Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 3
In tema di intercettazioni, i decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, primo comma, cod. proc. pen., sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, salvo che non sia prospettata l'inesistenza o la nullità degli stessi.
In tema di concorso di persone nel reato, anche la sola presenza fisica del partecipe di una associazione di tipo mafioso alla consumazione di un delitto fine inscrivibile nel conflitto tra il gruppo di appartenenza con quello antagonista, laddove non sia meramente accidentale, ma intenzionale e correlata alla perpetrazione del reato, non è qualificabile come mera connivenza non punibile, ma integra una forma di cooperazione morale al delitto, comportando, per effetto della solidarietà criminale insita nel vincolo associativo, il rafforzamento del proposito dell'autore materiale e il potenziamento della sua capacità di intimidazione. (Fattispecie in tema di omicidio).
In tema di concorso di persone nel reato, nel caso in cui all'imputato sia stata contestata sia la partecipazione materiale al fatto delittuoso che quella morale, la condanna solo per quest'ultima non comporta una pronunzia assolutoria parziale rispetto al contributo materiale al reato, poichè la statuizione sul ruolo assunto dal giudicabile non costituisce punto di decisione, in relazione al quale può formarsi una preclusione processuale o può operare il divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie in tema di omicidio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2015, n. 7845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7845 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 21/01/2015
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO FR M.S. - Consigliere - N. 87
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 566/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
IL IO N. IL 07/02/1961;
inoltre:
EN BR N. IL 03/08/1980;
avverso la sentenza n. 20/2012 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 21/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Iacoviello FR Mauro, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema di Cassazione, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro e dell'imputato EN ZI, colla condanna di costui al pagamento delle spese processuali;
- il difensore dell'imputato IL RE, avvocato Lojacono Franco (intervenuto per delega dell'avvocato Staiano TO), il quale ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro;
- i difensori del ricorrente, EN ZI, avvocati Nocita Pietro e Viscomi Gregorio, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso, insistendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza deliberata il 21 giugno 2013 e depositata il 16 settembre 2013, la Corte di assise di appello di Catanzaro, giudicando sui gravami degli imputati e del Procuratore generale della Repubblica, ha confermato la sentenza della Corte di assise di quella stessa sede, 31 marzo 2012, di condanna alla pena dell'ergastolo a carico di EN ZI, imputato del delitto di omicidio premeditato, commesso in danno di IC QU, in Isola di Capo Rizzuto l'11 dicembre 2004 (capo B della rubrica) e dei connessi reati di detenzione e di porto illegali di armi da guerra, di detenzione e di porto illegali di armi comuni da sparo, di detenzione e di porto di arma clandestina, di ricettazione della medesima (capo C, ibidem), nonché della ulteriore ricettazione della autovettura, marca Renault, modello Scenic, targata CE 374 PS, sottratta in Crotone il 17 maggio 2004 a OCELLO Ferdinando e utilizzata dagli esecutori del fatto di sangue (capo D, ibidem); ha, invece, assolto l'appellante IL RE dal concorso nell'omicidio ridetto e dai connessi delitti concernenti le armi, per non aver commesso il fatto;
e ha, infine, confermato, respingendo l'appello del Procuratore generale, l'assoluzione del RE dal residuo delitto di cui al capo D, deliberata nel giudizio di primo grado.
1.1 - I giudici di merito hanno accertato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, due sicari, giunti a bordo del veicolo, in precedenza sottratto all'Ocello, avevano aperto il fuoco, con un fucile e una pistola, contro il IC. mentre costui, sull'uscio della propria abitazione di via Buonarroti attendeva il fratello FR che avrebbe dovuto prelevarlo colla propria autovettura. Perpetrato l'omicidio, gli esecutori si erano allontanati e, quindi, avevano dato alle fiamme il veicolo rubato, dopo averlo abbandonato alla periferia di Isola di Capo Rizzuto.
All'interno della autovettura incendiata la polizia giudiziaria rinvenne e sequestrò la pistola usata per l'esecuzione del fatto di sangue.
