Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
La rinuncia alla prescrizione - esercitabile dall'imputato di persona ovvero con il ministero di un procuratore speciale, solo dopo la maturazione del relativo termine di legge - presuppone, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., così come novellato dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne consegue che la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.
Commentari • 4
- 1. Le Sezioni unite chiamate a pronunciarsi sulla sorte della sentenzaGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È stato finalmente rilevato, ed opportunamente sottoposto con urgenza alla valutazione delle Sezioni unite della Corte suprema, un contrasto che si protrae da lungo tempo, riguardo ad una questione di grande rilevanza pratica e teorica. Con l'ordinanza qui pubblicata, in particolare, la Sezione feriale della Cassazione ha rimesso al massimo Collegio il quesito «se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile». La Presidenza della Corte ha condiviso la scelta di rimessione e fissato la trattazione del …
Leggi di più… - 2. Il patteggiamento non vale come atto di rinuncia alla prescrizioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016
- 3. Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011
- 4. Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2007, n. 18391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18391 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/03/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1134
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 045515/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR MI N. IL 01/10/1966;
avverso SENTENZA del 17/10/2006 GIP TRIBUNALE di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. Giovanni Galati, sostituto procuratore generale, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 17 ottobre 2006 e depositata il 29 novembre 2006, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, con il rito della applicazione della pena su richiesta, ha irrogato all'imputato IG MI le pene della reclusione in anni uno e della multa in Euro 500,00, per i delitti di detenzione e di porto illegali di arma comune da sparo, commessi in Vieste il 12 ottobre 1998; ha disposto la confisca di quanto in sequestro e ha dichiarato condonata la pena per intero.
2. - Ricorre per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Raffale Bordoni del foro di Bologna, mediante atto del 26 ottobre 2006, con il quale denunzia, à sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla L. 14 ottobre 1974, n. 497, art. 14 e art. 157 c.p., eccependo che i delitti risultavano prescritti anteriormente alla pronuncia delle sentenza e, precisamente, il 12 ottobre 2004 (la detenzione) e il 12 giugno 2005 (il porto dell'arma).
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 29 dicembre 2006, ha sostenuto che il ricorso è manifestamente infondato.
4. - Il ricorrente, con memoria di replica recante la data del 5 marzo 2007, ma intempestivamente pervenuta tramite il servizio postale il 9 marzo 2007, insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. - Il ricorso è fondato.
Giova premettere che, in tema di rinuncia alla prescrizione del reato (in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 31 maggio 1990 n. 275, che ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 157 c.p. nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunciata dall'imputato), la giurisprudenza di questa Corte ha fissato, dopo qualche oscillazione, i seguenti principi di diritto.
Sul piano obiettivo e temporale ha stabilito che i diritto di rinuncia può essere esercitato "solamente dopo che la prescrizione sia maturata" (Cass., Sez. 6^, 21 gennaio 1999, massima n. 213472, Mignon;
Sez. 5^, 20 ottobre 1999, n. 13300, massima n. 215560, Araniti;
Sez. 5^, 18 dicembre 2001, n. 9045, massima n. 221389, Vizzari;
Sez. 2^, 14 novembre 2003, n. 3900, massima n. 227867; Sez. 2^, 15 novembre 2005, n. 527, Colanera;
