Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2005, n. 17414
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Sentenza 20 gennaio 2005

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In tema di smaltimento dei rifiuti, l'uso ripetuto da parte del sindaco del potere di emissione delle ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, in assenza dei presupposti richiesti dal citato art. 13, configura il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione, punito dall'art. 51, comma terzo, del decreto n. 22 del 1997.

In tema di smaltimento dei rifiuti non è possibile fare ricorso al potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, per ragioni finanziarie, atteso che non esiste un principio di giustificazione di tipo economico nel sistema delineato dal citato decreto n. 22, in quanto l'ente locale ha il dovere di dare priorità alle spese necessarie per un corretto smaltimento dei rifiuti urbani.

In tema di smaltimento dei rifiuti, compete al giudice penale il sindacato di legittimità sul potere del Sindaco di emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 13 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, atteso che l'ordinanza di necessità non costituisce un titolo di legittimazione sostitutivo dell'autorizzazione regionale, bensì una causa speciale di giustificazione per quelle attività di smaltimento di rifiuti non autorizzate che diversamente integrerebbero un'ipotesi di reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2005, n. 17414
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17414
    Data del deposito : 20 gennaio 2005

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