Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' - LA CORTE SUER UM AÐ04370701 + Composta daqli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente Lavoro Dott. Vincenzo Consigliere MILEO Dott. Alberto SPANO' Consigliere- R.G.N. 12471/98 Cron.9445 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 24/01/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: RO ES, RZ VE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
A.T.A.C. AZIENDA DELLE TRANVIE ED AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente 16, ROGAZIONISTI presso lo studio dell'avvocato BIANCHI ENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 13816/97 del Tribunale di ROMA, 406 -1- depositata il 11/07/97 R.G.N. 51063/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atti rispettivamente del 26 settembre e del 4 ottobre 1990, i sig.ri LV RZ e RE CR ricorrevano separatamente al Pretore -giudice del lavoro di Roma, nei confronti dell'Azienda delle Tranvie ed Autobus del Comune di Roma (A.T.A.C.), presso la quale lavoravano con la qualifica di autisti, mantenuta (col corrispondente trattamento economico) anche dopo essere stati dichiarati non idonei alle mansioni ed essere stati assegnati ad altre di minor aggravio fisico, e si dolevano che l'Azienda - malgrado il contratto collettivo 1985-88, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1988, n.270, avesse previsto il passaggio dei conducenti di linea già inquadrati nel VII livello retributivo al VI livello, concretamente attuato per accordo sindacale anche in favore degli inidonei aveva congelato, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, il loro inquadramento al livello precedente, in quanto destinati all'esodo anticipato previsto dall'art.3 della legge 1988 n.270, e aveva loro attribuito gli arretrati in forma forfetaria. Deducevano l'illegittimità di tale comportamento aziendale per disparità di trattamento rispetto ai dipendenti non inseriti nelle liste degli esodandi perché dichiarati inidonei dopo il 20 giugno 1986, ai quali era stato riconosciuto il passaggio di livello. Sostenendo quindi che il superiore livello e il diritto alle differenze retributive, conseguenti ad esso e comunque a quello congelato, dovevano 1247198.doc 3 decorrere dall'entrata in vigore del contratto collettivo 1985-87 e non dal 1°gennaio 1989, chiedevano la condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze con tale decorrenza. Con sentenza in data 4 luglio 1991, il Pretore, riuniti i ricorsi, rigettava la domanda. Su appello dei lavoratori, il Tribunale -Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 28 gennaio /11 luglio 1997, riformava quella decisione solo in punto di spese, compensandole per entrambi i gradi, e la confermava nel resto. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorrono i dipendenti con unico motivo e due memorie illustrative Resiste l'A.T.A.C. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con unico motivo di annullamento, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 l.n. 270/88; degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c. con riferimento all'interpretazione degli accordi collettivi nazionali 20 giugno 1986 e 13 luglio 1987; degli artt.1 r.d. n. 148/31, 27 regol. allegato;
degli artt.2, 3, 24 e 36 Cost.; art.112 c.p.c. e artt.1418, 1419, 2077 e 2697 c.c. Travisamento - del fatto. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, n.3 e 5 c.p.c.). Sostengono che in forza degli accordi collettivi del 3 luglio 1986 e del 1987 che avevano previsto la riduzione dei livelli da 10 a 9, si era determinato uno slittamento automatico di livello, non configurante una promozione, come tale da 1247198.doc 4 attribuirsi a tutti i dipendenti senza che assumesse rilievo la inidoneità eventuale alle mansioni originarie e la conseguente assegnazione a posto di minore aggravio fisico;
al riguardo, citano il punto 7 dell'accordo 3 luglio 1986: Per i passaggi attuati nella fase di prima applicazione, in quanto non configurabili come provvedimenti di promozione, ma riferiti a provvedimenti di inquadramento tabellare non opera la disciplina dell'art.17, comma 3 della legge n.889-1971 (escludente dal computo della pensione variazioni retributive dovute a promozioni nel biennio anteriore alla cessazione del servizio). Trattandosi di slittamento automatico, era infondata la tesi aziendale, fatta propria dal Tribunale, secondo cui la qualifica superiore non era attribuibile ai ricorrenti in quanto destinati all'esodo anticipato, circostanza tutta estranea alla materia