Sentenza 24 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, l'art. 106 delle disposizioni per l'attuazione del cod. civ. (come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 6 del 2003), estende al commissario governativo, nominato dall'autorità di Governo in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 cod. civ., le disposizioni in tema di poteri dell'amministratore giudiziario, con la conseguenza che, in forza di tale estensione, all'attività del commissario si applica la normativa di cui agli artt. 223 e 224 della legge fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2006, n. 21175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21175 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 24/02/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI MA S. - Consigliere - N. 418
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 21048/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 22.11.2004 da:
Avv. TI Rocco, difensore delle parti civili BA EL ed LL AN;
sull'istanza di correzione materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p., qualificata dal giudice di appello come ricorso per cassazione, proposta il 27.10.2004 dall'Avv. Luca Petrucci, difensore delle parti civili LÈ LU, CI IZ, CE IZ, UX EL, ZZ IO, RI AU, BU IE, LL IO, IN IN, TI LU, IN LD MA (quale erede di AN IC EL), PE HE, HI CO, SC IN, NA RA, Di NA SE, VA LL, RA RI, AT CH, AS SE, LO NA, OS LA, OC AN MA, SP IO, CH IE e NI CO;
il 28.10.2004 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia nei confronti di EC VO e DO NO;
da RE VO, nato a [...] nel Sannio l'8.7.1927; il 3.12.2004 dall'Avv. prof. EL Alessandro Sammarco, difensore di D'OL ST, nato a [...] il [...]; il 15.11.2004 dagli Avv. FR Vassali e prof. CO OP, difensori di PA NO, nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia dell'11.6.2004;
letto il ricorso e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dott. IZZO Gioacchino che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per il reato di cui al capo A) perché il fatto non costituisce reato;
capo C) perché il fatto non sussiste e relativamente alla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello e di conseguente condanna alle spese delle parti civili difese dall'Avv. Petrucci ed indicate in atti;
inammissibilità nel resto;
sentito l'Avv. Bachetti Massimo dell'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa del Ministero Politiche Agricole e Ministero Giustizia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del PG;
il rigetto del ricorso degli imputati con condanna alle spese;
sentito l'Avv. Bisconti Marino in sostituzione dell'Avv. TI Rocco che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Perugia;
sentito l'Avv. Fanfani SE che, in difesa della parte civile Consorzio Agrario provinciale di Perugia, ha chiesto il rigetto del ricorso degli imputati con condanna alle spese;
sentito l'Avv. Mario Cesellato che, in sostituzione dell'avv. Vassalli, in difesa del responsabile civile SGR, si è associato alle richieste del PG;
sentito il prof. CO OP, difensore di DO NO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
sentito l'Avv. FR Vassalli che, nell'interesse dello stesso DO, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
sentito l'Avv. Lemme Fabrizio Vittorio, difensore, di EC VO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
sentito l'Avv. EL Alessandro Sammarco, difensore di D'ER ST, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del PG. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il magistrato EC VO, i proff. DO NO e D'ER ST, l'Avv. FR NE e la SGR S.p.A., in qualità di responsabile civile, in persona dello stesso Avv. NE, suo legale rappresentante, erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Perugia, dei reati di seguito indicati. EC VO:
- del reato sub a) ai sensi degli artt. 81, 328, 490 c.p. e art.61 c.p., n. 2, per avere, quale Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma e Giudice Delegato nel concordato preventivo FEDIT, occultato un'istanza presentata in data 27.5.92 dai Commissari Governativi FEDIT, volta ad avere conferma della non necessità di procedere alla messa in liquidazione della società, omettendo di protocollare l'istanza stessa ed acquisirla agli atti della procedura, nonché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, rifiutato di provvedere sulla stessa;
fatto commesso per eseguire il reato di cui al capo c);
- sub b) ai sensi dell'art. 490 c.p. e art. 61 c.p., n. 2., per avere, nella qualità indicata al capo a), occultato tre consulenze affidate al prof. FR NE in prospettiva e in prossimità della deliberazione di omologa del concordato preventivo FEDIT...
Lo stesso EC, DO NO, NE FR e D'ER ST:
- sub c) ai sensi degli artt. 81 e 110 c.p., L. Fall., art. 236, comma 2, n. 1, in relazione alla L. Fall., art. 223, comma 1, (L.
Fall., artt. 216 e 219); art. 323 c.p., cpv., per avere in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il prof. DO, quale promotore di una cordata di creditori FEDIT, proponendo in data 27.5.1992 con la collaborazione del dott. Geronzi, per il tramite dell'Avv. Casella, l'acquisto dell'attivo del patrimonio FEDIT al 30.11.1991 per il prezzo nominale di 2.150 miliardi da parte di una costituenda società e quindi, quale presidente della costituita società SGR, sottoscrivendo con il commissario governativo FEDIT in data 2.8.1993 per mezzo di procuratore l'atto notarile, definito atto-quadro, con il quale si imponeva ai contraenti l'obbligo di trasferire a SGR con successivi atti negoziali i beni previsti in atto-quadro al prezzo complessivo pattuito;
- il dott. EC, nella qualità, dirigendo, con le violazioni descritte nei due capi precedenti nonché con i provvedimenti giurisdizionali emessi singolarmente o collegialmente in violazione della L. Fall., art. 181, nn. 1 e 3 (in particolare, sentenza 23.7-5.10.1992 di omologa del concordato preventivo FEDIT, decreto 23.3.1993 di autorizzazione alla vendita in favore della costituenda società, decreto 20.7.1993 di autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto-quadro con la costituita SGR:
inidoneità del concordato a soddisfare il 40% dei chirografari, mancanza di convenienza economica per i creditori), la procedura secondo le aspettative del prof. DO e secondo gli interessi dei soli creditori soci di SGR, in danno degli altri e della stessa FEDIT;
il prof. D'ER, quale commissario governativo FEDIT, sottoscrivendo l'atto-quadro e dando esecuzione allo stesso con i negozi giuridici sopra menzionati;
distratto e dissipato l'attivo patrimoniale FEDIT, valutato prudenzialmente 4.800 miliardi da un collegio peritale nominato dallo stesso Tribunale Fallimentare di Roma e circa 4.000 miliardi dal commissario giudiziale, promuovendone e consentendone la vendita al prezzo apparente di 2.150 miliardi (prezzo effettivo:
inferiore a 2.000 miliardi per effetto di rateizzazioni fino ad un anno e mezzo e per effetto di interessi su ricavi di cessioni di beni a terzi anteriori alla scadenza delle rate) senza alcun apparente supporto di carattere tecnico e senza alcuna motivazione sostanziale, così intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità, quantificabile in circa 3.000 miliardi, ai creditori soci di SGR e un correlativo ingiusto danno di rilevante gravità agli altri creditori e a FEDIT;
fatti tutti unificati con il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., cpv. Con sentenza del 29 settembre 2002, il Tribunale assolveva FR NE dal reato di abuso di ufficio e bancarotta fraudolenta a lui ascritti al capo c) della rubrica per non aver commesso il fatto;
assolveva ST D'ER dai reati a lui ascritti al capo c) della rubrica per non aver commesso il fatto, quanto al reato di abuso di ufficio, e con formula perché il fatto non costituisce reato quanto al reato di bancarotta fraudolenta;
assolveva VO EC dal reato di omissione di atto di ufficio a lui ascritto al capo a) della rubrica perché il fatto non sussiste;
dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di abuso di ufficio ascritto a VO EC e DO NO;
riteneva il EC ed il DO colpevoli dei restanti reati, loro rispettivamente ascritti ai capi sub a), b) e c) (limitatamente all'ipotesi di bancarotta fraudolenta di cui alla L. Fall., art. 236, n. 1., cpv., e alla L. Fall., artt. 216, 219 e 223) della rubrica e, ritenuta la continuazione per i reati ascritti a EC, concesse ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, condannava lo stesso EC alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed il DO a quella di anni quattro di reclusione ed alle pene accessorie come per legge.
Condannava, altresì, gli stessi EC e DO, in solido tra loro e con il responsabile civile SGR s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili, ad eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, la cui domanda era respinta. Assegnava alle parti civili costituite, nei limiti espressamente stabiliti, una provvisionale immediatamente esecutiva.
