Sentenza 18 giugno 2015
Massime • 1
Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio "tempus regit actum". (Fattispecie relativa agli effetti della modifica normativa dell'art. 274 cod. proc. pen. realizzata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, artt. 1 e 2, considerati dalla S.C. non applicabili per la valutazione della legittimità della misura cautelare impugnata, adottata in epoca antecedente la novella legislativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2015, n. 28153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28153 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 18/06/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 966
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 14808/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IM N. IL 12/04/1965;
avverso l'ordinanza n. 49/2015 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 30/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
sentite le conclusioni del PG Dott. AN Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Massari Ladislao, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 30/01/2015 ha confermato il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale in data 3/01/2015 nei confronti di SA AD, indagato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 2. SA AD propone ricorso per cassazione, censurando l'ordinanza impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione al cit. D.P.R., art. 74, secondo il ricorrente la motivazione dell'ordinanza sarebbe affetta da carenza e contraddittorietà in merito agli elementi indiziari idonei a dimostrare l'identificazione del SA quale partecipe al delitto associativo. Gli indizi indicati dal Tribunale sarebbero esigui e, in particolare, non vi sarebbe alcuna intercettazione direttamente riferibile al SA ovvero alcun sequestro di sostanza stupefacente che dimostri la sua presunta attività di fornitura;
le generiche indicazioni di "V" o "Vu" non sarebbero sufficienti per ricondurre a lui i riferimenti al fornitore desumibili dal compendio intercettivo, ne' i servizi di osservazione richiamati nell'ordinanza genetica documentano che gli incontri tra il SA e la moglie di IE AN fossero finalizzati alla fornitura di stupefacente, così come privi di significato indiziario sarebbero gli incontri tra il SA e IE ND presso il negozio di parrucchiere di IE CO, in difetto di indicazioni circa la natura illecita di tali incontri. Il ricorrente si duole, in sostanza, dell'assenza di corroboration e della carenza di una analisi delle intercettazioni ambientali ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 274 c.p.p.; il ricorrente deduce carenza di motivazione in punto di esigenze cautelari in termini di concretezza, effettività ed attualità, assumendo che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011, l'art. 275 c.p.p., comma 3, è stato dichiarato parzialmente incostituzionale con riferimento alla presunzione assoluta di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte della Corte di Cassazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento della Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
2.1. Si è anche precisato che la richiesta di riesame, mezzo di impugnazione, sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 c.p.p., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi, e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828;
conforme, dopo la novella dell'art. c.p.p., Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.2. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del u 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv.i 252178).
2.3. Il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto siano corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Non superano, dunque, il vaglio di ammissibilità, perché risultano inidonee a scardinare la congruità della motivazione del provvedimento impugnato, le deduzioni volte ad evidenziare l'inidoneità degli indizi acquisiti a dimostrare l'intraneità dell'indagato al sodalizio criminale sulla base della mera confutazione del significato loro ascritto dal giudice del merito cautelare.
3. Premesse alcune enunciazioni di principio in merito ai requisiti del reato associativo sia dal punto di vista dell'elemento materiale che dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente SA AD rinviando, principalmente, all'ordinanza genetica della misura in ragione dell'ampiezza delle circostanze indizianti, onde evitarne l'immotivata pretermissione, ed indicando, in ogni caso, alcuni indici significativi dell'esistenza del sodalizio. Il Tribunale ha, quindi, richiamato i seguenti indizi:
1) la genesi del sodalizio, che si era originato dalla dissociazione di IE AN e AL CO MI dal gruppo mafioso capeggiato da RO RG per organizzare un'autonoma attività di spaccio nei territori di Novoli, Squinzano e Campi Salentina;
2) i contatti tra gli otto indagati ed i rispettivi ruoli;
3) il numero degli episodi di spaccio, come dato indicativo di un accordo travalicante le singole cessioni;
4) la disponibilità di apparecchi telefonici, appunti manoscritti sui quali erano annotati i nomi degli acquirenti, autovetture per lo spaccio al minuto, un appezzamento di terreno utilizzato per occultare la droga;
5) lo schema ripetitivo riferito dai tossicodipendenti, per mezzo del quale gli stessi contattavano lo spacciatore e ricevevano l'indicazione della località in cui sarebbe avvenuto lo spaccio;
6) l'utilizzo nei dialoghi di un linguaggio estremamente sintetico ed allusivo;
7) la fungibilità di ruoli tra alcuni dei sodali;
8) la stabilità del vincolo, desunta dall'intercettazione di un colloquio in carcere nel quale IE AN discettava del guadagno garantito da un determinato quantitativo di stupefacente da spacciare ogni mese;
9) il piano di ripartizione dei proventi illustrato dal IE in un colloquio del 6 novembre 2013; 10) l'attività di recupero crediti della quale parlavano IE AN e LL EM in due conversazioni intercettate;
11) il nuovo assetto dei ruoli conseguente all'arresto di taluni consociati;
12) il sostentamento economico degli associati detenuti.