disciplinata dalla contrattazione collettiva e priva di qualsiasi supporto normativo a meno che non si ritenga che l'autonomia collettiva possa operare sempre e comunque trascurando i diritti acquisiti dai dipendenti ed i principi generali dell'ordinamento. Il Tribunale ha interpretato l'accordo del 1987, nel senso dell'esclusione, giustificata dai benefici previdenziali connessi all'esodo anticipato, ma questi erano del tutto ininfluenti ai fini degli inquadramenti. Erroneamente il Tribunale ha tratto argomento dalla sentenza della Corte costituzionale 8 febbraio 1991, n.60 per ritenere che ciò che è legittimo per il legislatore lo deve essere anche per i soggetti privati: in realtà occorreva avere riguardo alla salvaguardia dei diritti quesiti dei lavoratori. La ratio dell'art.3 della legge n.270 del 1988, di alleggerire le aziende del personale inidoneo non più utilizzabile nelle originarie mansioni, tuttavia con conservazione del relativo trattamento economico e giuridico, non giustificava 1247198.doc S una menomazione dello status di quei dipendenti durante la permanenza del rapporto (in costanza del quale, oltretutto, non fruivano di alcun beneficio previdenziale) per il solo fatto di essere destinati all'esodo anticipato. Il preteso beneficio previdenziale era in realtà una forma di risarcimento per il pensionamento anticipato, previsto come obbligatorio in via del tutto eccezionale dalla legge n.270 del 1988, e non poteva in alcun modo essere correlato ai benefici contrattuali derivanti dalla stessa legge per escludere la sua spettanza agli esodandi inidonei. Per di più, l'autonomia collettiva aveva illogicamente discriminato gli inidonei accertati tali al 20 giugno 1986 rispetto a quelli oggetto di accertamento successivo. L'affidamento all'autonomia collettiva, ad opera della legge n.270 del 1988, della sola materia degli inquadramenti, non mutava lo speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri retto dai principi, trascurati dal Tribunale, dell'equo trattamento che garantisce a tutti i dipendenti pari posizione giuridica a fronte di provvedimenti incidenti sul loro status;
di formalizzazione degli atti incidenti su di esso;
di stabilità del posto di lavoro, col corollario del mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito anche in caso di adibizione a mansioni inferiori. Il riferimento da parte del giudice di appello alla pretesa facoltà, per la contrattazione collettiva, di derogare alle norme contenute nel regolamento allegato al r.d. n.148 del 1931, pur in presenza di situazioni di diritto soggettivo perfetto dei dipendenti, avrebbe trascurato seri dubbi di costituzionalità della norma attributiva di tale potere. 1247198.doc Hanno ancora osservato i ricorrenti che manca in atti la prova della loro appartenenza al sindacato che aveva sottoscritto l'accordo collettivo di riferimento. Inoltre la contrattazione collettiva 1985-1987 era stata ritenuta nulla da questa Corte per essere intervenuta nella vigenza della preclusione stabilita dalla legge n.30 del 1978. I ricorrenti si dolgono altresì del mancato accoglimento della domanda volta a che fosse stabilita la decorrenza dell'inquadramento dal 29 ottobre 1988, anziché dal 1° gennaio 1989, e sostengono che se si accoglie la tesi della efficacia della contrattazione collettiva, non può che concludersi per la decorrenza degli inquadramenti al 29 ottobre 1998, alla stregua dell'accordo del 29 giugno 1988 che, per essere stato sottoscritto nella vigenza del divieto di cui alla legge n.30 del 1978 non poteva concernere il trattamento normativo, ma esclusivamente quello economico. Il motivo è infondato. Il giudice di appello correttamente ha ritenuto che il comportamento dell'Azienda era stato conforme a quanto previsto dall'accordo collettivo del 13 maggio 1987, secondo il quale (in deroga a precedente accordo) gli inidonei destinatari del programma di esodo, in fase di prima applicazione della nuova classificazione, avrebbero mantenuto lo stesso livello e la stessa qualifica posseduti il giorno prima dell'entrata in vigore della nuova classificazione. La pretesa dei ricorrenti a che fosse data esecuzione agli accordi a partire dal 1985 (anziché dal 1989) era illegittima in quanto sino al 29 ottobre 1988 era rimasta in vigore la precedente disciplina legislativa, venuta meno solo con effetto Vi 1247198.doc 7 dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge n.270 del 1988 cit., cioè dal 29 ottobre 1988. Quanto al periodo compreso tra questa data e il 1° gennaio 1989 (data in