Pronunciando sugli appelli proposti dagli imputati EC e DO, dal Procuratore della Repubblica di Perugia nei confronti del solo D'ER, nonché dalle parti civili nominativamente indicate e dal responsabile civile SGR, la Corte di Appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe specificata, così provvedeva:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto dal PM presso il Tribunale di Perugia nei confronti del solo D'ER, assolveva l'imputato dal reato a lui ascritto al capo c) della rubrica con la formula perché il fatto non costituisce reato, ai sensi del secondo e non del primo comma dell'art. 530 c.p.p.;
- in parziale accoglimento dei gravami proposti da DO NO, VO EC e dal responsabile civile SGR S.p.A., assolveva il DO ed il EC dal reato di bancarotta per dissipazione, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, con la formula perché il fatto non costituisce reato;
- assolveva EC dal reato a lui ascritto al capo b) della rubrica, ai sensi dell'art. 630, comma 2, per non aver commesso il fatto;
- revocava le statuizioni civili conseguenti alle riformate statuizioni di colpevolezza;
- revocava il sequestro preventivo;
- confermava il capo della sentenza nella parte, relativa all'abuso di ufficio, che aveva prosciolto il DO ed il EC per intervenuta prescrizione;
- confermava il capo della sentenza che aveva dichiarato la colpevolezza del EC in ordine al reato di falso in atto pubblico a lui ascritto al capo a) della rubrica, sicché determinava la pena per tale reato nella misura di mesi otto di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche ed i doppi benefici di legge;
- confermava il capo della sentenza relativa al risarcimento del danno subito dal Ministero della Giustizia per effetto del reato di falso rubricato al capo sub a);
- respingeva gli appelli proposti dalle parti civili mentre dichiarava inammissibili, a norma dell'art. 591 c.p.p., gli appelli delle altre parti civili.
Avverso la sentenza anzidetta proponevano ricorso per cassazione i difensori delle parti civili nominativamente indicate, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia nei confronti di EC VO e DO NO;
l'imputato EC, il difensore di D'ER ST ed i difensori dello stesso DO, ciascuno per le ragioni indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In sintesi, le censure di parte possono come di seguito schematizzarsi.
1.1 - II ricorso proposto dall'Avv. D'TI in favore delle parti civili BA EL ed LL AN, è affidato a due distinti motivi.
Il primo denuncia difetto motivazionale e violazione dell'art. 546 c.p.p. e dell'art. 125 c.p.p., comma 3. Critica, al riguardo, la motivazione della Corte di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello, per mancanza d'interesse, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., lett. a), sul riflesso che le parti civili BA ed LL non risultavano appellanti della sentenza di primo grado, equiparando, quindi, le loro posizioni a quelle delle parti civili che, medio tempore, avevano revocato la loro costituzione a seguito di intervenuta transazione delle questioni civili scaturenti dai reati o che non avevano presentato conclusioni scritte in primo grado. L'interesse degli istanti era, invece, persistente e nasceva proprio dal fatto che non erano intervenuti, a differenza di altre parti civili, nella transazione con la SGR. Era, peraltro, erroneo il riferimento all'art. 591 c.p.p., che si riferiva alle sole ipotesi d'inammissibilità
dell'impugnazione.
Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 603 c.p.p. e difetto motivazionale sul rilievo che nessuna giustificazione aveva reso il giudice di appello al diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Si trattava, in particolare, dell'istanza di acquisizione degli atti relativi ad un giudizio civile proposto dal D'ER ST nei confronti di Federconsorzi e Fedeterconsorzi innanzi al Tribunale di Roma per la liquidazione di compensi professionali per oltre due miliardi, maturati nello svolgimento dell'attività prestata in favore di Federconsorzi, in qualità di commissario governativo, anche nella predisposizione del c.d. piano DO. Gli atti del relativo giudizio erano stati conosciuti durante il giudizio di appello in modo del tutto casuale (ignoti avevano trasmesso la relativa citazione ed una memoria difensiva allo studio dell'avv. Marco De Carolis). Sicché, trattandosi di prova nuova, volta a confutare l'assunto difensivo del D'ER, secondo il quale egli avrebbe fornito un contributo meramente operativo rispetto all'elaborazione del piano DO, avrebbe dovuto essere disposta l'integrazione probatoria richiesta.
1.2 - Per quanto riguarda l'istanza di correzione presentata dall'Avv. Petrucci in favore delle parti civili specificamente indicate in epigrafe, qualificata dalla Corte distrettuale perugina come ricorso per cassazione, si rileva che, con la relativa richiesta, gli istanti rappresentavano che erano stati erroneamente condannati alle spese di giudizio a seguito della declaratoria d'inammissibilità degli appelli, senza considerare, nondimeno, che nessun appello era stato proposto in favore degli stessi istanti i quali, prima dell'apertura del dibattimento di appello, avevano revocato la costituzione di parte civile, avendo tutti raggiunto un accordo transattivo con il responsabile civile SGR. Nell'occasione, la Corte distrettuale aveva ritenuto che l'errore dedotto non avrebbe potuto considerasi materiale, perché relativo ad un capo della sentenza indicato in dispositivo non emendabile con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p., sicché aveva disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità per quanto di competenza.
1.3 - II ricorso del PG, dopo aver espresso adesione all'impostazione di base della motivazione della sentenza impugnata, segnala la contraddizione nella quale, nondimeno, la stessa era incorsa nel ritenere insussistente l'elemento psicologico del contestato reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione. Era incoerente, infatti, ritenere che la par condicio creditorum fosse rispettata in ragione dell'astratta possibilità di adesione a SGR senza considerare, come peraltro riconosciuto in altro passo della motivazione, che la stessa previsione dell'oggetto sociale era discriminatoria, posto che da siffatta possibilità erano certamente escluse le società partecipate a loro vota creditrici di IT, ammesse a procedura beneficiata, in quanto l'oggetto sociale di IT era proprio quello dell'acquisto di patrimoni di società in concordato fallimentare. Nel caso di specie, gli atti di causa deponevano per l'esistenza di una preordinata finalità di liquidazione della IT, anziché di conservazione dell'impresa che gli organi della procedura fallimentare avrebbero dovuto tutelare. Vi era, dunque, una precisa volontà di agire in frode alla legge, che integrava il dolo, senza che potesse essere invocata, quale scriminante, la pubblicità che la vicenda aveva avuto. Inoltre, a dire di parte ricorrente, non vi era soluzione di continuità tra l'affermazione di volontà intesa alla stipulazione di negozi completamente nulli, in quanto contrastanti con norme imperative ed anche lesivi di beni tutelati dalla norma incriminatrice, e dolo penalmente rilevante. Poteva, dunque, affermarsi il principio secondo cui, in materia fallimentare, ogni negozio nullo per violazione di norme imperative e, ad un tempo, produttivo di effetti distrattivi o dissipativi del patrimonio del fallito costituisce delitto di bancarotta fraudolenta.
