Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
Qualora il G.i.p., richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, prosciolga invece l'imputato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 459, comma terzo e 129 cod. proc. pen., l'unica impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non l'appello, pur dopo l'abrogazione dell'art. 594 cod. proc. pen. e la riformulazione dell'art. 593 stesso codice, seguita dalla declaratoria d'incostituzionalità con il ripristino della facoltà d'appello per il P.M..
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna, proscioglimento, sentenza, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2008, n. 45679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45679 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/11/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2508
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 007230/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) NO EL, N. IL 27/01/1977;
GR IE;
avverso SENTENZA del 07/12/2007 GIP TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di IT RM perché il fatto a lui ascritto - avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, affidata alla moglie, omettendo di versare l'assegno mensile stabilito con provvedimento presidenziale - non sussiste e comunque non costituisce reato. Ad avviso del giudice per le indagini preliminari, risulta dagli atti acquisiti che la vicenda descritta dalla denunciante non riveste profili di rilievo penale, poiché risulta che IT ha parzialmente adempiuto agli obblighi nascenti dalla separazione, verosimilmente a causa di difficoltà finanziarie, considerando che la querelante non ha dedotto circostanze di segno contrario. Ciò rende inutile la emissione del decreto penale e impone l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. 2. Il Procuratore generale ricorrente deduce che il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di decreto penale e prosciolto l'imputato ex art. 129 c.p.p., effettuando un esame critico degli elementi posti a fondamento della richiesta e non limitandosi a verificare l'evidenza della prova positiva dell'innocenza dell'imputato o dell'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza.
Secondo il ricorrente la motivazione è assertiva ed enuncia solo principi generici, privi di ogni riferimento concreto alle risultanze processuali e alla prova positiva dell'innocenza dell'imputato.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio non può che riaffermare il principio di diritto espresso in precedenti pronunce, secondo cui, qualora il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p. e art. 459 c.p.p., comma 3, l'unica impugnazione esperibile contro la relativa sentenza è il ricorso per cassazione e non l'appello (ex plurimis, Sez. 6, 6 giugno 2008).
2. Le censure sono fondate. Emerge ictu oculi che la motivazione è sviluppata senza fornire alcuna spiegazione circa gli elementi che in concreto escludono la sussistenza dei fatti enunciati nell'imputazione e, in ogni caso, l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato. Come rileva il ricorrente, la sentenza è assertiva e priva di motivazione e pronunciata in base di regole di giudizio non corrette, in quanto non riferibili a una sentenza di proscioglimento ex art. l'art. 129 c.p.p.; sentenza che può essere pronunciata solo là dove risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o, in ogni caso, risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre è preclusa nell'ipotesi in cui l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere dimostrata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta di decreto penale di condanna.
Pertanto, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008