Articolo 2619 del Codice civile
Articolo 2483Articolo 2485
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19 aprile 1942
Art. 2619.

(Controllo sull'attivita' del consorzio).

L'attivita' dei consorzi e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' governativa.

Quando l'attivita' del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e' stato costituito, l'autorita' governativa puo' sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi piu' gravi, puo' disporre lo scioglimento del consorzio stesso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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