3.1. Con specifico riferimento a SA AD, il Tribunale ha esaminato la questione inerente alla sua identificazione riportando tutte le risultanze investigative contenenti: a) un riferimento a tale "AD", ovvero "Vu", ovvero alla lettera "V" mimata con le dita, segnatamente alcuni dialoghi tra IE AN e la moglie LL EM allorché il primo le dava indicazioni su come comportarsi per saldare i debiti con il fornitore del gruppo e le chiedeva se fosse disponibile ogni volta che veniva chiamato;
b) specifici servizi di osservazione che consentivano di verificare alcuni incontri tra la LL ed il SA già preannunciati in conversazioni oggetto di intercettazione ambientale tra la LL e IE CO, padre di IE AN, e seguiti da altre intercettazioni che elidevano ogni dubbio in merito alla ragione degli incontri;
c) ulteriori dialoghi tra il IE e la moglie, dai quali risultava che un tale AD faceva la ronda sotto la loro casa per essere pagato.
3.2. In merito alla stabilità dell'apporto del SA al sodalizio, il Tribunale ha sottolineato che IE AN, sebbene interdetto dal fatto che il fornitore avesse rilanciato il prezzo approfittando del suo stato di detenzione, gli fosse grato per aver consentito di mantenere in vita l'attività di spaccio, proseguita anche dopo l'arresto di LL EM e di IE CO con la prosecuzione del rifornimento da parte del SA ai sodali IE ND e IE CO, visti in compagnia del primo in numerose occasioni a seguito di altrettante operazioni di osservazione. Nell'ordinanza si è, dunque, ribadita la gravità indiziaria emersa dalle indagini a carico di SA AD, identificato mediante specifici servizi di osservazione che corroboravano e confermavano la riferibilità all'indagato del ruolo di stabile fornitore del gruppo, riscontrando i riferimenti a tale AD che i sodali avevano ripetutamente fatto nelle loro conversazioni.
4. Come espressamente premesso nel ricorso, l'atto d'impugnazione propone una lettura alternativa degli elementi indicati nell'ordinanza come sintomatici di gravi indizi di colpevolezza, affermando, in contrasto con gli esiti dei servizi di osservazione e con il contenuto delle conversazioni intercettate indicati nell'ordinanza, che l'identificazione del SA sarebbe priva di riscontri esterni o che non vi sarebbe in atti alcuna intercettazione a lui direttamente riferibile. Il ricorrente esamina partitamente ciascuno degli elementi indiziari sollecitandone nuovamente una lettura parcellizzata, al fine di evidenziare l'insufficienza di ciascun elemento singolarmente preso, secondo un metodo argomentativo già rifiutato dal giudice della cautela che, con logica esposizione, ha premesso la necessità di una lettura congiunta e non frammentata di tutti gli elementi emersi dalle indagini.
4.1. Risulta evidente, dalla enunciazione delle ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della pronuncia di rigetto, che la gravità indiziaria è stata desunta sulla base di un analitico esame del quadro indiziario, senza omettere di indicare gli elementi di riscontro estrinseco al tenore delle conversazioni intercettate, non spettando alla Corte di Cassazione, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, compito diverso da quello di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
4.2. Ad ulteriore specificazione, non si ravvisano le dedotte carenze motivazionali anche in considerazione del fatto che, con riguardo alla determinazione dei parametri che devono orientare l'interprete nella materia regolata dall'art. 273 c.p.p. ai fini dell'emissione di ordinanze che dispongono misure coercitive, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione (Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, n. 37878 del 6/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475; Sez. 5, n. 36079 del 5/06/2012, Fracassi, Rv. 253511), posto che l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, richiama espressamente l'art. 192, commi 3 e 4 ma non anche il comma 2 (che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi). Ai fini della legittima emissione di una misura cautelare deve, dunque, ritenersi sufficiente "qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053).
4.3. Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in, ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).
