Sentenza 6 giugno 2008
Massime • 1
Avverso la sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, prosciolga l'imputato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 459, comma terzo e 129 cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile soltanto il ricorso per cassazione, pur dopo l'abrogazione dell'art. 594 cod. proc. pen. e la riformulazione dell'art. 593 stesso codice, seguita dalla declaratoria d'incostituzionalità con ripristino della facoltà d'appello del P.M. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il suddetto principio, ha precisato che una diversa soluzione comporterebbe l'adozione da parte del giudice d'appello, in caso d'accoglimento del gravame, di una pronuncia d'annullamento non rientrante nei suoi poteri, in quanto esulante dalle tassative ipotesi d'annullamento previste dall'art. 604 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Richiesta di decreto penale di condanna, proscioglimento e ricorso per CassazioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2008, n. 31815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31815 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/06/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1529
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 4618/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) NT CA, N. IL 26/11/1937;
avverso SENTENZA del 27/10/2007 GIP TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti LO IN perché il fatto a lui ascritto - esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose - non sussiste, non è previsto dalla legge come reato o non costituisce reato.
Ad avviso del giudice per le indagini preliminari, non risulta in modo incontrovertibile la commissione delle condotte delittuose da parte dell'imputato, anche per difetto di indicatori "probanti l'elemento psicologico", e tutto ciò rende inutile la emissione del decreto penale e impone l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.;
2. Il Procuratore generale ricorrente deduce che il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di decreto penale e prosciolto l'imputato ex art. 129 c.p.p., effettuando un esame critico degli elementi posti a fondamento della richiesta e non limitandosi a verificare l'evidenza della prova positiva dell'innocenza dell'imputato o dell'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza.
Secondo il ricorrente la motivazione è assertiva ed enuncia solo principi generici, privi di ogni riferimento concreto alle risultanze processuali e alla prova positiva dell'innocenza dell'imputato.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questione preliminare da risolvere è se nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, cui sia stata presentata richiesta di decreto penale di condanna, prosciolga l'imputato ex artt. 129 e 459 c.p.p., l'unica impugnazione esperibile contro la sentenza sia il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 568 c.p.p.. Di recente Sez. 3^, 17 ottobre 2007, dep. 14 dicembre 2007, si è espressa nel senso che, nel caso in cui il Giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell'imputato ex artt. 129 e 459 c.p.p., comma 3, l'unica impugnazione esperibile contro la relativa sentenza è l'appello e non il ricorso per cassazione. A fondamento di tale regula iuris si rileva che ogni ostacolo all'appellabilità sarebbe venuto meno non soltanto per l'abrogazione dell'art. 594 c.p.p., che giustificava l'esclusione dell'appellabilità di tale sentenza di proscioglimento, ma anche per il nuovo testo dell'art.593 c.p.p., dapprima modificato dalla L. n. 46 del 2006 e poi dalla declaratoria di illegittimità, pronunciata con sentenza n. 26 del 2007, con la quale è stato ripristinato l'appello del pubblico ministero.
Tale pronuncia si pone in consapevole contrasto con il costante indirizzo di questa Corte, uniformatasi a Sez. un. 11 maggio 1993, dep. 23 giugno 1993, n. 6203 secondo cui, in tale ipotesi, l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione.
Questo Collego non condivide il principio di diritto enunciato dalla terza sezione e ritiene che le ragioni giuridiche poste a fondamento del diritto vivente, formatosi dopo la pronuncia delle Sezioni unite non siano mutate.
Le Sezioni unite ebbero a enunciare il principio di diritto de quo a seguito della risoluzione del contrasto all'epoca sorto in ordine ai poteri spettanti al giudice d'appello nel caso di impugnazione proposta contro la sentenza di proscioglimento emessa ex art. 459 c.p.p., comma 2, dal giudice per le indagini preliminari chiamato a emettere decreto penale di condanna. L'uno, sosteneva la piena devoluzione al giudice di secondo grado e, pertanto, il potere di decidere nel merito;
l'altro, escludeva la competenza funzionale della Corte d'appello a decidere sul merito della richiesta, e riteneva che il giudice d'appello avrebbe potuto, ove avesse ritenuto che l'imputato dovesse essere condannato, solo annullare la sentenza e restituire gli atti al giudice per le indagini preliminari perché provvedesse sulla richiesta.
Nel risolvere il contrasto la Corte ritenne di escludere l'appellabilità di tali sentenze. In particolare, si disse che l'appello non fosse un mezzo di impugnazione consentito, ai sensi degli artt. 593 e 594 c.p.p., anzitutto perché nei procedimenti speciali è prevista, ad eccezione però che per l'ipotesi della sentenza emessa ex art. 459 c.p.p., comma 2, per ciascuno una specifica disciplina delle impugnazioni, dagli artt. 443, 448 c.p.p., comma 2, artt. 452, 458 c.p.p..
Ma ciò che indusse le Sezioni unite ad affermare che l'impugnazione proponibile fosse solo il ricorso per cassazione fu la definizione della competenza funzionale del giudice d'appello e la conclusione che, a eccezione della declaratoria della nullità della sentenza ammessa solo nelle tassative ipotesi stabilite dall'art. 604 c.p.p., può solo confermare o riformare la sentenza impugnata. La premessa maggiore di tale sillogismo giuridico è quella che il giudice di appello non ha poteri di cognizione e di decisione più ampi di quelli del giudice di primo grado, secondo il dettato dell'art. 597 e ciò comporta che, per ripristinare il corso ordinario del procedimento per decreto, là dove il giudice per le indagini preliminari, anziché accogliere la richiesta del pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna, abbia assolto l'imputato "perché il fatto non sussiste", il giudice d'appello è tenuto ad annullare la sentenza impugnata e a trasmettere gli atti al giudice di primo grado per l'ulteriore corso.
La premessa minore è che tale potere di annullamento non spetta alla Corte d'appello a eccezione dei casi anzidetti.
La soluzione è, dunque, che l'unico rimedio esperibile è quello che prevede come legittimo epilogo l'annullamento della sentenza di proscioglimento emessa ex art. 459 c.p.p., comma 2. Tutto ciò non è modificato dalle novelle cui fa riferimento la sentenza della terza sezione che qui si disattende.
Peraltro, una volta ribadita l'inapplicabilità dell'art. 428 c.p.p., volto a regolare soltanto l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, il tenore attuale dell'art. 593 c.p.p., comma 2, che, a differenza del primo comma riguardante la sentenza di condanna, non evoca le norme relative ai riti speciali, è senza dubbio riferito alle sentenze di proscioglimento rese all'esito del dibattimento, tra le quali non è annoverabile quella pronunciata ex art. 459 c.p.p., comma 2. E allora non resta che la soluzione per la quale è applicabile l'art. 568 c.p.p., comma 2, secondo cui le sentenze, quando non siano altrimenti impugnabili, sono soggette a ricorso per cassazione.
2. Passando all'esame del ricorso, le questioni poste sono fondate ed emergono ictu oculi dalla lettura della sentenza, la cui motivazione è sviluppata senza fornire alcuna spiegazione circa gli elementi che in concreto escludono la sussistenza dei fatti enunciati nell'imputazione.
Come rileva il ricorrente, la sentenza è assertiva e priva di motivazione e pronunciata in base a regole di giudizio non corrette, in quanto non riferibili a una sentenza di proscioglimento ex art. art. 129 c.p.p.; sentenza che può essere pronunciata solo là dove risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre è preclusa nell'ipotesi in cui l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere dimostrata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta di decreto penale di condanna.
Pertanto, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008