Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 2
L'elezione di domicilio (artt. 47 cod. civ. e 141 cod. proc. civ.) è un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario (nella specie, il ricorrente lamentava la mancata sottoscrizione della procura da parte dell'avvocato presso il quale la parte aveva dichiarato di eleggere domicilio. La S.C. ha affermato il principio che precede, rilevando altresì che nel caso specifico l'iscrizione a ruolo della causa da parte del domiciliatario comprovava l'accettazione della procura da parte dello stesso).
Nel caso di notifica di un atto al procuratore costituito, il collega di studio del destinatario è da considerare addetto all'ufficio, in quanto l'art. 139 cod. proc. civ. non richiede un vincolo di dipendenza o di subordinazione tra l'addetto ed il destinatario, mentre la natura del rapporto stabilmente intercorrente tra i due soggetti fa presumere che il consegnatario rinvenuto nello studio comune al destinatario, e che abbia accettato di ricevere la copia dell'atto, provvederà ad effettuarne la consegna al destinatario medesimo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 40118 del 15https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 15/12/2021), n.40118 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. GORJAN Sergio – Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 11545/2017 proposto da: M.P., rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE MARIA PUGLIA; – ricorrente – contro D.M., D.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA, 954, presso lo studio dell'avvocato NORMA CECCONI, rappresentati e difesi dagli avvocati FABRIZIA SPERANZA, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20335/99 proposto da:
ON AR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bennicelli n. 27, presso lo studio dell'Avv. Giulio Cevolotto, rappresentato e difeso dall'Avv. MA Di Toro come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
AN IN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Manzi che unitamente all'Avv. Gian Paolo Sardos Albertini lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
e contro
AN VI.
- intimato -
e contro
DA SC PI ed ER DI RA LUIGIA.
- intimati per integrazione del cotraddittorio - per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1482/98 del 05.05.1998/07.08.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.09.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Carlo Albini per delega dell'Avv. Luigi Manzi. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 189/93, il Tribunale di Verona, pronunciando nella causa promossa (con atto di citazione notificato il 05.06.86) da LV e NO NI nei confronti di IG FR e IE AL OS, condannava la FR e la AL OS "alla riduzione in pristino, mediante abbattimento del manufatto eseguito sul terreno di loro proprietà fino alla distanza di legge dal confine con la proprietà degli attori"; respingeva le altre domande proposte dalle parti e condannava le convenute a rifondere agli attori le spese di causa.
Avverso tale sentenza proponeva appello MA PE, affermando che egli aveva acquistato la proprietà dell'immobile per atto tra vivi dalla FR, la quale era poi deceduta.
Si costituiva soltanto NO NI che proponeva appello incidentale.
Con ordinanza in data 11.11.97, la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti di IE AL OS e degli eredi di IG FR, litisconsorti necessari, mediante loro citazione in giudizio per l'udienza del 4.3.98, che sarebbe stata tenuta dal C.I., avanti al quale rimetteva la causa, dando termine per le relative notificazioni sino al 31.1.98.
All'udienza del 4.3.98, il C.I., su istanza del procuratore di NO NI, non avendo l'appellante (non comparso) provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio, dichiarava l'appello inammissibile e poneva le spese del grado a carico del PE. Con ricorso depositato il 2.4.98 il PE proponeva reclamo, ex art. 357 c.p.c., avverso l'ordinanza del 4.3.98 e quella precedente dell'11-11-97, chiedendone la revoca.
Con sentenza n. 1482/98 del 05.05.1998/07.08.1998, la Corte d'appello di Venezia rigettava il reclamo, col quale si deduceva in sostanza la nullità dell'ordinanza 11.11.98 per essere stata emessa nei confronti di soggetti, indicati come "NI O" e "AL OS O", che non risultavano essere stati parti del giudizio, osservando che si trattava di meri errori materiali dei quali ordinava la correzione.
Riteneva poi che la procura all'avv. Giuseppe Nordio era stata regolarmente rilasciata ed accettata, e che la notificazione dell'ordinanza 11.11.97 fatta all'avv. Giuseppe Nordio, domiciliatario, mediante consegna dell'atto alla collega di studio avv. Isabella Nordio, era valida ed efficace.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA PE, deducendo un solo motivo di annullamento.
NO NI ha resistito con controricorso.
LV NI non si è costituito.
