Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE MA - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC RI, AL MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato PE BERNARDI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IA NA, NN PE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 26756/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l'8.9.1994, MA EN e RI AL convenivano in giudizio PI IA e US NI per sentir dichiarare l'usucapione in proprio favore di un terreno sito in Mentana, località Castello, e catastalmente descritto, adibito a strada;
esponevano di aver acquistato tale terreno con atto del 15.11.1975 da NO NI e che per mero errore materiale non era stata inclusa nel rogito anche la porzione di cui alla particella 786, facente parte di una più ampia area adibita a strada. A sostegno della domanda, assumevano di aver occupato da oltre venti anni la particella in questione con piante e fiori.
Si costituivano i convenuti contestando la domanda ed assumendo di aver tollerato l'apposizione dei vasi e ne chiedevano la rimozione. Il Pretore adito riconosceva in favore degli attori l'usucapione di una servitù di passaggio, condannandoli a rimuovere i vasi e compensando le spese al 50% con il residuo a carico dei convenuti. Avverso tale sentenza proponevano appello principale EN e AL, chiedendo la riforma della sentenza di cui costituitesi, le controparte chiedevano la conferma, salvo che per le spese, in ordine alle quali, con appello incidentale, chiedevano la modifica della regolamentazione.
Con sentenza 4.10/14.12.1999, il tribunale di Roma respingeva l'appello principale e accoglieva quello incidentale, compensando le spese del grado.
Osservava quel collegio che era da considerarsi assodato che i EN non potessero vantare un titolo di proprietà sulla particella 786, stante che avevano invocata al riguardo l'usucapione. Nè poteva ritenersi che detta particella non fosse diversa e distinta rispetto alla particella 38, su cui il titolo prodotto non spiegava effetto alcuno.
Di nessun rilievo poi era la scrittura a firma NI, per la genericità che la contraddistingueva.
Quanto all'invocata usucapione, non era stato provato in modo rigoroso il possesso ultraventennale;
i vasi, come affermato dal EN, (e al riguardo l'asserzione aveva valore confessorio) erano stati collocati in loco nel 1984 e quindi in epoca infraventennale.
L'area poi era priva di qualunque recinzione e mancava qualsiasi opera visibile atta a manifestare incontestabilmente il possesso esclusivo sul bene: inoltre, risultava chiaramente la possibilità di accedere agevolmente ai luoghi di causa da parte di chiunque. Era fondato l'appello incidentale, atteso che era stata accolta la riconvenzionale dei convenuti, mentre l'usucapione della servitù di passaggio non era stata richiesta, cosa questa che non giustificava la sia pur parziale condanna dei convenuti alle spese. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, i EN. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sia il primo che il secondo motivo di ricorso, pur sotto profili parzialmente diversi, lamentano vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione di legge.
In primo luogo si evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe travisato in parte il senso della sentenza di primo grado, attribuendo alla constatazione, ivi contenuta, circa il fatto che non era stato provato che la strada fosse privata, il significato che i ricorrenti non avevano prodotto documentazione idonea a dimostrare la loro proprietà sulla particella 786. Ancora, pur affermando la validità ed efficacia del rogito 15.11.1975, il tribunale avrebbe considerato fatto irrilevante la proprietà della strada ai fini della domanda di usucapione;
la sentenza sarebbe poi incorsa nel vizio di ultrapetizione affermando che era necessario valutare la stretta connessione tra la particella 786 e la via denominata F. Tozzi;
si trattava infatti di una affermazione di parte non impugnata.
Sotto altro aspetto poi, la sentenza impugnata, ha qualificato servitù di passaggio, dichiarandone l'intervenuta usucapione, il possesso esercitato dai ricorrenti sulla particella 786, sulla base delle deposizioni di alcuni testi, incorrendo ancora in ultrapetizione perché l'affermazione del pretore secondo cui i ricorrenti avevano provato di aver esercitato il possesso esclusivo ultraventennale sulla particella 786 attraverso il passaggio pedonale e carraio sulla piccola area in questione, parte della più vasta area che conduceva alla loro proprietà non era stata censurata dai convenuti, analogamente all'altra affermazione secondo cui non rilevava il fatto che gli attori transitassero e parcheggiassero le loro auto perché l'area era priva di qualunque recinzione ed aperta al libero transito.
