Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
In tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto comporta un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all'attualità sia all'intensità delle esigenze cautelari. (In applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di un istanza modificativa della custodia cautelare in carcere disposta per fatti risalenti ad oltre cinque anni prima, ritenendo carente la motivazione sull'attualità ed intensità delle esigenze cautelari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2013, n. 49112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49112 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO AR Giuseppe - Presidente - del 21/11/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1675
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 38115/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA AR N. IL 14/07/1959;
avverso l'ordinanza n. 420/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 03/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gallo Massimo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di RD AR avverso l'ordinanza emessa il 26 marzo 2013 dal Giudice dell'udienza preliminare del medesimo ufficio giudiziario, con la quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra meno afflittiva.
Il RD risulta essere stato posto in stato di custodia cautelare in carcere perché raggiunto da gravi indizi di reità in ordine al delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 T.U. Stup. e a diversi fatti di cessione di sostanze stupefacenti. In sostanza, lo si è ritenuto raggiunto da gravi indizi di reità per aver fatto parte di un sodalizio dedito all'attività di spaccio di stupefacenti nella provincia reggina e per aver compiuto diversi fatti di cessione illecita, nel periodo tra il 9 maggio ed il 12 settembre 2007.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale rileva che la deduzione difensiva faceva perno sulla riqualificazione delle originali imputazioni operata dal Giudice dell'udienza preliminare nei confronti dei coimputati che avevano optato per il rito abbreviato, così accertando che il sodalizio era dedito alla commissione di fatti di spaccio di lieve entità, secondo la previsione dell'art. 74 cit., comma 6.
Il Collegio territoriale ha rigettato l'appello rilevando che la posizione del RD fosse caratterizzata per la non trascurabile gravità dei fatti ascrittigli e per il forte radicamento e l'ampio ambito geografico di riferimento del sodalizio;
ha quindi concluso che la gravità degli addebiti mossi all'appellante giustifica il permanere delle esigenze cautelari originariamente apprezzate, non potendosi attribuire rilevanza ai fini della attenuazione del trattamento cautelare alla misura del tempo decorso dall'esecuzione della misura custodiale e al sostanziale stato di incertezza del RD.
2. Ricorre per cassazione nell'interesse del RD il difensore di fiducia avv. Antonio Nocera.
2.1. Con un primo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la premessa dalla quale ha preso le mosse il ragionamento del Tribunale del riesame, ovvero che l'istanza fosse fondata sulla riqualificazione dei delitti ascritti ai coindagati, è errata:
l'istanza di concessione degli arresti domiciliari era fondata sulla inattualità e sulla inadeguatezza della misura del carcere con riferimento al tempo dal quale era cessata la consumazione del reato (estate del 2007) e dalla limitatezza del periodo durante il quale si collocavano quei reati. Inoltre si evidenziava che il RD era rimasto estraneo alle indagini che, eseguite successivamente, avevano investito molti dei soggetti con lui coindagati. Per contro, l'ordinanza impugnata fa riferimento alla intervenuta riqualificazione dei reati ed è manchevole di qualsivoglia motivazione sugli esatti rilievi difensivi.
2.2. Un secondo motivo è articolato in rapporto a violazione di legge processuale e a vizio motivazionale, non avendo il Tribunale spiegato l'omessa considerazione di elementi specifici che permettono di ritenere che le esigenze cautelari nel caso di specie possono essere soddisfatte con altre misure. L'esponente indica, al riguardo, il fatto che dalla data del commesso reato ad oggi non siano emersi a carico dell'indagato ulteriori reati, a differenza di quanto si deve registrare per i soggetti che avrebbero concorso con lui nel reato;
la circostanza dell'avvenuta riqualificazione dei reati;
la comprovata condizione di indigenza economica dell'indagato.
2.3. Con un terzo motivo si deduce vizio motivazionale in ordine all'adeguatezza e alla proporzione di una misura meno afflittiva: il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione in merito alle denunciate inattualità e sproporzione della detenzione carceraria. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
3.1. In via preliminare va reso esplicito che oggetto del giudizio in sede distrettuale era unicamente la persistenza e l'intensità delle esigenze cautelari.
