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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/03/2024, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 878/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 878/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. BONO GIOVANNA Parte_1 C.F._1
procura in atti;
opponente contro
( rappresentato e difeso dall'avv. QUINTO CP_1 C.F._2
FRANCESCO giusta procura in atti;
opposto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale spiegando di essere stato debitore esecutato nella procedura Parte_1 esecutiva immobiliare n. 109/2014 all'esito della quale risultava aggiudicataria CP_1
dell'immobile pignorato - di proprietà dell'odierno ricorrente (e della di lui ex moglie) - al prezzo di
120.000,00 euro. Spiegava, infatti, che il prezzo base d'asta era stato determinato dal CTU decurtando del 53% il valore dell'immobile - individuato in complessivi euro 421.000,00 – decurtazione giustificata dalla presenza di una serie di vizi rinvenuti nell'immobile il cui costo di ripristino avrebbe dovuto essere posto a carico dell'aggiudicatario. Tuttavia, a seguito dell'aggiudicazione, la non CP_1
provvedeva, nei termini di legge, a sanare i vizi e/o a procedere ai ripristini del caso, con la conseguenza che la stessa, in base alla ricostruzione del , si era indebitamente arricchita di un Parte_1
importo pari alla somma decurtata (euro 421.000,00 – 53%, ossia euro 223.130,00) dal CTU nella valutazione dell'immobile, in danno dello stesso debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare. Lamentava, inoltre, il mancato versamento del prezzo dell'aggiudicazione.
pagina 1 di 4 Pertanto, ritenendo la sussistenza di tutti i presupposti di legge di cui all'art. 2041 c.c. chiedeva al
Tribunale di “riconoscere l'inadempimento della convenuta delle prescrizioni;
riconoscere
l'arricchimento senza giusta causa e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di € 223.000,00 – o la diversa maggiore o minore risultante in corso di causa- quale valore dell'abbattimento operato in perizia per le difformità edilizie riscontrate e non sanate- in favore di
[...]
oltre interessi e rivalutazione dai sinistri al saldo effettivo. Condannare la convenuta al Parte_1
risarcimento dei danni patiti dal sig per la perdita della casa e le spese successive che ha Parte_1
dovuto affrontare. Condannare alle spese ed onorari di causa. Si CTU per la verifica dello stato dei luoghi. Si chiede che il bene venga confiscato all'inadempiente e assegnato al precedente proprietario che in assenza dell'interessamento truffaldino della se lo sarebbe visto assegnare dal GE senza CP_1
doversi sobbarcare a trasloco ed altri inconvenienti dannosi”.
Si costituiva in giudizio affermando l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, della CP_1
richiesta di controparte. Eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in quanto lo stesso – che era stato proprietario della quota del 50% del bene pignorato fino al 25/05/2015 - aveva ceduto la propria quota alla ex moglie e comproprietaria con la conseguenza Parte_2
che la era risultata aggiudicataria quando il non aveva più alcun diritto su quel bene. CP_1 Parte_1
Eccepiva, poi, l'assenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2041 c.c. necessari per agire con l'azione di indebito arricchimento e concludeva chiedendo “in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 163 n. 7 c.p.c. e/o per inammissibilità/improcedibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; sempre in via preliminare, rilevare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, processuale e sostanziale, in capo al ricorrente (non essendo lo stesso titolare di alcun diritto, avendo ceduto la sua quota di comproprietà alla ex moglie in ottemperanza alle condizioni contenute nel provvedimento di omologazione della separazione); in ogni caso, per l'effetto, respingere il ricorso in ogni sua parte;
accertare, confermare e dichiarare, in ogni caso, che la resistente ha acquistato legittimamente il bene non conseguendo alcun CP_1
indebito arricchimento (come risultante anche dall'ordinanza resa il 22/11/2018 dal Tribunale di
Ascoli Piceno in composizione Collegiale); e, per l'effetto, respingere il ricorso;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese e competenze del procedimento ex DM 55/14; nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per il comportamento processuale tenuto dal ricorrente”.
Sanata la violazione dell'art. 163 c. VII c.p.c. il procedimento, di natura prettamente documentale, era trattenuto in decisione.
