Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 2
In tema di abuso di ufficio, la nuova normativa introdotta dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 prevede che il delitto(concepito come reato di evento che si consuma con la realizzazione di ingiusto vantaggio o danno patrimoniale) possa realizzarsi solo attraverso violazione di legge o di regolamento, ovvero per mancata astensione in caso di presenza di un interesse proprio o di un congiunto. Non è più pertanto penalmente sanzionato l'abuso che, in concreto, non si traduca in un vantaggio patrimoniale, ovvero in un ingiusto danno patrimoniale. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che il comportamento del sindaco, che avrebbe fatto uso strumentale dei suoi poteri, omettendo di trasmettere alla competente autorità una denunzia, restituendola al denunziante e, quindi, facendo assumere dalla giunta una delibera favorevole a quest'ultimo per tacitarlo, integri gli estremi del "nuovo" delitto di cui all'art. 323 cod. pen.).
In tema di soppressione ed occultamento di atti veri, si realizza l'ipotesi dell'occultamento, non solo quando lo scritto sia stato nascosto, ma anche ogniqualvolta esso sia stato custodito in modo tale da renderlo, anche temporaneamente, irreperibile. (Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto gli estremi della norma incriminatrice di cui all'art 490 cod. pen. nel comportamento del sindaco che aveva consentito che l'originale di un esposto, recante segnalazioni di presunti favoritismi in campo edilizio, fosse conservato, con modalità tali da non renderlo temporaneamente rintracciabile, all'occorrenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.12.1998
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. " IO OT " N. 2310
3. " SQ PE " REGISTRO GENERALE
4. " Andrea Colonnese " N. 37526/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SP LE n. Marzano Appio 28-3-1949 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 23-6-1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. A. Colonnese,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Umberto Toscani che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente all'ipotesi ex art. 323 c.p. come contestata perché il fatto non è più previsto come reato ed eliminazione della relativa pena. Rigetto nel resto.
La Corte d'appello di Napoli con sentenza 23-6-1997 confermava la decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 29 - 3 - 1996, che aveva condannata IA SQ - sindaco del Comune di Marzano Appio - alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 490 C.P. (capo A della rubrica); 323 co. 1^ C.P. (capo B) e 361 C.P. (capo C). Era emerso che nel settembre 1991 De SA NE aveva inviato al Comune di Marzano Appio un esposto nel quale segnalava una serie di irregolarità e violazioni della legislazione urbanistica commesse da amministratori comunali e dallo stesso IA, diffidando quest'ultimo, quale sindaco, a provvedere al controllo di tali situazioni.
L'esposto, pervenuto al Comune il 30-9-1991, era stato regolarmente protocollato. Successivamente, però, lo stesso De SA, con una lettera, pervenuta in Comune il 14-10-1991, invitava il sindaco a "non tener conto del documento .. inviato" ed a restituirlo al proprio fratello, De SA FF, che, il 22 dello stesso mese, provvedeva al ritiro.
Veniva accertato che tra l'Amm.ne comunale di Marzano Appio e De SA NE era sorto un contrasto in quanto quest'ultimo intendeva ricostruire la casa di famiglia, distrutta da eventi bellici, non riuscendo, però, ad ottenere la concessione edilizia. Per una serie di circostanze il De SA - che è cugino dello IA - erasi convinto che la concessione non gli veniva rilasciata solo perché il sindaco, per motivi elettorali, non intendeva scontentare altri cittadini i cui interessi contrastavano con la sua richiesta.
Infatti, con delibera n. 176 del 20-10-1990, il consiglio comunale - aderendo alla richiesta di quattordici cittadini - aveva dato all'area di proprietà del De SA diversa destinazione, trasformandola in zona da adibire a parcheggio.
Il De SA, a questo punto, aveva svolto indagini per accertare illeciti commessi nel Comune di Marzano, facendo continue richieste di documenti e producendo anche un ricorso al T.A.R., finché, esasperato, aveva inviato l'esposto - denuncia, poi ritirato il 22 - 10 - 1991.
Pochi giorni dopo, il 26-10-1991, con delibera n. 89, veniva revocata la delibera n. 176 del 20-10-1990, nella parte in cui disponeva la trasformazione dell'area del De SA in parcheggio;
in tal modo l'area riacquistava la destinazione originaria.
Nel corso di indagini, avviate da un esposto anonimo, non veniva reperita agli atti del Comune la denuncia - diffida del De SA cè copia della stessa. L'originale veniva poi acquisito direttamente dal De SA mentre lo IA, in un secondo tempo, ne produceva una copia.
I giudici di merito ritenevano che, siccome l'esposto costituiva causa di serie preoccupazioni per lo IA e gli altri denunciati (alcuni dei quali consiglieri comunali ed assessori), il Sindaco avesse sottratto il documento al regolare iter burocratico, omettendo di inviarlo all'Ufficio tecnico ed al Comando vigili urbani per i dovuti accertamenti. Inoltre lo stesso, mediante pressioni psicologiche sul De SA (in un incontro il Sindaco aveva prospettato il pericolo di un ulteriore rigetto della richiesta di concessione) lo aveva indotto a ritirare la denuncia;
atteggiamento conciliativo, questo, che era poi sfociato nella delibera n. 89 del 26-10-1991, la quale, restituendo all'area l'originaria destinazione urbanistica, spianava la via per il rilascio della concessione.