1.4 - II ricorso proposto in favore di EC VO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 490 c.p. in relazione all'art. 57 c.p.c. nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e). Segnala gli errori di diritto nei quali era incorso il giudice di appello nella ricostruzione della vicenda dell'asserita soppressione dell'istanza, nel ritenere che fosse onere del giudice di far protocollare la stessa e nell'attribuzione al documento di una sorta di pubblicità che non gli competeva o nell'attribuire alla circostanza della perdita di capitale sociale da parte di una società già in concordato preventivo l'attitudine ad incidere sul giudizio di omologazione (stante, peraltro, la sua pubblicità) come attestato dalle conclusioni del prof. D'Alessandro, che la stessa Corte di merito gratificava dell'appellativo di illustre giurista. D'altro canto, la perdita di capitale sociale, per una cooperativa, è causa di scioglimento automatico a norma dell'art. 2539 c.c. Era erronea, pure l'applicazione del principio di prevenzione, in quanto la L. Fall., art. 196, prevede l'applicabilità di tale principio solo in caso di concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa e non anche fra concordato preventivo e l.c.a. Nell'ipotesi in cui avesse dovuto, invece, ritenersi operante anche in questo caso, avrebbe dovuto ritenersi prevalente il concordato preventivo, nella specie già ammesso sin dal 18.7.1991. Non v'era alcuna, plausibile, ragione per sostenere che il EC avesse davvero voluto occultare il documento in questione. Inoltre, la Corte di merito non aveva tenuto conto del fatto che il reato di cui al capo a) era stato contestato in forma aggravata, ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, in quanto ritenuto diretto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta. Il proscioglimento per tale reato avrebbe dovuto comportare lo scioglimento del nesso teleologico, rilevante ai fini della determinazione della pena, il che non era stato fatto dal giudice di merito.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 236, in relazione alla L. Fall., artt. 223 e 216, nonché, in relazione all'art. 1 c.p., art. 14 preleggi, art. 25 Cost., comma 2, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Rileva, al riguardo, che il commissario governativo non è previsto tra i soggetti che, a norma della L. Fall., art. 223, richiamato per il concordato preventivo dalla L. Fall., art. 236, possono porre in essere fatti di bancarotta fraudolenta. Non era possibile alcuna interpretazione analogica, in contrasto con i principi dell'ordinamento penale;
non solo, ma il fatto stesso che il commissario fosse stato previsto come soggetto attivo dei reati societari, ai sensi dell'art. 2636 c.c., escludeva, implicitamente, che allo stesso potessero applicarsi le norme penali previste dalla L. Fall. Critica, in proposito, la decisione n. 22956 del 2003 di questa Corte che, colmando un vuoto di tutela, ha ritenuto di poter assimilare il liquidatore giudiziario nominato dal Tribunale ai sensi della L. Fall., art. 182, e quello nominato dall'assemblea di una società. Equiparazione, comunque, opinabile, che non poteva, ad ogni modo, valere per il caso IT in cui il liquidatore era assoggettato ad un totale regime autorizzatorio da parte del tribunale in considerazione del fatto che, con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, era stata nominata la stessa società debitrice (e per essa il suo legale rappresentante) liquidatore dei beni ceduti, per giuste esigenze di economia di spesa. E in conformità di quanto previsto dal menzionato L. Fall., art. 182, il tribunale aveva determinato, con la sentenza di omologazione, le modalità di liquidazione e, in tale contesto, erano stati autorizzati la vendita in massa dei beni ed il c.d. atto quadro, con il quale sarebbero state, poi, stabilite le modalità di trasferimento a SGR del complesso dei beni. Tale sistema liquidatorio differenziava profondamente e nettamente la funzione ed i poteri del liquidatore giudiziario al punto da renderlo non più assimilabile a quello societario, con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto ritenersi sottratto alla disciplina di cui alla L. Fall., art. 223, quale soggetto attivo del reato di bancarotta.
1.5 - II primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di D'ER ST denuncia inammissibilità dell'appello del PM sotto un duplice riflesso. In primo luogo, posto che il D'ER era stato assolto dal tribunale di Perugia per due distinte ed alternative ragioni (perché non poteva avere consapevolezza della dissipazione determinata dalla propria azione e perché era stato indotto in errore dalla condotta di altri soggetti), il PM aveva impugnato solo con riguardo alla prima delle due ragioni, sicché per l'altra si era formato giudicato parziale. Peraltro, nessuna impugnazione era stata proposta con riferimento alla ritenuta mancanza del dolo di concorso. In secondo luogo, erano generici i motivi del gravame proposto dallo stesso PM.
La seconda censura riguarda illogicità e mancanza di motivazione in ordine alla modifica della formula assolutoria, violazione di legge con riguardo alle norme che prevedono che la responsabilità penale è personale. La Corte non aveva reso adeguata motivazione sulle ragioni per le quali aveva ritenuto che vi fossero elementi confermativi della consapevolezza dell'imputato tali da bilanciare quelli a suo favore, sì da giustificare la pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 530 c.p.p, comma 2, in luogo di quella più favorevole adottata dal primo giudice.
1.6 - II ricorso proposto dal prof. OP in favore di DO NO si articola in una diffusa ed impegnata disamina delle ragioni che hanno indotto la Corte di merito alla pronuncia di proscioglimento dubitativa, tentando di dimostrarne la totale infondatezza.
In particolare, il primo motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 236, cpv., e della L. Fall., art. 223, 216 e 219, nonché carenza di motivazione, risultante dal testo steso del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato dall'addebito di bancarotta fraudolenta con la formula perché il fatto non sussiste. Contesta, in particolare, che il piano DO potesse sottendere finalità speculative o potesse davvero sostanziare un'ipotesi di bancarotta fraudolenta per dissipazione. Il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione della L. Fall., artt. 216, 223 e 236, in relazione alla L. Fall., art.160, ss., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione ricavabile dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e), in merito all'errata soluzione contenuta nella sentenza impugnata di alcune questioni di diritto fallimentare connesso alle contestazioni principali. Contesta, in primo luogo l'assunto secondo cui l'acquisto da parte di SGR comportasse violazione della par condicio creditorum ed il piano si risolvesse in illegittima privatizzazione della procedura, in quanto la fase della liquidazione dei beni si esauriva con la cessione dei beni all'acquirente, sicché tutto ciò che avveniva successivamente era irrilevante per la liquidazione. Contesta, altresì, l'affermazione secondo cui vi era stata violazione della L. Fall., artt. 160 e 181, posto che la sentenza di omologazione si era fatta carico di verificare che i beni ceduti fossero sufficienti a soddisfare i creditori chirografari nella misura minima del 40%.
II terzo motivo denuncia violazione ed errata applicazione della L. Fall., artt. 216, 223 e 236, in relazione all'art. 182 c.c. e all'art. 1418 c.c., commi 1 e 2, nonché illogicità della motivazione, ricavabile dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e), in merito alle valutazioni espresse sulla asserita illegittimità dell'atto quadro. Contesta, in particolare, la ritenuta nullità dell'atto quadro per violazione di norme imperative ovvero per illiceità della causa, dell'oggetto o dei motivi.
Il quarto motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 110 c.p. nonché carenza di motivazione rilevabile dal testo del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e), in relazione alla configurabilità del concorso del DO nel reato di bancarotta fraudolenta in contestazione. Non era stata, infatti, raggiunta la prova di un accordo fraudolento tra proponente acquirente e chi aveva il potere di disporre del bene. Alle puntuali contestazioni difensive espresse, al riguardo, nei motivi di appello la sentenza impugnata non aveva fornito risposta alcuna.
Il quinto motivo denuncia violazione ed errata applicazione della L. Fall., artt. 216, 223 e 236, anche in relazione all'art. 25 Cost., con riferimento alla non configurabilità del reato di bancarotta per mancanza della qualifica richiesta in capo all'asserito soggetto intraneus. L'assimilazione del liquidatore giudiziale a quello nominato dall'assemblea era erronea in quanto lesiva del divieto di interpretazione analogica nel processo penale.
Il sesto motivo denuncia violazione dell'art 323 c.p., nonché dell'art. 129 c.p., comma 2, nonché difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa, con riferimento al mancato proscioglimento del merito del DO dall'imputazione di abuso di ufficio, reato del tutto insussistente nel caso di specie. 2.- Le impugnazioni proposte dal PG. e da altri ricorrenti, nella parte in cui reclamano una più favorevole formula liberatoria, postulano un globale riesame della vicenda, sia pure nei limiti devoluti alla cognizione di questa Corte.
Allo scopo di una compiuta focalizzazione dei molteplici profili di doglianza è, certamente, utile un sintetico richiamo alla complessa situazione di fatto, pur nei suoi tratti essenziali, secondo la ricostruzione offerta dal giudice di merito nella narrativa della sentenza impugnata, integrata per quanto di ragione da quella di primo grado.
- Il fatto oggetto di giudizio riguarda il clamoroso dissesto finanziario della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (o Federconsorzi o IT), il relativo commissariamento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'attuazione a mezzo di cessione dei beni ai creditori e, per essi, alla società S.G.R. S.p.A., all'uopo appositamente costituita, e la gestione della conseguente procedura da parte della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, il cui presidente era il giudice VO EC, che, nell'occasione, aveva anche svolto funzioni funzione di giudice delegato.