cui sarebbe stata data attuazione alle nuove disposizioni contenute nella contrattazione collettiva) ogni questione in ordine alla effettiva volontà delle parti collettive di far decorrere la nuova classificazione dal gennaio 1989 restava assorbita dalla considerazione che, in forza dell'accordo 13 maggio 1987, gli idonei compresi nel programma di esodo avrebbero dovuto mantenere la stessa posizione in essere durante la vigenza della legge 1° febbraio 1978, n.30. Circa la legittimità della disciplina collettiva di riferimento, non era deducibile una pretesa disparità di trattamento dei dipendenti in quanto non vige nel rapporto di lavoro privato un principio di parità di trattamento. D'altro lato se è vero che l'art. 1 del r.d. 8 gennaio 1931 n.148 prevedeva che le condizioni di lavoro del personale fossero regolate come previsto dalla legge 3 aprile 1926, n.563 e successivi decreti, nonché dal r.d. medesimo e dall'annesso regolamento, era anche vero che ciò non era di ostacolo ad una particolare disciplina a livello nazionale di una determinata categoria di lavoratori, né a un diverso trattamento economico, già riservato alla competenza della contrattazione collettiva dalla medesima disposizione del r.d. ult. cit.. Il secondo comma dell'art. 1 della legge n.270 del 1988 cit. consentiva comunque espressamente alla contrattazione collettiva nazionale di derogare alle disposizioni del regolamento. Né era comunque ravvisabile violazione dei principi di correttezza e buona fede, considerata la disparità delle posizioni poste a confronto, messa in rilievo anche dalla Corte costituzionale (sentenza 8 febbraio 1991, n.60). Vi 1247198.doc 8 Ritiene la Corte che le argomentate ed ampie argomentazioni del Tribunale non meritino le censure appena esposte. In particolare, appare esatto il convincimento del giudice di merito che proprio la previsione della contrattazione collettiva del 13 maggio 1987 giustificava il mantenimento degli inidonei destinatari del programma di esodo nello stesso livello e qualifica posseduti immediatamente prima dell'entrata in vigore della propria classificazione, né tale interpretazione della norma contratuale, istituzionalmente riservata al giudice di merito, appare illogica o contrastante con il punto 7 dell'accordo del 3 luglio 1986, citato dai ricorrenti, concernenti un aspetto pensionistico ininfluente sulla questione oggetto della presente controversia. Il Tribunale ha anche sottolineato la diversità di posizione degli inidonei alle mansioni originarie, compresi nel programma di esodo da quella degli esclusi. A tale riguardo deve convenirsi su come non sia illogico un particolare beneficio di inquadramento, analogo a quello riconosciuto al rimanente personale, agli inidonei non destinati all'esodo, in considerazione della ulteriore loro permanenza nell'azienda e della ragionevole prevedibilità, quindi, di affinamento delle rispettive competenze rispetto al personale destinato all'esodo; né appare irrazionale la destinazione all'esodo di una sola parte degli inidonei in ragione della data più remota nella quale è stata riconosciuta l'inidoneità e nella quale vennero utilizzati in mansioni di minore aggravio fisico. Del pari corretta è l'affermazione del giudice di appello secondo cui l'art. 1 del r.d. 8 gennaio 1931, n.148 non ostacola una disciplina particolare a livello nazionale per una determinata categoria di lavoratori e ancor meno un 1247198.doc diverso trattamento economico, materia che anche la norma ora citata riserva alla contrattazione collettiva. Vero è che l'art.27 lett. b) del regolamento all.A) allo stesso r.d. consente l'esonero definitivo dell'agente inidoneo alle funzioni proprie della sua qualifica solo nell'ipotesi in cui lo stesso rifiuti altre mansioni compatibili in posti disponibili;
va rilevato, tuttavia, che non è controversa in causa la legittimità dell'art.3 della legge 12 luglio 1988, n.270 prevedente agevolazione all'esodo degli inidonei (la Corte costituzionale ha escluso la legittimità della norma solo svolgevano mansioni per gli inidonei che nel frattempo erano stati adibiti equivalenti o superiori a quelle per le quali era stata accertata inidoneità: cfr. sentenza 8 febbraio 1991, n.60), discutendosi in questa sede solo della legittimità della esclusione di tale categoria dal nuovo inquadramento ad opera della contrattazione collettiva. La norma collettiva, d'altro canto, ben poteva disciplinare la materia in quanto seppure la legge 1° febbraio 1978. n.30 che regolava con norme non derogabili dalla