Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 novembre 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 agosto 2017 |
Commentari • 14
- 1. Il diritto di prelazione: la prelazione urbana e quella agrariaAvv. Riccardo Cuccatto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Si definisce “prelazione” il diritto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, nella stipulazione di un futuro contratto. Si parla di prelazione volontaria, in particolare, per indicare quella che trova la propria fonte nella volontà delle parti; si definisce legale, invece, quella prevista espressamente dalla legge. In alcuni casi, infatti, è la legge stessa a ritenere che, nell'ambito di determinate stipulazioni, un contraente debba essere preferito rispetto ad un altro. Le due forme di prelazione si distinguono in relazione agli effetti che sono suscettibili di produrre: mentre la prelazione volontaria ha infatti efficacia meramente obbligatoria, consentendo in caso di …
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Giurisprudenza • 116
- 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 1027Provvedimento: Pubblicato il 12/06/2025 N. 01027/2025 REG.PROV.COLL. N. 01942/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2024, proposto da RL De AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la declaratoria di nullità ovvero per …Leggi di più...
- giudicato·
- violazione principio di diritto·
- art. 5 comma 6 l. 410/1999·
- giurisdizione amministrativa·
- difetto istruttoria·
- ricollocazione personale·
- principio one shot temperato·
- nullità per violazione giudicato·
- annullamento delibera giunta regionale·
- art. 1 comma 559 l. 296/2006
Versioni del testo
- Capo I : Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari
- Articolo 1Art. 1. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233 )) - Art. 2. Scopi 1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonche' alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.
2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell' articolo 153 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 , nonche' di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a societa' i cui scopi interessino l'attivita' consortile o promuoverne la costituzione.
(( 2-bis. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a societa' di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attivita' che le predette societa' esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalita' mutualistiche dei consorzi. ))