Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., eseguito in danno di un concorrente del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti nei confronti di Giacomo M. e Mattia F. in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e a più fatti di corruzione. 1.1. A Mattia F., responsabile dell'area tecnica della società Serenissima Ristorazione s.p.a. e incaricato delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro edili da parte della stessa impresa e di quelle appartenenti al medesimo gruppo societario, si contesta, in concorso con Giacomo M. e con altri coimputati, di avere stipulato più patti …
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- 3. Sequestro preventivo, correi, modalità esecutive, società, imprenditore, solidarietàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2004, n. 15445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15445 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 16/01/2004
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 97
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 41808/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 6 ottobre 2002 da:
avv. Gaetano Castellaneta e Luigi Covella, difensori di TA AN ed il 4 ottobre 2003 dall'avv. Marcello Marcuccio nell'interesse della società SERVIZI ITALIA del Dr. AN AP & Co. s.a.s., in persona dei soci accomandatari TA IG e TA IE;
avverso l'ordinanza del 23 settembre 2003 del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Consolo;
Santi, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti, altresì, l'avv. prof. Carlo Federico Grosso nell'interesse di AP AN, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento per i motivi di cui al ricorso;
l'avv. Luigi Leonardo Covella, in favore di AP IG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
ed ancora l'avv. Marcello Marcuccio che, nell'interesse di AP IE ha chiesto la cassazione del provvedimento impugnato per i motivi indicati in ricorso. OSSERVA
1. - Nell'ambito di un procedimento penale a carico di AP AN e di altri indagati, in ordine ai reati di cui agli artt. 81-110-640 bis e 61 n. 7, nonché 110 e 316 bis c.p., veniva disposto, dapprima in via d'urgenza, dal P.M. presso il Tribunale di Lecce, ai sensi degli artt. 321, comma secondo bis, terzo bis e 322 ter c.p. e, successivamente, dal G.I.P. di quello stesso Tribunale, in sede di convalida della stessa misura d'urgenza, ai sensi degli artt. 321 e 322 ter del codice di rito, il sequestro preventivo di titoli e valori di proprietà dello stesso AP, presso l'istituto di credito Credem Emiliano di Lecce, sino alla concorrenza di euro 3.847.227, 64. La vicenda per la quale erano in corso le indagini preliminari riguardava il finanziamento agevolato, ai sensi della legge n. 488/1992, a cura del Ministero delle Attività Produttive, di un'iniziativa turistica in territorio leccese, che prevedeva l'insediamento di una grossa struttura alberghiera a cinque stelle. In dettaglio, si trattava di due distinte richieste di finanziamento pubblico riguardanti ciascuna una distinta realizzazione che, sorprendentemente, avrebbe dovuto sorgere sulla stessa area territoriale interessata dall'altra: le relative pratiche erano state avviate in tempi diversi, la prima per conto della società HALF MOON e la seconda per conto della società ALGA s.r.l. Gli organi inquirenti reputavano che le richieste anzidette avessero carattere fraudolento, in quanto fondate su una falsa rappresentazione dei luoghi, avallata da una mendace perizia giurata, che attestava falsamente una destinazione urbanistica idonea al progettato insediamento turistico, ove, invece, i terreni avevano solo destinazione agricola.
Sulla base di tale falsa rappresentazione, il Ministero competente aveva erogato una prima tranche di finanziamento per ciascuna pratica: la prima, per euro 2.246.757, 64, risultava versata su un conto della società HALF MOON e da questa poi confluita su un deposito a risparmio intestato alla stessa società, che, al momento degli accertamenti di p.g. presentava un saldo di euro zero, a conferma dell'avvenuta distrazione delle relative somme. Identica sorte aveva poi avuto la rata di finanziamento provvisorio erogata all'ALGA, per l'importo di euro 1.600.470,00, accreditata su un conto corrente ad essa intestato che, al momento delle indagini, presentava pur esso un saldo di euro zero.
