Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
Le dichiarazioni predibattimentali di cui sia data lettura in giudizio per sopravvenuta impossibilità di ripetizione devono essere valutate non solo sulla base della credibilità, sia soggettiva che oggettiva, del dichiarante, ma anche in relazione agli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2012, n. 13387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13387 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/03/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - N. 631
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 016167/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Vozza Vincenzo, quale difensore di fiducia di CU VA (n. il 28/04/1981), e da CO IN (n. il
07/08/1983);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - in data 20/12/2010. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore di ufficio di CO IN, Avvocato Alberto Pugliese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
Con sentenza del 20/05/2010, il Tribunale di Taranto dichiarò CU VA e CO IN responsabili dei reati di rapina aggravata in concorso e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti - li condannò ciascuno alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame. La Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - con sentenza del 20/12/2010, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridusse la pena inflitta a CU VA e CO IN in quella di anni 2 di reclusione ed Euro 360,00 di multa ciascuno;
confermò nel resto la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione l'Avvocato Vincenzo Vozza, quale difensore di fiducia di CU VA e CO IN, in proprio, eccependo la violazione degli artt. 195 e 512 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c) in quanto è stata acquisita la denuncia scritta della P.O. RC ST sul presupposto errato della sua irreperibilità non prevedibile. Entrambi i ricorrenti rilevano, in proposito, la carenza degli accertamenti eseguiti per rintracciare il RC che da vari elementi acquisiti (anche controlli della P.G.) risultava vivere in Taranto nel periodo nel quale doveva essere escusso come teste. I ricorrenti eccepiscono, poi, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza di condanna (art. 606 c.p.p., lett. c) che si fonda esclusivamente sul contenuto della denuncia della P.O., non tenendo conto della discrasia tra quanto dichiarato dal RC alla Polizia intervenuta nell'immediatezza dei fatti (riferiva, infatti, solo di essere stato derubato di Euro 350,00 da alcuni suoi connazionali) e quanto poi esposto nella denuncia ai Carabinieri (dichiara di aver subito una rapina di Euro 900,00 da due suoi connazionali); discrasia superata dal Giudice di merito con motivazione illogica e carente. L'imputato IN CO nel suo ricorso aggiunge: 1) che la decisione dei Giudici di merito di fondare la penale responsabilità sua e del coimputato CU sulla base del solo contenuto della denuncia della P.O. non confermato in dibattimento, contrasta anche con la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo (ad esempio RA
contro
Italia del 13/10/2005)
che ritiene non conforme all'art. 6 della C.E.D.U. una decisione di tal genere;
che gli inquirenti avevano l'obbligo di riconvocare la P.O. dopo che questi si era presentato dai Carabinieri dicendo che voleva rimettere la querela da lui presentata (in realtà si trattava di una denuncia per rapina;
n.d.s.)- Infine ritiene carente la motivazione con la quale non è stata derubricato il reato di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Entrambi i ricorrenti concludono, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata.