5. Il secondo motivo di ricorso, attinente all'analisi delle esigenze cautelari, è infondato.
5.1. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
5.2. Ciò vale certamente per l'individuazione dei limiti del sindacato di legittimità rispetto al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, che è censurabile in questa sede soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Di Donato, Rv.204014). Rigorosamente entro tale perimetro, pertanto, possono essere esaminate le doglianze del ricorrente, come innanzi indicate, alla luce del contenuto dell'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale del riesame, per quel che attiene alla valutazione delle esigenze cautelari, ha ritenuto attuali le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) ed ha ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari.
5.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nel corso della sua requisitoria all'odierna udienza, ha evidenziato che la motivazione del provvedimento impugnato "resiste", conserva compiutezza anche ove la si esamini valendosi, come strumento di verifica, del nuovo dettato normativo. Il nuovo testo dell'art. 274 c.p.p., come modificato dalla recente L. 16 aprile 2015, n. 47, entrata in vigore in data 8 maggio 2015, richiede ora l'"attuale" pericolo che l'indagato commetta gravi delitti, tra gli altri, della stessa specie di quello per cui si procede, aggiungendo che l'attualità e concretezza del pericolo "non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede". Il Procuratore Generale ha sollecitato la Corte a porsi il tema dell'applicabilità del novum sulla vicenda cautelare in corso di esecuzione, ritenendo che tanto sia dovuto allorché vi sia sollecitazione della parte che richieda, come nel caso in esame, l'annullamento della misura, dunque investa il giudice dell'impugnazione cautelare nella vigenza delle modifiche normative a pronunciarsi in merito alla legittimità della misura in corso di esecuzione.
6. Si rendono necessarie, sul punto, alcune considerazioni.
6.1. In seguito all'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con mod. dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, che ha modificato l'impianto codicistico e, in particolare, l'art. 275 c.p.p., con l'ampliamento del catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia carceraria (poi oggetto di una serie di pronunce d'illegittimità costituzionale che ne hanno via via ridotto l'ambito di applicazione), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250196) si è pronunciata sulla questione del fenomeno successorio di leggi processuali penali e sugli effetti di tale fenomeno sui procedimenti cautelari in corso. Il canone tempus regit actum, si legge nella pronuncia delle Sezioni Unite, costituisce la traduzione condensata del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, art. 11 (Disposizioni sulla legge in generale, cosiddette preleggi) ed enuncia: a) che la nuova norma disciplina il processo dal momento della sua entrata in vigore;
b) che gli atti compiuti nel vigore della legge previgente restano validi;
c) che la nuova disciplina, quindi, non ha effetto retroattivo. Il principio tempus regit actum risponde ad esigenze di certezza e significa, in primo luogo che, di regola, la norma vigente al momento del compimento di ciascun atto ne segna definitivamente le condizioni di legittimità. Ma se l'atto compiuto non si esaurisce nel momento in cui si compie ed estende nel tempo i suoi effetti, occorre verificare quale sia la regola applicabile se, durante il tempo in cui si estendono gli effetti di un atto, la norma regolatrice muti. In materia di misure cautelari personali la citata pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il momento genetico della misura cautelare, disciplinato dagli artt. 273 e 275 c.p.p., comporta la pronuncia di un'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare che è atto istantaneo ma naturalmente destinato a produrre effetti protratti nel tempo. La protrazione dell'effetto restrittivo o limitativo della libertà personale indotto dalla misura cautelare necessita di verifica ed è regolata dall'art. 299 c.p.p.. Altro è, però, revocare o modificare una misura cautelare in atto in base ad un rinnovato apprezzamento del quadro indiziario e cautelare, altro è "intaccare retroattivamente lo statuto normativo che aveva governato l'atto genetico e ne aveva definitivamente determinato le condizioni di legittimità". In base ai principi che regolano la legalità penale, desunti dall'art. 25 Cost., dall'art. 7 CEDU e dagli artt. 1 e 2 c.p., la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 265 del 25
maggio 2010; n. 15 del 14 gennaio 1982) e la giurisprudenza della CEDU (Corte EDU 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia), hanno indotto la Corte Suprema a ribadire che nell'ordinamento processuale, tanto meno nell'ambito delle misure cautelari, non è rinvenibile un principio di irretroattività della norma meno favorevole ne' un principio di retroattività della norma più favorevole, imponendosi dunque una preliminare, corretta valutazione circa l'appartenenza della normativa sopravvenuta alla sfera del diritto penale sostanziale o processuale. La Corte di Cassazione ha, dunque, affermato il principio secondo il quale la nuova norma modificativa in senso peggiorativo della disciplina che regola l'applicazione di una misura cautelare non debba incidere sul provvedimento già in essere, non tanto in virtù dell'applicazione del principio di irretroattività della legge meno favorevole, quanto piuttosto perché travolgerebbe retroattivamente l'atto genetico della misura restrittiva della libertà e la disciplina legale che ne aveva legittimato l'adozione, in contrasto con il principio tempus regit actum.
