Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2016, n. 3067
CASS
Sentenza 8 settembre 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA), integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod. pen.), in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio.

In tema di reato di costruzione abusiva, il completamento dell'opera con tutte le rifiniture interne o esterne costituisce un elemento sintomatico utile nella normalità dei casi per individuare il momento di cessazione dei lavori, ma che non esclude situazioni marginali in cui la permanenza sia terminata anche senza l'ultimazione del manufatto, come quando risulti l'ininterrotto utilizzo abitativo del bene, comprovato dall'attivazione delle utenze, da considerarsi unitamente agli ulteriori elementi raccolti, ben potendosi verificare il caso in cui detta attivazione sia avvenuta a lavori ancora in corso.

I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che essi sono legittimati a costituirsi parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il comune danneggiato dal reato e legittimato a costituirsi parte civile in relazione al reato di false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento ad una dichiarazione di inizio di attività edilizia).

Commentario1

  • 1Licenziabile per giusta causa il dipendente che svolge attività incompatibili con la malattia o con i permessi ex L. 104/1992
    Redazione · https://toffolettodeluca.it/learn-connect/ · 7 novembre 2019

    Last Updated on Maggio 30, 2025 Di: Avv. Wanda Falco Spesso accade che a seguito di un'indagine investigativa il datore di lavoro scopra che il dipendente durante il periodo di assenza per malattia o infortunio svolge altre attività (lavorative e non) o che nei giorni di permesso per assistere un familiare disabile si dedichi a svariate attività, ma non a quella di assistenza. In tali casi, come può intervenire l'azienda? Vediamo nel dettaglio quali regole bisogna seguire per non incappare in un licenziamento illegittimo. Svolgimento di altre attività durante le assenze per malattia: quando è legittimo il licenziamento? È piuttosto frequente che durante i periodi di assenza dal lavoro …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2016, n. 3067
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3067
Data del deposito : 8 settembre 2016

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