Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/1998, n. 3333
CASS
Sentenza 20 novembre 1998

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In tema di "videoconferenza" dei collaboranti di giustizia, la persona cui è affidato il compito - ex art. 147 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 3 della l. 7 gennaio 1998, n. 11 - di essere presente nel luogo in cui si trova il collaborante di giustizia, di attestarne l'identità e di dare atto delle cautele adottate per assicurare la genuinità dell'esame, non svolge funzioni di assistenza all'udienza, perché queste sono espletate dall'ausiliario del giudice presente nell'aula in cui si svolge il processo. Ne consegue che la funzione sopra indicata può essere svolta - come nel caso - da un carabiniere addetto al servizio centrale di protezione, anche perché l'art. 126 cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, sia assistito "dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento", fa salva l'ipotesi che legge disponga diversamente: e nella specie ciò è esattamente quanto prevede la norma in questione.

Correttamente il giudice di merito ritiene la sussistenza del delitto di strage e non di quello di omicidio volontario plurimo nel comportamento di appartenenti a un'associazione criminosa che, dopo avere fatto irruzione in un luogo aperto al pubblico, situato nel centro cittadino e frequentato da molte persone, abbia aperto il fuoco in maniera indiscriminata sia contro avversari non preventivamente designati sia contro persone estranee alla cosca avversaria, non rilevando che non si sia fatto ricorso a mezzi di natura tale (bombe o esplosivi) da cagionare la morte di un numero indeterminato di persone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/1998, n. 3333
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3333
    Data del deposito : 20 novembre 1998

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