- Come è noto, si trattava del più grosso scandalo finanziario della più recente storia economica italiana, che, all'epoca, suscitò viva attenzione nel mondo politico ed allarmato clamore nell'opinione pubblica, con significativi riflessi anche nei mercati finanziari esteri. Attenzione e clamore tanto più eclatanti in un momento storico che non aveva ancora conosciuto ben più clamorose manifestazioni di dissesto finanziario e di default di grosse aziende come CI, AT o LL. - I riflessi economico-finanziari della crisi IT si spiegavano per il fatto che l'ente - che, nel tempo, aveva accumulato un ingente patrimonio - aveva via via assunto anche la funzione di holding finanziaria, pur disponendo di un capitale nient'affatto adeguato alla bisogna, a cagione della sua fisionomia strutturale che ne impediva l'incremento. Insomma, finanziava i singoli consorzi e, a sua volta, non disponendo di autonome risorse economiche, era costretto a ricorrere al finanziamento del sistema creditizio. Peraltro, proprio in quel periodo, stava trattando l'apertura di una nuova linea di credito, per circa 250 miliardi delle vecchie lire, potendo offrire in garanzia il credito c.d. MAF (Ministero Agricoltura e Foreste), vantato nei confronti dello Stato per il servizio di ammasso gestito per suo conto. - A fronte dell'inarrestabile crisi finanziaria, nell'aprile 1991, il Ministro dell'Agricoltura del tempo, on. Goria, su consiglio dell'esperto prof. DO NO, era giunto alla determinazione del commissariamento, nominando, all'uopo, tre commissari in persona di OR GL, TI MB e PO LI.
- Paradossalmente, anziché soluzione strategicamente utile al risanamento IT, il commissariamento ne aveva accelerato la crisi, giacché le banche, allarmate dall'evento, avevano immediatamente revocato le linee di credito a suo tempo concesse. Non solo, ma era stato pure interrotto l'iter burocratico di liquidazione dell'ingente finanziamento, sul quale la Federazione riponeva gran parte delle speranze di risanamento.
- Fallito l'obiettivo del Ministro, vennero poste allo studio varie opzioni strategiche, e tra queste fu prescelta la via del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori. In tale prospettiva, il patrimonio IT venne prudenzialmente stimato in L.
4.120.974.000 sufficiente al soddisfacimento di tutti i crediti privilegiati, spese di procedura e chirografari nella misura non inferiore al 40%.
- Il 18 luglio 1991, il Tribunale di Roma ammise IT al concordato preventivo e, all'uopo, nominò commissario giudiziale Nicola Picardi, fissando l'assemblea dei creditori per il 29.1.1992 e le consequenziali incombenze, con rinvio, all'atto dell'omologa, di ogni valutazione di meritevolezza. - Nel ventaglio di possibili iniziative volte alla più utile gestione della vicenda, iniziò a prendere corpo quella che, dal nome del suo ideatore, fu subito chiamata piano DO, la cui messa a punto fu affidata all'Avv. Casella ed al suo collaboratore Avv. Maugeri.
- Nel frattempo, la relazione del commissario Picardi aveva stimato l'attivo IT in L.
3.939.000.000 ed il passivo in L. 4.410.000.000.
- L'assemblea dei creditori, convocata il 20.1.1992, espresse parere favorevole al concordato preventivo.
- Nel frattempo, i commissari governativi, in esito all'approvazione del bilancio per il 1991, constatarono la perdita del capitale sociale, sicché, con istanza del 27.5.1992, interpellarono il giudice delegato dott. EC per un suo parere sulla necessità di convocare l'assemblea straordinaria di soci per la messa in liquidazione di IT o, diversamente, sulla possibilità di procedere, senz'altro, alla messa in liquidazione della società. Contemporaneamente, presentarono le loro dimissioni.
- Nella stessa data, l'Avv. Casella presentò, per conto della costituenda società per azioni, una offerta di acquisto in massa di tutti i beni IT per il prezzo complessivo di L.
2.150.000.000 da pagarsi in tre rate e nell'arco di diciotto mesi, offrendo adeguate garanzie: assicurò, all'uopo, l'integrale soddisfacimento dei crediti d'importo fino a L. 20.000.000 ed in percentuali diversificate sino alla concorrenza di un miliardo. - Preso atto delle dimissioni dei commissari governativi, il Ministro nominò, in loro vece, Mario Piovano.
- Il nuovo commissario, rilevato che l'interpello dei precedenti commissari del 27.5.1992 era rimasto senza esito, chiese notizia al presidente EC il quale, estraendo l'istanza della sua borsa, gliela restituì invitandolo a ripresentarla con il corredo del parere giuridico di un esperto in materia, suggerendo, anzi, d'interpellare il prof. D'Alessandro.
- Il commissario seguì il consiglio, dando mandato al D'Alessandro, che, nel settembre 1992, consegnò il parere richiestogli, che venne, poi, prontamente comunicato agli organi della procedura.
- Il 5.10.1992, il Tribunale omologò il concordato preventivo riconoscendo il requisito della meritevolezza in costanza delle altre condizioni di legge. Pur dando atto che la proposta Casella era, allo stato, una mera lettera di intenti, non escluse, in linea di principio, la soluzione della chiusura del concordato con la cessione in blocco di tutti i beni della IT anche se aveva prospettato l'ipotesi di una vendita frazionata. Nominò il commissario liquidatore in persona del commissario governativo della stessa IT.
- In esecuzione delle direttive impartite nel decreto di omologa, il commissario avviò diverse trattative per la vendita frazionata, senza, però, apprezzabile esito.
- Intanto, veniva a concretizzarsi la proposta di acquisto Casella, dopo che questi, appositamente interpellato, aveva reso, con nota del 28.1.1993, i chiarimenti richiesti dagli organi della procedura in merito al divario tra la somma offerta e la stima dei beni risultanti dagli atti della stessa procedura.
- Il commissario governativo espresse riserve in merito, mentre il comitato dei creditori formulò parere favorevole prospettando la ripartizione del ricavato in favore dei creditori chirografari, in misura del 39%, suscettibile di aumento sino al 40%, sul rilievo che la disparità tra prezzo di acquisto e valore di mercato non aveva rilevanza perché i beni non sarebbero stati acquistati da terzi, ma dagli stessi creditori attraverso la partecipazione alla società acquirente (f. 90 della sentenza impugnata). - L'Avv. Casella formulò la proposta definitiva di acquisto il 3.3.1993 ed il successivo 23 marzo il Tribunale fallimentare emise decreto di autorizzazione alla vendita in massa dei beni della IT seppur condizionata a talune prescrizioni e sotto il controllo giudiziario della procedura.
- Seguì la proposta del Casella volta alla stipula di un accordo- quadro che regolamentasse i termini generali della vendita. Tale iniziativa ottenne il parere favorevole del commissario governativo alle condizioni fissate dal tribunale. - Il 27.4.1993, venne costituta la s.p.a. SGR {Società di gestione per il realizzo), il cui presidente fu nominato in persona di NO DO.
- Il 3 maggio successivo, il commissario governativo Piovano si dimise e, al suo posto, fu nominato ST D'ER. - Il 20.7.1993, sentito il commissario giudiziale, il Tribunale espresse parere favorevole all'atto quadro, autorizzandone la stipulazione.
- Anche il Ministro, dal canto suo, con apposito provvedimento del 27.7.1993, autorizzò il commissario governativo D'ER alla stipula dell'atto quadro, che ebbe luogo il 2 agosto successivo. - Nel novembre 1994, il commissario D'ER venne sostituito dall'Avvocato dello Stato FR Lettera, che andò subito incontro a difficoltà operative per la natura del credito MAF che si intendeva cedere.
- Nel luglio 1998, si fece ricorso all'arbitrato, previsto dallo stesso atto quadro, per dirimere la controversia insorta tra la procedura e la SGR e, nell'occasione, venne perfezionata un'intesa transattiva in virtù della quale, nel darsi atto della definitiva acquisizione dei cespiti IT da parte della SGR, si convenne che, a fronte del mancato pagamento dell'ultima rata di prezzo pattuito per L. 85.000.000.000, restavano nel patrimonio della IT il credito MAF ed alcune attività.
- In conseguenza dell'accordo, a tutti i creditori chirografari venne distribuita la percentuale dei crediti pari a circa il 40%. - Intanto, la commissione parlamentare all'uopo nominata concluse i suoi lavori e venne emanata la L. 28 ottobre 1999, n. 410, che finanziava il credito MAF rimasto nel patrimonio IT e la stessa Federazione venne messa in liquidazione e fu dichiarata estinta alla data di chiusura della liquidazione.
