Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2907
CASS
Sentenza 22 dicembre 1998

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In tema di abuso di ufficio, la nuova normativa introdotta dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 prevede che il delitto(concepito come reato di evento che si consuma con la realizzazione di ingiusto vantaggio o danno patrimoniale) possa realizzarsi solo attraverso violazione di legge o di regolamento, ovvero per mancata astensione in caso di presenza di un interesse proprio o di un congiunto. Non è più pertanto penalmente sanzionato l'abuso che, in concreto, non si traduca in un vantaggio patrimoniale, ovvero in un ingiusto danno patrimoniale. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che il comportamento del sindaco, che avrebbe fatto uso strumentale dei suoi poteri, omettendo di trasmettere alla competente autorità una denunzia, restituendola al denunziante e, quindi, facendo assumere dalla giunta una delibera favorevole a quest'ultimo per tacitarlo, integri gli estremi del "nuovo" delitto di cui all'art. 323 cod. pen.).

In tema di soppressione ed occultamento di atti veri, si realizza l'ipotesi dell'occultamento, non solo quando lo scritto sia stato nascosto, ma anche ogniqualvolta esso sia stato custodito in modo tale da renderlo, anche temporaneamente, irreperibile. (Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto gli estremi della norma incriminatrice di cui all'art 490 cod. pen. nel comportamento del sindaco che aveva consentito che l'originale di un esposto, recante segnalazioni di presunti favoritismi in campo edilizio, fosse conservato, con modalità tali da non renderlo temporaneamente rintracciabile, all'occorrenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2907
    Data del deposito : 22 dicembre 1998

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