Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento pronunciata, ex art. 129 cod. proc. pen., dal G.i.p., investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con il ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2009, n. 14178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14178 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1493
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2359/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EG SA N. IL 05/05/1987;
avverso la sentenza n. 2/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 13/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PIZZUTI;
lette le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO Angelo (rigetto del ricorso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il g.i.p. del tribunale di Savona, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di EG AN per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, con sentenza del 31.3.2007, resa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dichiarava "non luogo a procedere", nei confronti del medesimo EG, in ordine al predetto reato, perché il fatto non sussiste.
Al EG era stato contestato di avere, in Lagueglia il 18.7.2006, circolando a bordo dell'autovettura Lancia Y targata CL 197 YG, guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche.
Avverso la sopra citata sentenza il P.M. presso il tribunale di Savona proponeva appello.
In particolare, il P.M. evidenziava il malgoverno dei dati di fatto e di diritto sottesi alla fattispecie, in quanto, per un verso, la pretesa assunzione di un antifungino, se poteva comportare un falso test di positività, non poteva incidere sullo stato psicofisico dell'assuntore nel senso di accentuare gli effetti disforici indotti dall'alcool incontestabilmente assunto dal EG, e, per altro verso, vertendosi in tema di contravvenzione, veniva in rilevo la colpa del soggetto postosi alla guida in stato di ebbrezza, quale mera conseguenza dell'alcool, escluso il caso di forza maggiore. Ai fini della valutazione di tale stato, erano sempre possibili le percezioni degli operanti di polizia giudiziaria sugli elementi sintomatici dell'ebbrezza, in contestuale possibilità di disattendere i dati dell'etilometro, tenuto anche conto che nel caso di specie l'imputato nella sua lunga "discettazione" con gli agenti non aveva mai fatto cenno ad una terapia, cui, solo due mesi dopo l'accertamento, egli aveva dichiarato di essere stato sottoposto. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 13.11.2008, accoglieva il suaccennato appello ed ordinava "trasmettersi gli atti al g.i.p. del detto tribunale per l'ulteriore corso".
Avverso quest'ultima sentenza il difensore del EG interponeva ricorso per cassazione, denunziandone l'abnormità, sul rilievo dell'inammissibilità dell'appello del P.M. per essere la summenzionata sentenza del g.i.p. solo ricorribile per cassazione. Il ricorso dell'imputato è fondato nei termini che seguono. Questa Corte Suprema ha chiarito che, qualora il g.i.p., richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, prosciolga invece l'imputato ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 459 c.p.p., comma 3 e art. 129 c.p.p., l'unica impugnazione esperibile è
il ricorso per cassazione e non l'appello, pur dopo l'abrogazione dell'art. 594 c.p.p. e la riformulazione dell'art. 593 c.p.p., seguita dalla declaratoria di incostituzionalità con il ripristino della facoltà d'appello per il P.M. (Cass. Pen. Sez. 6, 12.11.2008, n. 45679, CED 241662; Id. Sez. 6, 6.6.2008, n. 31815, CED 240926). Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e l'appello del P.M. avverso la pronuncia del g.i.p. del tribunale di Savona in data 31.3.2007 deve essere convertito in ricorso per cassazione.
L'accennata impugnazione del P.M., con la quale sono sostanzialmente denunciati violazione di legge e vizio di motivazione, è fondata. Invero, il g.i.p. ha escluso la sussistenza del reato contestato "sotto il profilo della mancanza della prova certa in ordine al superamento della soglia vietata" oltre che "per la mancanza di elementi indiziari rivelatori dello stato di ebbrezza". Ciò facendo, egli ha disatteso il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il g.i.p., richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunciare sentenza di proscioglimento nella sola ipotesi in cui individui la sussistenza di una delle cause tassativamente indicate nell'art. 129 c.p.p. e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria (cfr. ex plurimis Cass. Pen. Sez. 4, 21.11.2007, n. 4186, CED 238431). Il g.i.p., inoltre, nel ritenere la mancanza di elementi indiziari rivelatori dello stato di ebbrezza, ha trascurato di considerare l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui lo stato di ebbrezza del conducente di veicoli può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente, ne' unicamente, attraverso le apparecchiature previste (cfr. ex plurimis Cass. Pen. Sez. 4, 28.2.2008, n. 22274, CED 240173; Id. Sez. 4, 6.11.2008, n. 45122, CED 241764). Pertanto, la sentenza del g.i.p. del tribunale di Savona deve essere annullata con rinvio allo stesso tribunale per nuovo esame. Conclusivamente, deve provvedersi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, convertito l'appello del P.M. in ricorso per cassazione, annulla la sentenza del g.i.p. del tribunale di Savona in data 31.3.2007 con rinvio allo stesso tribunale per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010