contrai Sez. 1^, 8 marzo 1994, n. 4587, massima n. 198275, Rampinelli). Circa la legittimazione alla rinuncia della prescrizione, questa Corte ha inserito il relativo diritto nel novero di quelli cd. personalissimi, attribuiti all'imputato in via esclusiva, e che dal medesimo possono essere esercitati solo di persona ovvero con il ministero di un procuratore speciale, sicché è stata considerata inefficace la rinunzia operata dal difensore (non munito di procura speciale), nel silenzio dell'imputato presente (Cass., Sez. 2^, 9 giugno 2005, n. 23412, massima n. 231879, Avallone e Sez. 6^, 21 settembre 2004, n. 12380, massima n. 231030, Lucchesu). Con particolare riferimento al rito della applicazione della pena su richiesta in relazione a reati per i quali (siccome ritenuti), sia già maturato, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza (e in pendenza del termine per impugnare) maturi il termine di prescrizione, la applicazione del precitato principio, secondo il quale la rinuncia presuppone necessariamente la intervenuta maturazione della prescrizione, ha, innanzi tutto, comportato la negazione che "l'accordo sulla pena" possa implicare "la rinuncia a far valere la prescrizione .. qualora sopravvenga" (Cass., Sez. 3^, 11 aprile 1997, n. 4713, massima n. 207619). Quanto alla prescrizione che, invece, sia già maturata in relazione al reato (come ritenuto) all'atto della applicazione della pena su richiesta - al di là di un isolato arresto, secondo il quale la richiesta del rito speciale non comporta "alcuna forma di rinuncia alla prescrizione" (Cass., Sez. 6^, 18 dicembre 1996, n. 2626, massima n. 207528) - la tendenza prevalente sviluppatasi nella giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio contrario, per il quale, appunto, "la prescrizione maturata antecedentemente alla scelta pattizia non può essere fatta valere in sede di impugnazione" e tanto sul presupposto che l'accordo fra le parti costituisca una ipotesi "tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile" (Cass. Sez. 6^, 23 ottobre 1995, n. 44, massima n. 203684, Brughiera;
Sez. 5^, 28 ottobre 1999, n. 14109, massima n. 215799, Matonti;
Sez. 2^, 20 novembre 2003, n. 2900, massima n. 227887, Puliatti).
Ma tale indirizzo deve essere riesaminato in seguito alla recente novella dell'articolo 157 c.p. (sostituto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6). Il novellato art. 157 c.p., comma 7 recita nel senso che la rinuncia alla prescrizione deve essere operata "espressamente" dall'imputato. Ora, se la richiesta di applicazione della pena (concordata) è e indubbiamente inconciliabile con la dichiarazione di non doversi procedere per la estinzione del reato (conseguita alla prescrizione), sicché la rinuncia alla prescrizione (con la esclusione dell'effetto estintivo) resta, comunque, presupposto necessario della sentenza di applicazione della pena su richiesta, tuttavia il tassativo tenore letterale della nuova disposizione non consente, di attribuire alla richiesta del rito speciale contenuto ed effetto della rinuncia alla prescrizione, in quanto difetta il requisito di legge della forma espressa.
Peraltro neppure potrebbe postularsi sul piano logico e concettuale verun automatismo tra la richiesta di applicazione della pena e la rinuncia alla prescrizione, se non a patto di supporre avverato il concorso della condizione che l'imputato si sia effettivamente rappresentato che il termine di prescrizione era spirato (con il conseguente effetto della estinzione del reato) e che, ciò non ostante, si sia determinato alla opzione per il rito speciale, così rinunciando a fruire della prescrizione.
Ma proprio al riguardo è dato apprezzare l'incidenza della novella del 2005, la quale, per l'appunto, esige che la rinunzia sia espressa, cioè oggetto di specifica dichiarazione di volontà dell'imputato (e non già meramente supposta per via di congettura desunta dalla scelta del rito).
Può, pertanto, affermarsi il principio di diritto che la rinuncia alla prescrizione (esercitabile dall'imputato, di persona ovvero con il ministero di un procuratore speciale, solo dopo la maturazione del relativo termine di legge) richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica, che non ammette equipollenti (come, esemplificativamente, la proposizione della istanza di definizione del giudizio con il rito della applicazione della pena su richiesta). Alla stregua del principio, testè enunciato, deve, dunque, escludersi che nel caso sottoposto al presente scrutinio di legittimità sia intervenuta (per effetto della opzione per il rito speciale) alcuna rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato. Consegue, pertanto, che, essendo pacificamente spirati, come esattamente dedotto dal ricorrente, i termini massimi di prescrizione di entrambi i delitti (trovano, infatti, applicazione in base al principio della legge più favorevole, nel caso di successione di leggi penali nel tempo, i nuovi termini di prescrizione introdotti dalla novella del 2005), la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007