La delittuosa vicenda si inscrive nel contesto della annosa e cruenta guerra di mafia che contrapponeva la cosca EN ai gruppi antagonisti per la egemonia sul territorio crotonese. 1.2 - In relazione ai motivi di gravame la Corte territoriale ha osservato quanto segue.
1.2.1 - In rito deve essere disattesa l'eccezione dei difensori degli appellanti di inutilizzabilità delle intercettazioni. La mancanza in atti dei provvedimenti autorizzativi è irrilevante, in quanto si tratta di intercettazioni eseguite in altro procedimento penale e ritualmente richiamate e acquisite.
1.2.2 - Merita conferma la affermazione della penale responsabilità di EN a titolo di concorso morale nell'omicidio e nei reati connessi, quale mandante del fatto di sangue.
Mentre non risulta dimostrata la sua partecipazione materiale alla esecuzione della attività delittuosa, in funzione di appoggio e supporto logistico.
Per vero, le conversazioni telefoniche intercettate, intercorse l'11 dicembre 2004, nell'intervallo orario 9.16 - 9.46, tra l'appellante e EN LA, la localizzazione delle utenze cellulari;
il riferimento contenuto nella prima conversazione a un veicolo della SIP in allontanamento;
la testimonianza del tecnico SIP, intervenuto in via Buonarroti e da lì andato via immediatamente prima dell'omicidio; l'ora ( 9.52) della segnalazione telefonica del fatto di sangue ai Carabinieri della Stazione Isola di Capo Rizzuto fatta dal vicino di casa della vittima HI NN;
la stima del tempo (poco meno di sei minuti) occorso a costui dal momento degli spari, sono tutti elementi che, correlati tra loro, consentono di inferire con certezza la presenza dell'imputato sulla scena del crimine quale "spettatore interessato" alla esecuzione del mandato omicida conferito, ma non anche di provare la attiva compartecipazione al materiale compimento della azione delittuosa. La dimostrazione del concorso morale di EN ZI è offerta dalla considerazione della cruenta guerra criminale tra i gruppi degli Arena e dei IC, scandita dal recente omicidio di EN MI, genitore dell'imputato, commesso il 2 ottobre 2004; dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, NT GI e MB IC, circa il coinvolgimento della consorteria EN nel furto della autovettura, utilizzata dai sicari;
dal ruolo del giudicabile di "esponente di vertice della cosca" omonima. 1.2.3 - Gli elementi a carico di IL RE non consentono di superare la soglia della "connivenza non punibile". IL, sodale di EN ZI e assieme a costui associato nella medesima cosca, si limitò ad assistere alla esecuzione del delitto e a "fare compagnia" all'EN.
In proposito le interpretazioni della Corte di primo grado in ordine alle intercettazioni delle conversazioni telefoniche dell'11 dicembre 2004, con particolare riguardo ai termini "cippatu" e "mafardi" sono affatto dubbie e, in ogni caso, inidonee a sorreggere l'accertamento della penale responsabilità.
La ricostruzione in due distinte fasi della azione omicida - siccome operata nella impugnata sentenza - per armonizzarla col supposto contenuto della conversazione, reputata indiziante, è contraddetta dai dati della generica.
Dal responso del consulente autoptico del Pubblico Ministero (dott. Rizzo), dall'esame del teste HI, accorso in loco e autore della segnalazione ai Carabinieri, e dagli esami degli ufficiali di polizia giudiziaria (marescialli Zecchino e De Matteis), circa i rilievi eseguiti sulla scena del delitto, risulta che l'azione di fuoco fu "fulminea" e si sviluppò senza alcuna soluzione di continuità.
Non risultano, infine, altrimenti dimostrati la partecipazione del IL ad alcuna riunione preparatoria per la perpetrazione dell'omicidio; ne' il coinvolgimento del prevenuto nel conferimento del mandato;
ne' alcun contributo offerto pel rafforzamento del proposito criminoso dell'EN.
2. - Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, in persona del dott. Curcio TO Maria, nei confronti del IL, mediante atto recante la data del 22 ottobre 2013, e l'imputato EN, col ministero dei difensori di fiducia, mediante atti recanti la data del 31 ottobre 2013 e del 15 dicembre 2014 (motivi "aggiunti"), redatti dall'avvocato Pietro Nocita, e, ancora, mediante atto s.d., depositato il 31 ottobre 2013 redatto degli avvocati TO Staiano e Gregorio Viscomi.
3. - Il Pubblico Ministero, con unico motivo, denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, con- traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche sotto il profilo della formale violazione dell'art. 192 c.p.p.. Dopo aver illustrato la vicenda nel contesto della guerra di mafia in corso in Isola di Capo Rizzuto e la valenza del fatto di sangue in termini di ritorsione per l'omicidio di EN MI e di riaffermazione della egemonia criminale, attraverso le modalità stesse del crimine, attuato in pieno giorno e presso l'abitazione della vittima, il Pubblico Ministero deduce: la Corte di assise di appello, con metodica palesemente illogica, e in violazione dei canoni normativi, ha considerato il "coacervo indiziario" in modo "frazionato" e disorganico, omettendo la doverosa "valutazione di carattere unitario" che, nella specie, il "contesto associativo di 'ndrangheta" rendeva vieppiù indispensabile;
in particolare, pur avendo accertato la continua presenza, per circa mezz'ora, sulla scena del crimine, prima del compimento della azione e, quindi, nella flagranza del delitto di IL (assieme a EN ZI), la Corte territoriale ha, tuttavia, omesso di considerare lo specifico addebito della compartecipazione omicida, estrinsecatasi nell'appostamento, nell'appoggio e nella copertura offerti agli esecutori, oggetto specifico della imputazione, nonché nel controllo della azione concorsuale;
la presenza in loco di IL è dimostrata dalla prova scientifica, attraverso la consulenza fonico- comparativa del prof. Romito Luciano;
peraltro è affatto illogica la illazione della Corte di assise di appello che IL e EN potessero non trovarsi "in vista" del veicolo dei sicari;
la congettura è confutata dallo stesso accertamento dei giudici territoriali, i quali hanno riconosciuto che entrambi gli imputati "si trovavano in un punto favorevole per poter osservare la scena del delitto", siccome comprovato dalle evidenze delle intercettazioni telefoniche, dal responso del consulente tecnico circa la geolocalizzazione delle utenze e dalla testimonianza del dipendente Telecom allontanatosi da via Buonarroti, immediatamente prima della azione di fuoco;
manifestamente illogica è la supposizione della "mera presenza fisica passiva" di IL (e di EN) in loco;
l'assunto è resistito dalla considerazione a) della irragionevole e gratuita assunzione (da parte dei pretesi spettatori estranei) del rischio elevato di coinvolgimento nella sparatoria e, comunque, nelle indagini;
b) del recupero, preventivamente concordato, con EN LA (classe 1982), in esito alla consumazione dell'omicidio; c) della dilazione del prelievo - v. telefonata delle ore 9.16 di EN ZI a EN LA - tosto che la presenza del tecnico della Telecom in via Buonarroti aveva imposto il differimento della azione omicida;
peraltro la Corte di assise, nel giudizio abbreviato a carico del compartecipe EN LA, non aveva mancato di rilevare (nella sentenza 8 agosto 2011 di assoluzione del prevenuto dal fatto di sangue) che, invece, la presenza di EN ZI e di IL RE sulla scena del delitto costituiva "indice fattuale ...) rivelatore della loro preventiva conoscenza e, dunque, anche della loro adesione alla consumazione" dell'omicidio. 4. - L'avvocato Nocita sviluppa due motivi principali, preceduti da premessa, recante illustrazione delle sentenze di merito, e cinque motivi "aggiunti".
4.1 - Col primo motivo del ricorso principale, il difensore denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p., eccependo la inutilizzabilità delle intercettazioni, contraddistinte dai numeri 329/2004, 675/2004 e 749/2004, per la mancanza "dei decreti autorizzativi e legittimanti delle captazioni".