contrattazione collettiva la materia della classificazione e dell'inquadramento del personale, era abrogata solo a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 12 luglio 1988, n.270 (come disposto dall'art.1 della legge medesima) questa Corte ha tuttavia ripetutamente ed anche di recente affermato che il principio secondo cui il contratto collettivo nullo per contrarietà a norma imperativa non acquista validità ed efficacia a seguito dell'abrogazione della norma che ne aveva determinato l'invalidità non trova applicazione quando le parti contraenti dispongano proprio in vista dell'abrogazione della norma e per il tempo successivo all'entrata in ов vigore della norma abrogatrice (Cass. 13 gennaio 1996, n.226; 11 dicembre 1995, р 1247198.doc 10 и n.12684; 18 giugno 1998, n.6096, in motivazione;
13 giugno 2000, n.8058, in motivazione). Vero è che talune sentenze di questa Corte (cfr. Cass.26 gennaio 1999, n.708; 19 novembre 1996, n.10119) hanno, al contrario, affermato che la nullità di una clausola di contratto collettivo per contrasto con norma imperativa sussiste in radice anche nell'ipotesi in cui la suddetta clausola preveda, quale presupposto per la propria operatività, l'abrogazione della norma imperativa con la quale contrasti, attesoché non è consentito sottoporre a condizione sospensiva un negozio nullo. In particolare la sentenza n.708/1999 cit. dissentendo - dall'indirizzo accolto da questo Collegio - ha rilevato che tale giurisprudenza non aveva adeguatamente considerato che gli istituti della validità e dell'efficacia negoziale attengono a presupposti e funzioni diversi, afferendo la prima alla struttura, al perfezionamento ed alla stessa esistenza del negozio e la seconda alla mera operatività di quest'ultimo, la cui idoneità ontologica ne è il substrato indefettibile. Questo Collegio ritiene, tuttavia, che il contrasto possa essere superato, affermandosi la validità degli accordi intervenuti subordinatamente all'approvazione del disegno di legge di delegificazione, sul rilievo che le obiezioni contenute nella sentenza di questa Corte n.708 del 1999, esatte sotto il X profilo astrattamente dogmatico, trascurano la circostanza concreta che in tanto la legge 1° febbraio 1978, n.30 sanciva la nullità della disciplina regolamentare o contrattuale diversa rispetto alle disposizioni contenute nella legge medesima in quanto si fosse trattato di disciplina in contrasto. Rileva, per contro, la Corte che quando la diversa regolamentazione collettiva sia dichiaratamente subordinata quanto alla propria efficacia (secondo il 1247198.doc 11 meccanismo di cui agli artt. 1353 e segg. c.civ.), all'entrata in vigore di una nuova legge che legittimi, nella speciale materia già riservata alla legge, la fonte da cui è stata emanata, non possa ravvisarsi effettivo contrasto se non in termini lessicali (peraltro meramente apparenti) tra le disposizioni della legge che pretendeva di regolare in via esclusiva ed imperativa la materia e le disposizioni collettive che regolano la materia con efficacia solo successiva alla prevista e tuttavia eventuale abrogazione della legge che le vietava: sul piano della effettività qualsiasi contrasto con la disciplina vigente al momento della stipulazione degli accordi è sicuramente da escludere. Non ritiene la Corte che siffatto ragionamento comporti confusione tra le categorie concettualmente diverse della validità e della efficacia del contratto, in quanto si limita al rilievo che l'inefficacia iniziale delle pattuizioni, in quanto subordinate alla abrogazione della legge che escludeva la legittimità di una diversa disciplina contrattuale degli inquadramenti, escludeva, a sua volta, la stessa possibilità di conflitto con la legge e quindi escludeva la nullità delle pattuizioni medesime. E' il caso di aggiungere che la soluzione ora accolta non solo è in armonia con l'invalsa prassi legislativa, in materia sociale, delle cosiddette leggi - contratto (in sede politica preventivamente concordate nelle linee direttive con le organizzazioni sindacali) e con la stessa intitolazione della legge n.270 del 1998 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987), non essendo, altrimenti, concepibile che il legislatore abbia inteso attuare una contrattazione collettiva nulla in radice, ma evita che, con l'abrogazione della vecchia normativa di legge, e sino alla stipulazione di successivi contratti collettivi, venga a mancare la disciplina degli inquadramenti del personale (sui lavori parlamentari, sulle 1247198.doc 12 finalità della