Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/11/2024, n. 28876
CASS
Ordinanza 8 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 49 della l. n. 203 del 1982 - il quale, in caso di morte del proprietario di fondo rustico, prevede, in capo all'erede che esercita al momento dell'apertura della successione attività agricola sul fondo condotto e di proprietà del "de cuius", il diritto alla continuazione della coltivazione con un contratto di affitto con gli altri coeredi - non trova applicazione qualora l'erede prosegua l'attività agricola già esercitata dal "de cuius" abusivamente e senza alcun titolo, per essere stato il contratto di affitto stipulato con quest'ultimo dichiarato nullo per violazione degli artt. 4 e 8 della l. n. 379 del 1967.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 08/11/2024, n. 28876
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28876
    Data del deposito : 8 novembre 2024

    Testo completo