Sentenza 20 novembre 1998
Massime • 2
In tema di "videoconferenza" dei collaboranti di giustizia, la persona cui è affidato il compito - ex art. 147 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 3 della l. 7 gennaio 1998, n. 11 - di essere presente nel luogo in cui si trova il collaborante di giustizia, di attestarne l'identità e di dare atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame, non svolge funzioni di assistenza all'udienza, perché queste sono espletate dall'ausiliario del giudice presente nell'aula in cui si svolge il processo. Ne consegue che la funzione sopra indicata può essere svolta - come nel caso - da un carabiniere addetto al servizio centrale di protezione, anche perché l'art. 126 cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, sia assistito "dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento", fa salva l'ipotesi che legge disponga diversamente: e nella specie ciò è esattamente quanto prevede la norma in questione.
Correttamente il giudice di merito ritiene la sussistenza del delitto di strage e non di quello di omicidio volontario plurimo nel comportamento di appartenenti a un'associazione criminosa che, dopo avere fatto irruzione in un luogo aperto al pubblico, situato nel centro cittadino e frequentato da molte persone, abbia aperto il fuoco in maniera indiscriminata sia contro avversari non preventivamente designati sia contro persone estranee alla cosca avversaria, non rilevando che non si sia fatto ricorso a mezzi di natura tale (bombe o esplosivi) da cagionare la morte di un numero indeterminato di persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/1998, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1998 |
Testo completo
C
IL SOLE 24 ORECIO
Richa
dal 31 per dirty L. 12.050
11 5 MAR. 1999.
IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI
Sezione VI penale
Composta dai Sigg.
Dott. LE TROJANO
Dott. CO ROMANO
FULGENZI Dott. Renato 14
ALBAMONTĘ Dott. Adalberto
Dott. Antonio AGRO'
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) CA Aurelio nato il 21.01.56 a
2) IN Vincenzo nato il 16.03.69 a nato il [...] a [...]
3) NT il 09.07.59 a OR nato
4) Russo il 30.01.68 a
5) Russo CE nato il [...] a [...] nato
'7) Nicastro CE nato il [...] a
MA nato il [...] a
8) Antonuccio il 05.08.70 a
9) Tandurella AN nato il 06.08.67 a MA nato
10) Interlici
11) Di Martino il 29.11.64 a CL nato
12) Casciana Rosario G. nato il 20.11.71 a
13) Di Dio Francesco nato il 05.07.72 a
14) AR FR nato il 25.02.66 a
15) Moscato Franco nato il 14.08.60 a
16) RA Carmelo I. nato il 09.01.71 a
Mass his ch
AN
SA
रिह
Udienza pubblica del 20.11.98 e
R.G. n. 31434/98
Sentenza n.7607
Gela
Gela
Gela Niscemi LIRE 3000
CANCELLERIA
Niscemi
Gela
Gela
Gela
Gela
TO
TO
. Gela CC125065
Gela Niscemi 012509
Niscemi Catania CC125070
17) IP OR nato if 19.07.63 a Mazzarino
18) Di MO AO nato il 22.05.59 a Gela
.
19) CA Antonino nato il 27.09.58 a Gela
20) Lauretta Vincenzo nato il 11.10.53 a Gela
21) Amore IE nato il 20.04.55 a AN
22) ET IS nato il [...] a [...]
23) IO GE nato il 21.05.56 a Riesi
24) AN CO nato il [...] a [...]iesi
25) MA RL nato il 01.07.56 a Palermo
26) Sultano CE O. nato il [...] a [...]ela
27) EL OR nato il 01.08.60 a Gela
28) CO AN R. nato il [...] a [...]
29) Gueli CE nato il 15.02.65 a Gela
30) TR SE nato il [...] a Gela
R.G. 31) Iozza Emanuele nato il 24.02.61 a Gela
32) Trubia LE nato il 19.11.67 a Gela
33) NO RA nato il [...] a [...]
34) Passaro NI nato il 28.12.56 a Gela
35) La NA CO nato il 08.01.70 a Gela
36) RG MA nato il 03.07.56 a Gela
37) RG Emanuele nato il 09.09.65 a Gela
38) RG MA nato il 12.09.67 a Gela 1 39) ON a LU nato il 03.03.66 a Gela
40) ER RO nato il 24.06.62 a Gela
41) La NA LU nato il 13.04.64 a Gela
42) Cassarà Emanuele nato il 28.06.70 a Gela
43) TI IE nato il 21.05.56 a Gela
44) AN AE nato il 01.07.48 a. Gela
45) AN MA nato il [...] a Lunemburg
46) AR Bruno nato il 06.01.56 a Vittoria
47) AR CL nato il 27.08.59 a TO
avverso la sentenza 1 luglio 1997 della corte di Assise di appello di AN, visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi, udita in pubblica udienza la relazione del cons. Renato Fulgenzi, udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Antonio Siniscalchi, che ha concluso per: l'inammissibilità dei ricorsi di CC MA, RG MA (1967), PA NI, La NA LU, RG MA (1956), RG MA (1965), RÀ MA, La NA CO, ET IS, ER 'RO,
ET CE, AR FR e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi, uditi i difensori: avv. Guido Ziccone per la parte civile, avv. Giorgio Robiony, in sostituzione dell'avv. LU Li Gotti, per AR RU e
AR CL, nonché, in sostituzione dell'avv. Antonio Gargiulo, per TI IE,
AN MA e AN AE, avv. AN Campanella e avv. Niccolò Amato per NT CA, avv. Agata Maira per PA NI;
3
DIRITTI DEM
avv. OR Daniele per OR IE, NO RA e UB LE, avv. MO Ventura per DU AN, avv.AN Barone per IN MA, avv. Giampiero RU per AS RI, IO GE, AN CO, IP
OR, nonché, in sostituzione dell'avv. MI Micalizzi, anche per SI IO e
TR CE;
DIRITTI DI l'avv. Ivo Reina per Di IO CO e Di MO AO.
Il presente giudizio di legittimità consegue ai ricorsi proposti da 47 imputati avverso la sentenza 1° luglio 1997, con la quale la Corte di Assise di appello di AN ha deciso sulle
रिक impugnazioni proposte dagli stessi imputati contro le sentenze
11 maggio 1993 e 16 luglio 1994 della locale corte di assise.
I primi 29 ricorrenti rispondono tutti del delitto di cui all'art. 416 bis CP (capo 1), per aver fatto parte di una 1 associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata "Stidda"
e diretta da AN AE e CA UR, che nel territorio di Gela e altrove si contrapponeva ad un'altra associazione di tipo mafioso diretta da ON SE e organicamente inserita in "Cosa Nostra".
Costoro rispondono anche, a vario titolo, di una serie di delitti che traggono la loro causale nella violenta contrapposizione con la cosca MA (strage, omicidi e tentati omicidi mediante uso di armi da fuoco) nonché dei reati fine dell'associazione
(estorsione, tentata estorsione, incendio, alterazione di armi, detenzione e porto di armi, sequestro di persona, soppressione e occultamento di cadavere).
I ricorrenti che seguono nell'ordine i primi 29 sonq stati condannati solo per il delitto di cui all'art. 416 bis CP (capo
2) in relazione alla loro appartenenza alla cosca MA, tranne gli ultimi cinque, che sono collaboratori di giustizia già appartenenti alla cosca AN-CA.
CORTE SUPREMA DI SA
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio DIRITTI DI DIRITTI DI LIRE 1000 dal Sig. MANAGO CANCELLERIA per diritti . 00 M 29 GEN. 2000 il IL CANCELLIERE D AS442696 DIRITTI DI ム DIRITTI DI
A
Motivi della decisione
1. I ricorsi di CC MA, ET IS, PassaroMA RL, EL OR, GU CE,
NI, La NA CO, RG MA (1956), RG
MA (1965), RG MA (1967), La NA LU e
RÀ MA vanno dichiarati inammissibili: il ricorso di
CC perché privo di motivi, tutti gli altri perché deducono motivi non consentiti in questa sede (sotto il profilo del vizio di motivazione ET e MA sollecitano una diversa interpretazione del fatto) 0 non specifici ○ manifestamente infondati. Il requisito della specificità dei motivi, richiesto R.F. tassativamente dall'art. 581 CPP a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinanti della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato.
Ora, non ci si può limitare a dedurre generiche considerazioni sul ruolo pressoché esclusivo dei pentiti (EL), né può bastare la mera riproduzione delle censure mosse nei motivi di appello, senza un adeguato esame delle argomentazioni con cui la sentenza impugnata le ha disattese (GU, PA, La NA
CO, RG MA (1967), La NA LU).
Manifestamente infondati sono invece i ricorsi di RG
MA (1956), RG MA (1965) e RÀ MA, i quali oltre a lamentarsi genericamente dell'efroneità dei criteri di valutazione della prova ex art. 192/3 CPP, sostengono che il ritrovamento dei covi-rifugio può valere come riscontro esterno all' accusa di partecipazione ad associazione per delinquere ma non vale come riscontro a quella di̟ omicidio e che il riconoscimento fotografico è sempre privo di valenza indiziaria, tesi entrambe prive di qualsiasi consistenza giuridica. a 5
t l'illegittimità costituzionale dell'art. 416 bis CP per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: la norma in esame non avrebbe fornito una puntuale descrizione della condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso,
e ne risulterebbero menomati i principi costituzionali di eguaglianza e di difesa.
Ma la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte (Sez. I, 16.9.87 n. 2759) e tale affermazione non può non trovare conferma da parte di questo collegio, il quale ritiene che l'art. 416 bis delinei con sufficiente chiarezza la realtà empirica della partecipazione al compimento ripetuto di atti criminosi, di varia natura ma accomunati dal fatto di essere, rispettivamente, presentati dagli esponenti del sodalizio, e vissuti da chi ne patisce le conseguenze, come espressione di una forza di intimidazione rivolta nei confronti R.J. della collettività. 3. La difesa dei ricorrenti AS, *IP, IO e
AN ripropone l'eccezione di nullità delle udienze in cui si è proceduto alla escussione in videoconferenza dei collaboratori di giustizia, per violazione dell'art. 147 bis disp. attuaz. CPP.
Tale norma prevede che nel luogo, in cui si trova la persona sottoposta ad esame,debba essere presente "un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato", e tale non potrebbe essere come ritenuto dai giudici di appello un
-
carabiniere del servizio centrale di protezione autorizzato dal presidente, in quanto la nozione di pubblico ufficiale autorizzato deve trovare origine in una norma di legge, al pari dell'autorizzazione a svolgere mansioni di ausiliario del giudice. La tesi non merita accoglimento.
Come correttamente afferma la sentenza impugnata (p.58 ss.), la persona cui è affidato il compito di essere presente nel luogo in cui si trova il collaboratore di giustizia, attestarne
l'identità e dare atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame, non svolge affatto funzioni di assistenza all'udienza, perché queste sono svolte dall'ausiliario del giudice presente nell'aula in cui si svolge il processo.
Ma in ogni caso l'art. 126 CPP, cui la difesa fa richiamo, nel 6
27 prevedere che il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, sia assistito "dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento", fa salva l'ipotesi che la legge disponga diversamente: e nella specie ciò è avvenuto con l'art. 147 bis D.L.vo 28.7.1989 n. 271, aggiunto dall'art. 7 co. 2 D.L.
8.6.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7.8.1992
n. 356.
4. Altra eccezione di nullità che viene riproposta in questa sede
(dal difensore di IN) concerne le ordinanze con le quali la corte di assise ha acquisito a norma dell'art. 468/4 bis CPP
i verbali di prova di altri procedimenti penali, indicati dal PM ma non messi a disposizione delle altre parti. Affermare che la sola indicazione degli atti nella lista testimoniale consente alla difesa di consultarli in originale presso l'autorità giudiziaria titolare del procedimento da cui gli atti provengono R.F equivale a legittimare si sostiene l'assunzione di prove "a
-
sorpresa", essendo pressoché impossibile che nei sette giorni correnti tra il deposito della lista e l'inizio del dibattimento la difesa dell'imputato possa raggiungere la sede di ciascuna autorità giudiziaria interessata, ottenere la copia dell'atto in lista, consultarlo e articolare una prova contraria.
Trattasi di deduzione generica e inammissibile, non essendosi il ricorrente curato di controbattere i rilievi al riguardo ' formulati in sentenza (p. 53 s.), i quali non concernevano soltanto il fatto che la difesa si era avvalsa della facoltà di chiedere un termine ex art. 477/2 CPP (come suggerito da Corte cost. n.284/94) ma anche l'assenza, nel caso concreto, di ogni lesione del diritto di difesa dato il tempo trascorso (due mesi³) tra la prima udienza e le successive, di mero rinvio.
5. La difesa di IN MA deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione in omicidio del delitto di strage (per il quale il ricorrente ha riportato condanna quale esecutore materiale insieme a DU AN e Di TI CL, nonché ad
CC MA, che non ha presentato motivi) in considerazione del fatto che: erano state usate armi destinate all'offesa individuale;
pochi estranei al clan avversario erano 7
rimasti feriti;
nessuno tra i collaboranti aveva ricostruito i fatti nel senso fatto proprio dai giudici di merito;
secondo gli accertamenti balistici e autoptici le vittime erano state attinte da colpi sparati a bruciapelo, e quindi previa identificazione del bersaglio.
Il motivo, estensibile ai predetti DU e Di TI, nonché a tutti i ricorrenti condannati per concorso morale nella strage medesima (CA UR, IN CE, NT
CA, RU OR e CE, SI IO, Di Dio Francesco, Moscato FR, RA CA, IP
OR, Di MO AO, TI IE, AN MA,
AR RU e CL) è privo di fondamento, avendo la Corte di assise d'appello (pp. 436-448) ritenuto accertato in punto di fatto, con argomentazioni non censurabili in questa sede perché immuni da vizi logico-giuridici: che gli autori materiali
R.G. aprirono il fuoco in maniera indiscriminata sia contro avversari non preventivamente designati, sia contro persone estranee alla cosca avversaria;
che l'irruzione avvenne nel tardo pomeriggio 15 in un luogo aperto al pubblico, situato nel centro cittadino e frequentato da molti giovani;
che l'assunto difensivo' secondo cui le persone non riconducibili al clan avversario sarebbero state ferite da "proiettili rimbalzati al di fuori di ogni prevedibile traiettoria" era contraddetto dagli atti processuali, i quali dimostravano, al contrario, una deliberata volontà di uccidere.
Non sembra quindi pertinente il richiamo di una decisione di questa Corte (Sez. II, 10.2.94, PM in proc. Rizzi ed altri, rv.
196.506) in cui è stata ritenuta sussistente l'ipotesi di omicidio volontario plurimo nell'aggressione posta in essere dagli appartenenti ad un'associazione criminosa nei confronti dei membri di un clan rivale, compiuta all'interno di un locale pubblico concentrando il fuoco solo contro gli avversari e senza il ricorso a mezzi di natura tale (bombe a mano o esplosivi) da indicare con sicurezza la volontà di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone.
Quanto alla censura concernente la ricostruzione che con la sentenza impugnata viene fatta della strage nella sala giochi di
Gela, essa appare del tutto generica, se posta a confronto con la sentenza in esame, che dopo aver esaminato in dettaglio (pp.
259-334) sia i rilievi tecnici di p.g. e le consulenze 8
necroscopiche, sia le dichiarazioni di ben sedici collaboratori di giustizia, fornisce la valutazione dei giudici di appello analizzando (pp. 334-443) le varie fasi della strage
(deliberativa, organizzativa, operativa e di fuga) e motivando in maniera diffusa sull' attendibilità intrinseca ed estrinseca dei predetti collaboratori. 6. Vanno ora prese in esame le censure mosse da DU
AN, che con l'IN è stato ritenuto colpevole di concorso materiale nel reato di strage, nonché da un consistente gruppo di ricorrenti condannato per concorso morale nel medesimo, avendola ideata e programmata "dando mandato per l'esecuzione"
(capo 39): UR CA, CE IN, CA NT,
OR e CE RU, IO SI, AS RI,
CO Di IO, FR OS, FR AR, CA
RA, OR IP, AO Di MO..
Tutti costoro (tranne il AS, i cui motivi di ricorso non riguardano il reato in esame) deducono violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza per quanto concerne la conferma della condanna loro inflitta in primo grado per questo reato.
Viene, in primo luogo, censurata la valutazione di attendibilità intrinseca delle chiamate in correità dei vari collaboratori di giustizia, con riferimento: al fatto che, tranne quella di
OR NT (il cui contenuto circostanziale, era di dominio pubblico), esse erano tutte de relato, contrastavano con le altre acquisizioni processuali o non erano pertinenti
(DU); al sistematico rigetto di richieste istruttorie finalizzate ad accertare il mendacio dei predetti (CA,
IN); al difetto di rigore che avrebbe dovuto compensare i venir meno del disinteresse del dichiarante tra i criteri utilizzabili nell'indagine, nonché alle incongruenze e difformità delle versioni fornite da NT OR sulla riunione tenutasi nella loro villa (OR e CE RU); al fatto che le dichiarazioni de relato divergevano da quelle di NT
OR e tra di loro su circostanze decisive, e che la corte aveva in sostanza adottato il criterio della c.d. attendibilità frazionata (OS).
Sull'erroneità dei criteri di valutazione della prova adottati 0
7
dal giudice di appello si soffermano in particolare i motivi di ricorso presentati nell'interesse di CO Di IO: che la confessione non subisca le limitazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 CPP era affermazione estranea alla problematica, in quanto valida solo nei confronti dell'imputato che la rende ma non anche del chiamato in correità; quanto al contenuto dei riscontri, la sentenza attingeva alla giurisprudenza in tema di gravi indizi di colpevolezza;
che la chiamata de relato possa trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto il quale affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza era enunciazione astratta, da riconsiderare alla luce del fatto, accertato, che i collaboratori "si incontrano, dialogano, sono forniti di cellulari, accusano, scagionano secondo umori, simpatie, confidenze" e che i c.d. colloqui investigativi sono un elemento di destabilizzazione della .. raccolta delle prove;
in tema di attendibilità la corte di merito aveva utilizzato criteri di giudizio ripudiati dalla giurisprudenza di legittimità.
7. Le suesposte censure non possono essere accolte.
Deve in primo luogo ricordarsi che con riguardo alla" intrinseca credibilità del collaboratore di giustizia sotto il profilo della personalità, si è operata nella più recente giurisprudenza di questa Corte una certa emarginazione del requisito del disinteresse, affermandosi l'assoluta inconferenza del 'rilievo che costui, normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata, dovendo, invece, farsi riferimento ad, ad, altri parametri, quali la spontaneità delle dichiarazioni, la persistenza delle medesime, la puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti;
elementi in presenza dei quali rimane irrilevante anche il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse (Sez.I, 6.5.94, Siciliano). D'altra parte, essendo la spontaneità e l'autonomia rispettivamente l'opposto dell'imposizione e del condizionamento, le medesime, quali elementi idonei a connotare di attendibilità una dichiarazione accusatoria resa da un coimputato o imputato in procedimento connesso, non possono essere negate solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di una analoga 10
precedente dichiarazione di altro coimputato, dovendo in tal caso solo accertarsi con maggior rigore che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia e che quelle successive non siano frutto di influenze subite e non rappresentino puro allineamento alle precedenti (Sez. VI, 17.2.96, Cariboni).
Del tutto corretta deve ritenersi, poi, la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità; con la conseguenza che l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del racconto, non può significare attendibilità per l'intera narrazione (Sez. VI, 6.4.95,
Prudente). Va anche ricordato che questa Corte, in tema di plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4 CPP, afferma: che l'esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità, dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi necessari del thema probandum, fermo restando il potere dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o no da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza
(Sez. I, 14.4.95, AR); che di fronte ad una pluralità di dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti, rese dai medesimi soggetti, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso,
*4. rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica di per sé il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez. VI, 18.2.94, Goddi); che l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è,di per sé,sufficiente ad escludere l'attendibilità dell'accusa, potendo il giudice di merito, valutato globalmente l'intero quadro indiziario, ritenere, con congrua motivazione, di dare prevalenza agli elementi a sostegno della credibilità del chiamante (Sez. I, 30.11.95, IO). -
8. Passando all'esame delle singole posizioni si osserva:
a) sulla mancanza (dedotta da DU AN) di autonomia, genuinità e originalità delle dichiarazioni accusatorie di coloro che avevano iniziato a collaborare con la giustizia sull'esempio di OR NT, con argomentazione immune da vizio censurabile in questa sede la sentenza afferma (p.424 ss.; 531 ss.) che essi (LA RA, TI IE, AR RU,
AR CL, AN AE, AN MA e Di TI
CL) erano "qualificati da una puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, dei rispettivi episodi criminosi ai quali
(avevano) preso parte"; quanto al contrasto con altre acquisizioni processuali, riproposta dal DU con riferimento alle deposizioni di AS e RÀ, correttamente la sentenza osserva che la confessione di Di TI CL, il quale ha chiamato in correità come autori della strage il RK. Tandurella e l'IN,- "smentisce in modo definitivo. i riconoscimenti e la deposizione dell'AS" (p.525 s.) e che anche il teste RÀ è inattendibile in quanto, pur non essendo in grado di ricostruire la dinamica della strage per avere
"ricordi sfumati", ha riconosciuto fotograficamente come autori dell'eccidio Di IO CO (che invece aveva partecipato quasi contestualmente al triplice omicidio Domicoli-Scerra-Incardona)
e tale Casano Salvatore (che all'epoca non si trovaya in
Sicilia);
b) quanto detto da ultimo vale per un altro autore materiale
$ della strage, IN MA, che si duole anche lui della mancata valorizzazione del teste AS;
specifica è invece la deduzione concernente il fatto che i testi AS, CA e
RÀ, raggiunti dal sospetto di appartenenza ad una delle organizzazioni criminose in conflitto, si erano avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere: non si ravvisa, però, come ciò abbia potuto avere riflessi negativi per la difesa del ricorrente, posto che le dichiarazioni rese al PM dai predetti testi non sono state utilizzate dalla corte;
c) sulle ragioni del mancato accoglimento della richiesta di ispezione del covo di "Settefarine" (avanzata da CA UR
e IN CE) il giudice di appello, nel richiamare quanto esposto nella propria ordinanza 4.5.96 circa l'equivocità e 12
l'indeterminatezza della richiesta stessa, correttamente rileva (p. 454 s.) l'ininfluenza dell'accertamento ai fini della
decisione;
d) non si ravvisa alcun vizio logico nelle argomentazioni esposte nella sentenza (p. 480 ss.) quanto al coinvolgimento nel delitto di strage della "stidda" di TO, diretta da NT
CA (che viene spiegato con la stretta alleanza stabilitasi con la cosca AN-CA e con l'interesse strategico di entrambi i gruppi ad eliminare la concorrenza di Cosa nostra) e quanto alla irrilevanza dei dubbi espressi dallo stesso NT in merito all'azione criminosa, una volta accertato che egli aveva preso parte alle successive riunioni preparatorie, al reperimento e al trasporto dei motorini, alla scelta degli affiliati da inviare a Gela;
e) sul punto dell'errata indicazione, da parte di Dominante Rs. OR del luogo in cui si tenne la riunione del 17.9.90 e del mancato riconoscimento di CE RU nell'udienza del
13.1.94, i giudici di merito hanno risposto in modo corretto ed esauriente, facendo rinvio ai frequenti incontri svoltisi sia nella villa di RU OR sia in altri villini vicini (pp.
