Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 46646
CASS
Sentenza 17 ottobre 2007

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L'unico mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, è l'appello e non il ricorso per cassazione. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che tale soluzione consegue non solo all'abrogazione dell'art. 594 cod. proc. pen. che ha fatto venir meno il dato letterale che giustificava l'esclusione dell'appellabilità della sentenza di proscioglimento emessa a norma dell'art. 459, comma terzo, cod. proc. pen., ma anche alle modifiche subite dall'art. 593 cod. proc. pen. che hanno fatto venir meno qualsiasi ostacolo all'appellabilità della sentenza "de qua").

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  • 1Richiesta di decreto penale di condanna, proscioglimento e ricorso per CassazioneAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2011

  • 2Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 46646
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46646
Data del deposito : 17 ottobre 2007

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