4.2 - Col secondo motivo il difensore denunzia ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 e 416 bis c.p.p.. Il ricorrente deduce: escluso alcun apporto materiale dell'EN alla compartecipazione omicida, la Corte territoriale ha illegittimamente preteso di evincere il concorso morale dalla "colpa di autore", sulla base del supposto "ruolo apicale" del giudicabile, in seno alla cosca, e della considerazione della relazione di parentela con EN MI, "verosimilmente" vittima del gruppo criminale antagonista;
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l'appartenenza all'organo di vertice di una organizzazione criminale non integra la prova del concorso nei reati fine;
ne' ha pregio la considerazione del furto dell'autovettura dell'OCELLO; manca la certezza dell'uso del veicolo da parte dei sicari;
la Corte territoriale non ha indicato alcuna prova del conferimento da parte di EN del mandato omicida;
ne' ha dimostrato il coinvolgimento della vittima nell'omicidio del genitore del ricorrente.
4.3 - Col primo dei motivi nuovi il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, deducendo, con corredo di copiose citazioni della sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata: l'attribuzione al ricorrente della qualità di capo dell'omonima cosca, all'epoca del fatto di sangue, è contraddetta dalle emergenze processuali, recanti l'indicazione che dopo l'omicidio di EN MI, era stato EN IN ad assumere la reggenza del gruppo criminale;
la contraddittorietà travolge la inferenza del concorso morale basata sulla attribuzione al ricorrente del ruolo di vertice.
4.4 - Col successivo motivo il difensore dichiara di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza dell'art. 195 c.p.p., comma 3, e art. 192 c.p.p., comma 3, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato dei collaboranti NT e MB per aver il Pubblico Ministero omesso di chiedere l'esame delle fonti primarie (Cardamone e Lentini), evocate dai dichiaranti, e per carenza di alcun riscontro delle notizie che NT aveva attinto da EG CA, successivamente deceduto.
Nel merito deduce, ancora, il ricorrente che, risalendo la sottrazione dell'autovettura di OCELLO a data (17 maggio 2014) anteriore all'omicidio di EN MI, il dato cronologico esclude che l'attribuzione del furto alla cosca valga a suffragare logicamente la tesi della preordinazione del reato (attraverso la acquisizione della disponibilità del vicolo) alla perpetrazione del fatto di sangue, che si assume compiuto per ritorsione, in seguito alla morte del ridetto EN.
4.5 - Col terzo motivo il difensore dichiara promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza dell'art. 522 c.p.p. e art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente censura: la Corte di assise di appello "ha modificato per eccesso l'accusa, intesa quale fatto storico contestato"; ha addebitato il mandato dell'omicidio alla condotta "esclusivamente monosogettiva" dell'EN, quale capo della cosca, laddove la contestazione ipotizza il "mandato della consorteria"; sicché ha violato il diritto di difesa dell'imputato; concorre l'ulteriore lesione del medesimo diritto, in relazione alla citata disposizione della Convenzione, sotto il profilo della omessa indicazione degli elementi rappresentativi del conferimento del mandato omicida;
manifestamente illogica è la inferenza del mandato dalla attribuzione della qualità di capo della cosca.
4.6 - Col quarto motivo il difensore denunzia ancora, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo della ritenuta incoerenza della sentenza per la difformità delle regole di giudizio adottate in relazione alla esclusione del concorso materiale, da un canto, e alla affermazione di quello morale, dall'altro, a dispetto del principio della responsabilità penale personale.
4.7 - Col quinto motivo il difensore denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), deducendo che il supposto movente della vendetta è
confutato dal giudicato assolutorio di IC TO, per l'omicidio di EN MI, giusta sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro 17 dicembre 2012 (irrevocabile dal 20 giugno 2014), che aveva accertato che a volere la morte del padre del ricorrente furono CO IN e un componente della famiglia Capicchiano.
5. - Gli avvocati Staiano e Viscomi sviluppano quattro motivi. 5.1 - Col primo motivo i difensori dichiarano promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.