6.2. Successivamente, la Corte di legittimità ha esaminato l'ipotesi di ius superveniens rappresentato dalle innovazioni normative apportate dalla L. 9 agosto 2013, n. 94, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 1 luglio 2013, n. 78, contenente "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena" in base alla quale, a seguito della interpolazione del testo dell'art. 280 c.p.p., comma 2, il limite di pena per l'applicabilità della custodia cautelare in carcere è stato innalzato da quattro a cinque anni di reclusione, fatta salva la deroga per il delitto di finanziamento illecito dei partiti politici di cui alla L. 2 maggio 1974, n. 195, art.
7. A seguito della predetta modifica normativa, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, con la conseguente inapplicabilità di siffatta tipologia di misura coercitiva alle ipotesi di reato sanzionate con la pena della reclusione sino al limite edittale massimo di quattro anni. In tale occasione, la Corte ha ritenuto che, pur in assenza di una specifica disposizione transitoria, la modifica normativa in esame fosse senz'altro applicabile ai procedimenti cautelari in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, venendo in rilievo, nel caso in esame, la trasformazione di un profilo essenziale di legittimità della misura della custodia cautelare in carcere, ossia quello dotato di valenza propriamente "costitutiva", inerente alle sue condizioni generali di applicabilità, la cui presenza non può, per qualsiasi ragione, venir meno in corso di esecuzione, se non al prezzo di un'inammissibile violazione del quadro costituzionale dei presupposti e delle condizioni di legalità delle limitazioni che possono essere tassativamente imposte alle libertà della persona (ex art. 13 Cost., comma 2, e art. 272 c.p.p.). La pronuncia ha specificato che non vengono in rilievo, in tal caso, le implicazioni legate alle affermazioni di principio desumibili dalla precedente pronuncia delle Sezioni Unite, poiché in quel caso la modifica normativa era destinata ad incidere in malam partem sull'ambito di applicabilità delle restrizioni alla sfera della libertà personale, laddove, nell'ipotesi in questione, le modifiche processuali hanno inciso sulle stesse condizioni generali di legalità delle possibili limitazioni dello status libertatis, determinando un'oggettiva situazione di favore nella valutazione della regolarità del vincolo imposto alla libertà personale dell'indagato. La Corte ha soggiunto che "Anche sotto altro, ma connesso profilo, del resto, pare impossibile anche solo prospettare una situazione di continuità temporale nell'applicazione della misura imposta, atteso che il vizio "ontologico" che in tal guisa si manifesta per via normativa e viene a colpire lo stesso fondamento costitutivo di una misura cautelare che non può più ritenersi legittimamente irrogata, sia pure per ragioni strettamente legate agli effetti del c.d. ius superveniens, non ne consentirebbe un prolungamento di efficacia neanche quale presupposto per la sostituzione con altra misura coercitiva prevista dalla legge" (Sez. 6, n. 48462 del 08/10/2013, Staffetta, Rv. 258042).
6.3. In una successiva pronuncia, la Corte ha precisato che il contrasto tra le due precedenti sentenze era solo apparente, sottolineando comunque che la pronuncia delle Sezioni Unite, pur relativa ad un caso di lex superveniens più sfavorevole, non sembrava aver posto limiti, in materia processuale, al principio del tempus regit actum;
principio da interpretare non solo nel senso che il giudice deve applicare la legge regolatrice del processo in vigore nel momento in cui compie un determinato atto (indipendentemente dalla data in cui il reato è stato commesso), ma comporta altresì che legittimità e regolarità dell'atto precedentemente compiuto, ossia specificamente l'oggetto del giudizio di legittimità, debbano essere valutate alla stregua della normativa allora vigente, senza che possano assumere rilievo successive modifiche della regola processuale. Ritenendo che il differente dictum delle due pronunce potesse essere composto considerando le differenze tra i due casi (da ricercare nella natura sostanziale o processuale dell'intervento normativo piuttosto che negli effetti più o meno sfavorevoli della legge successiva), la Corte ha valutato che la sopravvenienza presa in esame dalle Sezioni Unite avesse chiaramente natura processuale (perché regolava le modalità applicative della misura), mentre nel caso esaminato dalla Sesta Sezione il cambiamento influiva sulle stesse condizioni di applicabilità e cioè su un presupposto sostanziale, di legalità, della misura cautelare. Ha, quindi, ritenuto che anche una norma del codice di procedura, destinata ad applicarsi nel corso del processo, possa avere natura, anche solo in parte, sostanziale, laddove intervenga sulle condizioni di applicabilità (e, quindi, di permanenza) di una misura che incide sullo status libertatis del soggetto (Sez. 5, n. 31839 del 10/06/2014, Florio, Rv. 260139).