436, 489 ss.) e alla dichiarazione resa dal collaboratore nell'udienza suddetta, che gli imputati presenti in aula avevano modificato il loro aspetto fisico rispetto al tempo in cui egli li aveva conosciuti, onde preferiva effettuare le ricognizioni su fotografie risalenti a quel periodo di tempo (pp. 149, 490); analoghe considerazioni valgono quanto alla pretesa mancanza di dichiarazioni incrociate degli altri collaboratori e all'inattendibilità di AR RU per i motivi di astio esistenti nei confronti dei RU (v. sentenza, p. 491-497);
f) non sussiste la violazione dell'art. 521 CPP e l'erronea applicazione dell'art. 110 CP lamentate da SI IO: i giudici di merito, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, gli fanno carico di aver svolto, nel giorno della strage e in quelli precedenti, un servizio di perlustrazione finalizzato a segnalare la presenza degli avversari da uccidere, dando così un contributo rilevante all'esecuzione della strage
(pp. 347 s., 370 s, 498 ss.) e dimostrando la sua adesione all'impresa criminosa sin dalla fase preparatoria;
g) su tutte le questioni sollevate nei motivi di appello a 13
´proposito del concorso morale di CO Di IO nel delitto di strage la sentenza si è ampiamente soffermata (p. 550-556) e quanto in essa si afferma circa l'unitarietà dell'azione,
l'interdipendenza delle singole condotte, la consapevolezza in ciascuno dei partecipanti dello scopo dell'intera operazione e l'obiettiva idoneità della condotta dei partecipanti medesimi a produrre il rafforzamento del proposito criminoso dei complici, appare immune da vizi logici o giuridici;
h) alla stessa conclusione deve giungersi nei confronti di
RA Carmelo (perché il motivo di appello di cui erroneamente (v. sentenza, p. 572 ss.) lamenta l'omesso esame concerneva la configurabilità del concorso morale nella strage)
e di IP OR (avendo i giudici di appello ritenuto non provato l'alibi da lui dedotto con argomentazioni non censurabili in questa sede: p. 577 s.);
i) infondata è la censura di motivazione apparente dedotta da
AR FR con riferimento alla sua presenza in Sicilia, ed in particolare in Niscemi, nel giorno della strage e in quelli immediatamente precedenti e successivi: correttamente i giudici di appello non hanno ritenuto attendibili i testi DA, Morini
e ZI perché in contrasto con le relazioni di servizio dei carabinieri di Niscemi oltre che divergenti tra di loro e provenienti (quelle degli ultimi due) da persone incapaci di collocare con esattezza nel tempo i fatti caduti sotto la loro percezione (v. sentenza, pp. 544-549);
1) la partecipazione alla strage di OS FR, quale componente del gruppo di fuoco presente nel quartiere "Bronx" e a Capo Soprano, non è stata desunta dalle sole dichiarazioni di
NT OR (che la corte ha ritenuto "riduttive": pp.423, 585), ma anche da quelle di MO OR, AR
CL, ZO MI e LA RA, che, oltre a confermare quanto dichiarato dal primo collaboratore, evidenziavano' il contributo dato dal OS nella fase di fuga dal COVO di
"Sette farine" (p.585 s.);
m) viene dedotto per Di MO AO la non correlazione tra il fatto contestato (concorso morale nella strage e in vari omicidi, estrinsecatasi nell'ideare, programmare e dare mandato per l'esecuzione) e quello ritenuto in sentenza (condotta di supporto logistico all'azione dei gruppi di fuoco, svolta provvedendo alla 16
custodia dell'immobile e all'apertura e chiusura della porta) nonché l'erronea applicazione dell'art. 110 CP, per essersi desunta la sua adesione dalla permanenza nel COVO di
"Settefarine" e dalla fiducia in lui riposta da UR CA.
Sulla prima questione (comune a SI Nunzio e TR
CE, per il quale, non essendogli stata contestata l'accusa di strage, gli atti sono stati trasmessi in copia al PM) corretto appare il rilievo (pp. 582-584) che non vi è stata immutazione del fatto, in quanto nel programmare e dare mandato rientra sicuramente il rafforzare l'altrui proposito criminoso mediante la cura posta nel mantenere efficiente la base operativa;
quanto alla consapevolezza del ricorrente, incensurabile è la valutazione dei giudici di merito, che la deducono (pp.587 ss.) non dalla sola permanenza nel COVO per diversi giorni e
RT nell'assistenza prestata ai componenti dei gruppi di fuoco portando loro i pasti, ma anche dalla circostanza che dopo l'arresto di UR CA fu eletto "capodecina".
Tutte le censure mosse alla sentenza in ordine alla ritenuta partecipazione dei suindicati ricorrenti al delitto di strage devono pertanto essere respinte perché prive di fondamento.
9. Vengono ora presi in esame i motivi di ricorso attinenti agli omicidi consumati contestualmente alla strage, ma fuori della sala giochi.
Si tratta degli omicidi Domicoli-Incardona-Scerra, per i quali
Di IO, AS e AR sono stati condannati come autori materiali (capo 28) e diciannove ricorrenti per concorso morale
(capo 36), dell'omicidio Rinzivillo, attribuito a IN e AN
MA come autori materiali (capo 30) e a venti ricorrenti a titolo di concorso morale (capo 37), dell'omicidio Bianco, per* il quale hanno riportato condanna come concorrenti morali ventidue ricorrenti (capo 38).
a) per quanto concerne la condanna di Di IO CO, AS
RI e AR FR quali autori materiali dei primi tre omicidi e concorrenti morali negli altri, specifiche censure vengono mosse solo dai primi due ricorrenti e riguardano la confessione-chiamata in correità del minore LA RA nonché le dichiarazioni accusatorie di NT OR, AN
AE, AN MA, MO OR e Lizzo Michele; non 15
sembra però che esse colgano nel segno quanto alla pretesa contraddizione circa la qualifica di prova o di riscontro da attribuire all'una e alle altre, avendo la corte osservato (p.
