Sentenza 11 novembre 2008
Massime • 1
In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto alla evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2008, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 11/11/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 4024
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI IA Stefania - Consigliere - N. 22046/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UT OL, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 9.1.2008 del Tribunale di Caltanissetta;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FEBBRARO PE, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente il difensore avvocato MILIO Pietro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, a seguito di giudizio abbreviato dichiarava non doversi procedere, "in quanto l'azione penale non poteva essere iniziata o comunque proseguita per remissione della querela" proposta da RE FR, nei confronti di OL UT, previa riqualificazione ai sensi degli artt. 612 c.p., comma 1, e art. 61 c.p., comma 1, n. 10 (minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa) del reato originariamente a lui contestato ai sensi dell'art. 336 c.p., per avere, qualificandosi come magistrato, "usato minaccia contro gli operanti della Polizia di Stato assistenti FR RE e agente PE IN per costringerli al compimento di un atto del loro ufficio e segnatamente per indurli a provocare l'intervento di un carro altresì onde spostare un veicolo in sosta vietata indebitamente parcheggiato nel posto auto riservato ai clienti della farmacia AL. Minaccia consistita nel dichiarare all'indirizzo degli operanti che li avrebbe falli arrestare, che si sarebbe fatto assegnare il fascicolo e che, comunque, avrebbe denunciato il fallo al Procuratore Grasso"; fatto commesso in Palermo il 21.5.2005.
1.1. Riepilogati gli elementi acquisiti (l'annotazione di servizio redatta dagli operanti FR RE e PE IN;
le annotazione di servizio dell'ispettore Lo Piccolo;
sommarie informazioni assunte nell'immediatezza dalle persone presenti AC PE, IO NG, RI RN nonché quelle rese lo stesso giorno da NN IA AN - anch'essa spettatrice dei fatti -, NA AL - titolare della farmacia - e suo marito PE IM;
le dichiarazioni rese quindi al Pubblico ministero di Caltanisetta dal Lo Piccolo, da NA AL, PE AC, AN NN IA, IO NG, RI NI, PE IM e FR MI - dipendente della farmacia -, RE FR;
le informazioni testimoniali assunte dalla difesa da FR IN - Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo, Ufficio ove prestava servizio il UT - e dai dipendenti di detto ufficio Salvatore Ranieri e Angela LA;
le riprese registrate dal sistema di videosorveglianza della farmacia;
la memoria del UT) il Tribunale ricostruiva la vicenda osservando che dopo l'iniziale battibecco tra il RE F. che era entrato nella farmacia accompagnando una disabile che aveva difficoltà a transitare a causa della occlusione del passaggio, chiedendo di chi fosse una delle auto in doppia fila che ostacolavano il transito anche veicolari e alle quali stavano elevando contravvenzione e il UT che aveva spalleggiato la dottoressa AL D., la quale aveva replicato che avrebbero dovuto far rimuovere innanzitutto una vettura parcheggiata nell'area riservata ai clienti della farmacia portatori di richieste urgenti di medicinali il poliziotto aveva adottato l'atto d'ufficio richiesto dal UT (la richiesta tramite sala operativa di un carro attrezzi per rimuovere l'auto che occupava il posto riservato) e che le frasi "estreme" pronunziate da questo - in un crescendo culminato con il tentativo d'arrestare il RE F. per tentato omicidio (caratterizzato da dolo eventuale) a causa del malore che gli stava provocando - erano state scatenate dalla richiesta di fornire il proprio documento identificativo rivolta al UT dal poliziotto ("evidentemente" secondo il Tribunale ritenuta dal magistrato "irrispettosa della propria qualifica professionale e per l'effetto abusiva e provocatoria"). Sicché, mancando ogni collegamento con l'omissione dell'attività d'ufficio all'inizio sollecitata e già posta in essere all'atto delle minacce, restavano queste, per le quali era tuttavia intervenuta remissione della querela, ritualmente accettata.
2. Ricorre OL UT, personalmente, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la sua assoluzione "con ampia formula liberatoria".