Entrambe le pratiche erano state curate e seguite dal professionista incaricato, il Dr. AP Giorgio, odierno indagato, nei confronti del quale è stato disposto il sequestro preventivo c.d. per equivalente, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., su titoli e valori di sua proprietà sino alla concorrenza dell'importo indicato (per complessive 3.84 7. 227, 64, pari ad oltre settemiliardi delle vecchie lire), che corrisponde esattamente alla somma aritmetica delle due rate di finanziamento erogato a ciascuna società. Inoltre, stante l'ampiezza del provvedimento autorizzativo che dava mandato di eseguire il sequestro presso qualsiasi istituto di credito ove l'indagato AP AN direttamente o per il tramite dell'intestazione di un suo familiare convivente o di società a lui facente capo, risulti avere la disponibilità, una parte cospicua dell'importo in questione, per un totale di euro 3.740.806,14, era sottoposta a sequestro presso la società in accomandita semplice Servizi Italia intestata ad esso AP, i cui soci accomandatari erano AP IG e AP IE, sul presupposto che la somma stessa fosse nella disponibilità dello stesso indagato.. 2. - Pronunciando sul ricorso proposto sia dal AP che dalla società anzidetta, in persona dell'amministratore pro-tempore, il Tribunale del riesame di Lecce, con l'ordinanza impugnata, confermava la misura cautelare, che revocava, invece, limitatamente ad alcune somme ritenute non pertinenti alle ipotesi di reato per le quali si stava procedendo.
L'iter argomentativo del provvedimento ora in esame si basa sui seguenti rilievi:
- Il principio dell'autonomia patrimoniale delle società rispetto al patrimonio dei singoli soci, invocato dalla società ricorrente, aveva valenza soltanto in sede civilistica, trovando la sua ragion d'essere nell'esigenza di limitare l'ambito di responsabilità, e correlativa tenutezza debitoria, nei confronti dei creditori della società o dei creditori dei singoli soci, delimitando le aree di aggredibilità dei relativi patrimoni. Invece, in sede penale il principio non era utilmente invocabile per impedire l'esecuzione, in danno del patrimonio sociale, di misure cautelari relative a reati ascritti ad un singolo socio, tutte le volte in cui, beninteso, fosse possibile ritenere - come nel caso di specie - che lo stesso patrimonio fosse, di fatto, nella disponibilità del socio indagato. - Non era condivisibile l'obiezione difensiva in ordine alla non pertinenzialità di quanto in sequestro rispetto alle ipotesi di reato per cui si procede, anche in considerazione del fatto che dell'intero importo costituente, asseritamente, prezzo o profitto del reato, soltanto una minima parte, per complessive euro 95.900,00, avrebbe potuto ritenersi di pertinenza del AP siccome corrispondente all'entità delle parcelle a lui dovute per l'attività spiegata nell'interesse delle due società per il conseguimento dei finanziamenti agevolati. Ed invero, la misura cautelare impugnata era stata adottata nei termini dell'art. 322 ter, e cioè della speciale configurazione di sequestro introdotta dall'art. 3 della legge 29 settembre 2000, n. 300, secondo cui, per i delitti espressamente previsti (quelli di cui agli articoli da 314 a 320 del codice penale), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo. Essendo pacifico che, a norma dell'art. 321, comma 2-bis, fosse consentito anche il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, si trattava di misura c.d. per equivalente, e cioè relativa a beni - di proprietà o, comunque, rientranti nella disponibilità dell'indagato - diversi ma corrispondenti per valore (c.d. tantundem) al prezzo o profitto del reato, ogni qual volta il prezzo o profitto non sia rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, presso lo stesso indagato.
- D'altro canto, era irrilevante che la quota-parte di quell'ipotetico prezzo o profitto dovesse ragguagliarsi in misura enormemente inferiore alle somme in sequestro, in quanto il AP aveva concorso nel reato contestato e sarebbe stato, quindi, chiamato a risponderne nella sua interezza, facendosi pure carico di tutte le conseguenze penali (e, dunque, dell'intero evento- erogazione nella sua totalità), in virtù della concezione unitaria del concorso di persone, notoriamente recepita dal legislatore penale nell'art. 110 c.p.. - Sussistevano, per il resto, tutti i presupposti dell'eseguita misura cautelare, avuto riguardo sia ai fumus commissi delicti che al periculum in mora.