540) che ciascuna chiamata in correità costituiva reciproco riscontro dell'altra, una volta valutata positivamente l'autonomia delle singole dichiarazioni accusatorie; b) per TR CO, che deduce erronea applicazione dell'art. 110 CP, valgono le stesse considerazioni svolte a proposito dell'identica censura mossa da SI IO con riferimento al delitto di strage.
10. Infondate sono le censure mosse da CA UR con riferimento alla condanna per gli omicidi -A, Tallarita e Tumeo (capi 7, 14 e 20) e da IN CE, condannato per gli ultimi due.
Circa la divergenza tra i collaboratori in ordine al movente del
R.T. duplice omicidio di cui al capo 7, corretto sotto il profilo logico sembra l'argomentazione dei giudici di appello i quali hanno osservato che un motivo (fastidio nei confronti dei coniugi
NE che spesso si rivolgevano alle forze dell'ordine e pericolo per il latitante CA di essere scoperto quando faceva rientro a casa) non escludeva l'altro (fastidio perché i due litigavano ritenendosi disturbati dalla vivacità dei figli dell'imputato), e che in ogni caso i motivi suddetti erano stati riferiti ai collaboratori dallo stesso CA, che aveva dato indicazioni dettagliate a TI CO e generiche agli altri (p. 180). 嘿
L'attendibilità intrinseca di NT OR (malgrado la primitiva discordanza con TI CO sulla persona che era alla guida dell'auto quando CA Aurelio aveva dato l'ordine di uccidere LL) trova plausibile spiegazione (p.
185) nelle mansioni di autista prevalentemente svolte dal
NT all'interno del sodalizio criminoso;
la superfluità della richiesta ispezione dei luoghi viene correttamente spiegata con il fatto (accertato in base alle dichiarazioni di TI ed ai rilievi tecnici e fotografici) che il LL si trovava sulla strada, e non nel suo fondo a raccogliere verdura (p. 201 ss.); il movente dell'omicidio (contrasti per lo sconfinamento delle pecore e il danneggiamento delle piante della vittima da 16
parte della famiglia Caval18) è confermato dai testi AT,
LI e SI LL (p. 186 s.) e la circostanza che altri parenti della vittima abbiano cercato di sminuire la consistenza degli ingressi abusivi degli animali trova adeguata spiegazione nel clima di paura creato dall'omicidio (p.199).
Il mancato rinvenimento del cadavere del giovane TU viene spiegato con il lungo tempo trascorso (tre anni) fra la data della commissione del reato e quella della prima ispezione dei luoghi, con il mutamento dello stato di questi e la sopravvenuta mancanza di precisi punti di riferimento nel ricordo dei collaboratori di giustizia, e con il sospetto che il cadavere del ragazzo poteva essere stato disseppellito e portato altrove nel periodo di tempo intercorso tra le prime notizie fornite da
NT OR, che aveva iniziato a collaborare nel 1991, ed il sopralluogo del 21.6.93 (p. 228 s.). Una plausibile spiegazione viene anche data al mancato RF. ritrovamento del motorino su cui viaggiava la vittima e alle divergenze tra i collaboratori (p. 236 s.), che secondo i giudici non riguardano il movente principale dell'omicidio (aggressione
$ subìta dalla moglie di CA il 30.6.89) ma aspetti marginali della vicenda, come il colore del motorino e l'episodio del lancio di monete sul cadavere.
Quanto alla richiesta di ispezione dell'ovile di CA UR
(per accertare la possibilità O meno di vedere il Tumeo attraversare la strada) correttamente essa è stata disattesa se, come si legge nella sentenza (p 247), nessuno dei collaboratori aveva mai sostenuto che il ragazzo era stato visto dal CA mentre si trovava all'interno dell'ovile o che costui aveva loro indicato dove si trovava quando vide il TU.
11. Colpevoli dell'omicidio di LO NG (capo 23) sono stati ritenuti CA UR, IN CE, SI IO, OR
IE e IO GE, oltre al collaboratore di giustizia
TI IE.
CA e IN si dolgono della mancata ispezione dei luoghi e delle vistose contraddizioni esistenti tra i collaboranti circa il movente, i luoghi, gli orari ed altre circostanze del fatto.
SI lamenta che l'attendibilità intrinseca dei collaboranti veniva desunta da precedenti sentenze di condanna emesse in base 17
a chiamate di correo provenienti dagli stessi. Amore e IO denunciano violazione di legge e difetto di motivazione sotto diversi profili.
OR deduce che le dichiarazioni accusatorie di NT nonOR, AR CL e TI IE erano suscettibili di valutazione unitaria.
Quanto agli atti prodromici fa presente: a) che il NT non aveva ricordi precisi della partecipazione del ricorrente all'incontro con i CA (udienza 14.2.94: "se non ricordo male");
b) che il medesimo era inattendibile in ordine all'agguato di
AN, l'OR essendo stato assolto dalla relativa accusa (capo 27); c) che, in ordine ai tentati omicidi in contrada
RR (capo 25), NT era smentito da TI. Con riferimento alle altre emergenze processuali deduce il difetto di motivazione della sentenza: d) quanto alla partecipazione all'incontro al bivio di Riesi come conferma della conoscenza da parte sua dello scopo effettivamente perseguito da TI;
e) quanto ai pretesi rapporti avuti con quest'ultimo e all'ansia in ipotesi manifestata dal ricorrente di conoscerne le effettive intenzioni.
IO deduce: che vi erano elementi di contrasto .con le dichiarazioni dei collaboratori, di cui non si era tenuto conto;
che il perito settore non confermava il racconto di AR
CL circa il colpo di grazia;
che l'indicazione del luogo dell'agguato da parte di costui e di TI IE era influenzata dalla deposizione resa dalla moglie della vittima, divenuta atto irripetibile;
che TI non poteva aver avuto cognizione della condotta da protagonista che addebitava al ricorrente;
che non era stata disposta la citazione del collaborante MB pur avendo costui, nel settembre '97, fornito una versione diversa del fatto-reato.
12. Le censure mosse da CA e IN non possono trovare accoglimento.
AR CL e TI IE, pur riferendo fatti caduti sotto la loro percezione, non hanno saputo indicare, se non vagamente, l'ora dell'omicidio, ma i giudici di appello hanno motivato adeguatamente le ragioni per le quali questa ed altre discrasie non facevano venir meno l'attendibilità delle loro
: 18
dichiarazioni, valutate nella loro interezza. Ciò perché il
AR aveva fornito altri dati che consentivano di risalire con certezza all'ora dell'agguato e lo TI aveva saputo precisare che dal COVO "Desusino" erano partiti nel primo
.
pomeriggio (p. 692). Quanto alla causale dell'omicidio,
individuata nella ricerca di armi da correttamente essa viene parte dei CA (i quali utilizzavano a questo scopo il LO)
e nel timore del gruppo AN-CA di ritorsioni da parte degli stessi CA (cui erano stati uccisi due fratelli), escludendosi una vera e propria divergenza tra i collaboratori, posto che l'ulteriore ragione prospettata dal Carbonaro
(appartenenza dei CA alla cosca MA) costituiva un motivo solo complementare.
Venendo, infine, alla richiesta di ispezione dei luoghi, essa risulta essere stata respinta perché priva di specificità e superflua, la situazione dei luoghi risultando "dai rilievi fotografici e dal verbale di sopralluogo (p. 690).☀
Inammissibile, perché generica e manifestamente infondata, e la censura dedotta da SI, la cui colpevolezza viené affermata in base alle chiamate in correità di TI, riscontrata da quanto riferito da NT OR sull'incontro in contrada
RR, nonché dalle dichiarazioni rese da Di TI
CL (che indica SI come uno degli esecutori materiali dell'omicidio) e non contraddetta da AR CL (il quale non esclude la sua presenza nell'agguato ma dichiara di non averne più il ricordo) (p. 697 ss.).
