Sentenza 19 settembre 2014
Massime • 1
L'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 117, che ha convertito con modificazioni il D.L. 26 giugno 2014, n. 92), ai sensi del quale non può essere disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ove si preveda l'irrogazione, all'esito del giudizio, di una pena superiore a tre anni, impone la verifica, da parte del giudice procedente, della sussistenza dei "nuovi" presupposti applicativi delle misure custodiali in corso di esecuzione, alla luce della specificità e gravità dell'addebito. (Fattispecie relativa ad illecita detenzione di marijuana, in cui la S.C. ha precisato che la verifica della concreta possibilità di applicare una pena detentiva superiore al limite triennale deve essere effettuata anche alla luce del più favorevole trattamento sanzionatorio tornato in vigore, per le droghe "leggere", a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2014, n. 41124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41124 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2014 |
Testo completo
4 1 124 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: N. sent. sez 1391 Dott. Antonio Agrò Presidente Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere CC 19/09/2014 Dott. Giacomo Paoloni Consigliere N. R.G. 23130/2014 Consigliere relatore Dott. Orlando Villoni Dott. Emanuele Di Salvo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ST, n. Recanati (Mc)18.7.1993 avverso l'ordinanza del Tribunale Distrettuale di Ancona dei riesami e degli appelli n. 171/2014 del 02/05/2014 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Paolo Canevelli, che ha con- cluso per l'annullamento con rinvio per il nuovo art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale Distrettuale dei riesami e degli appelli di Ancona ac- coglieva l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Macerata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal GIP dello stesso Tribunale in data 12/04/2014, il quale aveva convalidato l'arresto in flagranza di reato di NI ST in relazione alla de- tenzione nella cantina della propria abitazione di kg. 1,120 di marijuana, ma respinto la richie- sta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, attesa la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari e a causa della prevedibile concessione, all'esito del giudizio di merito, della sospensione condizionale della pena. Nell'accogliere l'appello del PM, il Tribunale osservava che, pacifica risultando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, le specifiche modalità della condotta e l'aggiuntiva contestazione provvisoria di cessione a terzi di piccoli quantitativi di stupefacente, unitamente alla sorpresa nei pressi dell'abitazione dell'indagato di due minorenni anch'essi in possesso di piccole dosi di marijuana, delineassero a carico del NI un allarmante quadro di pericolosità, essendo egli in grado di gestire, pur giovane ed incensurato, un traffico di stupefacenti di non modeste di- mensioni, sia per i quantitativi trattati che per il giro di acquirenti verosimilmente anche mino- renni coinvolti. Concludeva il Tribunale che per quanto sopra e nonostante gli inferiori limiti edittali di pena previsti per il reato in contestazione avente ad oggetto droghe cd. leggere (sent. C. Cost. n. 32 del 2014), appariva difficilmente prevedibile allo stato la concessione all'indagato del beneficio della sospensione condizionale della pena, verosimilmente non attestantesi vicino al minimo edittale in ragione del consistente quantitativo di stupefacente in sequestro.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, il quale deduce difetto di motivazione per non avere il Tribunale apprezzato un elemento a lui favorevole, consistente nell'affermata di- sponibilità a collaborare con gli inquirenti e a rendere dichiarazioni utili per ulteriori indagini in ordine sia al fornitore dello stupefacente sia alla rete degli acquirenti;
deduce ancora difetto di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza esclusiva della custodia in carcere a garantire le esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato nel merito, ma l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei termini di cui in motivazione. Non può, infatti, essere considerata elemento favorevole all'indagato la mera disponibilità da lui manifestata a rendere dichiarazioni utili alle indagini, circostanza di natura e contenuto del tutto ipotetici.
4. Nelle more della fissazione della trattazione del ricorso è, tuttavia, entrata in vigore la legge 11 agosto 2014 n. 117 che ha convertito con modificazioni il d.l. 26 giugno 204 n. 92, appor- tando significative modifiche, fra gli altri, all'art. 275 comma 2 bis cod. proc. pen., che oggi prevede come non possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere ove il giudice 2 ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, previsione derogabile solo per alcune tipologie di reato e 'quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione di cui all'art. 284, comma 1 cod. proc. pen.'. Trattasi di valutazione, imposta dallo ius superveniens, ovviamente di competenza del giudice di merito (nella specie cautelare), ond'è che spetterà al Tribunale di Ancona, cui gli atti vanno trasmessi per nuovo esame, apprezzare se in relazione alla specificità e gravità dell'addebito in rapporto al nuovo apparato sanzionatorio previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per le cd. droghe leggere (tra cui la marijuana), sussista la concreta possibilità che la pena finale irrogata all'in- dagato possa o meno rimanere contenuta entro il limite triennale stabilito dall'art. 275, comma 2 bis cod. proc. pen., con le conseguenti determinazioni in tema di scelta della misura caute- lare.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ancona. Roma,19/09/2014 Il Presidente Il consigliere estensore dott. Orlando VilloniO M dott. Antonio S. Agrò Autho DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 OTT 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Espasito 3