6.4. La questione in esame è stata, dunque, nuovamente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte, dopo la pubblicazione, avvenuta il 5 marzo 2014, della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, al fine di verificare se la reviviscenza di un trattamento sanzionatorio differenziato in ragione della natura della sostanza stupefacente incida sui termini della custodia cautelare in carcere. In questa pronuncia vi è un importante richiamo alla già citata decisione della Corte EDU (Grande Camera del 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia) nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 442 c.p.p., comma 2, ancorché contenuto in una legge processuale, sia norma di diritto penale sostanziale, in quanto, "il paragrafo 2 dell'art. 442 è interamente dedicato alla severità della pena da infliggere quando il processo si è svolto secondo questa procedura semplificata". Si tratta, perciò, di una norma che rientra nel campo di applicazione dell'art. 7, 1, CEDU, che, "secondo la più recente interpretazione della Corte di Strasburgo, comprende anche il diritto dell'imputato di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza>. La sentenza delle Sezioni Unite in esame ha, dunque, chiarito che il principio di retroattività della lex mitior "va ricondotto, in via generale, alle norme concernenti le fattispecie penali e le sanzioni ivi previste, con esclusione delle norme processuali, che invece trovano il loro primo principio di riferimento nel diverso canone normativo del tempus regit actum di cui all'art. 11 preleggi;
con la precisazione che le situazioni esaurite o il passaggio in giudicato della sentenza di condanna potranno sopportare il vaglio di ulteriori valutazioni attraverso l'analisi del filtro di ragionevolezza riconducibile alla considerazione di ulteriori interessi confliggenti, come affermato, positivamente, in tema di prescrizione con la sentenza n. 393 del 2006 della Corte Costituzionale, in modo tale che l'esegesi applicativa delle norme aventi valore procedurale potrà trovare una ponderazione di sistema nelle previsioni cui per il cittadino sono legati interessi di natura prettamente sostanziale, primo fra tutti quello alla libertà, che trova il suo presidio costituzionale nell'art. 13 Cost.". Ad ulteriore specificazione, nella sentenza si ancorano i criteri di determinazione dei termini di durata della custodia cautelare alla disciplina sanzionatoria del reato "non potendosi trascurare il carattere sostanziale dell'affattività delle misure cautelari personali e la tutela dello status libertatis con le relative implicazioni di carattere costituzionale che lo presidiano";
e si richiamano Sez.U, n. 4 del 28/01/1998, Sassosi, e Sez. U, n. 5 del 28/01/1998, Bonanno, n. m., in cui si sono annessi all'interrogatorio di garanzia interessi di natura prettamente sostanziale, primo tra tutti, quello alla libertà del cittadino. La pronuncia presenta anche un importante sviluppo dei principi affermati nella sentenza Ambrogio, laddove ha ricostruito l'iter della giurisprudenza di legittimità a proposito dei rapporti tra applicazione della normativa intertemporale e actus "che va focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile. In particolare, il concetto di atto deve essere rapportato allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione. L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di autonomia rispetto agli altri atti dello stesso processo, dovendosi avere riguardo anche alle dimensioni temporali in cui si colloca, per modulare correttamente il parametro intertemporale e stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regime, tra cui quello che ha carattere strumentale e preparatorio rispetto ad una successiva attività del procedimento, con la quale va a integrarsi e completarsi in uno spazio temporale anch'esso più o meno ampio, dando luogo ad una fattispecie processuale complessa. La regola tempus regit actum non può dunque non tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e va modulata in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236535; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221401; Sez. U, n. 7232 del 07/07/1984, Cunsolo, Rv. 165565; v. inoltre Corte cost, sent. n. 26 del 2007)".
