Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2009, n. 3548
CASS
Sentenza 26 novembre 2009

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La prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione presuppone, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., così come novellato dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione concordata della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.

Commentari2

  • 1Il patteggiamento non vale come atto di rinuncia alla prescrizioneAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016

  • 2Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2009, n. 3548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3548
Data del deposito : 26 novembre 2009

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