I difensori, reiterando la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, nei termini in precedenza illustrati, obiettano che (come risulta dalla richiesta del Pubblico Ministero di trascrizione) le intercettazioni furono eseguite - non in diverso, bensì - in questo stesso procedimento, contraddistinto dal numero 1182/2004 del registro della notizie di reato.
5.2 - Col secondo motivo i difensori dichiarano promiscuamente di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la presenza dell'imputato sul luogo del delitto, la localizzazione del veicolo della Telecom, circa la presenza del tecnico della società telefonica in via Buonarroti alle ore 9.16 dell'11 dicembre 2004 e circa l'ora del delitto.
I difensori stigmatizzano il richiamo operato dal giudice di appello alla sentenza di primo grado a fronte della "destrutturazione" della decisione appellata, colla assoluzione di IL e la conferma, ma su basi affatto diverse, della condanna di EN;
aggiungono, quindi, che la Corte territoriale ha attribuito al ricorrente "un ruolo omicidiario" diverso da quello descritto nel capo di imputazione ed esorbitante dall'ambito della accusa. I difensori, censurando l'omessa considerazione dei rilievi formulati nei motivi di appello e nella memoria, depositata alla udienza del 21 giugno 2013, deducono: la Corte di assise ha negato la possibilità della "esatta localizzazione" del giudicabile attraverso la utenza telefonica radiomobile;
la Corte di assise di appello non ha dato conto della contraria conclusione;
ne' ha superato le obiezioni difensive circa la presenza in via Buonarroti del veicolo Telecom;
basta aumentare anche di qualche secondo il tempo di percorrenza impiegato dal tecnico, dal luogo del precedente intervento e "viene meno il tassello dell'avvistamento di quell'auto in quel determinato luogo"; epperò tutta la ricostruzione in fatto della vicenda (in relazione alla supposta presenza in loco del ricorrente) resta travolta;
nessuna "certezza fattuale e logica" sorregge la stima del tempo di percorrenza (siccome contenuto entro l'intervallo di dodici minuti); la difesa ha offerto la dimostrazione che la mattina del giorno del delitto una altra auto della Telecom circolava in altra zona (località Vinella) di Isola di Capo Rizzuto, distante da via Buonarroti;
difetta la prova che il ricorrente si trovasse sulla scena del delitto, del quale resta assolutamente indeterminabile "l'orario esatto"; ne', comunque, neppure è dimostrato che la supposta presenza del giudicabile in loco si sia protratta fino alla consumazione del fatto di sangue;
al riguardo la Corte territoriale ha dilatato il tempo (di molto inferiore a cinque minuti) occorso al HI per effettuare la segnalazione ai Carabinieri, travisando le dichiarazioni del teste, in modo da collocare cronologicamente la commissione dell'omicidio entro l'orario dell'ultima telefonata ( 9.46); affatto incerta è, altresì, la identificazione della voce del ricorrente, data per pacifica dalla Corte di assise di appello con ulteriore travisamento del responso del consulente tecnico del Pubblico Ministero;
mentre non deve ritenersi affidabile il riconoscimento vocale della polizia giudiziaria, laddove nessun ulteriore elemento emergente dal contenuto delle intercettazioni (della cui interpretazione i giudici di merito neppure hanno dato conto) ovvero circostanziale accredita la identificazione;
conclusivamente la motivazione dell'accertamento trae argomento da dati incerti, desunti da dati altrettanto incerti. 5.3 - Col terzo motivo i difensori formulano analoghe censure di inosservanza dell'art. 192 c.p.p. e di vizio della motivazione, reputata apparente, in ordine all'addebito del mandato omicida. I difensori deducono: dopo aver escluso che l'imputato abbia diretto l'azione degli esecutori o, comunque, offerto alcun materiale contributo operativo alla esecuzione del fatto di sangue, la Corte territoriale ha illogicamente addebitato a EN ZI il conferimento del mandato omicida;
non è plausibile ed è, anzi, contrario alla regola di esperienza che il mandante funga, poi, da spettatore;
il supposto movente è inconsistente;
la vittima non è stata neppure mai indagata per l'omicidio del padre del ricorrente;
il delitto non è riconducibile alla rivalità tra gli EN e i IC;