6.5. Recentemente, essendo entrata in vigore, nelle more della fissazione del ricorso per cassazione, la L. 11 agosto 2014, n. 117, che ha convertito con mod. il D.L. 26 giugno 2014, n. 92, modificando, fra gli altri, l'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, che oggi prevede che non possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere ove il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, previsione derogabile solo per alcune tipologie di reato e "quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione di cui all'art. 284 c.p.p., comma 1", la Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio lo ius superveniens ed annullato con rinvio l'ordinanza cautelare, ritenendo che s'imponesse una nuova valutazione, di competenza del giudice di merito cautelare, al fine di apprezzare se, in relazione alla specificità e gravità dell'addebito in rapporto al nuovo apparato sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990 per le cosiddette droghe leggere (tra cui la marijuana), sussistesse la concreta possibilità che la pena finale irrogata all'indagato potesse o meno rimanere contenuta entro il limite triennale stabilito dall'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, con le conseguenti determinazioni in tema di scelta della misura cautelare (Sez. 6, n. 41124 del 19/09/2014, Sardini, Rv. 260336).
7. Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene, dunque, imprescindibile ribadire quanto fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 265 del 25 maggio 2010 a proposito della natura processuale dell'istituto della custodia cautelare rispetto alla pena: "La custodia cautelare deve soddisfare esigenze proprie del processo diverse da quelle di anticipazione della pena, tali da giustificare, nel bilanciamento di interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è stato ancora giudicato colpevole in via definitiva". Ma, secondo l'indirizzo interpretativo da ultimo chiaramente indicato dalle Sezioni Unite, il principio tempus regit actum che regola il diritto processuale ed il principio di inviolabilità della libertà personale sancito dall'art. 13 Cost. impongono al giudice il seguente, duplice, compito:
a) definire di volta in volta se le norme di cui si discute, ancorché regolatrici del processo, appartengano o meno alla sfera del diritto penale materiale, o meglio subiscano una diretta incidenza nella loro conformazione dall'attrazione nella sfera sostanziale, dovendo in tale caso prevalere il principio della irretroattività della legge meno favorevole ed il correlato obbligo di applicazione della lex mitior;
b) verificare se si sia di fronte ad una situazione cautelare "patologica", per un vizio assoluto, al di là del dato formale, di natura sostanziale, prodottosi come tale sin dall'origine, o riconosciuto durante la fase interessata dalla impugnazione, riconducibile ad un atto che non ha esaurito i suoi effetti.
8. Volendo trarre, con riferimento al caso concreto, le conseguenze di quanto sinora affermato, il Collegio ritiene che la norma che definisce l'ambito della motivazione sul punto relativo alle esigenze cautelari, ossia l'art. 274 c.p.p., appartenga alla sfera del diritto processuale, dunque soggiaccia alla regola tempus regit actum, non potendosi dunque ritenere carente di motivazione il provvedimento che abbia trascurato di esaminare profili delle esigenze cautelari non contemplati dalla norma vigente nel momento in cui è stato pronunciato.
8.1. Giova, poi, in ogni caso, sottolineare ad abundantiam che il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione sia in merito al requisito della concretezza del pericolo di reiterazione criminosa sia in merito al requisito dell'attualità, peraltro già recepito quale presupposto implicito della misura cautelare dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della precedente normativa (tra le molte, Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670;
Sez. 4, n. 49112 del 21/11/2013, Lombardo, Rv. 257880), e che il giudice non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato nè la sola personalità dell'indagato, ma ha espressamente richiamato l'elevata capacità a delinquere testimoniata dai numerosi precedenti penali, in materia di armi ed anche specifici, indicativi di una insensibilità alla funzione rieducativa di pene già espiate e la determinazione a delinquere nella stessa materia.
8.2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non sono dunque riscontrabili carenze di motivazione sul punto relativo alle esigenze cautelari. Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha espressamente affrontato anche il profilo inerente alla pronuncia di illegittimità costituzionale della norma che prevedeva la presunzione assoluta di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere per i soggetti indiziati del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. A tal fine, il Tribunale ha indicato una serie di fattori rivelatori dell'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, segnatamente il particolare allarme sociale determinato dal sistematico apporto del SA all'operatività del sodalizio, il ruolo di primo piano rivestito dall'indagato, la vita anteatta di quest'ultimo, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici e tali da qualificarlo come soggetto propenso all'inosservanza di misure meno afflittive.
9. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015