La domanda, del tutto destituita di fondamento, andrà rigettata nel merito.
pagina 2 di 4 Come noto, l'art. 2041 c.c. prescrive che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Il fatto generatore dell'arricchimento dell'aggiudicataria dell'immobile e del correlativo depauperamento del patrimonio del , debitore esecutato, è individuato da quest'ultimo nel Parte_1 fatto che “la beneficiava degli sconti per le spese necessarie alla sanatoria dell'immobile (in CP_1 danno al )” avendo quest'ultima acquistato l'immobile ad un prezzo decurtato per via degli Parte_1
abusi e dei vizi presenti sullo stesso mentre il vedeva sottrarre l'importo del 53%, pari alla Parte_1 decurtazione di cui beneficiava la “dal valore dell'immobile e dunque dalla base d'asta” e, ciò CP_1 nonostante, la “non ottemperava alle prescrizioni risparmiando ulteriormente ed arricchendosi CP_1
ingiustificatamente alle spalle del debitore che perdeva la propria casa e rimaneva ugualmente in debito con la Banca creditore procedente” (così si legge nell'atto introduttivo).
Innanzitutto, la decurtazione del prezzo a base d'asta non può essere considerata un “beneficio”, né uno sconto per la che, evidentemente, acquistava un bene che, come attestato dal CTU nel corso CP_1
della procedura esecutiva, al momento della vendita aveva proprio quel valore di mercato, in considerazione degli abusi edilizi e delle irregolarità nello stesso presenti.
Un bene, insomma, che fuori dalla vendita eseguita all'esito di una procedura esecutiva, risultava incommerciabile.
Non si vede, sotto questo primo profilo, dunque, quale arricchimento abbia avuto la CP_1
Non si vede altresì come il dedotto omesso rispetto delle prescrizioni di cui al decreto di trasferimento abbia impoverito il che, indipendentemente dal comportamento successivo Parte_1 dell'aggiudicataria, aveva già subito l'esecuzione sul proprio immobile che era stimato dal CTU nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e dunque era aggiudicato al valore di mercato dello stesso.
Alcuna correlazione, infine, può intravedersi tra il comportamento della successivo CP_1 all'aggiudicazione e l'esecuzione comunque subita dal . Parte_1
Infine, per le medesime ragioni, alcun rilievo potrebbe assumere, ai fini della richiesta del il Parte_1 dedotto (ma in alcun modo dimostrato) mancato versamento integrale del prezzo dell'aggiudicazione.
Palesandosi, dunque, le precedenti considerazioni del tutto assorbenti di ogni ulteriore profilo la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte CP_1
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 878 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- condanna a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1
nella somma complessiva di € 8.433,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 26 marzo 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 878/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. BONO GIOVANNA Parte_1 C.F._1
procura in atti;
opponente contro
( rappresentato e difeso dall'avv. QUINTO CP_1 C.F._2
FRANCESCO giusta procura in atti;
opposto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale spiegando di essere stato debitore esecutato nella procedura Parte_1 esecutiva immobiliare n. 109/2014 all'esito della quale risultava aggiudicataria CP_1
dell'immobile pignorato - di proprietà dell'odierno ricorrente (e della di lui ex moglie) - al prezzo di
120.000,00 euro. Spiegava, infatti, che il prezzo base d'asta era stato determinato dal CTU decurtando del 53% il valore dell'immobile - individuato in complessivi euro 421.000,00 – decurtazione giustificata dalla presenza di una serie di vizi rinvenuti nell'immobile il cui costo di ripristino avrebbe dovuto essere posto a carico dell'aggiudicatario. Tuttavia, a seguito dell'aggiudicazione, la non CP_1
provvedeva, nei termini di legge, a sanare i vizi e/o a procedere ai ripristini del caso, con la conseguenza che la stessa, in base alla ricostruzione del , si era indebitamente arricchita di un Parte_1
importo pari alla somma decurtata (euro 421.000,00 – 53%, ossia euro 223.130,00) dal CTU nella valutazione dell'immobile, in danno dello stesso debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare. Lamentava, inoltre, il mancato versamento del prezzo dell'aggiudicazione.
pagina 1 di 4 Pertanto, ritenendo la sussistenza di tutti i presupposti di legge di cui all'art. 2041 c.c. chiedeva al
Tribunale di “riconoscere l'inadempimento della convenuta delle prescrizioni;
riconoscere
l'arricchimento senza giusta causa e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di € 223.000,00 – o la diversa maggiore o minore risultante in corso di causa- quale valore dell'abbattimento operato in perizia per le difformità edilizie riscontrate e non sanate- in favore di
[...]
oltre interessi e rivalutazione dai sinistri al saldo effettivo. Condannare la convenuta al Parte_1
risarcimento dei danni patiti dal sig per la perdita della casa e le spese successive che ha Parte_1
dovuto affrontare. Condannare alle spese ed onorari di causa. Si CTU per la verifica dello stato dei luoghi. Si chiede che il bene venga confiscato all'inadempiente e assegnato al precedente proprietario che in assenza dell'interessamento truffaldino della se lo sarebbe visto assegnare dal GE senza CP_1
doversi sobbarcare a trasloco ed altri inconvenienti dannosi”.
