Sentenza 9 dicembre 2008
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento pronunciata, ex art. 129 cod. proc. pen., dal G.i.p., investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione, ex art. 568 comma secondo, cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2008, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/12/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1693
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 004819/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) AN MI N. IL 01/01/1979;
avverso SENTENZA del 27/10/2007 GIP TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna avverso la sentenza emessa, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., in data 27.10.2007 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini che dichiarava non doversi procedere nei confronti di IA NE in ordine al reato di cui all'art. 489 c.p., "perché il fatto non sussiste e comunque perché non è previsto dalla legge come reato o non costituisce reato", rigettando l'emissione del decreto penale richiesto. Denuncia il vizio di violazione di legge per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, deducendo che il proscioglimento ai sensi degli artt. 459 e 129 c.p.p., può essere deliberato solo qualora risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato laddove il giudice ha motivato con argomentazioni che si risolvono nell'esame critico degli elementi di accusa addotti dal P.M..
Il Procuratore Generale presso questa Corte, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Rimini. Preliminarmente, si osserva, quanto alla ritualità del ricorso come mezzo d'impugnazione avverso il provvedimento de quo, che Cass., Sez. 4^ n. 46646/07 (CED rv. 238443), e di seguito Cass. Sez. 5^ n. 1513/08, de 26.11.08, hanno convertito o qualificato appello il ricorso contro la sentenza pronunciata dal GIP ai sensi dell'art. 459 c.p.p., comma 3. Esse definiscono appellabile la sentenza di proscioglimento emessa dal GIP a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, circa la quale a tutt'oggi la legge non specifica il regime d'impugnazione. In particolare, argomentano che tale soluzione consegue non solo all'abrogazione dell' art. 594 c.p.p., D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 228, (la norma che limitava le possibilità di appello delle sentenze da parte del P.M.), che ha fatto venir meno il dato letterale che giustificava l'esclusione dell'appellabilità della sentenza di proscioglimento emessa a norma dell'art. 459 c.p.p., comma 3, ma anche alle modifiche subite dall'art. 593 c.p.p. (sent. C. Cost. n. 26/07, che ha dichiarato illegittima la novella dell'art. 593 c.p.p., con la L. n. 46 del 2006), che hanno fatto venir meno qualsiasi ostacolo all'appellabilità da parte del Pubblico Ministero. Per tal via si pongono in contrasto con il principio consolidato delle Sez. Un. n. 6203/93 (rv. 193744) (conf. Sez. 3^, n. 1325/99, rv. 213756; Sez. 3^ 1488703. rv. 224455), ed affermato anche circa le sentenze di proscioglimento del Giudice dell'udienza preliminare, Sez. Un. N. 12283/05 (rv. 230531), con riferimento all'art. 568 c.p.p., comma 2. Il nuovo indirizzo, ancorato essenzialmente all'abrogazione dell'art. 594 c.p.p., travisa quella che, vigente il detto articolo, era stata nel caso di specie una ragione determinante del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6203 del 11.5.1993, la disparità di trattamento.
Tale disparità si rileva anzitutto sotto il profilo che si potrebbero avere in appello pronunce di condanna con la perdita per l'imputato di un grado di giudizio, e dei benefici connessi. Inoltre, mentre la novella dell'art. 593 c.p.p., è stata posta nel nulla dalla sent. N. 26/07 della Corte Costituzionale, è rimasta, invece, quella parallela dell'art. 428 c.p.p. che, al comma 3, prevede l'impugnazione per Cassazione delle sentenze di non luogo a procedere emesse dal GUP, a seguito di udienza preliminare. In proposito, nel 1993 la suddetta sentenza della Sezioni Unite n. 6203 aveva ritenuto bensì appellabili le sentenze del GUP. Ma l'art.428 c.p.p., non era richiamavo dalla disciplina in materia di procedimento per decreto penale e le S.U. accentuavano che nei caso della sentenza di cui all'art. 459 c.p.p., comma 3, e art. 129 c.p.p.; manca l'udienza preliminare e non vi è previo contraddicono tra le parti. Le S.U. perciò concludevano che nel caso è ostativo al riconoscimento di appellabilità il principio di tassatività dei mezzi di gravame di cui all'art. 568, comma 1, sicché va applicato lo stesso articolo, il comma 2, in virtù del quale le sentenze, quando non altrimenti impugnabili, sono soggette a ricorso per cassazione. All'evidenza questi rilievi restano oggi insuperabili, dal momento che, secondo il sistema, in primo luogo e da verificare la previsione specifica di impugnabilità, che nella specie manca. E l'appellabilità, contrariamente a quanto implicitamente ritenuto dal nuovo indirizzo, deve essere esplicitamente prevista, come si desume dall'intera previsione dell'art. 593 c.p.p., che si collega palesemente all'art. 568 c.p.p., comma 1. Inoltre, nella specie, in caso di appello si passerebbe senza contraddittorio ad un giudizio di secondo grado, con sacrificio del diritto dell'imputato ad un ulteriore grado di merito a fronte di una potenziale parallela richiesta di rinvio a giudizio del p.m., invece che di decreto penale.
L'atto di impugnazione è dunque retta mente qualificato ricorso. Ed il ricorso è fondato. Sussiste il vizio denunciato.
È stato affermato, infatti, che "il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanni può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 c.p.p., solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l'analoga sentenza è preclusa quando l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta" (Sez. 5^, 24.3.2005, n. 14981). Orbene, nel caso di specie è evidente come il giudice sia ricorso, per motivare il proscioglimento (peraltro adottato con anomale e plurime formule alternative) ad argomentazioni che si risolvono nell'esame critico degli elementi d'accusa posti dal P.M. a base della richiesta di emissione del decreto penale e non già nel rimarcare l'esistenza di prove positive dell'innocenza dell'imputato o di impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza. La motivazione si è poi articolata in termini assolutamente generici in ordine ad una ritenuta assenza di prove sufficienti per l'emissione del provvedimento monitorio, laddove è stato anche affermato che "La sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., può essere pronunziata dal g.i.p., che abbia rigettato la richiesta del p.m. di emissione di decreto penale di condanna, solo per una delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 129 c.p.p. e non anche per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, il quale si riferisce alla sola sentenza conclusiva pronunciata a seguito del dibattimento nel quale si è formata la prova" (Sez. 1^, 7.10.2005, n. 38599). Consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Rimini per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009