Si deve quindi prescindere da ogni valutazione in merito ai gravi indizi di reità identificabili a carico del RD. Orbene, vale rammentare che, in materia di misure cautelari personali, l'obbligo previsto dall'art. 292 c.p.p., lett. c bis), comma 2 di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi addotti dalla difesa, è imposto sia al giudice che emette l'ordinanza sia al tribunale della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorché tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo (Sez. 1, n. 4777 del 15/11/2011 - dep. 07/02/2012, Borgnis, Rv. 251848). Mutatis mutandifeiò vale anche per l'ipotesi in cui il giudice sia chiamato a delibare una richiesta di revoca o di sostituzione della misura: l'art. 299 c.p.p., comma 3 ter prevede che il giudice decida valutando gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione;
e tale valutazione deve trovare riscontro nella motivazione. Opera quindi anche in tale ipotesi il principio in virtù del quale, in tema di misure cautelari, il sindacato della cassazione circa la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. è limitato alla verifica dell'adempimento, da parte del giudice di merito, degli obblighi impostigli dall'art. 292 c.p.p.: il controllo di legittimità deve anche in tal caso limitarsi alla verifica dell'esistenza, nella decisione impugnata, di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, idonea a dimostrare la perduranza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, sul presupposto implicito che non siano venute meno nel frattempo le condizioni di applicabilità della predetta misura cautelare (così, Sez. 2, n. 3944 del 13/10/1993 - dep. 22/10/1993, Venezia, Rv. 195228).
Nel caso che occupa il Tribunale del riesame ha del tutto omesso di prendere in considerazione il rilievo difensivo per il quale la lontana e racchiusa collocazione temporale dei fatti ascritti al RD esprime incidenza sull'intensità delle esigenze cautelari. Infatti, dopo aver preso in esame e negato rilievo alla intervenuta modificazione della qualificazione dei reati ad opera del giudice nell'ambito del rito abbreviato celebrato nei confronti dei coimputati, affermando che analoga qualificazione non valeva per il RD, il Collegio distrettuale ha preso in esame il fattore tempo sotto una prospettiva del tutto differente, ovvero guardando al tempo trascorso tra l'instaurazione del vincolo personale e quello della deliberazione gravata. Si tratta di questioni la cui non coincidenza è di tutta evidenza, come emerge dall'analisi che delle due distinte evenienze ha operato questa Corte. Riguardo all'intervallo temporale che ha ad un suo estremo l'instaurazione della misura e dall'altro il tempo della richiesta di revoca o di sostituzione della misura, il principio giurisprudenziale insegna che il mero decorso del tempo dalla esecuzione della misura non è di per sè espressivo di una attenuazione delle esigenze cautelari (ex multis, Sez. 2, n. 21424 del 20/04/2011 - dep. 27/05/2011, Filia, Rv. 250253, per la quale devono essere valutati "ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica").
Per converso, con riguardo alla distanza temporale tra il reato e la valutazione cautelare si afferma che "in tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (Sez. 6, n. 27865 del 10/06/2009 - dep. 07/07/2009, Scollo, Rv. 244417).
Tanto importa che, a fronte di una richiesta di sostituzione della misura in essere che si richiami alla lontananza nel tempo dei fatti- reato, va autonomamente apprezzato se tale fattore abbia assunto una sinergica incidenza in senso attenuante della pericolosità sociale del prevenuto. Nè può ritenersi che la valutazione già compiuta dal giudice che ha emesso il provvedimento ed eventualmente anche dal Tribunale del riesame che quello ha confermato consegni tale elemento ad una definitiva irrilevanza;
poiché è palese che la lontananza nel tempo del fatto-reato può assumere valore esplicativo progressivamente maggiore mano a mano che anche il periodo di carcerazione subita vada ampliandosi, potendo dare dimostrazione dell'insorgenza di mutamenti delle scelte personali del prevenuto che devono trovare corrispondenza nel regime cautelare. La censura difensiva si manifesta quindi fondata, poiché si registra sul tema una assoluta mancanza di motivazione. Il che impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, per nuovo esame. Deve essere disposto inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2013