3.- Sullo sfondo di tali, articolate, premesse di fatto, si osserva ora che, nella griglia delle pertinenti questioni di diritto, assumono rilievo pregiudiziale - tra le tante agitate dai ricorrenti - quelle relative alla configurabilità del reato di bancarotta contestato agli imputati, in qualità di extranei, sul presupposto della mancanza nel soggetto agente, ossia il commissario governativo, della qualifica soggettiva richiesta dalla legge ai fini dell'integrazione del reato proprio. Si sostiene, in particolare (cfr. ricorsi EC e DO), che il commissario governativo non è previsto tra i soggetti che, a norma della L. Fall., art. 223, richiamato per il concordato preventivo dalla L. Fall., art. 236, possono commettere fatti di bancarotta fraudolenta ed a tale mancanza non potrebbe ovviarsi con l'interpretazione analogica, non consentita dall'ordinamento penale. Secondo tale linea difensiva, ribadita anche all'odierna udienza, il commissario governativo ed il liquidatore giudiziario non sarebbero soggetti alla normativa fallimentare penale, ma soltanto allo statuto penale della pubblica amministrazione. Il rilievo difensivo è destituito di fondamento.
Ed invero, a norma della L. Fall., art. 236, comma 2, nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata si applicano: 1) le disposizioni della L. Fall., artt. 223, 224, agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società...
Sullo sfondo di tale generale previsione, deve poi farsi richiamo - vertendosi in tema di consorzio - alla norma dell'art. 2619 c.c, che, dopo aver stabilito, al comma 1, che l'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa, ha previsto, al comma 2, che quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso.
Il riferimento all'ufficio di commissario governativo, rilevante nella fattispecie, richiama, a sua volta, la disposizione di cui all'art. 108 disp. att. c.c., comma 3, (vigente all'epoca dei fatti - e successivamente abrogato, con decorrenza 1 gennaio 2004, dall'art. 111 sexies, inserito dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 9, comma 1, lett. f), secondo cui... Al commissario governativo, nominato dall'autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 del codice, si applica l'art. 106 di queste disposizioni.
Il macchinoso sistema dei rinvii normativi porta, dunque, a quest'ultima disposizione che, nel testo previgente, era del seguente tenore: Le norme degli artt. 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'art. 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei predetti artt. 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il magistrato.
Dunque, l'ennesimo rinvio a quest'ultimi articoli, nel testo precedente alla riforma del diritto societario, consente di estendere al commissario governativo le norme in esso contenute in tema di poteri dell'amministrazione giudiziario. Poteri che consistevano, pacificamente, nell'ordinaria attività di gestione, con possibilità, previa apposita autorizzazione, di porre in essere anche atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il pacifico conferimento di poteri di amministrazione al commissario governativo e l'equiparazione del suo ufficio a quello dell'amministratore giudiziario giustificano, allora, in forza del generale disposto della L. Fall., art. 236, comma 2, l'applicabilità anche al commissario governativo della L. Fall., artt. 223, 224. Il coacervo delle disposizioni civilistiche sopra richiamate consente, per un verso, di ribadire l'indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte regolatrice in ordine all'ampiezza della formula normativa, nella parte riguardante i soggetti attivi del reato di bancarotta in caso di concordato preventivo, e di superare, per altro verso, le obiezioni difensive relative alla peculiarità della speciale fattispecie in esame, legittimando l'individuazione in capo al commissario governativo della possibile qualità di soggetto attivo del reato di bancarotta fraudolenta c.d. impropria. Siffatto riconoscimento non è lesivo del principio di legalità o del divieto dell'analogia in ambito penale, essendo fondato sull'assimilazione di figure soggettive coonestata dalla stessa legge, sia pure attraverso la ricomposizione di un complesso puzzle normativo. Non v'è, allora, bisogno di sottolineare che D'ER ST, soggetto del reato proprio, assommava alla carica di commissario governativo anche quella di commissario liquidatore dei beni IT (f. 312), di guisa che, quanto meno sotto quest'ultimo profilo, è indiscutibile la corretta applicazione della norma incriminatrice in materia fallimentare.
Risolto nei termini anzidetti il pregiudiziale quesito del presupposto soggettivo del reato in questione, va ora affrontato il tema centrale del processo, consistente nella riconducibilità della fattispecie concreta al paradigma normativo della bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione, a norma della L. Fall., art. 236, comma 2, n. 1, in relazione alla L. Fall., art.223, comma 1, (L. Fall., artt. 216 e 219), così come contestato a diversi soggetti, nelle rispettive qualità (capo d'imputazione sub c). Dalla formulazione della rubrica risulta, infatti, che la condotta delittuosa sarebbe consistita nell'avere distratto e dissipato l'attivo patrimoniale FEDIT, valutato prudenzialmente 4.800 miliardi da un collegio peritale nominato dallo stesso Tribunale fallimentare di Roma e circa 4.000 miliardi dal commissario giudiziale, promuovendone e consentendone la vendita al prezzo apparente di 2.150 miliardi (prezzo effettivo: inferiore a 2.000 miliardi per effetto di rateizzazioni fino a un anno e mezzo e per effetto di interessi su ricavi di cessioni di beni a terzi anteriori alla scadenza delle rate) senza alcun apparente supporto di carattere tecnico e senza alcuna motivazione sostanziale, così intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale di rilevante gravità, quantificabile in circa 2.000 miliardi, ai creditori soci di SGR e un correlativo ingiusto danno di rilevante gravita agli altri creditori e a FEDIT.
Ora, cogliendo il nucleo essenziale della fattispecie in esame, come in premessa tratteggiata, risulta di palmare evidenza che, in ragione dei clamorosi riflessi e delle forti implicazioni politiche, la vicenda IT si pose come espressione di un'articolata operazione di salvataggio (o tentato salvataggio) di una Federazione di consorzi, che ha visto coinvolti esponenti di primo piano del mondo finanziario e politico del tempo, segnatamente in seno al Ministero dell'Agricoltura Fatto, in verità, non inusuale o sorprendente nella realtà politico- istituzionale del nostro Paese, la cui storia, anche recente, ha conosciuto iniziative pure clamorose (sfociate persino in provvedimenti legislativi) volte al salvataggio di grandi imprese in crisi: sicuro retaggio di stratificate concezioni assistenzialistiche o stataliste dell'economia, tutt'altro che in linea con i principi del liberismo e del libero mercato, secondo cui, in una sana economia, le imprese (anche quelle maggiori) che versino in stato di dissesto andrebbero lasciate al loro destino (scilicet fallimento) sia perché il loro salvataggio comporta oneri a carico dell'intera collettività sia perché penalizza, ingiustamente, le imprese sane, chiamate, a loro volta, proprio in quanto soggetti di quella stessa comunità, a sostenere oneri conseguenti a dissesti finanziari determinati da dissennate strategie aziendali.
Lo sviluppo storico della vicenda ha consentito anche di cogliere le ragioni di fondo della particolare attenzione del mondo politico alle sorti di IT, in quanto Federazione di consorzi provinciali agrari, a loro volta espressione del mondo agricolo che, notoriamente, ha sempre costituito importante bacino elettorale a sostegno di determinate formazioni politiche. E questo spiega, perché, allorquando si prese atto che il commissariamento della Federazione si era rivelato scelta politicamente improvvida, perché, paradossalmente, aveva finito con l'azzerare ogni residua speranza di risanamento economico (a seguito dell'interruzione del flusso finanziario da parte del mondo bancario e del blocco dell'iter di concessione del cospicuo finanziamento), la parola d'ordine circolata nelle alte sfere della politica e della finanza fu di salvare, comunque, IT dal fallimento. Da qui la ricerca e la messa a punto, a cura di insigni esperti di diritto societario e fallimentare, di possibili soluzioni alternative al fallimento, da scongiurare ad ogni costo. E tra queste si pose, come più accreditata, quella intesa piano DO, dal nome dell'odierno ricorrente, esperto di settore. In estrema sintesi, il progetto consisteva nella costituzione di un'apposita società, con la partecipazione dei creditori IT, che avrebbe essa stessa acquistato l'ingente patrimonio della Federazione, provvedendo poi a curarne la dismissione con atti negoziali di trasferimento a terzi, i cui proventi sarebbero stati poi ripartiti tra gli stessi creditori in misura proporzionale alle relative quote di partecipazione. L'utilitas dell'operazione così concepita consisteva, in tutta evidenza, nell'affidamento agli stessi creditori (rectius all'entità giuridica appositamente costituita in forma societaria) dell'onere della vendita dei cespiti già della Federazione, con la concreta prospettiva di lucrare, attraverso la diretta gestione negoziale, proventi maggiori di quelli ipoteticamente rivenienti dall'ordinaria procedura fallimentare e, per altro verso, di scongiurare il fallimento e le gravi implicazioni che avrebbe avuto sia sul versante politico che per la sorte dei dipendenti.
