Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, analogamente a quanto si verifica nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 415 bis di detto codice (che prevede l'obbligo dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari), dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell'imputato, la disciplina dettata dall'art. 20 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in cui l'adempimento anzidetto non è previsto. Sicché è da ritenere abnorme, in quanto produttiva di una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato perché non preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini e rimetta gli atti al P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/2004, n. 20064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20064 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 25/11/2004
Dott. OLIVIERI Renato - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - N. 2087
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 019782/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO Tribunale di FIRENZE;
nei confronti di:
1) ER JA OS LU N. IL 02/10/1974;
avverso ORDINANZA del 21/01/2003 GIUDICE DI PACE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al giudice di pace per il giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze ricorre per Cassazione denunciando l'abnormità dall'ordinanza, in data 21 gennaio 2003, con la quale il giudice di pace di Firenze, che stava procedendo nei confronti, di ER SA AR UI per il reato di guida in stato di ebbrezza, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provvedesse agli adempimenti imposti dall'art. 415 bis c.p.p.. Il ricorrente, nell'osservare che "la pronuncia in questione non è prevista dalla normativa sul processo del giudice di pace", puntualizza che "l'art. 2 del D.LGS. 28 agosto 2000 n. 274 - che ha dettato le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 4 della legge 24 novembre 1999, n. 468" - se prescrive che, nel procedimento davanti al giudice di pace, si osservano, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli 1^ e 2^ del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative ad una serie di istituti, tra i quali non è elencato l'istituto previsto dall'art. 415 bis c.p.p., prescrive anche che le altre norme del codice di procedura penale si osservano in quanto applicabili".
"E l'art. 15 del citato decreto legislativo, allorché prevede le regole per la chiusura delle indagini preliminari;
concede al pubblico ministero di due sole alternative, l'archiviazione o l'esercizio dell'azione penale mediante formulazione dell'imputazione e autorizzazione alla citazione, biforcazione, questa nella quale non può trovare alcuno spazio il complesso meccanismo incidentale previsto dall'art. 415 bis, essendo lo stesso incompatibile, oltre che con la lettera della legge, che delinea in modo tassativo e non derogabile le scelte che rientrano nei poteri, del pubblico ufficiale, anche con lo spirito della nuova disciplina e, in particolare, con il criterio di massima semplificazione di cui parla l'art. 17 della legge delega".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il ricorso è fondato.
a - La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, senza eccezioni, nei termini di cui al ricorso, avendo costantemente affermato che "nel procedimento davanti al giudice di pace, analogamente a quanto si verifica nei procedimenti speciali previsti dal codice di rito, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 415 bis di detto codice (che prevede l'obbligo dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini), dovendosi osservare, per la citazione a giudizio dell'imputato, la disciplina dettata dall'art. 209 del D.LGS., 28 agosto 2000 n. 274, in cui l'adempimento anzidetto non è
previsto in quanto non conciliabile con la speditezza del procedimento voluta dal legislatore, sicché è da ritenere abnorme, in quanto produttiva di una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il giudice di pace dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato perché non preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini e rimetta gli atti al p.m.". (Cass., 4 dicembre 2003 Mancini;
22 dicembre 2003, imp. e p.m., in proc. Daroczy).
b - Il procuratore generale, nella sua requisitoria, rilevato che "la procedura prevista per tale tipo di giudizio -il giudizio dinanzi al giudice di pace - è ispirata all'esigenza di celerità e di semplificazione consentanee al tipo di reati e alla specificità dei poteri, anche inediti sul versante conciliativo, attribuiti a questo giudice, come è fatto palese, tra l'altro, dai più brevi termini di durata delle indagini preliminari stabiliti dall'art. 16 del relativo decreto legislativo", sottolinea che "tale rilievo - il rilievo sulla voluta celerità e, quindi, sulla necessaria semplificazione della procedura per il giudizio dinanzi al giudice di pace - consente di affermare, con il conforto della giurisprudenza della Corte Costituzionale (ordd. n. 8/2003; n. 203/2002, con riferimenti ivi indicati), che l'esercizio del diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in modo diverso per essere adattato alle esigenze delle specifiche caratteristiche dei singoli procedimenti, purché di tale diritto siano assicurati lo scopo e la funzione". "Da ciò - prosegue il procuratore generale - il giudice delle leggi ha fatto derivare la ragionevolezza dell'esclusione dell'obbligo di spedizione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. nel giudizio immediato, oltre che nel giudizio direttissimo e nel procedimento per decreto penale di condanna".
"È questo insegnamento della Corte Costituzionale - così, ancora, il procuratore generale nella, del tutto condivisibile, requisitoria - che consente di ritenere che la ragionevolezza debba fare escludere anche l'applicabilità dell'art. 415 bis al procedimento innanzi al giudice di pace, imponendolo proprio la speditezza e la conseguente semplificazione che lo contraddistinguono".
"Nessuna meraviglia, quindi, - aggiunge il requirente - se, nel rito in questione, non è stata specificamente prevista una disposizione omologa a quella di cui agli artt. 416 comma 1^ e 522 comma 2^, c.p.p. (nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione per il caso in cui venga omesso l'avviso di cui all'art. 415 bis)".
D'altronde, nel rito dinanzi al giudice di pace, è espressamente prevista, all'atto della citazione, (art. 20, comma, 1^, D.LGS. 274/2000), la spedizione dell'avviso di deposito (presso la segreteria del pubblico ministero) del fascicolo delle indagini preliminari, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia e non è improprio ritenere che tale avviso costituirebbe - in assoluta contraddizione con le richiamate esigenze di celerità e semplificazione - un inutile appesantimento della procedura se, già in precedenza, dovesse pensarsi imposto il deposito degli atti di indagine con la spedizione del relativo avviso alle parti".
"È da considerare, poi, che, secondo la testuale formulazione dell'art. 415 bis c.p.p., il pubblico ministero deve far notificare l'avviso ivi previsto prima della scadenza del termine, di cui al comma 2^ dell'art. 405 c.p.p., per l'esercizio dell'azione penale, termine che non opera nel procedimento davanti al giudice di pace, per il quale sono stabiliti, altri e più contratti termini di durata delle indagini preliminari".
"Non può trascurarsi, infine, - conclude il requirente - l'obiettiva ed insuperabile antinomia che verrebbe a determinarsi tra procedimenti instaurati ad iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero e procedimenti instaurati a seguito di ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa - art. 21 - alla quale non è ragionevolmente riconducibile in mancanza di espressa previsione, l'obbligo spiccatamente pubblicistico, anche alla stregua degli atti di indagine che esso può innescare, di cui all'art. 415 bis c.p.p.". c - A tutto ciò non può non aggiungersi che la dottrina che si è interessata della questione ha anch'essa osservato che "la circostanza per cui nel decreto legislativo n. 274/2000 'l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari' non appaia contemplato ne' nell'articolo 15, ne', a contrario, laddove si fissano i contenuti della citazione - art. 20 - o del ricorso immediato - art. 21 - avanti al giudice di pace, lascia presumere che le più generali esigenze di semplificazione del rito ne abbiano sconsigliato l'esclusione.
d - Deve, pertanto. concludersi con l'affermazione che "l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. è radicalmente estraneo alla struttura propria del procedimento dinanzi al giudice di pace, di tal che la disposta, nella specie, restituzione degli atti, risultando indebita, tinge di abnormità il provvedimento impugnato" (ss.uu, 29 maggio 2002 pm/Manca).
2 - Quest'ultimo, conseguentemente, deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di pace per il giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Firenze per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2005