Sentenza 25 ottobre 2001
Massime • 1
La riabilitazione speciale prevista per i minorenni dall'art. 24 del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, sopravvissuto all'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, può essere concessa solo in relazione ad istanza presentata dall'interessato prima del compimento del venticinquesimo anno di età, superato il quale per la riabilitazione non può prescindersi dalla verifica delle condizioni generali stabilite dall'art. 179 cod. pen. e, quindi, dall'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2001, n. 43423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43423 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 25/10/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 5944
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 001051/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI BI NE LIBORIO N. IL 14/11/1967
avverso ORDINANZA del 17/10/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 17.10.2000, il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila respingeva di riabilitazione presentata da Di TE EO Liborio, rilevando che il condannato non aveva adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato ne' aveva dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di adempiere.
Il difensore di fiducia del condannato ha proposto ricorso per cassazione denunciando erronea applicazione dell'art. 24 del r.d.l. n. 1404/34. nonché manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso non ha fondamento, in quanto l'ordinanza impugnata è sorretta da una esauriente e congrua valutazione degli elementi che hanno condotto al rigetto dell'istanza di riabilitazione. Invero, premesso che l'istituto della riabilitazione speciale di cui all'art. 24 del r.d.l. 20.7.1934, n. 1404, non è stato abrogato con l'entrata in vigore del codice di procedura penale (cfr. Cass., Sez. 1^, 14.1.1992, Calandrini), deve essere condivisa l'interpretazione accolta nell'ordinanza impugnata con cui l'operatività della disposizione è stata limitata alle istanze di riabilitazione presentate prima del compimento del venticinquesimo anno di età sulla base di argomenti logici e sistematici di indubbia concludenza: il predetto limite di età trova base giustificativa, da un canto, nella riconosciuta competenza funzionale del tribunale per i minorenni e, dall'altro, spiega la ragione per cui, superata tale età, per la riabilitazione non può prescindersi dall'adempimento delle obbligazioni civili derivanti del reato.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve considerarsi immune da vizi logici e giuridici e il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2001