legge e sul suo dichiarato intento di recepire precedenti accordi sindacali, cfr. la sentenza 8 febbraio 1991 n.60 della Corte costituzionale). Significativa è anche la circostanza che il terzo comma dell'art.1 della legge n.270 del 1988, cit. ha sancito la cessazione di efficacia al 90° giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa delle eventuali contrattazioni aziendali o individuali adottate in materia di avanzamenti e promozioni, ma non anche della contrattazione nazionale (cui intendeva, invece, dare attuazione). La legittimità della regolamentazione collettiva, ai sensi della legge n.270 del 1988, cit., non può essere posta in dubbio sotto il profilo della violazione dei principi direttivi del r.d. 8 gennaio 1931, n.148 e del regolamento allegato A allo stesso. Anche astraendo dalla considerazione della facoltà di deroga riconosciuta dall'art.1, comma secondo, della legge ult. cit., va ribadito che il trattamento riservato dalla contrattazione collettiva agli inidonei destinati all'esodo non appare, per le ragioni già esposte, irragionevole (o non equo) nella sua diversità da quello previsto per gli idonei e per gli inidonei non destinati all'esodo; non è stata sollevata, inoltre, in concreto, alcuna questione in ordine al profilo formale di attuazione del trattamento medesimo;
né, come pure già detto, si è fatta questione sulla legittimità dell'art.3 della legge n.270 del 1988 laddove prevede l'esodo degli inidonei dichiarati tali entro il 20 giugno 1986 e dunque sul diritto alla stabilità nel posto. Il così detto slittamento alla qualifica superiore avrebbe costituito un vantaggio la cui mancata attribuzione per le ragioni sopra riconosciute legittime non costituisce certo, di per sé, lesione del principio di stabilità neppure nella lata accezione prospettata dai ricorrenti. 1247198.doc 13 Le considerazioni svolte in punto di ragionevolezza della disparità di trattamento anche sotto il profilo di una corretta gestione aziendale, inducono a ritenere manifestamente infondata la questione, dedotta dai ricorrenti con la memoria presentata per l'udienza del 23 novembre 2000, di illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n.270 del 1988, interpretato nel senso che esso attribuirebbe all'autonomia collettiva di derogare alle norme del regolamento anche in via eccezionale, cioè disponendo, per giunta in peius dei diritti quesiti dei ricorrenti, per violazione degli artt.3, secondo comma, 4, secondo comma, 32, 36, 39, 41, secondo comma, della Costituzione. Quanto alla questione della inapplicabilità della contrattazione collettiva ai ricorrenti per la loro non provata appartenenza alle organizzazioni sindacali stipulanti, rileva la Corte che gli stessi, nel dolersi che il Tribunale abbia sorvolato sulla circostanza, non deducono che la medesima questione fosse stata da loro rilevata in primo grado e riproposta al giudice di appello (tanto meno, quindi, indicano, come sarebbe stato loro onere, gli atti in cui la stessa sarebbe stata prospettata). La censura, in realtà non proposta in appello, è pertanto inammissibile in questa sede. Le censure attinenti alla decorrenza del nuovo inquadramento sono assorbite dalla accertata inapplicabilità delle norme sui nuovi inquadramenti agli inidonei destinati all'esodo e sono comunque inammissibili in quanto involgenti questioni non proposte in appello, (nel motivo non si fa cenno, poi, alla questione - che dalla sentenza impugnata risulta prospettata in primo grado, ma non anche in appello del diritto altresì alla retrodatazione degli asseriti miglioramenti - economici che, comunque, sarebbero stati collegati anche all'inquadramento riconosciuto in concreto dall'Azienda; in ogni caso, manca, a tale proposito, il Vim 1247198.doc 14 supporto di qualsiasi riferimento testuale alle norme collettive, di talché l'eventuale doglianza sarebbe sotto un duplice profilo inammissibile). Le considerazioni svolte inducono, conclusivamente a rigettare il ricorso. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spesedel presente quidigio di legittimità. Così deciso in Roma, addi cable 24/1/2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORĘ Vinzels IL PRESIDENTE. можно (анторалий Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 27 MAR 2001 I 0 3 A D 1 S 3 , N IL CANCELLIERÉ S . 5 O A T . O L I T R L , N A ' A O L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - A I N 1 S T 1 S G N O E O E S P A I G M D I A G E E , A O L O D T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E O D R 1247198.doc 15