Si costituiva in giudizio affermando l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, della CP_1
richiesta di controparte. Eccepiva, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente in quanto lo stesso – che era stato proprietario della quota del 50% del bene pignorato fino al 25/05/2015 - aveva ceduto la propria quota alla ex moglie e comproprietaria con la conseguenza Parte_2
che la era risultata aggiudicataria quando il non aveva più alcun diritto su quel bene. CP_1 Parte_1
Eccepiva, poi, l'assenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2041 c.c. necessari per agire con l'azione di indebito arricchimento e concludeva chiedendo “in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per violazione dell'art. 163 n. 7 c.p.c. e/o per inammissibilità/improcedibilità della domanda ex art. 2041 c.c.; sempre in via preliminare, rilevare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, processuale e sostanziale, in capo al ricorrente (non essendo lo stesso titolare di alcun diritto, avendo ceduto la sua quota di comproprietà alla ex moglie in ottemperanza alle condizioni contenute nel provvedimento di omologazione della separazione); in ogni caso, per l'effetto, respingere il ricorso in ogni sua parte;
accertare, confermare e dichiarare, in ogni caso, che la resistente ha acquistato legittimamente il bene non conseguendo alcun CP_1
indebito arricchimento (come risultante anche dall'ordinanza resa il 22/11/2018 dal Tribunale di
Ascoli Piceno in composizione Collegiale); e, per l'effetto, respingere il ricorso;
in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese e competenze del procedimento ex DM 55/14; nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per il comportamento processuale tenuto dal ricorrente”.
Sanata la violazione dell'art. 163 c. VII c.p.c. il procedimento, di natura prettamente documentale, era trattenuto in decisione.
La domanda, del tutto destituita di fondamento, andrà rigettata nel merito.
pagina 2 di 4 Come noto, l'art. 2041 c.c. prescrive che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Il fatto generatore dell'arricchimento dell'aggiudicataria dell'immobile e del correlativo depauperamento del patrimonio del , debitore esecutato, è individuato da quest'ultimo nel Parte_1 fatto che “la beneficiava degli sconti per le spese necessarie alla sanatoria dell'immobile (in CP_1 danno al )” avendo quest'ultima acquistato l'immobile ad un prezzo decurtato per via degli Parte_1
abusi e dei vizi presenti sullo stesso mentre il vedeva sottrarre l'importo del 53%, pari alla Parte_1 decurtazione di cui beneficiava la “dal valore dell'immobile e dunque dalla base d'asta” e, ciò CP_1 nonostante, la “non ottemperava alle prescrizioni risparmiando ulteriormente ed arricchendosi CP_1
ingiustificatamente alle spalle del debitore che perdeva la propria casa e rimaneva ugualmente in debito con la Banca creditore procedente” (così si legge nell'atto introduttivo).
Innanzitutto, la decurtazione del prezzo a base d'asta non può essere considerata un “beneficio”, né uno sconto per la che, evidentemente, acquistava un bene che, come attestato dal CTU nel corso CP_1
della procedura esecutiva, al momento della vendita aveva proprio quel valore di mercato, in considerazione degli abusi edilizi e delle irregolarità nello stesso presenti.
Un bene, insomma, che fuori dalla vendita eseguita all'esito di una procedura esecutiva, risultava incommerciabile.
Non si vede, sotto questo primo profilo, dunque, quale arricchimento abbia avuto la CP_1
Non si vede altresì come il dedotto omesso rispetto delle prescrizioni di cui al decreto di trasferimento abbia impoverito il che, indipendentemente dal comportamento successivo Parte_1 dell'aggiudicataria, aveva già subito l'esecuzione sul proprio immobile che era stimato dal CTU nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e dunque era aggiudicato al valore di mercato dello stesso.
Alcuna correlazione, infine, può intravedersi tra il comportamento della successivo CP_1 all'aggiudicazione e l'esecuzione comunque subita dal . Parte_1
Infine, per le medesime ragioni, alcun rilievo potrebbe assumere, ai fini della richiesta del il Parte_1 dedotto (ma in alcun modo dimostrato) mancato versamento integrale del prezzo dell'aggiudicazione.
Palesandosi, dunque, le precedenti considerazioni del tutto assorbenti di ogni ulteriore profilo la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte CP_1
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 878 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- condanna a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_1
nella somma complessiva di € 8.433,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 26 marzo 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 4 di 4