Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
L'unico mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, è l'appello e non il ricorso per cassazione. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che tale soluzione consegue non solo all'abrogazione dell'art. 594 cod. proc. pen. che ha fatto venir meno il dato letterale che giustificava l'esclusione dell'appellabilità della sentenza di proscioglimento emessa a norma dell'art. 459, comma terzo, cod. proc. pen., ma anche alle modifiche subite dall'art. 593 cod. proc. pen. che hanno fatto venir meno qualsiasi ostacolo all'appellabilità della sentenza "de qua").
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- 1. Richiesta di decreto penale di condanna, proscioglimento e ricorso per CassazioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2011
- 2. Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 46646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46646 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 17/10/2007
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 00973
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 004336/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) DI DO EL, N. IL 19/05/1963;
avverso SENTENZA del 29/11/2006 GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso: annullarsi con ricorso il provvedimento impugnato.
OSSERVA
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il GIP del tribunale di Torre Annunziata, richiesto di emettere decreto penale di condanna nei confronti di DI DO EL per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis, reato accertato il 2.6.2006, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato era estinto per prescrizione. Nei motivi redatti ai sensi dell'art. 428 c.p.p., eccepisce il P.G. ricorrente la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per carenza di motivazione del provvedimento impugnato non avendo il GIP fornito adeguata motivazione delle ragioni del proscioglimento e non avendo neanche disposto accertamenti ex art. 507 c.p.p., per superare le perplessità manifestate circa l'epoca di consumazione del reato. Ciò posto ritiene anzitutto il Collegio di dovere escludere che nella specie possa essere fatto utilmente riferimento all'art. 428 c.p.p.. Questa Corte nella sentenza n. 6203 del 11/05/1993 (Rv. 193744) resa a Sezioni Unite ha già escluso nel caso di specie l'applicabilità dell'art. 428 c.p.p., che regola le impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere, emessa dal giudice dell'udienza preliminare, al termine della medesima ai sensi dell'art. 425 c.p.p., sul rilievo che nel caso in esame manca la stessa udienza;
non vi è alcun contraddittorio tra le parti e che osta, infine, il principio dì tassatività dei mezzi di gravame, ribadito nel vigente codice al primo comma dell'art. 568 c.p.p.. Vero è invece che la Corte, con la sentenza citata e con successive pronunce delle varie Sezioni, ha comunque affermato che nel caso in cui il G.I.P., richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p., e art. 459 c.p.p., comma 3, l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per cassazione, ai sensi del disposto dell'art. 568 c.p.p., comma 2. Ritiene tuttavia il Collegio di doversi discostare sul punto dall'orientamento indicato.
Nell'affrontare questo aspetto specifico occorre, infatti, a parere del Collegio, considerare le variazioni intervenute dopo la sentenza delle Sezioni Unite nel quadro normativo e delle decisioni della Corte Costituzionale.
Ed invero la sentenza delle Sezioni Unite faceva perno sull'interpretazione letterale dell'art. 593 c.p.p., e art. 594 c.p.p., all'epoca vigenti.
In particolare evidenziavano le S.U. in quella sentenza, che poiché l'art. 594 stabiliva che "nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari...
possono appellare il procuratore generale..."; e poiché era mancante la specifica previsione dell'appello nell'art. 459 c.p.p., comma 3, l'unico rimedio esperibile dovesse essere quello indicato dall'art.568 c.p.p., comma 2.
Senonché l'art. 594 c.p.p., è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 228, recante l'istituzione del giudice unico.
E dunque per effetto di tale abrogazione è venuto meno il dato letterale che giustificava per la sentenza di proscioglimento ex art.459 c.p.p., comma 3.
l'esclusione dell'appellabilità.
Peraltro anche l'art. 593 c.p.p., ha subito modifiche dapprima, come noto, con la L. n. 46 del 2006, art. 1 e, successivamente, per effetto dall'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 6 Febbraio 2007 n. 26) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art.593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva.
Sembra dunque attualmente essere venuto meno qualsiasi ostacolo all'appellabilità del provvedimento emesso dal GIP. E d'altra parte il vizio dedotto non consente la ricorribilità diretta in cassazione così come indicato dall'art. 569 c.p.p.. Gli atti devono pertanto essere trasmessi al giudice di appello previa conversione del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Convertito il ricorso in appello dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2007