Sin qua nulla di penalmente rilevante. Si trattava, infatti, di opzioni politiche, di scelte afferenti all'area della mera discrezionalità tecnica;
sicuramente opinabili e controvertibili come sogliono essere tutte le determinazioni di siffatta natura, ma pur sempre espressione di apprezzamento squisitamente discrezionale.
Altro aspetto fondamentale della vicenda è che l'input politico ha, poi, trovato sponda negli uffici giudiziari romani, ossia nella sezione fallimentare, il cui presidente era VO EC. Nel senso che ha trovato convinta sensibilizzazione, ma - secondo l'assunto difensivo - non in termini di supina acquiescenza a scelte provenienti dall'esterno, quanto di doverosa attenzione ad un fenomeno di grandi proporzioni, capace di rilevanti implicazioni sul versante economico e finanziario. Insomma, si sarebbe trattato di un atteggiamento in linea con le regole di accorta gestione della materia fallimentare (di politica giudiziaria lato sensu) che nelle competenti sezioni, tanto più in quelle degli uffici giudiziari siti in aree ad economia depressa, portano a considerare il fallimento come extrema ratio, da intraprendere senz'altro solo ove non siano praticabili soluzioni alternative. E, tra queste, quella del concordato preventivo è la via che, talora, si lascia preferire, in presenza, beninteso, delle condizioni di legge necessarie per il suo utile esperimento. Che d'altra parte questa fosse la linea dell'intera sezione fallimentare, e non già la volontà del suo solo presidente, lo dimostra, eloquentemente, non solo il fatto che, secondo quanto si legge in sentenza, non mancarono riunioni d'ufficio per discutere, assemblearmente, dei problemi, anche organizzativi, che la delicata vicenda avrebbe comportato per l'intera sezione, quanto soprattutto la circostanza che, nel corso della procedura, le decisioni più rilevanti assunsero forma collegiale, e non già monocratica, ed erano, dunque, frutto di collegialità, che - come ha efficacemente osservato il PG d'udienza - nulla lasciava ritenere fosse collegialità mutilata, ossia di mera facciata, tale da nascondere l'incontrastato decisionismo del suo presidente, capace di condizionare, con la forza della sua prorompente personalità, la volontà degli altri due magistrati componenti il Tribunale, succubi delle sue determinazioni.
Ed ancora una volta, tanto più nell'assoluta mancanza di elementi - anche di mero sospetto, neppure adombrati in sede di merito - a sostegno di un'astratta ipotesi che lo sviluppo della vicenda potesse celare momenti di corruttela, la soglia del penalmente illecito non risultava, in alcun modo, varcata.
Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dai giudici di merito, il travalicamento di quel limite si sarebbe, però, sostanziato con l'attuazione del piano DO, perfezionato con la stipula di un atto notarile, inteso atto-quadro, in virtù del quale l'intero patrimonio IT veniva acquistato dalla neo- costituita SGR per il valore dichiarato di 2.150 miliardi di vecchie lire. L'alienazione di un compendio, il cui valore di stima era, invece, di circa 4.000 miliardi, avrebbe costituito, secondo i giudici di merito, condotta dissipatrice tale da integrare l'ipotizzato reato di bancarotta fraudolenta. Ora, al di là dei tentativi delle difese, sviluppati in sede di merito, ed evocati anche negli odierni ricorsi, di revocare in dubbio l'attendibilità delle stime effettuate, residuava in ogni caso, a tutto concedere, un enorme divario tra il valore di acquisto e la più ragionevole stima di mercato del patrimonio IT, che, peraltro, comprendendo beni diversi (cespiti immobiliari, mobili e partecipazioni finanziarie), aveva composizione variegata che rendeva quanto mai problematica una stima complessiva prossima ai valori reali. Sennonché, l'innegabile scarto tra i due valori, ritenuto determinante in direzione dell'ipotesi dissipatrice, non avrebbe potuto, comunque, porsi come elemento decisivo per due ordini di ragioni (ed il non averlo considerato costituisce vizio di patente illogicità della motivazione). Non lo era in primo luogo perché, nella logica stessa del sistema operativo, era del tutto normale e fisiologico che il patrimonio da acquistare venisse sottostimato, sia al fine di assicurare maggiori chanches di vendita, sia per assicurare utili più remunerativi per i soci, destinati ovviamente a lievitare ove si fosse riusciti a spuntare un prezzo di acquisto quanto più contenuto possibile, tale da consentire, al tempo stesso, il contenimento del valore delle quote di partecipazione necessarie per farvi fronte. La gestione diretta (questa la vera singolarità del piano DO) della fase realizzativa a cura di un soggetto rappresentativo dei creditori, faceva, poi, di questi l'organo preposto all'esecuzione, in sostituzione degli ordinari organi istituzionali (si è parlato, al riguardo, di privatizzazione della procedura).
Non lo era, poi, in rapporto alla peculiarità e, soprattutto, alla dinamica complessiva dell'intera operazione, che presupponeva, oltre alle necessarie autorizzazioni del competente giudice fallimentare, anche il costante controllo del ceto creditorio, il cui comitato aveva già espresso parere favorevole all'operazione.
È già solo queste constatazioni, riguardanti il costante vaglio giudiziario a presidio di una procedura canalizzata nelle forme del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori ed il permanente controllo di quest'ultimi, rendono assai poco plausibile, sul piano logico-concettuale, che quella stessa procedura potesse realmente intendersi preordinata al depauperamento del patrimonio IT, che costituiva la garanzia generica del soddisfacimento delle ragioni creditorie. Ma v'è di più. L'ipotesi che l'operazione in questione fosse realmente finalizzata ad alterare la par condicio creditorum restava ancor più emarginata dalla circostanza, trascurata dai giudici di merito, che, dopo il parere favorevole del comitato dei creditori, il Tribunale fallimentare ha emesso decreto di concordato preventivo che non è mai stato oggetto di opposizione da parte di alcuno.
Tornando alla meccanica della procedura, resta allora da verificare se il sistema, ancorché concepito proprio al fine di assicurare il soddisfacimento, maggiore possibile, delle ragioni creditorie, celasse nel suo seno componenti discriminatorie tali da favorire, come si è pure ipotizzato, le ragioni di alcuni creditori (banche ed altri soggetti) a scapito dei soggetti economicamente più deboli. Sulla base della ricostruzione offerta dalle sentenze di merito, la risposta non può che essere negativa, posto che l'ampia formulazione dell'oggetto sociale consentiva la partecipazione alla SGR di qualsiasi creditore, per quanto piccolo potesse essere. E siffatta astratta previsione, assicurando un'indiscriminata possibilità di adesione, in seno ad una valutazione necessariamente ex ante, escludeva - all'apparenza - qualsivoglia distorsione preferenziale nel meccanismo in questione, che, del resto, ove davvero presente, non avrebbe mancato di suscitare, in forma di opposizioni, denunce et similia, le tempestive reazioni degli interessati.
La conclusione, allora, non può che essere quella dell'insussistenza del fatto-reato in questione, rilevabile anche in questa sede, nell'ottica dell'art. 129 c.p.p., comma 1. È, infatti, erronea e contraddittoria l'argomentazione del giudice di appello che, nel ribaltare il giudizio di colpevolezza a carico del DO e del EC, espresso dai primi giudici in ordine alla bancarotta fraudolenta, è giunto ad una pronuncia assolutoria, a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, con la formula perché il fatto non costituisce reato, dando atto che nella stessa dinamica procedurale mancavano elementi atti a far ritenere, anche per la pubblicità della vicenda e per il fatto che i creditori fossero stati tempestivamente informati, con apposite raccomandate, della possibilità di aderire alla società (cfr. ff. 319 e 320), che fosse stata violata la par condicio creditorum. Così argomentando, la Corte distrettuale non si è, però, avveduta che quel rilievo, afferendo proprio all'offensività giuridica della condotta, con riferimento al bene tutelato dalla norma incriminatrice, atteneva non già all'elemento soggettivo, ma alla stessa materialità del fatto- reato in questione.
