile nei soli casi in cui, in primo grado (o in secondo grado se ci 5 riferisca al giudizio di legittimità), sia stata pronunciata sentenza di condanna. E ciò che trova il suo fondamento nella considerazione che il legislatore ha voluto far permanere la sentenza di condanna su restituzioni e risarcimento solo nel ca- so di un duplice controllo giurisdizionale positivo sulla responsabilità penale dell'imputato. Nel caso di specie, per il reato di cui all'imputazione, per il quale era stata ammessa la costituzione delle parti civili alle quali sono riferite le statuizioni im- pugnate, non vi è stata alcuna sentenza di condanna, né in primo grado (conclu- sosi, come detto, con l'assoluzione dell'imputato), né nel secondo, che ha dichia- rato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Pacifico appare che nemmeno possa nella specie trovare applicazione la pre- visione di cui all'art. 576 cod. proc. pen. in quanto l'ipotesi disciplinata da tale norma, che pure prescinde da una precedente sentenza di condanna, richiede tuttavia che vi sia stata -ma non è il caso che ci occupa- impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, attribuendosi in tal caso, al giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il potere di decidere comunque ai soli effetti civili anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (vedasi Sez. Un., n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918). Nel caso di specie, in primo grado, come s'è ripetuto, non vi è stata alcuna statuizione civile non essendovi stata condanna penale e le parti civili non hanno proposto impugnazione agli effetti civili avverso la sentenza di assoluzione. La decisione della Corte di merito risulta pertanto in parte qua erronea e, conseguentemente, rimanendo ferma agli effetti penali la pronunciata estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata deve essere annul- lata senza rinvio con riferimento alle statuizioni civili, che vanno eliminate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 20 giugno 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore cenzo Pezzella Rocco Marco Blaiotta Gleite Depositata in Cancelleria 11 LUG. 2017 Oggi. D E R P Il Funzionario Giudiziario Patrizia Copa 6