Ricostruita la vicenda processuale (definita "anomala", producendo a sostegno gli atti citati: le dichiarazioni al Pubblico ministero della persona offesa FR RE;
la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero in relazione ai reati di cui agli artt. 82 e 337 c.p.; l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che, accolta la richiesta per il reato di lesioni, disponeva l'imputazione coatta per il reato di cui all'art.336 c.p.; la memoria presentata dall'indagato in relazione alla richiesta d'archiviazione; la citazione a giudizio);
2.1. - con il primo motivo denunzia "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale", vuoi (a) con riferimento alla qualificazione della condotta imputata ai sensi dell'art. 612 c.p., comma 1, vuoi (b) in ordine alla mancata considerazione della esistenza di cause di giustificazione quantomeno putative;
in particolare evidenziando:
- in relazione al primo aspetto (2.1.a): (1) che l'affermazione dell'imputato che avrebbe fatto arrestare gli operanti non poteva integrare minaccia, perché o si trattava di male giusto (sussistendo gli estremi per l'arresto, della qual cosa l'imputato era al momento soggettivamente convinto) o (non sussistendo tali estremi) di male impossibile e comunque di minaccia priva di capacità intimidatoria (attesa la qualifica dei minacciati); (2) che l'affermazione secondo cui "si sarebbe fatto assegnare il fascicolo", pur contestata, era sussidiaria e derivata rispetto alla precedente, e cadeva con essa;
mentre, con riferimento al male cui tale frase sarebbe stata finalizzata, quello di visitare in carcere l'arrestato per incidere maggiormente sulla pena (secondo quanto riportato a pagine 4 e 10 della sentenza impugnata), si trattava all'evidenza di male impossibile, non esistendo fascicolo che l'imputato, magistrato di sorveglianza, potesse farsi assegnare, tanto più in fase cautelare o di merito e non avendo egli alcuna competenza in tale fase, circostanze queste che non potevano non essere conosciute dalle persone offese, appartenenti alla Polizia di Stato;
(3) che l'affermazione che avrebbe denunziato il fatto al Procuratore della Repubblica dott. Grasso non era riconducibile al paradigma dell'art. 612 c.p., non potendo integrare minaccia di un male ingiusto la prospettazione di una denunzia all'Autorità giudiziaria (salvo che non rappresenti mezzo per raggiungete finalità diverse da quelle di giustizia o sia sorretta da motivi illeciti, situazioni queste non ricorrenti attesa l'evidente convinzione del ricorrente d'essere vittima di comportamenti abusivi degli operanti); (4) che d'altronde se quelle frasi fossero state pronunziate con l'intento di prospettare mali ingiusti, si sarebbe trattato di minaccia grave;
- in relazione al secondo aspetto (2.1.b) che risultava dagli stessi dati esposti nella sentenza impugnata che il ricorrente aveva agito "nella convinzione del carattere abusivo, provocatore e prevaricatore delle condotte dei poliziotti operanti, ritenute lesive della propria dignità e del proprio status, nonché nel crescendo di incontrollabili stati emotivi, nel timore - conseguente all'accertato rialzo dei propri valori pressori, esibiti agli stessi poliziotti con lo scontrino dell'apparecchio di misurazione - dei gravi pericoli cui tali condotte esponevano la propria salute e la propria incolumità fisica", sicché se ne sarebbe dovuta trarre la conseguenza, oltre che dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, della ravvisabilità di cause di giustificazione "come la legittima difesa", quantomeno in forma putativa.
2.2. - con il secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione (a) alla esistenza degli elementi oggettivi e, soprattutto, soggettivi del reato di minaccia;
(b) alla dimostrazione del fatto che il ricorrente avrebbe detto che si sarebbe fatto assegnare il fascicolo, trattandosi di frase non ammessa, a differenza delle altre, dal ricorrente e priva intrinsecamente di credibilità; (c) alla "non gravità" delle minacce, determinante per l'epilogo prescelto, preclusivo del pieno giudizio di merito e frustrante l'interesse dell'imputato alla piena assoluzione;
(d) alla palese contraddizione tra la descrizione dello stato psicologico del ricorrente e la mancata considerazione dell'elemento soggettivo del reato ovvero alla ricorrenza di una causa di giustificazione quale la legittima difesa, quantomeno putativa (il rischio di infarto o di ischemia convincendo della proporzione della reazione);
2.3. - con il terzo deduce, in subordine, violazione della legge processuale, e, in particolare del divieto di mutamento del fatto, giacché nel caso in esame dall'iniziale ipotesi di resistenza a Pubblico ufficiale s'era passati a quella di violenza a Pubblico ufficiale, per terminare nell'ipotesi di mera minaccia, escludendosi perciò dalla condotta ogni "finalità penalmente rilevante":
l'incertezza "qualificatoria" mostrando la infondatezza del tentativo di ricondurre a ipotesi penalmente rilevante la condotta contestata. DIRITTO
1. Occorre chiarire che il ricorrente è stato prosciolto dal reato di minaccia, riconducibile secondo il Tribunale all'art. 612 c.p., comma 1 e all'art. 61 c.p., n. 10, perché la querela a suo tempo proposta dalla persona offesa RE F. era stata rimessa e la rimessione era stata accettata.