4.- Viene, ora, in esame la posizione di VO EC, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma nonché giudice delegato del concordato preventivo IT.
In primo grado, rispetto alle plurime imputazioni formulate in rubrica, sub a), b) e c), l'odierno ricorrente era stato ritenuto colpevole, quanto al capo a), per il solo reato di cui all'art.490 c.p.; dell'intero capo b); e, quanto al capo c), limitatamente all'ipotesi di bancarotta fraudolenta per dissipazione. Era, invece, assolto dal reato di cui all'art. 328 c.p., sub a), con la formula perché il fatto non sussiste;
mentre, in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p. contestato sub c), il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Con la sentenza oggi impugnata, è stato assolto dalla contestazione di bancarotta fraudolenta sub c) con la formula perché il fatto non costituisce reato, per difetto dell'elemento psicologico;
è stato, poi, assolto dal reato sub b) con la formula per non aver commesso il fatto.
Dunque, a suo carico, è rimasta la sola imputazione sub b) riguardante la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, per il quale è stata rideterminata la pena.
L'episodio, inserito sullo sfondo della complessiva vicenda prospettata come operazione dissipatrice in danno del ceto creditorio, consisteva nel fatto (descritto in rubrica) che il presidente, ricevuta un'istanza dei commissari governativi IT, volta ad avere conferma della non necessità di procedere alla messa in liquidazione della società, aveva omesso di protocollare l'istanza stessa e di acquisirla agli atti della procedura...; con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il reato di cui al capo c). Si era, infatti, verificato che i commissari governativi del tempo avevano proposto l'istanza anzidetta per interpellare il giudice delegato sulla necessità o meno della convocazione dell'assemblea dei soci per la messa in liquidazione della società a seguito dell'azzeramento del capitale sociale accertato con il bilancio per l'anno 1991. L'opportunità di un parere sul punto era stata avvertita in ragione di divergenze di opinioni insorte tra gli stessi commissari. L'istanza, mai protocollata e priva anche di timbro di avvenuto deposito, non era stata allegata agli atti della procedura, ma trattenuta dal EC, il quale, solo in un secondo momento, alla richiesta del nuovo commissario governativo Mario Piovano, che chiedeva informazioni sul relativo esito, l'aveva estratta dalla borsa personale, prontamente restituendola con la frase istanza riconsegnata, istanza ritirata, suggerendo, contemporaneamente, di chiedere un parere in proposito all'esperto giuridico, prof. D'Alessandro. Più precisamente, l'istanza era stata presentata il 27.5.1992 e restituita al nuovo commissario il 19.7.1992, dunque a distanza di poco meno di due mesi. Nel fatto, i giudici di merito hanno ravvisato gli estremi del reato del falso per occultamento di cui all'art. 490 c.p., nella forma dell'occultamento di atto pubblico (ff. 125 e 235). Spiegano, al riguardo, che il destinatario dell'istanza avrebbe colto l'importanza della questione giuridica e la ricaduta della relativa soluzione sull'esito della procedura di concordato preventivo in corso, posto che, per il principio di prevenzione tra procedure concorsuali, applicabile anche al caso di specie, la messa in liquidazione della società cooperativa avrebbe fatto venir meno la procedura di concordato preventivo. E, comunque, la conoscenza delle condizioni che avrebbero potuto portare alla liquidazione coatta (perdita di capitale sociale) avrebbe, comunque, potuto influire sul giudizio di meritevolezza ai fini dell'omologazione del concordato preventivo. Tali potenziali riflessi spiegherebbero l'atteggiamento del EC, che, anziché far transitare, come dovuto, l'istanza negli atti della procedura, previo protocollo della stessa, affidandola così alla conoscenza di quanti ne avessero interesse e degli stessi colleghi che si sarebbero poi pronunciati sull'omologazione, l'aveva callidamente trattenuta, salvo poi a restituirla al nuovo commissario governativo.
Orbene, pur essendo indubbio che le finalità della condotta materiale sono irrilevanti ai fini dell'elemento psicologico del reato in questione, pacificamente configurato dalla giurisprudenza di legittimità in termini di dolo non specifico (intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto o il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno), ma generico (mera consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico: Cass. Sez. 5, 27.1.1993, n. 2658, rv. 194335), nondimeno l'indagine in proposito sarebbe stata, comunque, utile per cogliere, appieno, le ragioni del comportamento del EC nella vicenda, per capire, cioè, se fosse imputabile a trascuratezza, sciatteria, mera dimenticanza ovvero ad un preordinato disegno volto, in concorso con altri, a favorire il perfezionamento di una procedura che avrebbe portato alla dispersione del patrimonio IT.
Ora, è evidente che la riconosciuta insussistenza del fatto di bancarotta, così come osservato in precedenza, travolge ogni possibile ragione di dubbio o sospetto sull'operato del EC, escludendo, formalmente e giuridicamente, che egli potesse essere portatore di un interesse personale e diretto nella vicenda. A parte che, per le ragioni già evidenziate, un ipotetico atteggiamento degli organi della procedura volto a privilegiare la soluzione del concordato preventivo non era, in sè, fatto penalmente apprezzabile.
Nel prendere atto di ciò, rimane pur sempre il quesito giuridico relativo alla materialità del fatto, ossia alla sussumibilità della fattispecie oggettiva, come sopra descritta, nel paradigma del reato di cui all'art. 490 c.p. Ritiene la Corte che la soluzione debba essere negativa. Al riguardo, non ignora l'orientamento interpretativo secondo cui, in tema di soppressione ed occultamento di atti veri, si realizza l'ipotesi dell'occultamento, non solo quando lo scritto sia stato nascosto, ma anche ogniqualvolta esso sia custodito in modo tale da renderlo, anche temporaneamente, irreperibile (Cass. sez. 5, 22.12.1998, n. 2907, rv. 212695); e secondo cui integra l'elemento materiale del reato di occultamento di atto vero la condotta del pubblico ufficiale che omette di protocollare un documento, dal momento che l'agente, in tal modo, ha reso fisicamente inesistente l'atto stesso sottraendolo alla conoscenza del destinatario, nell'eventuale reperimento del documento quando le indagini di polizia giudiziaria sino state avviate vale ad escludere o neutralizzare l'avvenuto occultamento, rappresentando un "postfactum" irrilevante (Cass. Sez. 5, 24.5.2000, n. 8989, rv. 217723).
Sennonché, nel caso di specie, è indubbio che non fosse onere del giudice delegato provvedere al protocollo dell'istanza ne' all'apposizione di timbro datario di avvenuto deposito, spettando tali incombenti, ove effettivamente necessari, alla cancelleria, presso la quale lo stesso istante avrebbe, semmai, dovuto depositare l'atto, piuttosto che consegnarlo direttamente al magistrato. Dunque, non può certo farsi carico al EC della mancanza di protocollo ovvero dell'omessa attestazione di avvenuto deposito della stessa istanza.