e, in ogni caso, il movente non assorge a prova di colpevolezza;
irrilevante è, pertanto, sul piano probatorio l'assassinio di EN LA;
privo di pregio è il riferimento dei giudici territoriali alle vicende del furto dell'auto di OCELLO;
la cronologia degli eventi smentisce la ricostruzione della Corte di assise di appello;
la sottrazione del veicolo nel maggio 2004 "non poteva servire per vendicare l'omicidio che sarebbe avvenuto il 2 ottobre 2004"; le propalazioni dei collaboranti non sono attendibili;
la Corte territoriale ha omesso ogni scrutinio in proposito;
i "delatori" hanno ammesso di non aver mai fatto parte del "gruppo 'ndranghettistico" nel quale hanno inserito il ricorrente;
il collaborante RI e' stato valutato inattendibile in più giudizi specificamente citati dai difensori) e, in relazione al delitto associativo, in questo stesso procedimento;
la Corte territoriale ha eluso le censure circa la attendibilità delle fonti orali collaboranti;
che costoro potessero attingere informazioni dai gruppi rivali contrasta con elementari criteri di logica. 5.4 - Col quarto motivo i difensori denunziano ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza degli artt. 62 bis e 133 c.p., nonché, promiscuamente, vizio della motivazione, censurando l'omesso scrutinio della richiesta formulata col gravame di riconoscimento della circostanze attenuanti generiche. 6. - Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello merita accoglimento.
6.1 - La sentenza è, innanzi tutto, inficiata dal vizio della motivazione.
Per vero la Corte territoriale, ritenuta accertata la fisica presenza in loco criminis - e nella flagranza del fatto di sangue - del IL, ha omesso di valutare lo specifico addebito, contenuto nella imputazione, di aver contribuito alla materiale esecuzione della concorsuale azione omicida, offrendo copertura ai sicari, impegnati nella azione di fuoco.
La contestazione reca, infatti, la enunciazione della specifica condotta di avere IL (e EN) eseguito l'appostamento (anche) al concorrente "fine di trovarsi in posizione tale da intervenire prontamente in caso di necessità".
6.2 - Sotto altro, ulteriore, profilo la Corte territoriale è incorsa nella erronea applicazione della legge penale. Costituisce vero e proprio errore di diritto - impregiudicata restando, beninteso, ogni questione circa il presupposto accertamento, in punto di fatto, della condotta del giudicabile -la qualificazione in termini di mera connivenza (non punibile) della presenza fisica del compartecipe di una associazione di tipo mafioso, in loco criminis e nella flagranza di un delitto fine, che si iscriva nel conflitto del gruppo criminale con quello antagonista, là dove detta presenza - salvo il caso che la stessa sia meramente accidentale e non correlata alla perpetrazione del concomitante reato - risulti, invece, affatto intenzionale, motivata dalla scienza della deliberazione delittuosa e dalla previsione della imminente commissione del reato.
Infatti, per effetto della solidarietà criminale, insita nel vincolo associativo, e del nesso finalistico tra il reato associativo e quello fine, la percezione della presenza del sodale sulla scena del delitto comporta necessariamente il rafforzamento della volontà degli esecutori e il potenziamento della capacità di intimidazione della concorsuale condotta delittuosa.
7. - Altresì fondato nei termini e nei limiti che seguono, è il ricorso dell'EN.
7.1 - Tutte le eccezioni in rito formulate dal ricorrente devono essere disattese.
7.1.1 - Palesemente infondate sono la denunzia della inosservanza dell'art. 521 c.p.p., sotto il profilo del difetto di correlazione tra la imputazione contestata e la sentenza, e la conseguente eccezione di nullità à termini dell'art. 522 c.p.p.. A EN ZI risultano contestati sia il concorso materiale nella esecuzione dell'omicidio, per aver - come già ricordato - eseguito "un appostamento, durato quanto meno mezz'ora ...) nei pressi dell'abitazione della vittima ...) alfine di verificarne la presenza al suo interno e alfine, altresì, di trovarsi in posizione tale da intervenire prontamente in caso di necessità"; sia il concorso morale per aver partecipato alla "decisione, assunta all'interno della consorteria EN) di uccidere IC QU, conferendo mandato omicidiario a soggetti allo stato ignoti".