Questa Corte all'udienza del 31.01.2020 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IE AL OS e degli eredi di IG FR. A tale incombente il ricorrente ha ritualmente provveduto, ma gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo, deducendo violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), il ricorrente assume che:
a) La Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'ordinanza 11.11.97 perché emessa nei confronti di NI "O" e AL OS "O" che non erano parti del giudizio. Tale errata indicazione avrebbe comportato l'impossibilità di adempiere all'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio. b) Inoltre la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare e dichiarare la "inesistenza" della suddetta ordinanza 11.11.97 di integrazione del contraddittorio, essendo il PE l'unico erede di IG FR.
c) La Corte d'appello poi avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della notificazione di tale ordinanza perché effettuata a persona, avv. Isabella Nordio, non collegata da vincolo di dipendenza allo studio dell'avv. Giuseppe Nordio, il quale non avrebbe sottoscritto la procura e mai accettato l'incarico di domiciliatario. d) Infine la Corte d'appello, nel confermare l'ordinanza di improcedibilità dell'appello, senza considerare l'impossibilità a conoscere il provvedimento che aveva disposto l'integrazione del contraddittorio, avrebbe finito con il violare il principio del contraddittorio, il diritto di difesa e il principio di uguaglianza. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
È giurisprudenza consolidata che l'inesatta indicazione nell'intestazione della sentenza, o di qualsiasi altro provvedimento del giudice (nella specie ordinanza), del nome di alcuna delle parti in tanto produce nullità della sentenza stessa in quanto generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce;
mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza della intestazione o addirittura l'omessa menzione, in essa, del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In tal caso, infatti, la sentenza è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini a cui essa tende, e l'omissione va considerata come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. 28.5.2001 n. 7242; 14.2.1997 n. 1336).
La Corte d'appello, dopo aver evidenziato che nell'epigrafe dell'ordinanza 11.11.1997 era stato scritto, quale nome dell'appellato costituito, NI "O" anziché NI "NO", ha osservato che si trattava di mero errore materiale, data l'esattezza di tutte le altre indicazioni e la corretta menzione di NI NO nella motivazione del provvedimento, per cui non vi poteva essere alcuna incertezza sulle parti e sul giudizio in cui il provvedimento di integrazione del contraddittorio era stato pronunciato, sicché non era configurabile l'ipotesi della nullità. Parimenti si trattava di palese errore materiale riscontrabile nella motivazione dell'ordinanza 11.11.1997 ove era scritto "AL OS O", anziché "AL OS IE", atteso che l'esatto nome era leggibile in altra parte della motivazione e nel dispositivo, ove si ordinava "l'integrazione del contraddittorio nei confronti di AL OS IE".
Di tali errori materiali la Corte d'appello ne disponeva, quindi, la correzione.
Quanto all'integrazione del contraddittorio, l'impugnata sentenza ha osservato che il PE aveva agito, non come erede di FR IG, ma quale proprietario dell'immobile acquistato per atto tra vivi, e comunque non aveva provato la sua qualità di essere erede unico di IG FR.
La dedotta illegittimità (o nullità) della notificazione dell'ordinanza 11.11.1997 essa non sussiste, perché come correttamente osservato dalla Corte d'appello, nel caso di notifica di un atto al procuratore costituito, il collega di studio del destinatario è da considerare addetto all'ufficio in quanto l'art. 139 comma 2 c.p.c., non richiede che sussista un vincolo di dipendenza o subordinazione tra l'addetto ed il destinatario della notifica, mentre la natura del rapporto stabilmente intercorrente tra i due soggetti fa presumere che il consegnatario rinvenuto nello studio comune al destinatario, e che abbia accettato di ricevere la copia dell'atto, provvederà ad effettuare la consegna di esso al destinatario medesimo (Cass. 17.4.1996 n. 332; 21.12.1995 n. 13031). Pertanto giustamente la Corte d'appello ha ritenuto la validità della notificazione dell'ordinanza effettuata all'avv. Giuseppe Nordio, mediante consegna dell'atto alla collega addetta allo studio avv. Isabella Nordio.
Infine priva di fondamento è la doglianza relativa alla presunta inesistenza della domiciliazione per mancanza di sottoscrizione della procura da parte dell'avv. Nordio, atteso che l'elezione di domicilio deve ritenersi atto unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso e dall'accettazione del domiciliatario (Cass.
3.6.1995 n. 6280). A ciò aggiungasi che nel caso specifico la causa è stata iscritta a ruolo dagli avv.ti Di Toro e Norbio;
tale circostanza comprova l'accettazione della procura da parte di quest'ultimo.
Nessuna violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza è dato riscontrare essendo stata ritualmente notificata, e quindi venuta a conoscenza della parte, l'ordinanza 11.11.1997 che disponeva l'integrazione del contraddittorio. In base alle considerazioni svolte il ricorso va, quindi, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a favore del costituito NO NI.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi euro 102,15, oltre Euro 1.000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2003