Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
La prescrizione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla prescrizione presuppone, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., così come novellato dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne deriva che la richiesta di applicazione concordata della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile.
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- 1. Il patteggiamento non vale come atto di rinuncia alla prescrizioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016
- 2. Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2009, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/11/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 1538
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 13105/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LL IN N. IL 01/03/1974;
avverso la sentenza n. 8436/2003 GIP TRIBUNALE di VERONA, del 06/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
lette le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione CO NZ avverso la sentenza in data 6 febbraio 2009 con la quale il Gip del Tribunale di Verona ha disposto l'applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. in relazione alla ipotesi di reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p. (falso in certificazione amministrativa), per fatti commessi il 14 giugno 2001.
Deduce il mancato riconoscimento della prescrizione ad opera del Gip, secondo il disposto dell'art. 129 c.p.p. che imponeva a tale giudice, di ufficio, la relativa verifica.
Il PG presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso. Il ricorso è fondato.
Occorre invero dare atto che la legittimazione ad impugnare la sentenza di patteggiamento per far valere la prescrizione antecedentemente maturata costituisce oggetto di un contrasto giurisprudenziale.
Da un lato vi è l'orientamento, più risalente e comunque rimasto minoritario, secondo cui in tema di patteggiamento, nel caso in cui la scelta pattizia volta all'applicazione della pena su richiesta ricada anche su una ipotesi di reato la cui prescrizione sia maturata anteriormente alla scelta stessa, deve ravvisarsi da parte dell'imputato una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile (Rv. 215799; conformi: N. 44 del 1995 Rv. 203684, N. 4713 del 1997 Rv. 207619, N. 2900 del 2003 Rv. 227887).
In senso contrario si è venuto consolidando l'orientamento che ammette invece la possibilità di far valere con ricorso la prescrizione maturata prima della emissione della sentenza ex art.444 c.p.p., osservandosi che la rinuncia alla prescrizione presuppone, ai sensi dell'art. 157 c.p., così come novellato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti. Ne consegue che la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p. non costituisce un'ipotesi tipica di rinuncia alla prescrizione no n più revocabile (Rv. 236576; massime precedenti Conformi: N. 2626 del 1996 Rv. 207528, N. 13300 del 1999 Rv. 215560, N. 9045 del 2001 Rv. 221389, N. 3900 del 2003 Rv. 227867, N. 12380 del 2004 Rv. 231030, N. 527 del 2005 Rv. 233145, N. 23412 del 2005 Rv. 231879). Questo Collegio ritiene di aderire al secondo orientamento fondato sull'ineludibile rilievo che il legislatore del 2005, nel riformulare il testo dell'art. 157 c.p. e recepire il dictum della corte costituzionale sulla rinunciabilità della prescrizione al pari della aministia (sent. n. 0 275 del 1990), ha stabilito che tale rinuncia debba essere formulata in modo "espresso".
È ben vero, peraltro, che anche in talune pronunzie della Cassazione antecedenti alla novella del 2005 si rinviene l'affermazione che la rinuncia alla prescrizione è da considerarsi atto personalissimo dell'imputato, da manifestarsi in modo univoco (Rv. 231879); tuttavia la scelta del legislatore di pretendere, al di là di singole opzioni ermeneutiche della giurisprudenza, il requisito in parola, impone al giudice, oggi, di rinunciare a qualsivoglia tendenza ad una interpretazione estensiva della nozione di "rinuncia espressa" e di rimarcare che, in mancanza di prova certa che la richiesta di patteggiamento fu formulata nella piena consapevolezza da parte dell'imputato della maturata prescrizione, la richiesta stessa non può valere come rinuncia implicita alla declaratoria di estinzione del reato già maturata e non impedisce la possibilità di richiederne il riconoscimento con ricorso per cassazione. Nel caso di specie, i fatti furono commessi il 14 giugno 2001 e il relativo termine massimo di prescrizione, in mancanza di cause accertate di sospensione, veniva a maturare il 14 dicembre 2008, sia secondo il vecchio che secondo il nuovo regime in materia. Ne discende che alla data della pronuncia della sentenza impugnata (6 febbraio 2009), la prescrizione era già maturata e, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio dal giudice.
In mancanza di tale declaratoria, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, come richiesto anche dal Procuratore Generale presso questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010