3. - Il ricorso proposto in favore del AP AN deduce la violazione degli artt. 321, commi 2 e 2 bis c.p., 322 ter c.p. e 110 c.p., sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il Tribunale aveva disatteso le eccezioni formulate nella richiesta di riesame, con le quali era stata dedotta l'insussistenza dei presupposti del sequestro conservativo sotto un duplice riflesso:
l'importo dei finanziamenti erogati dalla Stato non era transitata nel patrimonio di esso AP, ma era direttamente confluita nei conti delle due società interessate, e distratta, con diverse destinazioni, da due coindagati (a tutto concedere, soltanto una minima parte di tali somme, per complessive euro 85.900,00, e non già per 95.000,00, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato, era stata percepita a titolo di compenso professionale per l'attività professionale prestata); i titoli e le somme sequestrate in pregiudizio di esso istante, come comprovato dalla consulenza e dai documenti prodotti, era preesistente da tempo sui suoi conti bancari ed il relativo ammontare era compatibile con il volume di affari della sua attività di lavoro.
- Ai fini della legittimità del sequestro di cose confiscabili era sempre necessario il nesso di pertinenzialità, ai sensi dell'art. 240, comma 1, c.p.;
- non sussistevano neppure le condizioni per l'operatività dell'art. 322 ter c.p. per cui era pur sempre necessario l'accertamento del nesso pertinenziale del bene confiscabile con il reato (nel senso che ne deve costituire pur sempre il profitto o il prezzo). La possibilità consentita dalla norma di spostare la misura cautelare dal bene costituente profitto o prezzo del reato ad altro ricadente sempre nella disponibilità dell'indagato non ricorreva nel caso di specie, in quanto sarebbe stato, comunque, necessario accertare che il profitto o il prezzo del reato sia stato conseguito dal soggetto destinatario del sequestro, circostanza esclusa nella vicenda in esame.
- L'opinione del giudice del riesame, secondo la quale il presupposto per la confisca (e, dunque, del sequestro per equivalente) sarebbe costituito dall'impossibilità di procedere alla confisca e che la confisca stessa, stante il suo carattere sanzionatone fosse da eseguire anche in danno del AP, quale concorrente nel reato, non era condivisibile in quanto la norma di cui all'art. 322 ter consentiva di sottoporre a sequestro per valore soltanto i beni confiscabili obbligatoriamente, e cioè quelli che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e, comunque, beni diversi soltanto a condizione che la persona raggiunta abbia realmente conseguito il profitto o prezzo del reato. Inaccettabile era poi il riferimento alla concezione unitaria che ispira il concorso di persone nel reato, anche perché, ove applicata alla questione in esame, avrebbe portato, tra l'altro, ad un'inammissibile presunzione di conseguimento del prezzo/profitto del reato da parte di tutti i concorrenti in eguale misura, consentendo al P.M. di omettere ogni accertamento su chi tra costoro avesse, realmente, percepito il profitto o prezzo del reato e di scegliere arbitrariamente il concorrente da colpire con sequestro preventivo.
