Art. 93.
L'amministratore giudiziario e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
L'amministratore giudiziario e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
I. Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.
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