Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
Non è proponibile ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca di cose sequestrate; in tal caso, infatti, occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice. Tuttavia, il ricorso per cassazione irritualmente proposto non deve essere dichiarato inammissibile ma deve essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2014, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 11/11/2014
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 1530
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 14143/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT CI N. IL 01/12/1965;
avverso l'ordinanza n. 9136/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 08/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto, qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, la trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione di Roma. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, richiesto da VI AN, all'esito del giudizio, della restituzione di un assegno presente nel fascicolo dibattimentale, ha disposto la confisca dello stesso, ex art. 240 c.p., comma 2, in considerazione del fatto che "il giudizio si è
basato sulle dichiarazioni contraddittorie dei testi e che non è stata invece accertata la genuinità del titolo".
2. Contro il provvedimento suddetto ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di VI AN, l'avv. Giorgio Marcello Petrelli lamentando la nullità del provvedimento, perché redatto con grafia illeggibile, e la sua abnormità, perché emanato dal Pubblico Ministero in una situazione di carenza di potere. Sottolinea che il procedimento aveva avuto esito assolutorio perché non era stata dimostrata la falsità del titolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Va esclusa, innanzitutto, la nullità dell'atto per illeggibilità. Nonostante lo stesso sia stato redatto "a mano" e con grafia minuta, resta tuttavia leggibile, come dimostra il fatto che il ricorrente ha potuto farne oggetto di ricorso dopo averlo esattamente interpretato.
Vanno accolte, per il resto, le richieste del Pubblico Ministero concludente. Ai sensi dell'art. 676 c.p.p., comma 1, il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. Il procedimento da seguire è quello stabilito dall'art. 667, comma 4: vale a dire, il giudice provvede, senza formalità, con ordinanza, contro cui è possibile proporre opposizione dagli interessati, davanti allo stesso giudice. Ove, però, venga irritualmente proposto ricorso per cassazione, tale ricorso non va dichiarato inammissibile ma deve essere qualificato come opposizione e conseguentemente trasmesso al giudice dell'esecuzione. Sebbene l'argomento sia discusso ed abbia dato luogo ad opposte pronunce, l'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (v. Cass. sez. n. 14724/2004, Rv. 228605; Cass. sez. 3 n. 8124/2003, Rv.223464; Cass. sez. 3 n. 1182/1995, Rv. 202599; Cass. Sez. 4, n. 34403/2003, Rv. 225717; Cass. Sez. 4 n. 2417/1997, Rv. 210093). Tale soluzione appare preferibile, non potendosi fare discendere l'inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", dalla erronea qualificazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito, per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una seconda pronuncia in merito alle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere, pertanto, qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto dell'art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione, trasmette gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015