13. Infondate sono anche le censure mosse da OR IE.
La sentenza di primo grado (p. 363 ss.) ne aveva affermato la colpevolezza sulla base delle considerazioni seguenti: 17
NT OR, AR CL e TI IE erano concordi nell'affermare che egli aveva accompagnato i CA a tutti gli appuntamenti fissati col pretesto della vendita delle armi, da costoro richieste al ricorrente (a Riesi, nella casa di
IO GE in contrada RR;
al bivio di Riesi indicato dal IO;
a Butera, contrada "Suor Marchesa", dove fu portato a termine l'agguato); 2) sulla ricostruzione dell'omicidio AR e TI erano più attendibili di
NT, che in quel giorno si trovava a La Spezia;
3) la 19
"massima attendibilità" doveva riconoscersi al NT per quanto riferito in ordine al primo tentativo di uccidere i CA, avendovi preso parte;
4) NT affermava che OR era entrato nel casolare e aveva parlato con TI senza che i
CA potessero vederlo;
5) TI negava l'incontro di
AN (capo 27) ma confermava la presenza di OR ai due incontri di Riesi: del primo non forniva una descrizione dettagliata, limitandosi a fare il nome di MA RL, senza indicare a chi del gruppo CA costui avrebbe detto che le armi erano disponibili (poteva quindi trattarsi di OR); del secondo incontro (di cui non parlava NT e nel quale i CA erano stati rassicurati sull'esistenza delle armi) dichiarava che costoro erano stati accompagnati dal ricorrente;
6) TI affermava di non aver mai rivelato ad OR le sue R.F. vere intenzioni, ma di non poter escludere che costui le avesse immaginate "a mentalità sua"; 7) la preoccupazione del ricorrente di avvisare TI appariva giustificata dalla conoscenza dell'ostilità esistente tra quest'ultimo e i CA;
8) TI supponeva che OR non avrebbe mai fatto il suo nome ai CA,
e l'assenza di un'esplicita raccomandazione al riguardo
*
consentiva di supporre che dell'ostilità suddetta il ricorrente fosse a conoscenza;
9) il sospetto nel ricorrente dell'esistenza di un programma criminoso emergeva da quanto dichiarato dal collaborante circa la domanda dallo stesso ripetutamente rivoltagli su eventuali propositi "di fare qualcosa di male" e circa le insistenti richieste del ricorrente di essere avvisato nel caso si fosse deciso di agire.
Ora, i giudici di appello con ampia argomentazione (pp. 719-746) immune da vizi logico-giuridici hanno ritenuto che il concorso di OR IE nell'omicidio LO (e nel tentato omicidio di
CA OR, IZ SE e GA AN: capo 25) fosse dimostrato: 1) dalle dichiarazioni di NT OR, che aveva assistito all'incontro, svoltosi a AN, in cui i CA avevano chiesto al ricorrente di procurare loro delle armi da impiegare contro la cosca AN-CA; 2) dal fatto che il ricorrente, dopo aver informato della cosa TI tramite il "compare" CO AN (cognato del primo), era andato a trovarlo a Gela;
3) dal silenzio tenuto dallo stesso nei confronti dei CA sull'identità di chi avrebbe venduto le armi;
20
4) dalla sua presenza in tutti gli incontri con Cafà; 5) dalla cautela mostrata in contrada RR di Riesi; 6) dal comportamento tenuto in contrada Suor Marchesa di Butera.
Le censure mosse dal ricorrente non riescono ad intaccare l'argomentazione complessiva della sentenza, logica e coerente nella parte in cui conclude che OR IE, pur essendo consapevole che i CA non avrebbero incontrato TI, su sua indicazione li accompagnò in luogo isolato, sapendo che costui sarebbe stato presente e non avrebbe certo rifornito di armi i suoi nemici.
14. Alle stesse conclusioni può giungersi per quanto concerne la mancata valutazione di elementi che contrastavano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Carbonaro e
R.F. TI circa la partecipazione di IO GE: nessuna contraddizione è stata ravvisata dai giudici di appello nella testimonianza del teste Guardabasso, secondo cui l'omicidio del
LO era avvenuto 44 ore prima dell'esame autoptico (p. 715); nel riferire sui dubbi difensivi concernenti l'indicazione dell'ora dell'omicidio da parte di AR e TI la sentenza (p. 676 ss.) non fa il minimo cenno alle dichiarazioni rese in proposito dalla moglie del LO;
il AM ("Lillo
u dutturi") sentito all'udienza del 15.5.96, ha negato la sua presenza sul luogo dell'omicidio, senza comunque inficiare, nella valutazione della corte, l'attendibilità dei collaboranti suddetti (p. 714).
15. Non meritano, infine, accoglimento neppure le censure mosse da CA UR, DU AN e IO GE con riguardo alla condanna per i tentati omicidi UB- D'AR (capo
16) la discrasia tra NT: e LA in ordine al. posto occupato in macchina da DU e IN è stata presa in considerazione dalla corte, che correttamente non ne ha tratto argomento per infirmare l'attendibilità del LA, in base alla considerazione che egli non aveva partecipato all'agguato, la cui dinamica gli era stata riferita dagli autori del fatto
(NT, DU e IN); le testimonianze acquisite dalla corte per verificare l'attendibilità di NT (il quale aveva riferito che al rientro del gruppo di fuoco nel covo CA 21
UR aveva già appreso del fallimento dell'agguato dalla radio della polizia) hanno accertato la breve distanza non solo tra il luogo dell'attentato e l'ospedale di Gela ma anche tra il primo ed il covo di contrada Desusino (p. 622 ss.); correttamente, quindi, la corte afferma (p. 624 s.) che la chiamata in correità di NT nei confronti di IO trova riscontro nelle dichiarazioni di LA RA e non richiede convalida a mezzo di altro elemento esterno.
16. L'attendibilità di NT OR viene messa in
discussione da CA UR anche con riferimento al delitto di alterazione di armi (capo 5). Ma risulta evidente dalla sentenza (p. 760 ss.) che l'assoluzione del coimputato IN RG CE è derivata soltanto dalla mancanza nei confronti di costui di riscontri estrinseci (avendo TI IE dichiarato di non aver mai visto lo IN alterare armi). Nei confronti del ricorrente, invece, alle chiamate in reità dei due collaboratori suindicati si erano aggiunte quelle di "AN AE e LA
RA.
17. Con riferimento alla tentata estorsione in danno di AE "
SI (capo 13, come modificato dalla Corte d'assise), ER
RO lamenta violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il reato viene desunto da conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di OR
CO: costui dice a VI LU̟ di aver appreso dal figlio di SI dei tentativi di estorsione compiuti da SI IO
e da Iattara;
afferma che SI è accompagnato da l'occhialino e cita RO u cunigliaru come sua conoscenza de relato, ma dal prosieguo si capisce che l'occhialino è RG MA, non
ER, come erroneamente dedotto dal VI;
B nella conversazione tra il OR e i Lisi si fa generico riferimento alla famiglia Iattara, e non a ER, e i SI si sono avvalsi della facoltà di non rispondere perché imputati di favoreggiamento.
