Articolo 92 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 79Articolo 93
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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16 marzo 2019
Art. 92.

Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle societa' di cui ai ((capi V, VI e VII)) del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della societa' nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.

Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non puo' compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale.

Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della societa'.

All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale.

Il compenso dell'amministratore giudiziario e' determinato dal tribunale.
Entrata in vigore il 16 marzo 2019
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