Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 febbraio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 settembre 2025 |
Commentari • 73
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso depositato il 12 giugno 2020 e iscritto al n. 52 del registro ricorsi per l'anno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1 c), lettere a), b), c) e d) (recte: art. 9, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui inserisce il comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), all'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in …
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Giurisprudenza • 327
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2023, n. 12570Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 18257-2017 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 12570 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 10/05/2023 2 di 46 ENEL PRODUZIONE S.P.A., E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di NE s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che le rappresenta e difende; - ricorrente e ricorrente successivo - contro COMUNE DI ALFEDENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio …Leggi di più...
- assoggettabilità ad espropriazione per pubblica utilità·
- conseguenze·
- condizioni·
- previa formale sdemanializzazione·
- irrilevanza·
- bene gravato da uso civico di dominio della collettività·
- necessità·
- dichiarazione di pubblica utilità o provvedimento di espropriazione·
- usi civici
Versioni del testo
- Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))
- Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131))
- Articolo 3Art. 3. Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali). 1. Al fine di valorizzare le potenzialita' dei beni agro-silvo- pastorali in proprieta' collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denomi- nate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all' articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104 , e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397 , sulla base dei seguenti principi:
a) alle organizzazioni predette e' conferita la personalita' giuridica di diritto privato, secondo modalita' stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;
b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:
1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attivita' diverse da quelle agro-silvo- pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;
3) forme specifiche di pubblicita' dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonche' degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;
4) le modalita' e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunita' montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprieta' collettiva in caso di inerzia o impossibilita' di funzionamento delle organizzazione stesse, nonche' garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 2017, N. 168)) .