Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2017, n. 53692
CASS
Sentenza 13 luglio 2017

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In tema di reati edilizi, il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta, sulla base di una lettura costituzionalmente (cfr. Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015) e convenzionalmente orientata, alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, atteso che l'obbligo di accertamento imposto dal giudice per l'adozione del provvedimento ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

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  • 1Art. 129 - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
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  • 2Art. 240 - Confisca
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  • 3Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 luglio 2012 di condanna di P. Ignazio alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di arresto ed euro 60.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, in data 7 ottobre 2008, in qualità di legale rappresentante della ditta edile Kallipoli S.r.l., la lottizzazione abusiva di un'area sita nel Comune di Furnari (segnatamente in relazione alla costruzione solo parziale delle opere di urbanizzazione primaria oggetto della concessione …

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  • 4Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 dicembre 2018, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa il 26 settembre 2012 dal Tribunale di Patti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in ordine alla contravvenzione di cui agli artt. 110 c.p., 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché estinta per prescrizione, confermando al contempo la confisca dei terreni e delle opere interessate dalla riconosciuta lottizzazione abusiva. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione Giuseppe S., Nicolò R., Sebastiano Se., Salvuccio Se., Agostina Se. e Maria Se., a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica censura - …

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  • 5Art. 606 - Casi di ricorso
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2017, n. 53692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53692
Data del deposito : 13 luglio 2017

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