La formula adottata in dispositivo "perché l'azione penale non poteva essere iniziata o comunque proseguita" è dunque errata, e va intesa quale declaratoria di estinzione del reato per remissione della querela, dal momento che è assolutamente certo che la ragione del proscioglimento è, appunto, la remissione della querela. Non costituisce infatti la remissione una causa di improcedibilità dell'azione penale, bensì, espressamente (art. 152 c.p.) una causa di estinzione del reato. E non rileva che la remissione sia intervenuta prima o dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
2. Questa la situazione, deve ancora ricordarsi che secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte a fronte di pronunzia che dichiara una causa di estinzione del reato (ma lo stesso varrebbe, a maggior ragione, per la declaratoria di improcedibilità) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto alla evidenza delle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la prevalenza dell'immediata declaratoria di estinzione del reato stabilito dall'art. 129 c.p.p., comma 1, e dall'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a), sicché (cfr. S.U. n. 1653 del 21.10.1992; nonché
tra molte: S.U. n. 17179 del 27.2.2002; Sez. 3, n. 24327 del 4.5.2004).
3. Tanto premesso, il primo motivo del ricorso, con il quale si evoca la violazione della legge sostanziale, attiene in realtà e all'evidenza, come il secondo, alla motivazione. Sostenendo che il Tribunale non avrebbe ricondotto i fatti alle appropriate previsioni legislative il ricorrente denunzia infatti il contesto della giustificazione, non già la decisione basata su di un'erronea interpretazione delle previsioni incriminatrici o di quelle che definiscono l'elemento soggettivo dei reati o le cause di non punibilità. E questo basterebbe a rendere, sulla scorta delle giurisprudenza prima richiamata, inammissibile il ricorso.
4. Entrambi i motivi appaiono peraltro manifestamente infondati.
4.1. Come s'è detto in fatto (1.1.), il Tribunale ha ricostruito la vicenda sulla base di un copioso e univoco compendio probatorio formato dalle dichiarazioni della persona offesa, degli altri operanti, di persone che si trovavano per la via e avevano assistito alla scena, della titolare della farmacia di suo marito e di un loro dipendente, della videoregistrazione del comportamento tenuto e delle frasi pronunziate all'interno della farmacia dal UT, dalle ammissioni dello stesso, dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal dirigente e dal personale del Tribunale di sorveglianza cui il UT nel suo accesso d'ira s'era rivolto per avere sostegno. Ha ritenuto dimostrato che l'imputato aveva "dichiarato in arresto" ai sensi dell'art. 383 c.p.p. l'agente RE F. con l'accusa di (duplice: suo e della moglie) tentato omicidio, perché a seguito della pregressa discussione la sua pressione era salita;
che essendosi il RE F. allontanato l'aveva afferrato e stretto per il collo;
che l'aveva minacciato di investire della denunzia nei suoi confronti direttamente il Procuratore Grasso;
che l'aveva ancora minacciato di farsi assegnare il fascicolo e di aggravare la sua posizione penitenziaria. Ed è giunto alla conclusione che la "deprecabile" condotta tenuta dal UT costituisse "la rabbiosa manifestazione di un malanimo conseguente alla valutazione - in termine di abusività e di provocatori età - di condotte che l'imputato giudicava irrispettose delle proprie personali aspettative" di rispetto e considerazione) discendenti dallo status di magistrato. E tanto ha plausibilmente dedotto dall'obiettivo dipanarsi dei fatti;
dal "crescendo" delle manifestazioni del UT pur dopo che l'atto assertivamente doveroso degli agenti di Polizia (richiesta di intervento per la rimozione di una autovettura impropriamente parcheggiata) da lui preteso vestendosi della sua qualifica professionale, era stato adottato;
dal fatto che dopo che all'imputato era stato richiesto di accompagnare la ostentazione della sua "qualità" con l'esibizione di un documento", era rientrato nella farmacia proclamando agitato "sono delinquenti in divisa... a un magistrato" (circostanza risultante dalla videoripresa).
