Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2007, n. 18391
CASS
Sentenza 13 marzo 2007

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La rinuncia alla prescrizione - esercitabile dall'imputato di persona ovvero con il ministero di un procuratore speciale, solo dopo la maturazione del relativo termine di legge - presuppone, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., così come novellato dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne consegue che la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2007, n. 18391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18391
Data del deposito : 13 marzo 2007

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