Trattasi di censura del tutto priva di fondamento, avendo la corte, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede perché congruamente motivata (p. 789 ss.), ritenuta certa 22
l'identificazione dell'imputato ER RO con la persona di cui si parla nelle conversazioni telefoniche intercettate, in quanto: in esse si faceva espressa menzione del suo nome e del soprannome u cunigliaru); egli portava gli occhiali;
secondo quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia LA, TI
RA e dal teste TT, egli era dedito alle estorsioni.
18. Contro la sentenza in esame, nella parte concernente la condanna per il capo 1 (associazione per delinquere di tipo mafioso denominata AN-CA), sono state dedotte censure da
CA UR, NT CA, RU OR e CE,
nonché da AS RI, IP OR, IO
GE, Annaloro CO, Cavallo AN, Lauretta
CE, OR IE, TA CE e CO AN. R.F. Nessuna di queste censure merita però accoglimento.
Per quanto concerne CA UR, è appena il caso di precisare che, secondo la sentenza (p. 815 ss.), non dal solo NT OR, ma da tutti i collaboratori di giustizia egli viene indicato come il capo del gruppo di Gela denominato
"AN-CA" e come uno dei promotori delle alleanze che riunirono le varie espressioni territoriale della "Stidda" in una vera e propria federazione.
NT CA ripropone censure alle quali i giudici di appello hanno dato adeguata risposta (p.903 ss.). E' in primo luogo evidente dal contesto come la frase censurata (p. 907, punto 1)) debba leggersi ("il fatto che l'imputato (lo AN) abbia frequentato maggiormente i fratelli AR non esclude che l'imputato (il NT) fosse a capo della cosca mafiosa di TO, né costituisce una smentita alle dichiarazioni degli altri collaboratori che hanno riferito di avere avuto rapporti di frequentazione con NT CA"). Non è poi censurabile la sentenza allorché non ravvisa alcun contrasto logico nella ritenuta compatibilità tra il ruolo direttivo svolto in un sodalizio criminoso e quello di semplice affiliato svolto nell'ambito di una altro. eL'alleanza tra i gruppi ed il ruolo di spicco di OR
CE RU quali capi dell'omonimo gruppo di Niscemi, secondo la sentenza (p. 914 ss.) era stata affermata da tutti i collaboratori di giustizia, e correttamente i giudici di merito 23
ritengono che non possa dirsi maneante nella fattispecie la prova della stabilità del vincolo, nonché dell'esistenza di una struttura organizzativa permanente, di un pactum sceleris e di una affectio societatis, (elementi sui quali la sentenza si sofferma ampiamente nel capitolo V e nel capitolo IX) posto che ai fini della configurabilità del reato in esame non è sempre necessario che il vincolo associativo si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato
(Sez. I, 14.4.95, Mastrantuono).
Infine, sull'applicabilità dell'art. 649 CPP, o sull'identità di disegno criminoso, in relazione ai fatti di cui alla sentenza
8.3.96 della Corte di assise d'appello di Catania per quanto
-
può desumersi dalla sola lettura della sentenza n.150/97, con la quale questa sezione in data 30.1.97 ha definito i ricorsi di RF RU RI + 32 (R.G. 35086/96) non sembra che nei confronti dei RU vi sia stata duplicazione processuale e violazione del ne bis in idem, fermo restando che la relativa eccezione e lo stesso vale per quella concernente la disciplina del reato continuato) potrà essere sollevata in sede di esecuzione.
AS, IP, IO e AN lamentano che la partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1) sarebbe stata desunta automaticamente dall'affermazione di responsabilità per singoli fatti.
Ma, come correttamente affermano i giudici di appello, non è affatto vero che la prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai reati-fine non sia utilizzabile per dimostrare l'appartenenza all'associazione mafiosa,
La sussistenza di questa può infatti essere desunta anche dalla causale dei singoli comportamenti delittuosi, in quanto il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo facendoli convergere in un quadro indiziario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di rilevare ciò che senza la sua identificazione resterebbe privo di significato (Sez. VI, 6.4.95,
Primavera; Sez. V, 14.9.91, Monaco).
Ciò vale anche nei confronti di AN, non essendo censurabile in questa sede l'affermazione della corte (p. 939) secondo cui la sua partecipazione all'associazione mafiosa può essere desunta dai reati-fine anche se questi non costituiscono oggetto del 24
processo, essendo gli stessi presi in esame ai soli fini della prova del reato associativo, come fatti sintomatici dell'adesione dell'imputato al sodalizio mafioso.
Contrariamente a quanto dedotto da CA AN, non può essere censurata in questa sede la valutazione dei giudici di appello (p. 863) per i quali la sua permanenza in soggiorno obbligato a OS (Cagliari) ed il fatto che non erano state accertate violazioni da parte sua degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione, non escludevano che egli avesse potuto recarsi nella vicina Carbonia per incontrarvi dei complici.
Quanto a ET CE, la sua appartenenza al sodalizio criminoso, secondo la corte (p. 881 ss.), era affermata da ben dieci collaboratori di giustizia (non solo, quindi, da UB
OR, AN SI e AR CL), ed alcuni di essi R.F indicavano fatti specifici, quali l'alleanza con il gruppo di
Porto Empedocle, l'aiuto chiesto al gruppo di Catania e l'invio di alcuni uomini per eseguire omicidi.
Nessuna carenza di motivazione si ravvisa in ordine alla qualifica di concorrente esterno nel reato associativo, attribuita dai giudici di merito ad OR IE, essendo la medesima correttamente desunta (p. 891 ss.): dal ruolo svolto nell'omicidio LO (determinante per scongiurare il pericolo di un attacco ad opera dei CA, e da ritenersi prestato non nei confronti del solo TI IE, bensì in favore del sodalizio); dalla condotta tenuta in occasione dell'omicidio Di
RL; dalle dichiarazioni dei collaboratori, che lo indicavano come "vicino" al gruppo mafioso, cui forniva anche armi ed informazioni importanti.
Manifestamente infondate ed al limite dell'inammissibilità
(perché quasi identiche a quelle formulate da UB LE che però è stato condannato per partecipazione al clan MA) sono le censure mosse da TA CE: la sentenza '(p. 867 ss.) ritiene attendibili le dichiarazioni dei collaboranti
(MO, RA, AR CL, AN AE e MA,
TI, LA) ed esclude, con valutazione non censurabile in questa sede, che le chiamate in correità siano generiche, avendo i predetti indicato fatti specifici, collocandoli in precisi contesti spaziali e temporali.
CO AN è stato ritenuto responsabile del reato 25
associativo di cui al capo 1 per il ruolo svolto in occasione degli omicidi Di AM e LO. In relazione al primo non gli
è stata mossa però alcuna contestazione in questo processo, mentre dal secondo è stato assolto per non aver commesso il fatto, essendosi accertato che egli non partecipò all'ultimo agguato. Ciò non toglie, tuttavia, che per provare la sua qualità di partecipe al sodalizio criminoso potesse valutarsi il comportamento complessivo dell'imputato antecedente l'omicidio di LO AN, così come il fatto che egli aveva condotto a
Gela Di AM RL, all'appuntamento in cui questi fu ucciso da TI IE (p. 897 ss.).
19. Della condanna per il capo 2 (associazione per delinquere di tipo mafioso diretta da MA SE) si dolgono UB
R.