I suesposti motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi tra loro: va premesso che la sentenza qui impugnata è quella di secondo grado, cosa questa che impone di esaminare la decisione di primo grado unicamente in relazione ai lamentati vizi di ultrapetizione, rimanendo estraneo al presente giudizio di legittimità qualunque profilo afferente ai rapporti motivazionali tra le dette sentenze.
Oggetto della domanda dei ricorrenti è l'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla particella 786, acquisto che presuppone l'inidoneità a tal fine dei titoli prodotti, che, del resto, detta particella non menzionano, segnatamente il rogito 15.11.1975; in caso contrario, la domanda sarebbe stata di rivendicazione ex art. 948 cc.. In questa prospettiva, sono irrilevanti tutte le considerazioni esposte in ricorso circa errori interpretativi della sentenza di primo grado in cui sarebbe incorso il tribunale e una (inesistente) ultrapetizione nell'esame del rapporto tra la particella 786 e la strada di cui si assume costituirebbe parte. Ancora, si era ritenuto in primo grado che il possesso esercitato dagli odierni ricorrenti sulla particella 786 era tale da consentire l'usucapione di una servitù di passaggio su di essa.
Tale statuizione, espressamente confermata in sede di gravame, viene contestata dai ricorrenti solo con la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanza del giudizio pretorile, ritenute valide dal tribunale e quindi inammissibilmente contestate in sede di legittimità. Con il terzo motivo si lamenta ancora omessa motivazione e violazione di legge. La sentenza impugnata ha evidenziato la mancanza di opere visibili e permanenti atte alla chiusura del fondo, non considerando che tali opere avrebbero finito con l'impedire il passaggio ed ha valutato irrilevante il fatto che i ricorrenti avevano provveduto a proprie spese alla manutenzione della strada, abbellendola anche con piante e fiori.
Va subito evidenziato che non risulta contestato il fatto che i vasi furono collocati nel 1984 e quindi in un momento anteriore di meno di venti anni dalla domanda giudiziale di usucapione, cosa questa che elide ogni valenza a tale elemento. Non può poi essere considerata decisiva la mancata considerazione delle opere eseguite sulla strada dagli odierni ricorrenti, avendo legittimamente la sentenza attribuito prevalenza agli altri elementi richiamati per escludere il possesso ad usucapionem della proprietà. È appena il caso di sottolineare che l'affermazione secondo cui v'era libertà di accesso da parte di chiunque alla particella 786 è sintomatica della negazione di un possesso esclusivo dei ricorrenti sulla particella stessa: anche tale motivo deve essere pertanto respinto. Il quarto motivo (violazione di legge) si fonda sul fatto secondo cui la domanda di rimozione dei vasi era stata chiesta dagli allora convenuti in via riconvenzionale e i ricorrenti nessuna eccezione avevano prospettato al riguardo, limitandosi a riaffermare il loro diritto a mantenerli ove si trovavano essendo di loro proprietà la particella 786; di qui il non ravvisato vizio di extrapetizione. Ultra ed extrapetizione si valutano in base alle domande e alle difese delle parti. Nella specie, ravvisato che gli allora convenuti avevano proposto la domanda di rimozione e che gli odierni ricorrenti non avevano diritto di mantenerli ove li avevano collocati perché non proprietari della particella in questione, non sussiste violazione alcuna dell'art. 112 cpc. Con il quinto motivo si lamenta ancora violazione di legge per avere la sentenza impugnata compensato interamente le spese di primo grado pur essendo gli odierni ricorrenti risultati in quel giudizio vittoriosi. La doglianza è inammissibile prima che infondata: infatti il ricorso per Cassazione sulle spese può essere proposto solo dalla parte totalmente vittoriosa che sia stata condannata al pagamento delle spese (Cass. 11.11.1996 n. 9840) e, nella specie, vi era stata parziale, reciproca soccombenza, stante che i ricorrenti non erano risultati totalmente vittoriosi. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004