Il difensore di ufficio di CO IN - Avvocato Alberto Pugliese - presenta una memoria datata 23/08/2011 con la quale dopo aver richiamato il ricorso presentato personalmente dallo stesso CO, cita giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 22358 del 27/05/2010 Ud. - dep. 11/06/2010 - Rv. 247434) che confermerebbe l'erronea applicazione dell'art. 512 del c.p.p. in forza del quale è stata acquisita la denuncia del RC ritenuto irreperibile senza che siano stati svolti i rigorosi accertamenti indicati nella sentenza di cui sopra. Conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di violazione dell'art. 512 c.p.p. - in forza del quale sono state acquisite le dichiarazioni della P.O. RC ST - è infondata. Sottolinea, infatti, la Corte di Appello che i Carabinieri della Stazione di Taranto Nord hanno accertato - dopo aver effettuato molte ricerche indicate analiticamente dal Giudice di merito nelle pagine da 4 a 6 - la sua irreperibilità e che quindi correttamente, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., sono state acquisite le dichiarazioni del RC. La decisione dei Giudici di merito è perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato più volte il principio - richiamato anche nell'impugnata sentenza - che la sopravvenuta impossibilità di rintracciare il testimone la quale, ove ricollegabile a fatti o circostanze imprevedibili, consente di dare lettura nel dibattimento delle dichiarazioni da questi rese alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice dell'udienza preliminare, non deve essere assoluta e può liberamente essere apprezzata dal giudice di merito, il quale ha solo l'obbligo di motivare le sue decisioni. È, quindi, legittimo che nel dibattimento sia data lettura delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da un testimone il quale, secondo le informazioni fornite dalla polizia giudiziaria, risulti irreperibile ed è corretto ritenere la non necessità di ulteriori accertamenti al riguardo perché il concetto di irreperibilità che vale per il testimone non è lo stesso che vale per l'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 5495 del 15/05/1996 Ud. - dep. 31/05/1996 - Rv. 205279; Sez. 2, Sentenza n. 1202 del 04/12/2008 Ud. - dep. 13/01/2009 - Rv. 242712; Sez. 2, Sentenza n. 6139 del 20/01/2009 Ud. - dep. 12/02/2009 - Rv. 243285). Inoltre questa Suprema Corte ha più volte ribadito che In tema di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (art. 512 cod. proc. pen.), anche dopo la modifica dell'art. 111 Cost., possono essere lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti nella fase delle indagini preliminari, qualora la stessa, per cause imprevedibili al momento del suo esame, risulti irreperibile, in quanto tale situazione configura un'ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddicono, prevista dal citato art. 111 Cost. (Sez. 2, Sentenza n. 4290 del 25/11/2003 Ud. - dep. 04/02/2004 - Rv. 228151). Integra il requisito dell'oggettiva impossibilità di ripetizione in dibattimento l'irreperibilità sopravvenuta del soggetto che abbia reso dichiarazioni predibattimentali, qualora l'irreperibilità non sia, come nel caso di specie, conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all'esame. La valutazione dell'imprevedibilità dell'evento, che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una "prognosi postuma", che deve essere sorretta - come nell'impugnata sentenza - da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica (Sez. 2, Sentenza n. 6139 del 20/01/2009 Ud. - dep. 12/02/2009 - Rv. 243285;
Sez. 1, Sentenza n. 45862 del 17/10/2011 Ud. - dep. 07/12/2011 - Rv. 251581). Infine, questa Suprema Corte ha più volte affermato che non può dirsi prevedibile l'irreperibilità in dibattimento del soggetto dichiarante per il solo fatto che questi sia, ad esempio, un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, sicché, nei casi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione, può darsi lettura in dibattimento delle dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari. (Sez. 2, Sentenza n. 14850 del 04/03/2009 Ud. - dep. 06/04/2009 - Rv. 244055). Appare opportuno a questo punto affrontare anche l'altra doglianza collegata all'acquisizione delle dichiarazioni del RC. I ricorrenti sostengono - citando anche giurisprudenza di questa Corte - che le dichiarazioni predibattimentali, di cui sia data lettura in giudizio per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, devono essere valutate non solo sulla base della credibilità sia soggettiva che oggettiva del dichiarante (accertata in modo incensurabile nel caso di specie), ma anche in relazione agli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali. Orbene il principio di diritto è pienamente condiviso da questo Collegio, ma la doglianza è infondata perché la Corte territoriale ha correttamente basato la condanna dei due imputati non solo sulle dichiarazioni della P.O. - acquisite legittimamente ex art. 