I giudici rilevavano ancora che, verosimilmente, dopo la restituzione dell'esposto, nessuna copia era stata conservata agli atti del Comune e che la copia, poi prodotta dal Sindaco, era stata ottenuta dal De SA che ne possedeva l'originale. Sussisteva, inoltre, l'ipotesi di cui all'art. 361 c.p. essendo dovere istituzionale del Sindaco quello di trasmettere la denuncia, che segnalava illeciti urbanistici, all'Autorità giudiziaria o all'ufficio comunale competente ad effettuare i prescritti accertamenti, il quale, a sua volta, aveva obbligo di fare rapporto all'A.G. Restava integrato, integrato, infine, il delitto di cui all'art. 323 c.p. avendo il Sindaco fatto uso strumentale dei poteri attribuitigli, restituendo la denuncia, omettendo i dovuti accertamenti sulla stessa e facendo assumere una delibera favorevole al De SA al fine di tutelare interessi personali (il proprio e quello degli altri denunciati). Ricorre per cassazione lo IA denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce, con un primo motivo, che, nella specie, non può ritenersi integrata l'ipotesi di cui all'art. 490 c.p. in quanto l'esposto non era stato ne' distrutto ne' occultato, essendo sempre rimasto tra i documenti del Comune, dove, poi, era stato ritrovato. Aggiunge che, se l'atto aveva avuto "un corso rallentato", perdendosi, "per negligenza dei funzionari, nelle pastoie burocratiche", ciò non poteva esser addebitato al Sindaco.
Sostiene, con un secondo motivo, che nella nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen., ad opera della legge 16-7-1997 n. 234, il reato di abuso d'ufficio può configurarsi solo in presenza della violazione di una specifica norma di legge, mentre, dalla sentenza impugnata, non si evince "la menzione di una norma specifica alla quale collegare la condotta punibile".
Va anzitutto rilevato che le censure investono solo la condanna per i reati di falso per occultamento (capo A della rubrica) ed abuso di ufficio (capo B) mentre nessuna doglianza è stata sollevata in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di omessa denuncia di reato (capo C).
Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
I giudici di merito - dopo aver affermato che, verosimilmente, nessuna copia dell'esposto era stata conservata agli atti e che quella poi prodotta era stata ottenuta dal De SA - hanno tenuto a sottolineare che, ove anche questa fosse stata tenuta, secondo l'assunto dello IA, "nascosta fra i meandri dell'archivio, talché occorsero diversi giorni per poterla reperire", era evidente che, per tali "informali modalità di archiviazione", il documento era stato privato della sua funzione conoscitiva e ciò valeva, del pari, ad integrare il reato.
Essendo, questi, apprezzamenti cui il giudice del merito è pervenuto attraverso penetrante esame di tutti gli elementi probatori in atti, sorretti da adeguata motivazione, esente da vizi di logica o di diritto, gli stessi restano sottratti al sindacato di legittimità e non possono esser investiti dalla censura di difetto di motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente.
Coerentemente, quindi, è stata affermata la sussistenza del delitto di cui all'art. 490 c.p., posto che si realizza l'ipotesi dell'occultamento ogniqualvolta lo scritto sia stato celato, nascondendolo o, comunque, conservandolo in modo tale da renderlo, anche temporaneamente, irreperibile.
Quanto al secondo motivo di ricorso deve premettersi che la contestazione de delitto di abuso d'ufficio - elevata in base al testo, all'epoca vigente, dell'art. 13 della legge 26-4-1990 n. 86 - era così formulata: "del reato p. e p. dall'art. 323 co. 1^ c.p., perché, al fine di recare un vantaggio a LA OR, De FU LO, ad esso IA SQ, a De NT ME e a LA MI, abusando delle sue funzioni di Sindaco di Marzano Appio, restituiva la diffida a De SA NE, senza da corso ai controlli sugli illeciti edilizi denunciati a carico dei nominati". A seguito della nuova formulazione dell'art. 323 c.p., introdotta dalla legge 16-7-1997 n. 234, occorre, ora, verificare, in applicazione dei principi di cui all'art. 2 c.p., riguardanti la successione delle leggi penali nel tempo non solo quale disposizione risulti più favorevole, ma, soprattutto, se la condotta contestata all'imputato, sulla base della fattispecie legale previgente, sia tale da integrare reato anche in base al nuovo testo di legge. È compito, cioè, del giudice di legittimità accertare se gli elementi costitutivi del reato - secondo la nuova disposizione incriminatrice - risultino già contenuti e siano stati chiaramente indicati nell'imputazione contestata.
Ciò premesso va osservato che la nuova formulazione normativa si rileva più favorevole al reo sia sotto l'aspetto del più mite trattamento sanzionatorio, sia perché, soprattutto, riduce l'area dell'illecito penale.
L'abuso d'ufficio può infatti realizzarsi solo attraverso più circoscritti comportamenti (violazione di legge o di regolamento o mancata astensione in caso di interesse proprio o di un congiunto) ed è strutturato come "un reato di evento che si consuma solo con la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale dell'agente o di altri o di un danno ingiusto di altri" (Cass. Sez. VI 29-1-98; Sez. VI 23-2-98). Pertanto non è più penalmente rilevante l'abuso volto a procurare un particolare vantaggio non patrimoniale.
Nella specie l'imputazione - che fa puntuale riferimento all'art. 323 co. 1 c.p. ed indica (secondo detta, previgente, disposizione incriminatrice) il generico "fine di recare un vantaggio.." - chiaramente esclude la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale.
Difetta quindi un elemento costitutivo del reato. Limitatamente al delitto di abuso d'ufficio - così come contestato e ritenuto - la sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, non essendo più il fatto previsto come reato. L'aumento di pena per tal reato, già determinato, in sede di merito, in mesi uno di reclusione, deve, di conseguenza, essere eliminato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di abuso d'ufficio, così come contestato, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed elimina il relativo aumento di pena di un mese di reclusione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999