Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 357 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promossa congiuntamente
DA
, nato a Caltanissetta (CL), in [...] Parte_1
12.1.1972, (c.f. ), elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Caltanissetta, Via Malta n. 115, presso lo studio dell'Avv. Mariangela Roberta
Randazzo (pec: , che lo Email_1
rappresenta e difende giusta delega in atti, e , nata a Parte_2
OS (Polonia), in data 14.1.1981, (c.f. ), CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via F. Paladini n. 208/H, presso lo studio dell'Avv. Francesca Cocca (pec:
, che la rappresenta e difende giusta Email_2
procura in atti;
E CON L'INTERVENTO
– interveniente necessario –
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 7.5.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. non si è opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20.2.2025, e Parte_1
premesso di avere instaurato una relazione sentimentale Parte_2
dalla quale erano nati i figli minori il 6.11.2010 e il 13.1.2013, Per_1 Per_2
regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori, hanno dedotto che era titolare di partita iva e amministratore unico della Parte_1
Società Ecostruzioni Mira SRLS per la quale non percepiva redditi personali, non possedeva beni immobili e mobili registrati, mentre Parte_2
era disoccupata e non percepiva alcun sussidio statale.
Hanno concluso pertanto chiedendo di omologare prendere atto degli accordi intervenuti tra gli stessi alle condizioni riportate in ricorso.
Con decreto del 2.3.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte per il giorno 7.5.2025, con cui le parti hanno insistito nel ricorso congiunto confermando le condizioni formulate nel predetto accordo.
Ebbene, tenuto conto che le condizioni contenute nel ricorso risultano conformi all'interesse dei figli minori della coppia, gli accordi intervenuti tra le
- 2 - parti possono essere omologati. Occorre tuttavia precisare che la collocazione esclusiva dei minori presso il domicilio materno va intesta come prevalente avendo le parti comunque previsto che il padre tenga con sé i figli.
Nessuna disposizione deve essere adottata in relazione alle spese di lite, stante la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 357/2025 R.G.V.G.: omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso depositato il
20.2.2025; nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Caltanissetta in data 19.5.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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