Articolo 2539 del Codice civile
Articolo 2659Articolo 2754
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
1 gennaio 2004
>
Versione
26 marzo 2015
Art. 2539.

(Rappresentanza nell'assemblea).

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla societa' per azioni ciascun socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. ((228))

Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

------------- AGGIORNAMENTO (228)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , come modificato dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 , ha disposto (con l'art. 150-bis, comma 2-bis) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 2539, primo comma, del codice civile , gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore a 20".
Entrata in vigore il 26 marzo 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente