Sentenza 11 marzo 2014
Massime • 1
La confisca "diretta" o "per equivalente" del profitto del reato, qualora questo sia individuato o altrimenti individuabile, va sempre obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., mentre, se dal capo di imputazione o dagli atti processuali non sia possibile determinare l'ammontare del profitto conseguito dall'imputato, il giudice deve fornire una specifica motivazione di tale impossibilità, restando comunque salva la possibilità di disporre tale misura ablatoria nella fase esecutiva. (Fattispecie in tema di reati tributari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2014, n. 19461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19461 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/03/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 667
Dott. SAVINO IApia Gaetana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 38894/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona;
nel procedimento nei confronti di:
FA ZI, n. a Coriano il 15/07/1953;
ER NA IA, n. a Riccione il 01/10/1954;
ON GO, n. a Ferrara, il 06/08/1980;
avverso la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Ancona in data 05/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Angelo G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa confisca. RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip presso il Tribunale di Ancona che, applicando, ex art. 444 c.p.p., a FA ZI la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, a ER NA IA la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e a ON GO la pena di anni uno di reclusione per i reati di cui all'art. 416 c.p., nonché di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 5 e 8
del, ha omesso di disporre la confisca per equivalente di beni costituenti profitto del reato. Osserva il ricorrente che l'art. 322 ter c.p., come richiamato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, prevede, tra gli altri, per il reato contestato, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero, quando essa non sia possibile, la confisca di beni per un valore corrispondente a quello di detto profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, prevede che "nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p."; ed in proposito, infatti, questa Corte ha già più volte affermato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 22975 del 08/05/2013, P.G.
contro
Piergallini, non massimata;
Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, P.G.
contro
Cruciani, Rv. 257616), con riguardo ai reati tributari considerati dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, che la confisca per equivalente, di natura obbligatoria, deve essere disposta, in relazione al prezzo e al profitto del reato, oltre che in caso di condanna, anche, in virtù del testuale contenuto dell'art. 322 ter c.p., richiamato da detto art. 1, in ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. Ciò posto, va anche dato atto che, con recente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, la confisca del profitto "non è confisca per equivalente, ma confisca diretta" e che "il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare" (Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, non ancora massimata). Anche nel caso di confisca diretta, quindi, ed in forza della già ricordata previsione ex L. n. 244 del 2007, la sentenza di applicazione della pena non può non comportare, in via obbligatoria, l'apprensione coattiva del profitto dei reati tributari di cui si è detto, atteso che, come già ricordato, l'art. 322 ter c.p., cui l'art. 1 cit. rimanda, prevede, appunto, che la confisca, pur annoverabile, evidentemente, all'interno dell'art. 240 c.p., sia "sempre" disposta.
3. Nella specie, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della pena anche per reati (nella specie quelli, in tutto o in parte, di cui ai capi d, f, g, l e m) perfezionatisi in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, ha omesso tuttavia di disporre la confisca, diretta o per equivalente, relativamente al profitto dei reati di cui, specificamente, al cit. D.Lgs., artt. 2, 5 e 8.
Nè ha spiegato, in alternativa alla mancata applicazione della misura, per quali ragioni la stessa non fosse applicabile in rapporto alla eventuale impossibilità, nell'ambito di un procedimento, quale quello dell'applicazione della pena, fisiologicamente incompatibile con una attività di acquisizione di mezzi di prova o, ancor più, con iniziative ex officio di ricerca della prova, di individuare de visu il profitto dei reati (ovvero appunto quelli di cui al cit. D.Lgs., artt. 2, 5 e 8) per i quali la pena è stata applicata. Va infatti ricordato che presupposto della confisca per equivalente è, per affermazione di questa Corte, logicamente derivante, del resto, dalla stessa finalità della misura in oggetto, che il profitto stesso sia individuabile ed individuato (cfr. Sez.3, n. 10567 del 12/07/2012, Falcherò, Rv. 254918 e Sez.3, n. 41731 del 07/10/2010, Giordano, Rv. 248697); e ciò, evidentemente, anche per evitare che la confisca per equivalente si trasformi in una pura e semplice sanzione svincolata da ogni parametro di riferimento. A maggior ragione, ed ancora prima, l'individuazione del profitto è necessaria laddove si faccia luogo alla confisca in via diretta del denaro rappresentativo dello stesso.
Sennonché, mentre con riguardo a reati (come quelli, ad esempio, del D.Lgs., artt. 10 bis e 10 ter) connotati, nella stessa struttura della condotta, da una illegittima mancata corresponsione di quanto dovuto all'Erario, il profitto, identificabile nell'indebito risparmio di imposta, è immediatamente individuabile, non altrettanto può dirsi con riguardo a fattispecie, ed in particolare alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2 cit., nelle quali l'individuazione del profitto può derivare dalla necessità di operazioni che pongano a raffronto tra loro costi e ricavi, da ciò derivando, ad esempio con riguardo alle imposte dirette, la necessità di potere disporre quanto meno della dichiarazione dei redditi;
con riguardo poi alla fattispecie relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 cit., l'individuazione di quello che, in realtà, più correttamente (cfr. Sez. U., n. 9149 del 03/07/1996, Chabni Samir, Rv. 205707), sarebbe non già il profitto, bensì il prezzo del reato (giacché consistente nel compenso dato per indurre altro soggetto a commettere il reato), anch'esso peraltro suscettibile di confisca diretta o per equivalente ex art. 322 ter c.p., come richiamato dal cit. art. 1, comma 143, l'individuazione del quantum cui rapportare la confisca dovrebbe appuntarsi sulla somma di denaro o di altra, corrispondente, utilità materialmente corrisposta all'emittente delle fatture da parte dell'utilizzatore delle stesse. Resta peraltro salva la possibilità che la confisca venga disposta in sede di esecuzione, trattandosi appunto, pur sempre, di confisca di natura obbligatoria (cfr., da ultimo, per il presupposto della necessaria obbligatorietà, Sez. 1, n. 17546 del 20/04/2012, Ebrahim, Rv. 252888).
4. Ne consegue, dunque, che spetta al giudice cui sia richiesta l'applicazione della pena, in mancanza, come nella specie, di alcuna indicazione, nel capo d'imputazione, dell'entità del profitto del reato tributario, verificare, se, sulla base degli atti a sua disposizione a norma dell'art. 135 disp.att.c.p.p., possa individuarsi detta entità, conseguentemente procedendo, in caso di soluzione affermativa, alla confisca diretta o per equivalente dello stesso, ovvero, in caso di soluzione negativa, a dare una motivazione logica, diversamente soggetta al sindacato di questa Corte, di una tale impossibilità.
La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla omessa statuizione della confisca con rinvio al Tribunale di Ancona che, nella verifica dei necessari presupposti applicativi di legge della confisca, si atterrà anche ai principi qui esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca dei beni, con rinvio al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014