E, quanto al primo principio di diritto, la sua applicabilità alla fattispecie deve ovviamente rapportarsi alle relative peculiarità. Non sembra, infatti, dubitabile che occultamento, nella precipua accezione del termine, sia sinonimo di nascondimento, ossia condotta, oggettivamente, volta a nascondere l'atto, per renderlo irreperibile. La condotta deve avere in sè, ontologicamente, un'obiettiva connotazione strumentale, in quanto, oggettivamente, orientata a sottrarre l'atto alla conoscenza dei terzi, impedendo allo stesso di assolvere alla sua funzione probatoria o di impulso che gli è propria. Deve essere, dunque, immanente una caratterizzazione dissimulatrice o fraudolenta, sì da impedire che, anche per un breve lasso temporale, l'atto possa dispiegare i suoi peculiari effetti. Nulla di tutto questo nel caso di specie, trattandosi di una mera richiesta di parere all'organo della procedura su un profilo giuridico, per la cui soluzione il giudice delegato, peraltro, aveva, già in precedenza, espresso il suo convincimento sulla necessità di corredare l'istanza di un parere di insigne specialista in materia. Dalla stessa narrativa della vicenda, riportata nella sentenza di appello a foglio 234, emerge, infatti, che dagli appunti redatti da uno dei commissari governativi del tempo, risultava che, in occasione di plurimi incontri avuti con il giudice delegato, quest'ultimo aveva già consigliato loro di chiedere un parere giuridico sul punto controverso (cfr. pure nota 60), trattenendo l'istanza fino alla relativa formulazione. Ed alla richiesta del nuovo commissario, che chiedeva notizie in merito, lo stesso giudice delegato non aveva esitato a restituire l'istanza, ribadendo quanto già aveva avuto modo di raccomandare ai suoi predecessori, ossia l'opportunità di corredare la richiesta di un parere giuridico a cura dell'esperto D'Alessandro Floriano. E tale suggerimento fu, prontamente, recepito dal nuovo commissario che, lo stesso giorno, conferì l'incarico all'esperto, il cui parere curò, poi, di depositare. Ad ogni modo, l'immediata restituzione dell'atto al nuovo commissario governativo costituiva, in concreto, dato fattuale logicamente e concettualmente incompatibile con l'ipotesi dell'occultamento. Sulla scorta di tali pacifiche premesse di fatto non è, oggettivamente, configurabile nel caso di specie un'azione volta a rendere irreperibile una mera richiesta di parere, in ordine alla quale, peraltro, il giudice delegato aveva già espresso il convincimento dell'opportunità dell'integrazione con opinione giuridica esterna. Circostanza che spiegava il trattenimento del documento da parte del magistrato, con modalità tali da non integrare illecito penale, ma fatto, al più, ipoteticamente passibile di attenzione disciplinare.
Argomentare, poi, che lo scopo del trattenimento fosse quello di impedire la conoscenza di una circostanza evidenziabile dall'istanza (la perdita di capitale sociale da parte della IT), tale da suscitare allarme e da pregiudicare il buon esito della procedura di concordato preventivo, è argomento che prova troppo e, comunque, è irrilevante per un verso e suggestivo per l'altro. Irrilevante, perché è giuridicamente tale l'eventuale scopo perseguito dall'agente, altra invece essendo l'oggettiva attitudine dell'atto al nascondimento o la sua strumentalizzazione al fine anzidetto. Suggestivo, perché è mera attività speculativa opinare che la richiesta di un parere su un quesito giuridico fosse, in sè, imbarazzante nella misura in cui avrebbe potuto disvelare l'esistenza di una condizione di fatto astrattamente ostativa all'omologazione del concordato. Non si trattava, invero, di denuncia od esposto ovvero opposizione di un qualsiasi interessato che segnalasse una situazione oggettivamente pregiudizievole per il buon esito del concordato preventivo. Ed è illogico ipotizzare che, stante la notorietà della vicenda IT, il clamore da essa suscitato, gli imponenti riflessi che aveva avuto anche nei mercati finanziari e l'attenzione dell'opinione pubblica, la conoscenza di un'evenienza così importante e clamorosa, come la perdita di capitale sociale nell'esercizio 1991, potesse restare affidata soltanto alla lettura nelle pieghe delle premesse di una mera istanza di parere su una quaestio iuris. Non solo, ma la suggestività dell'argomento la si coglie appieno anche sul piano squisitamente giuridico, posto che, come, contraddittoriamente, finisce con il riconoscere lo stesso giudice di appello, la mera circostanza della perdita di capitale sociale non era evento tale da determinare, ineluttabilmente, lo scioglimento della cooperativa, nonostante la previsione dell'originario testo dell'art. 2539 c.c., essendo pur sempre in facoltà dei soci deliberare la ricostituzione del capitale sociale (da qui il dubbio dei commissari governativi se convocare o meno l'assemblea). Dunque, nessuna decisiva influenza sul diverso versante delle future valutazioni di meritevolezza, ai fini dell'anzidetta procedura di concordato preventivo, avrebbe potuto assegnarsi alla fattispecie in questione.
La più eloquente riprova dell'assoluta ininfluenza dell'argomento emergeva, sia pure ex post, dallo stesso sviluppo argomentativo della sentenza oggi impugnata, nella parte in cui segnala, a foglio 235, che l'istanza venne restituita il 10.7.1992 ed il richiesto parere giuridico venne depositato nel settembre di quello stesso anno, mentre solo il mese successivo sarebbe stata deliberata l'omologazione del concordato preventivo, ad eloquente riprova che la conoscenza dell'evento (perdita di capitale sociale), ove davvero affidata alla mera richiesta di un parere, non aveva, comunque, avuto alcuna negativa incidenza nelle valutazioni del Tribunale fallimentare.
In conclusione, la vicenda in esame, così come ricostruita in fatto dal giudice di merito, non è, nella sua materialità, sussumibile nel paradigma normativo dell'art. 490 c.p. Resta da dire dell'imputazione di cui all'art. 323 c.p., relativamente alla quale già il primo giudice aveva dichiarato il proscioglimento per intervenuta prescrizione. Sennonché, la stessa contestazione iniziale, che prevedeva il concorso formale della bancarotta fraudolenta e dell'art. 323 c.p., sulla base dell'indicazione di uno stesso fatto, era erronea posto che, stante la natura sussidiaria dell'abuso d'ufficio, il fatto restava assorbito nella contestazione di bancarotta fraudolenta, rappresentando la modalità comportamentale attraverso la quale il EC sarebbe concorso nel reato di cui agli artt. 236, 223, 216 c.p. Ad ogni buon conto, dalla ricostruzione fattuale di cui si è
detto, risulta ictu oculi evidente la mancanza di qualsivoglia elemento tale da far ragionevolmente ritenere che la condotta del EC potesse ritenersi riconducibile all'art. 323 c.p. Ed infatti, oltre alla riconosciuta insussistenza delle ipotesi di reato ab origine contestate sub a) e b) residuava il riferimento ai provvedimenti giurisdizionali emanati nell'ambito della procedura. Ora, mentre per i provvedimenti adottati in forma monocratica le argomentazioni che precedono, a margine della vicenda IT, escludono in nuce la possibilità di configurare irregolarità di sorta, per il resto l'imputazione riguardava provvedimenti collegiali, rispetto ai quali è certo singolare ipotizzare un qualsivoglia abuso da parte del presidente, senza, al tempo stesso, ritenere la compiacente disponibilità dei componenti del collegio ovvero, quantomeno, la supina ed acritica adesione alla volontà presidenziale, nel senso che, sub specie della collegialità, quelle deliberazioni sarebbero espressione di volontà prevaricatrice e totalizzante del presidente. Sennonché, nulla in processo autorizzava ed autorizza ad ipotizzare una soluzione siffatta, a parte che una qualsivoglia indicazione contraria che fosse emersa dall'esame dibattimentale dei componenti del collegio avrebbe dovuto ritenersi inutilizzabile secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza 30.10.2002, n. 22327, rv. 224182, Carnevale. In conclusione, gli atti di causa non offrivano nessuna, apprezzabile, indicazione astrattamente idonea ad autorizzare la sbrigativa conclusione che l'intera sezione fallimentare romana potesse essere compartecipe di un disegno illecito preordinato alla dispersione del patrimonio IT.
5.- I rilievi che precedono implicano, per la loro pregiudiziale valenza, l'assorbimento di ogni altra questione sollevata dalle parti.
6.- Per quanto riguarda, ora, il ricorso delle parti civili BA ed LL, l'infondatezza scaturisce anche dalle precedenti considerazioni.
Ed infatti, al di là di ogni valutazione sull'astratta fondatezza della prima doglianza, relativa alla dichiarata inammissibilità della costituzione di parte civile, per effetto della mancata proposizione dell'atto di appello, l'interesse alla censura è certamente assorbito, e dunque venuto meno, alla luce delle considerazioni che precedono in ordine all'insussistenza del fatto- reato potenzialmente generatore dell'istanze risarcitone degli odierni ricorrenti. Parimenti assorbita è la seconda doglianza, in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
7.- Resta da dire che l'annullamento della sentenza travolge tutte le statuizioni civili della sentenza impugnata e di quella di primo grado e, dunque, anche dell'istanza di correzione, nel quale il giudice di appello ha ritenuto di poter ravvisare un ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione a questa Corte di legittimità.
8.- Per tutto quanto precede, i ricorsi del PG e delle parti civili sopra menzionate devono essere rigettati e, in accoglimento delle impugnazioni degli altri ricorrenti, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi del PG e delle parti civili BA ed LL. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2006