Epperò la collocazione del ricorrente nel novero degli "esponenti di vertice della cosca EN", committenti l'omicidio del IC, e l'ulteriore riferimento incidentale della Corte territoriale al "ruolo apicale" del giudicabile in seno alla stessa cosca (riferimento peraltro contenuto nel capo della sentenza impugnata concernente la posizione del IL), non comportano alcuna sostanziale modificazione del fatto contestato.
7.1.2 - Altrettanto destituita di fondamento è l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni.
La circostanza che il fascicolo del dibattimento non sia corredato dai provvedimenti genetici è affatto irrilevante.
Le massime di legittimità citate dal ricorrente, in materia di inoltro al giudice del riesame degli atti trasmessi a corredo della richiesta cautelare, non sono pertinenti.
Per vero non è ravvisabile alcuna delle ipotesi di inutilizzabilità previste dall'art. 271 c.p.p., commi 1 e 2. L'art. 268 c.p.p., comma 7, secondo inciso, (comunque non richiamato dall'art. 271 c.p.p., comma 1) prescrive, peraltro, l'inserimento del fascicolo per il dibattimento esclusivamente delle trascrizioni (o delle stampe) e non anche provvedimenti di cui all'art. 267 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 268 c.p.p., comma 3.
Nè infine - è appena il caso di aggiungere - difensori hanno dedotto di aver fatto infruttuosamente richiesta di inserimento dei ridetti provvedimenti ai sensi dell'art. 431 c.p.p.. In conclusione, laddove non si prospetta questione alcuna di inesistenza ovvero di nullità dei provvedimenti in parola, l'eccezione difensiva è priva di giuridico pregio.
7.1.3 - In ordine alle dichiarazioni de relato assunte dai collaboranti è del tutto infondata l'eccezione difensiva di inutilizzabilità, posto che i ricorrenti non prospettano di aver tempestivamente instato per l'escussione delle fonti primarie (Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013 - dep. 04/10/2013, Bianco e altri, Rv. 257238).
Soccorre, in proposito, il principio di diritto secondo il quale "la testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di richiedere che il teste di riferimento sia chiamato a deporre" (così, da ultimo, Sez. 4, n. 35913 del 17/01/2012 - dep. 19/09/2012, Ruggieri, Rv. 254071). 7.2 - Fondata è, invece, la denunzia del vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La mera giustapposizione tra la motivazione del provvedimento, per vero affatto scabra e lacunosa, e la rassegna delle articolate censure difensive (illustrate ai paragrafi che precedono sub 4. e suo 5.), rende palese la mancanza della motivazione in punto di accertamento del fatto con riferimento alle molteplici questioni sollevate dalla difesa dell'imputato.
8. - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio all'altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
In proposito è d'uopo stabilire che la negazione del giudice a quo del concorso materiale di EN ZI non comporta il giudicato assolutorio postulato dal difensore (v. motivi "aggiunti", p. 19). Gli è che il divisamento espresso dalla Corte territoriale nella sentenza annullata, circa il ruolo assunto dal giudicabile nella ritenuta compartecipazione delittuosa, non costituisce punto di decisione (suscettibile di impugnazione a opera del Pubblico Ministero) sicché non è ravvisabile veruna preclusione endoprocessuale, ne' tampoco ricorre il divieto di reformatio in peius.
Epperò il giudice del rinvio , in carenza di ogni preclusione e in totale autonomia, rivaluterà l'accertamento delle condotte, di compartecipazione morale e materiale, contestate a entrambi i giudicabili, senza altro vincolo che quello di uniformarsi al principio di diritto espresso nel paragrafo che precede sub 6.2, che il Collegio formalmente enuncia ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di entrambi gli imputati la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015