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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2619.
(Controllo sull'attivita' del consorzio).
L'attivita' dei consorzi e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' governativa.
Quando l'attivita' del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e' stato costituito, l'autorita' governativa puo' sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi piu' gravi, puo' disporre lo scioglimento del consorzio stesso.
(Controllo sull'attivita' del consorzio).
L'attivita' dei consorzi e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' governativa.
Quando l'attivita' del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e' stato costituito, l'autorita' governativa puo' sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi piu' gravi, puo' disporre lo scioglimento del consorzio stesso.
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- 1. Liquidazione coatta amministrativaRovere Enzo · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2011 · 13.460763
[…] Si applica: alle imprese di assicurazione (D.Lgs. 7 settembre 2005, nr. 209) alle banche (T.U. 1 settembre 1993, nr.385) alle società cooperative (art. 2544 e 2545, terdecies, del codice civile); agli istituti per le case popolari (R.D. 28/4/1938 n.1165); ai consorzi obbligatori (art. 2619 del codice civile); alle società fiduciarie e di revisione (legge 1/8/1986 n.430). […]
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Giurisprudenza • 26
- 1. Trib. Matera, sentenza 24/11/2022, n. 963Provvedimento: […] La difesa dei predetti convenuti ha eccepito l'inammissibilità della domanda formulata, in quanto ai sensi dell'articolo 2619 c.c. il controllo sull'attività consortile è rimesso all'autorità governativa, per cui le norme dettate in materia di controllo giudiziario sull'attività societaria non sono applicabili al caso in esame.Leggi di più...
- controllo giudiziario·
- diritto di accesso documenti·
- irregolarità contabili·
- inammissibilità domanda·
- art. 2619 c.c.·
- revoca amministratori·
- azione di responsabilità·
- consorzi·
- giurisdizione autorità governativa·
- art. 2409 c.c.