Versione
19 aprile 1942
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16 aprile 2002
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Art. 2636.
(( (Illecita influenza sull'assemblea).)) ((Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.))
(( (Illecita influenza sull'assemblea).)) ((Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.))
Commentari • 22
- 1. Cassazione penale n. 17939/2014https://www.brocardi.it/ · 52.514923
[…] di riflesso, si presentino come il frutto di indebite interferenze sulla regolare formazione delle delibere assembleari. Ne deriva che ai fini della illiceità di un atto di donazione, non è sufficiente limitarsi a valutare se sia prospettata una realtà giuridica diversa da quella effettiva ma è necessario - alla stregua di quanto richiesto dall'art. 2636 cod. civ. che considera rilevanti non solo gli atti simulati ma anche quelli fraudolenti, in via alternativa e non necessariamente cumulativa - verificarne anche la finalità perseguita, […]
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Giurisprudenza • 55
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 12/10/2021, n. 1769Provvedimento: […] convenuti, ai sensi dell'art. 2636 c.c., al risarcimento dei danni morali e patrimoniali da calcolarsi in misura non inferiore ai 2/3 del 95% del valore venale dell'intero patrimonio immobiliare della con vittoria di spese;Leggi di più...
- nullità delibera assembleare·
- diritto di opzione·
- art. 2479-ter c.c.·
- art. 2636 c.c.·
- assenza di informazione·
- contributo unificato·
- aumento capitale sociale·
- impugnazione bilancio·
- illiceità dell'oggetto·
- riduzione capitale sociale