4. - Il ricorso proposto in favore della società Servizi Italia eccepisce la violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. con riferimento agli artt. 240 c.p., 322 ter c.p., 321, comma 1 e 2, dello stesso codice di rito nonché la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta, in proposito, che il sequestro impugnato abbia aggredito beni facenti parte del patrimonio della società, senza alcuna motivazione in ordine all'ipotizzata strumentalità dello stesso sodalizio per il reimpiego di denaro di provenienza,illecita o sul nesso di pertinenzialità dei beni costituenti il patrimonio e/o il capitale sociale con il reato per il quale si procede. Esisteva, dunque, assoluta mancanza di motivazione sul punto, a parte la considerazione che i beni sociali appartenevano anche ad altri soci non indagati ed estranei alla vicenda in questione e che, a norma dell'art. 322 ter, non possono essere confiscati beni appartenenti a persona estranea al reato. Inoltre, secondo pacifica affermazione del Supremo Collegio, la confisca c.d. obbligatoria, prevista dalla norma da ultimo citata, presuppone pur sempre che ricorra la condizione fondamentale del nesso pertinenziale del bene confiscabile con il reato per il quale si procede e, infine, non è dato confondere la tenutezza del concorrente per tutte le conseguenze penali del delitto con il principio dell'indivisilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto, che riguarda soltanto le conseguenze civili. 5. - Tanto premesso, si osserva che il ricorso proposto in favore del AP pone il problema giuridico della legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter, eseguito in danno di un concorrente di un reato tra quelli previsti dagli articoli da 314 a 320 del codice penale, per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante che le somme di provenienza illecita siano state incamerate (in tutto o in massima parte, come nel caso di specie) da altri coindagati. All'esame del quesito giova premettere alcune osservazioni, utili anche a dar conto di talune obiezioni difensive riproposte anche all'odierna discussione orale.
Come è stato correttamente osservato dal giudice di merito, il sequestro preventivo in questione è funzionale ad un'ipotesi particolare di confisca, e cioè quella prevista dall'art. 322 ter c.p., che è confisca obbligatoria, riguardante i beni costituenti profitto o prezzo dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 c.p. e, più esattamente, a quella speciale ipotesi di confisca c.d.
per equivalente di cui al menzionato articolo 322 ter, introdotto di recente con l. 19 settembre 2000, n. 300, di ratifica della convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri, al fine di uniformare la nostra legislazione penale agli orientamenti comunitari intesi a rafforzare l'azione statale di contrasto di fenomeni di corruzione ed altri reati in danno della pubblica amministrazione. Tale particolare confisca è prevista, infatti, per i casi in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, a cagione del mancato loro reperimento, e consente di apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente, di cui il reo abbia la disponibilità. Specularmente, il sequestro preventivo, strumentale alla confisca anzidetta, può riguardare attività per equivalente, e dunque beni di cui l'indagato abbia la disponibilità, in apparenza in modo legittimo e, comunque, indipendentemente dalla relativa legittimità. Presupposti imprenscindibili per la legittima applicazione della misura sono i seguenti: la persona raggiunta dalla misura cautelare reale deve essere indagata per uno dei reati per i quali sia poi consentita la confisca per equivalente o confisca di valore, a norma del menzionato art. 322 ter c.p.; nella relativa sfera giuridico-patrimoniale non sia rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto del reato per cui si proceda, ma di cui sia ovviamente certa l'esistenza; i beni da sequestrare non devono appartenere a persona estranea al reato, condizione questa comune a tutte le ipotesi di confisca di cui al menzionato art. 322 ter c.p. Già queste osservazioni sono sufficienti a dimostrare l'irrilevanza dei rilievi difensivi che lamentano la non pertinenza delle somme o valori in sequestro rispetto all'ipotesi di reato, giacché si pongono in evidente errore di prospettiva che non tiene conto della peculiare logica della particolare misura cautelare impugnata, che prescinde da qualsiasi collegamento eziologico tra beni confiscabili e specifico reato contestato. Il nesso di pertinenzialità che deve, ordinariamente, legittimare il sequestro preventivo, nel caso di specie non è richiesto o, meglio, si pone a monte e riguarda il rapporto tra l'ipotizzato prezzo o profitto del reato e la stessa fattispecie delittuosa per cui si procede. Il presupposto e la stessa ragion d'essere del sequestro per valore risiedono poi nel fatto che quel prezzo