5. SE e LE, OZ MA, NO RA, ONa
LU e ER RO. Trubia SE deduce che la qualificazione mafiosa dell'associazione è stata erroneamente desunta dai mezzi e dagli strumenti che ne costituivano il supporto logistico. MaMa il rilievo appare inesatto, perché la sentenza (p. 950 ss.), in primo luogo rinvia alle risultanze del c.d. "maxiprocesso 1" di Palermo circa l'esistenza di "Cosa nostra" e la sua struttura piramidale, facendo poi riferimento, in materia di prova dell'appartenenza, alla qualifica di uomo d'onore eventualmente attribuita al soggetto, nonché alla rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e frequentazioni del soggetto medesimo.
UB LE, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 74 DPR n.309/90 con sentenza 11.11.94 della corter d'appello di Bologna, lamenta violazione del ne bis in idem in quanto l'attività di spaccio, svolta nek ravennate, doveva ritenersi rientrante nello spettro di attività del clan MA, ma correttamente la corte d'appello ha escluso l'identità del fatto rilevando che l'associazione costituita in Ravenna aveva agito sotto la guida del UB "con libertà operativa e attraverso soggetti non aderenti al sodalizio mafioso" (p. 1021).
OZ MA, che in appello non aveva dedotto censure specifiche (p. 955), neanche in questa sede lo ha fatto, essendo i suoi motivi identici a quelli di UB LE, salvo che per 26
quello concernente la violazione dell'art. 649 CPP.
NO delRA si, duole della mancata rinnovazione dibattimento per accertare con perizia medica la sua incapacità
d'intendere e di volere all'epoca dei fatti;
ma non è censurabile in questa sede, perché correttamente motivata, la valutazione compiuta dai giudici di appello, i quali hanno ritenuto del tutto superflua la perizia, risultando la piena capacità d'intendere e di volere del ricorrente giudizialmente accertata dalla Corte
d'appello di Firenze, che, con sentenza 19.4.94, aveva condannato il NO quale responsabile di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Corretta è anche la conclusione che l'associazione, costituita in Toscana dal ricorrente, aveva operato, sia pure sotto il controllo ed in contatto con Rio. l'organizzazione della cosca MA, con libertà operativa e servendosi anche di soggetti non aderenti al sodalizio mafioso.
ONa LU si duole della mancata indicazione dei fatti nei quali si sarebbe sostanziata la sua partecipazione alla
***
"famiglia" di Cosa nostra operante in Gela;
ma la censura è priva di fondamento, avendo la corte osservato che il ricorrente aveva riportato condanna per aver preso parte con ER RO ad un episodio estorsivo ai danni di un farmacista (p. 990 s) nonché per la detenzione di una pistola utilizzata nel contesto di un estorsione ai danni di un imprenditore. Corretta è inoltre la considerazione che in ogni caso il contributo all'associazione può essere anche minimo e risolversi nella dichiarata adesione e nella disponibilità ad agire come uomo d'onore.
Quanto a ER RO, le censure di violazione di legge e difetto di motivazione circa la sua appartenenza, con ruolo direttivo, al clan MA, che sarebbe stata desunta da dichiarazioni di collaboranti prive di riscontri oggettivi, appaiono prive di fondamento, perché, secondo i giudici di appello, le dichiarazioni accusatorie avevano trovato riscontro nell'accertata responsabilità dell'imputato in ordine alla tentata estorsione in danno di SI AE (capo 13) ed in quella posta in essere con ONa LU ai danni del farmacista. 27
20. Rimangono da esaminare i motivi di gravame che riguardano il trattamento sanzionatorio (applicazione degli artt. 114 e 116 cpv. CP, attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91 e generiche, determinazione della pena).
Anche questi motivi sono privi di fondamento.
IN MA (uno degli esecutori materiali della strage) censura la mancata applicazione dell'art. 116/2 CP, il quale prevede, per l'ipotesi in cui il reato realizzato sia più grave di quello concordato, un'obbligatoria diminuzione di pena "per chi volle il reato meno grave". Ma l'ampia motivazione (pp. 436-
448) con la quale la corte dà ragione del suo convincimento che in tutti gli imputati del delitto di strage sussisteva sia il dolo specifico di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, sia quello generico (il collaboratore Di TI ha R.F. ammesso che egli e l'IN avevano sparato contro le persone che tentavano la fuga e "a zonzo") non consente di ritenere ipotizzzabile l'applicazione della norma richiamata.
Di MO AO si duole dell'errata applicazione dell'art. 114/2 CP (secondo il quale la diminuzione di pena per il concorrente, la cui opera abbia avuto minima importanza, non si applica se il numero delle persone che hanno concorso nel reato
è di cinque o più) non essendogli stata mai contestata questa aggravante;
ma l'affermazione non corrisponde a verità, perché la stessa emergeva ictu oculi dalla lettura del combinato disposto dei capi d'imputazione 34 (strage) e 39 (concorso morale nella medesima) e del numero delle persone ivi menzionate. Di Martino Claudio lamenta la mancata applicazione della attenuante prevista dall'art. 8 DL 13.5.91 n. 152, convertito in L. 12.7.91 n. 203, in seguito alla confessione resa in grado di appello e alla chiamata in correità dei complici. Ma la corte gliel'ha negata, posto che la correttamente dissociazione era intervenuta quando il quadro probatorio appariva ormai consolidato, con l'individuazione dei concorrenti nel reato di strage (compresi i coesecutori materiali di questa)
e nell'omicidio LO.
Di IO CO deduce il difetto di motivazione della sentenza sulla ritenuta premeditazione e sul diniego delle attenuanti generiche. Per quanto concerne la prima, essa è stata però ritenuta in base al rilievo, incensurabile in questa sede, che 28
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l'imputato aveva mantenuto ferma la risoluzione criminosa per un apprezzabile lasso 'di tempo (p. 555 s); neanche la mancata concessione delle generiche, chieste per la giovane età, la condizione di soggezione interna alla cosca e il contesto ambientale, appare censurabile sotto il profilo motivazionale, avendo la corte rilevato (p.1058 ss.) l'eccezionale gravità dei reati contestati e la capacità criminale dimostrata dal ricorrente con l'esecuzione del triplice omicidio Domicoli-
Scerra-Incardona.
Per gli stessi motivi non possono essere accolte le censure mosse dai predetti IN e Di TI (nonché da DU AN, Parisi FR, NO RA e ONa LU) quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che per tutti R.F. trova adeguata e specifica motivazione nella sentenza (pp. 1050
s., 1052 s., 1055 s., 1061 s., 1097, 1104 s.).
Le stesse considerazioni valgono per la mancata concessione delle attenuanti predette ai collaboratori di giustizia IE
IE, AN AE e MA, AR RU e CL) (p. 1110 ss.) e per le censure concernenti la determinazione della pena in misura eccedente il minimo edittale (TA, UB SE,
OZ e ER: p. 1086 s., 1092 s., 1094 s., 1105 ss.).
P . Q . M .
dichiara manifestamente infondata lå questione di legittimità costituzionale;
dichiara inammissibili i ricorsi di CC MA, ET
IS, MA RL, EL OR, GU CE,
PA NI, La NA CO, RG MA (1956),
RG MA (1965), RG MA (1967), La NA
LU, RÀ MA, e condanna ciascuno dei suddetti a versare la somma di lire un milione alla Cassa delle ammende;
rigetta tutti gli altri ricorsi.
Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere le spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile, che liquida in complessive lire
4.290.000 (di cui lire 1.290.000 per spese) oltre IVA e CPA. Roma 20 novembre 1998,
Il consigliere est.
Remat ega d
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
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Il Presidente
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Depositato in Cancelleria oggi, 15 MAR 1999
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