Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2008, n. 31815
CASS
Sentenza 6 giugno 2008

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Avverso la sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, prosciolga l'imputato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 459, comma terzo e 129 cod. proc. pen., deve ritenersi esperibile soltanto il ricorso per cassazione, pur dopo l'abrogazione dell'art. 594 cod. proc. pen. e la riformulazione dell'art. 593 stesso codice, seguita dalla declaratoria d'incostituzionalità con ripristino della facoltà d'appello del P.M. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il suddetto principio, ha precisato che una diversa soluzione comporterebbe l'adozione da parte del giudice d'appello, in caso d'accoglimento del gravame, di una pronuncia d'annullamento non rientrante nei suoi poteri, in quanto esulante dalle tassative ipotesi d'annullamento previste dall'art. 604 cod. proc. pen.).

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  • 1Richiesta di decreto penale di condanna, proscioglimento e ricorso per CassazioneAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2008, n. 31815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31815
Data del deposito : 6 giugno 2008

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