512 cod. proc. pen. -, ma anche su altri due elementi emergenti dalle risultanze processuali indicati nelle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata e di cui si parlerà in seguito. È necessario ricordare che anche le S.U. di questa Suprema Corte (Sentenza n. 27918 del 25/11/2010 Ud. - dep. 14/07/2011 - Rv. 250199) hanno affermato il principio - sopra richiamato - che le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddicono, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale. Osservano in proposito le Sezioni Unite che è principio pacifico, ed innumerevoli volte ribadito dalla Corte costituzionale, che il Giudice ha il precipuo obbligo di tentare preliminarmente, attraverso l'utilizzo di tutti gli ordinari strumenti ermeneutici, di giungere ad una interpretazione convenzionalmente adeguatrice del sistema normativo nazionale, tale da renderlo conforme alle norme della CEDU o non incompatibile con le stesse. Nella specie, come già rilevato, una tale interpretazione adeguatrice è senz'altro possibile. Ed infatti, quanto all'art. 111 Cost., comma 5, può rilevarsi che questo detta norme sulla formazione ed acquisizione della prova, mentre la regola convenzionale in esame (art. 6 CEDU) pone un criterio di valutazione della prova dichiarativa regolarmente acquisita (Sez. 5, sent. n. 16269 del 16/03/2010, Benea, Rv. 247258). La deroga al principio della formazione dialettica della prova autorizza l'acquisizione al processo dell'atto compiuto unilateralmente, ma non pregiudica la questione del valore probatorio che ad esso, in concreto, va attribuito. Non vi è quindi incompatibilità tra la norma CEDU e l'art. 111 Cost., comma 5, con la conseguenza che le dichiarazioni acquisite mediante lettura, alla luce dei principi posti dall'art.111 Cost. e dall'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte
EDU, devono essere valutate dal giudice di merito con ogni opportuna cautela, non solo conducendo un'indagine positiva sulla credibilità sia soggettiva che oggetti va, ma anche ponendo in relazione la testimonianza con altri elementi emergenti dalle risultanze processuali (Sez. 2, sent n. 43331 del 18/10/2007, Poltronieri, Rv. 238199). Valutazione che, come si è già evidenziato, è stata correttamente compiuta dal Giudice di merito.
Il resto del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia - come nel caso di specie - compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il resto del ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art. 591, lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti la Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione - richiamando anche la sentenza di primo grado - evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume la piena responsabilità degli imputati per il reato di rapina aggravata di cui sopra. A solo titolo di esempio, appare opportuno ricordare la valutazione accurata e incensurabile delle deposizioni della P.O. sia in assoluto, sia in relazione alle censure dei ricorrenti. In particolare per quanto riguarda la circostanza della volontà del RC di rimettere la querela - e l'incidenza di tale fatto sulla sua credibilità e sulla ritenuta assenza di rancore nei confronti degli imputati - si vedano le pagine 6 e 7 dell'impugnata sentenza;
per quanto riguarda la conseguente invocata necessità di riconvocare la P.O. per sentirla sul perché avesse ritenuto di rimettere la querela, si vedano le pagine 6 e 7; per quanto riguarda la discrasia tra quanto riferito dalla P.O. nell'immediatezza del fatto alla Polizia e quanto, poi, esposto successivamente ai Carabinieri si vedano le pagine 7 e 8; per quanto riguarda gli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali di cui si è già sopra detto e che costituiscono riscontro delle dichiarazioni del RC (dichiarazioni dell'imputato CU e della teste FL CR) si vedano le pagine 3 e 9. È infine incensurabile la motivazione con la quale la Corte di appello ritiene sussistente il reato di rapina e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Infatti, il giudice di merito rileva che gli imputati hanno sottratto al RC una somma di danaro che questi aveva legittimamente vinto al gioco e che, quindi, non avevano alcun diritto di ripetere (neppure se in ipotesi i vincitori fossero stati gli imputati e la violenza fosse stata esercitata per ottenere il pagamento di quanto vinto;
si veda in proposito Sez. 2, Sentenza n. 41453 del 23/09/2003 Cc. - dep. 30/10/2003 - Rv. 227674); inoltre la Corte territoriale evidenzia che gli imputati hanno sottratto alla P.O. anche altro denaro e un telefono.
In proposito alla reiterazione degli argomenti già affrontati, correttamente, dalla Corte di appello questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione quando in esso manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità dello stesso motivo (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634).
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2012