La ricostruzione risulta coerente con quanto è riferito avevano detto i testi e aveva registrato la videoripresa e non è oggetto di confutazione se non per quanto riguarda la circostanza che il UT avrebbe minacciato di farsi assegnare il fascicolo.
4.2. Ne discende:
- che correttamente è stata considerata riconducibile (quantomeno) al paradigma della minaccia la condotta con la quale si prospettava un uso improprio e obiettivamente iniquo sia del proprio ruolo sia della propria influenza e delle proprie conoscenze;
- che correttamente non è stata esclusa la valenza intimidatoria, in concreto, delle frasi pronunziate e del comportamento tenuto dal ricorrente, attese le reazioni del Desiderio e lo stato di soggezione che comunque il ricorrente s'era dimostrato capace di indurre (come emerge dalle dichiarazioni testimoniali riportate in sentenza);
- che la circostanza che il ricorrente avesse detto, o meno, che "si sarebbe fatto assegnare il fascicolo" non ha valenza autonoma, costituendo la frase, nell'economia della decisione, esplicitazione, per altro superflua, delle modalità abusive che conferivano concretezza alla ulteriore minaccia (pacificamente ritenuta proferita secondo la sentenza impugnata) di visitare in carcere l'arrestato per incidere maggiormente sulla pena;
- che la ripugnanza che suscitano affermazioni quali quelle incontestatamente pronunziate dal ricorrente in persone aduse a considerare la legalità fondamento dell'agire, non solo non è sufficiente ad escludere la idoneità ad incutere timore delle frasi minacciate, ma la conferma, giacché la capacità di pronunziare frasi di tal fatta ben può giustificare il timore della capacità a compiere altri illeciti;
- che il ricorrente non ha interesse a dolersi della mancata considerazione come gravi delle minacce da lui proferite, giacché la pronunzia di merito è giunta alla declaratoria di estinzione del reato per remissione del reato dopo approfondita disamina degli elementi acquisiti e derubricazione del reato precedentemente contestato, sicché non ha in concreto applicato la regola di giudizio dell'art. 129 c.p.p., comma 1, ma ha considerato la remissione della querela all'esito di una compiuta valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente e dopo avere apprezzato (senz'altro benevolmente, ma non si vede come possa dolersene il UT) tutti i profili concernenti la illiceità penale dello stesso;
- che neppure l'affermazione che il ricorrente aveva agito "nella convinzione del carattere abusivo, provocatore e prevaricatore delle condotte dei poliziotti", obiettivamente contenuta nella sentenza impugnata, è idonea ad introdurre argomenti a favore delle tesi difensive del ricorrente, giacché essa è strettamente collegata alla specificazione che "la condotta" dei poliziotti che il ricorrente giudicava "abusiva e provocatoria" tale appariva a suo avviso "evidentemente" perché "irrispettosa della propria qualifica professionale";
- che tale stato d'animo non dunque è idoneo ad integrare, neppure putativamente, alcuna esimente giuridicamente riconoscibile;
- che del tutto priva di consistenza è, in particolare, la tesi della legittima difesa putativa, giacché ai fini della configurabilità di tale stato è comunque necessario che la pretesa opinione soggettiva dell'esistenza del pericolo, da parte dell'agente, trovi giustificazione nell'esistenza di una situazione di fatto che possa determinare la necessità di un'azione difensiva, non essendo sufficienti ne' lo stato d'animo dell'agente ne' il semplice "timore" di costui che altri commetta un fatto lesivo del suo diritto o sia una persona pericolosa: sicché in presenza di situazione che offriva al ricorrente ampia possibilità di sottrarsi al diverbio (dal quale assume dipendesse il rialzo dei suoi valori pressori e, dunque, il pericolo per la sua vita) la scelta reattiva volontaria comporta il superamento doloso d'ogni schema riferibile alla scriminante: anche a prescindere dalla plausibilità, in fatto, dell'addotto pericolo.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009