Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2015, n. 7845
CASS
Sentenza 21 gennaio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di intercettazioni, i decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431, primo comma, cod. proc. pen., sicché il loro mancato inserimento nello stesso non determina alcuna inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, salvo che non sia prospettata l'inesistenza o la nullità degli stessi.

In tema di concorso di persone nel reato, anche la sola presenza fisica del partecipe di una associazione di tipo mafioso alla consumazione di un delitto fine inscrivibile nel conflitto tra il gruppo di appartenenza con quello antagonista, laddove non sia meramente accidentale, ma intenzionale e correlata alla perpetrazione del reato, non è qualificabile come mera connivenza non punibile, ma integra una forma di cooperazione morale al delitto, comportando, per effetto della solidarietà criminale insita nel vincolo associativo, il rafforzamento del proposito dell'autore materiale e il potenziamento della sua capacità di intimidazione. (Fattispecie in tema di omicidio).

In tema di concorso di persone nel reato, nel caso in cui all'imputato sia stata contestata sia la partecipazione materiale al fatto delittuoso che quella morale, la condanna solo per quest'ultima non comporta una pronunzia assolutoria parziale rispetto al contributo materiale al reato, poichè la statuizione sul ruolo assunto dal giudicabile non costituisce punto di decisione, in relazione al quale può formarsi una preclusione processuale o può operare il divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie in tema di omicidio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2015, n. 7845
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7845
    Data del deposito : 21 gennaio 2015

    Testo completo