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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 88/2024 promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
PALERMO
Parte opponente
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. DOLCE DOMENICO ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via B. Gravina nr. 56 giusta procura in atti
Parte opposta
Conclusioni parte opponente: nel merito, in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di €
12.720,74 e rigettando, per il resto, l'avversa domanda monitoria, con condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite;
- in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto, contenendo l'eventuale statuizione di condanna dell'Assessorato nei limiti dell'effettivamente dovuto, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni parte opposta: Nel merito, rigettare le domande avversarie proposte nell'atto
pagina 1 di 3 introduttivo nei confronti dell'odierno comparente, poiché infondate in fatto e in diritto;
per l'effetto accertare e dichiarare che la è creditrice della somma CP_1
residua di cui al d.i. n. 4422/2023; 2. con vittorie di spese, competenze e onorari come per legge.
MOTIVI della DECISIONE
L'opposizione proposta dall' al Parte_2
decreto ingiuntivo nr. 4422/2023 del 23.11.2023 chiesto ed ottenuto da è Controparte_1
fondata.
Con l'azionato procedimento monitorio, ha chiesto il pagamento di € CP_1
17.203,82 quale importo non ancora versato rispetto al beneficio di € 29.924,56 concesso con D.D.G. 3212 del 31/12/2021 in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed all'art. 5 del D.Lgs n. 123/98 per la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali per l'anno 2021, assumendo, quanto all'importo di €
12.720,74, a suo tempo assoggettato a pignoramento presso terzi dall'
[...]
per debiti erariali non saldati, di avere aderito alla definizione Controparte_2
agevolata del debito ottenendo, quindi, in data 2 febbraio 2023, la liberatoria della somma suindicata;
con riferimento all'ulteriore importo di € 4134,84, che erroneamente l'Assessorato aveva ritenuto detto importo corrispondente ad IVA e quindi non liquidabile.
Orbene, l'importo di € 12.720,74 è stato correttamente liquidato dall'opponente dopo avere ottenuto, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione che aveva sottoposto la somma a pignoramento, il provvedimento formale di rinuncia al pignoramento intervenuto il
14.5.2024.
Quanto, poi, all'ulteriore somma richiesta, pari ad € 4134,84, deve ricordarsi che, secondo l'art. 9 dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed all'art. 5 del D.Lgs n. 123/98 per la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali per l'anno 2021, sono spese ammissibili “…Non costituiscono spese ammissibili ai fini del presente avviso: • l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata..”. E' poi pacifico che la pagina 2 di 3 società opposta recupera l'IVA (cfr. tra l'altro, l'attestazione a firma del legale rappresentante della società opposta, all. 2 produzione Assessorato), sicché l'IVA relativa alle fatture coperte dal contributo erogato non può effettivamente essere riconosciuta.
In ultima analisi, l'opposizione va accolta dichiarando parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento all'importo di € 12.720,74, e revocando il decreto opposto con riferimento all'ulteriore somma di € 4134,84.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere quanto all'importo di € 12.720,74 richiesto con il decreto ingiuntivo nr. 4422/2023 del 23.11.2023; dichiara non dovuto l'ulteriore importo di € 4134,84; revoca il decreto ingiuntivo nr. 4422/2023 del 23.11.2023; spese compensate.
Palermo, 9 gennaio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 88/2024 promossa da:
Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
PALERMO
Parte opponente
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. DOLCE DOMENICO ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via B. Gravina nr. 56 giusta procura in atti
Parte opposta
Conclusioni parte opponente: nel merito, in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando cessata la materia del contendere limitatamente alla somma di €
12.720,74 e rigettando, per il resto, l'avversa domanda monitoria, con condanna di controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite;
- in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto, contenendo l'eventuale statuizione di condanna dell'Assessorato nei limiti dell'effettivamente dovuto, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni parte opposta: Nel merito, rigettare le domande avversarie proposte nell'atto
pagina 1 di 3 introduttivo nei confronti dell'odierno comparente, poiché infondate in fatto e in diritto;
per l'effetto accertare e dichiarare che la è creditrice della somma CP_1
residua di cui al d.i. n. 4422/2023; 2. con vittorie di spese, competenze e onorari come per legge.
MOTIVI della DECISIONE
L'opposizione proposta dall' al Parte_2
decreto ingiuntivo nr. 4422/2023 del 23.11.2023 chiesto ed ottenuto da è Controparte_1
fondata.
Con l'azionato procedimento monitorio, ha chiesto il pagamento di € CP_1
17.203,82 quale importo non ancora versato rispetto al beneficio di € 29.924,56 concesso con D.D.G. 3212 del 31/12/2021 in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed all'art. 5 del D.Lgs n. 123/98 per la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali per l'anno 2021, assumendo, quanto all'importo di €
12.720,74, a suo tempo assoggettato a pignoramento presso terzi dall'
[...]
per debiti erariali non saldati, di avere aderito alla definizione Controparte_2
agevolata del debito ottenendo, quindi, in data 2 febbraio 2023, la liberatoria della somma suindicata;
con riferimento all'ulteriore importo di € 4134,84, che erroneamente l'Assessorato aveva ritenuto detto importo corrispondente ad IVA e quindi non liquidabile.
Orbene, l'importo di € 12.720,74 è stato correttamente liquidato dall'opponente dopo avere ottenuto, dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione che aveva sottoposto la somma a pignoramento, il provvedimento formale di rinuncia al pignoramento intervenuto il
14.5.2024.
Quanto, poi, all'ulteriore somma richiesta, pari ad € 4134,84, deve ricordarsi che, secondo l'art. 9 dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed all'art. 5 del D.Lgs n. 123/98 per la realizzazione di iniziative promozionali a sostegno dei sistemi produttivi regionali per l'anno 2021, sono spese ammissibili “…Non costituiscono spese ammissibili ai fini del presente avviso: • l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata..”. E' poi pacifico che la pagina 2 di 3 società opposta recupera l'IVA (cfr. tra l'altro, l'attestazione a firma del legale rappresentante della società opposta, all. 2 produzione Assessorato), sicché l'IVA relativa alle fatture coperte dal contributo erogato non può effettivamente essere riconosciuta.
In ultima analisi, l'opposizione va accolta dichiarando parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento all'importo di € 12.720,74, e revocando il decreto opposto con riferimento all'ulteriore somma di € 4134,84.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara parzialmente cessata la materia del contendere quanto all'importo di € 12.720,74 richiesto con il decreto ingiuntivo nr. 4422/2023 del 23.11.2023; dichiara non dovuto l'ulteriore importo di € 4134,84; revoca il decreto ingiuntivo nr. 4422/2023 del 23.11.2023; spese compensate.
Palermo, 9 gennaio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3