o profitto non sia rinvenuto ed il mancato rinvenimento autorizza la misura cautelare su un qualsiasi bene dell'indagato, diverso, per definizione, da quello costituente prodotto o profitto (cfr. Cass. Sez. 5, 3 luglio 2002, n. 32797). Detto questo, si osserva ora che la vera questione giuridica che si agita in processo consiste nel quesito se, in ipotesi di concorso di persone nel reato, uno qualsiasi tra i concorrenti possa essere raggiunto dalla misura cautelare de quo per l'intero importo del ritenuto prezzo o profitto del reato, anche se lo stesso non sia affatto transitato, o sia transitato in minima parte, nel suo patrimonio e sia stato, invece, materialmente appreso da altri. Come si è accennato in premessa, il giudice del riesame ha risolto il quesito facendo riferimento alla concezione unitaria del reato che informa la disciplina del concorso di persone nel nostro ordinamento penale ed al carattere sanzionatorio della confisca. L'impostazione è giuridicamente corretta e va, dunque, confermata. La teoria monistica, cui è, notoriamente, ispirata la disciplina del concorso di persone nel reato, fa sì che ciascun concorrente, la cui attività si sia inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, risponda anche degli atti posti in essere dagli altri compartecipi e dell'evento delittuoso nella sua globalità, che viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti. Questo principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, quale che sia l'entità del contributo prestato, comporta anche solidarietà nella pena, nel senso che, a norma dell'art. 110 c.p., ciascuno risponde della pena stabilita per il reato, salve le disposizioni di legge volte a graduare la sanzione penale a seconda della valenza che ciascuna partecipazione assume nel contesto generale del concorso, sulla base dei parametri normativi di cui agli arti 112 e 114 c.p.. Quanto poi al sottolineato carattere sanzionatorio della confisca, la Corte, pur consapevole dell'evoluzione normativa dell'istituto che, per effetto di recenti modifiche legislative, ha via via assunto una fisionomia ibrida e polivalente (potendo a seconda dei casi fungere da misura di sicurezza, misura di prevenzione e, talora, pena accessoria), reputa che la confisca mantenga una logica sostanzialmente sanzionatoria, in chiave di prevenzione e di strumento strategico di politica criminale, inteso a contrastare fenomeni sistemici di criminalità economica e di criminalità organizzata. Costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, la confisca per equivalente assume preminente carattere sanzionatorio. E quale effetto sanzionatorio del reato, essa può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo ovviamente l'eventuale riparto del relativo onere nei rapporti interni tra i vari concorrenti, che, però, in quanto fatto interno tra concorrenti, non può ovviamente interessare l'ottica penale.
L'obiezione difensiva secondo la quale, riconoscendo la possibilità di aggredire il patrimonio del singolo per l'intero, anche ove risulti per certo che il prezzo o profitto sia stato da altri percepito, consentirebbe al P.M. di scegliere tra i concorrenti la persona (ovviamente la più solvibile, il cui patrimonio risulti capiente rispetto all'entità del sequestro da compiere) da raggiungere con la misura cautelare, per l'intero e non già pro- quota, è suggestiva e non coglie nel segno, per le stesse considerazioni che precedono. D'altro canto, ove così non fosse, sarebbe sufficiente parcellizzare tra i vari concorrenti il prezzo o profitto del reato per impedire o neutralizzare qualsivoglia misura cautelare volta ad assicurare all'Autorità lo stesso provento delittuoso. Ma questa prospettiva, giuridicamente erronea, finirebbe con il frustrare le ragioni che hanno portato all'introduzione della stessa confisca per equivalente.
6 - Per quanto riguarda, poi, il ricorso proposto in favore della società, appare pacifico e formalmente ineccepibile il rilievo del giudice di merito, secondo cui il principio dell'autonomia patrimoniale ha valenza soltanto in ambito civilistico e non già in sede penale. Nella logica penalistica, infatti, la sola condizione per la quale il patrimonio sociale, e dunque formalmente intestato a persone diverse dall'indagato, possa essere aggredito è quella della disponibilità, di fatto, da parte dello stesso inquisito, anche attraverso terzi. L'accertamento di tale ineludibile presupposto è però frutto di accertamento di merito che, ove adeguatamente, motivato sfugge al sindacato di legittimità. E nel caso di specie, il giudice del merito ha correttamente motivato in ordine alla ritenuta disponibilità in capo al AP, per le ragioni compiutamente esposte in motivazione, delle somme e dei valori intestati alla società.
7. - Per tutto quanto precede, i ricorsi devono essere rigettati, con le conseguenti statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004