Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00320/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- datato 28 aprile 2022, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente, notificato in data 4 maggio 2022;
- della scheda valutativa -OMISSIS- relativa al periodo 6 luglio 2020 - 23 maggio 2021 redatta in data 5 agosto 2021 per "variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore (trasferimento del giudicando)”, conclusasi con la qualifica di "inferiore alla media" e sottoscritta per presa visione dal ricorrente in data 29 novembre 2021 con annessi elementi di informazione -OMISSIS-/A in data 28 maggio 2021;
- di qualunque atto ad esso connesso e conseguente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è impugnata la scheda valutativa n. -OMISSIS- - il cui contenuto è stato confermato dalla decisione del ricorso gerarchico parimenti censurato - con cui il ricorrente è stato giudicato “inferiore alla media”.
Secondo parte ricorrente, che dopo la proposizione del ricorso e la costituzione dell’Amministrazione non ha dispiegato alcuna ulteriore difesa, il giudizio espresso sarebbe affetto da una pluralità di vizi di legittimità che si andranno singolarmente ad analizzare.
Preliminarmente, però, deve essere rigettata l’istanza di riunione con il ricorso sub R.G. 577/2021, dal momento che pur sussistendo la connessione soggettiva (ovvero la coincidenza delle parti), non può ravvisarsi quella oggettiva, dal momento che non si tratta di atti strettamente in rapporto di presupposizione, dal momento che il comportamento che ha indotto l’amministrazione al trasferimento dell’odierno ricorrente per incompatibilità ambientale (impugnato con il ricorso sub R.G. 577/2021) e all’irrogazione della sanzione disciplinare (parimenti avversata) rappresenta solo uno degli indicatori del giudizio finale.
Passando, quindi, all’esame delle censure dedotte, infondata risulta essere la prima, volta a contestare la violazione del combinato disposto degli artt. 689 e 690 del codice dell’ordinamento militare che, secondo parte ricorrente, avrebbe imposto l’astensione del superiore che ha redatto la scheda valutativa in questione.
La tesi non merita positivo apprezzamento. L’art. 689, infatti, stabilisce che “ I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. 2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico. ”. Il successivo art. 690 individua i casi in cui i superiori non possono compilare o revisionare i documenti caratteristici.
Il caso di specie non può, però, essere ricondotto ad alcuno di essi.
È pur vero che, come chiarito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5262/2022, “le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l'attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo; invero, l'obbligo di astensione rinviene la sua ragione giustificativa nel pieno rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione e che non tollera alcun tipo di compressione.”.
Cionondimeno deve escludersi che il fatto che il compilatore fosse anche il superiore gerarchico che ha segnalato la notizia del reato ravvisato nella condotta contestata al ricorrente e ne ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale integri una fattispecie che imponga l’astensione dal giudizio.
Non ogni situazione di conflittualità è, infatti, idonea a generare l’obbligo di astensione, potendo questo configurarsi solo in presenza di fatti oggettivamente gravi, i quali debordino dalla normale e fisiologica divergenza di opinioni e di metodi in ordine alla conduzione degli uffici ed alla gestione delle attività amministrative (cfr. in tal senso, da ultimo, TAR Lazio, sentenza n. 15764/2024).
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a dedurre che la conflittualità deriverebbe dal fatto che il compilatore, oltre ad aver denunciato il sottoposto per il presunto reato di cui all’art. 615 ter c.p. (rispetto a cui è stata poi disposta l’archiviazione), ha avviato, in relazione allo stesso comportamento che ha generato la notizia di reato, un procedimento disciplinare e ha ravvisato la incompatibilità ambientale del medesimo.
In ordine a quest’ultima vicenda, appare necessario precisare che il trasferimento per incompatibilità ambientale è stato ritenuto legittimo con sentenza di questo Tribunale n. 310/2025. Peraltro, esso rappresenta un istituto che non ha natura sanzionatoria, ma risponde a un’esigenza di piena tutela dell’interesse pubblico all’efficiente funzionamento dell’Amministrazione: si tratta di una tipica scelta organizzativa demandata al superiore gerarchico che non presuppone, di per sé, alcun pregiudizio che possa turbare la serenità della valutazione del sottoposto.
Quanto alla sanzione disciplinare del rimprovero, è pur vero che essa è stata annullata con sentenza di questo Tribunale n. 312/2025, ma ciò in ragione esclusivamente della violazione del congruo termine per procedere all’esercizio dell’azione disciplinare e, comunque, ciò che risulta essere determinante, ai fini della definizione della controversia in esame, è che tutti tali atti, così come la comunicazione della notizia di reato operata dal superiore e a cui è fatto riferimento nel ricorso, attengono a fatti che non originano da rapporti privati tra le parti, ma attengono a vicende di servizio e sono frutto della ordinaria attività demandata al superiore gerarchico, tenuto alla comunicazione della notizia di reato, al correlato avvio del procedimento disciplinare e alla valutazione delle esigenze di servizio che possono imporre il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale.
Tutto ciò non può che portare ad escludere che sia configurabile, nella fattispecie, un’ipotesi di “inimicizia grave”, in quanto, come ricorda la recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 319/2024, essa deve “trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati”.
Nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato che la comunicazione di reato, l’esercizio del potere disciplinare e il trasferimento per incompatibilità siano stati originati da un grave pregiudizio del superiore gerarchico nei suoi confronti. Al contrario l’affermazione pare smentita, nel caso di specie, dalla circostanza per cui il giudizio espresso dal compilatore risulta essere perfettamente coerente con quello del revisore.
Né tantomeno può ravvisarsi la sussistenza di un conflitto di interessi, esclusa proprio dal già ricordato inquadramento degli atti asseritamente ritenuti sintomatici della non serenità di giudizio tra quelli riconducibili all’ordinario esercizio dei tipici obblighi d’ufficio.
Precisato, dunque, che nella fattispecie non sussisteva un obbligo tassativo di astensione, non sussistendo alcuna delle ipotesi tipizzate dalla legge, deve escludersi la configurabilità, in concreto, di un obbligo di astensione facoltativa del compilatore, non essendo stato dimostrato il ricorrere di circostanze idonee a escludere la presunta serenità di giudizio dello stesso.
Pertanto, considerato che, come uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza, nell'ambito delle Forze Armate i giudizi recati dalle schede valutative dei militari sono soggetti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo soltanto entro i limiti della manifesta abnormità, palese arbitrarietà e illogicità ovvero del macroscopico travisamento dei presupposti di fatto (cfr. tra le tante, TAR Sicilia, sentenza n. 2835/2023), nel caso di specie il Collegio non ravvisa il loro superamento, considerato anche che non è stata affatto dimostrata la dedotta disarmonia nei giudizi espressi.
Giudizi inferiori alla media che hanno riguardato, come evidenziato nel rigetto del ricorso gerarchico, “caratteristiche fondamentali quali l’esemplarità, la lealtà, la gestione del personale, la capacità di lavorare in gruppo, le capacità razionali, l’affidabilità, la decisionalità, il senso della disciplina e soprattutto il rendimento” e il ricorso non è riuscito a dimostrare la loro illogicità e irragionevolezza. Ne consegue che, anche per tale aspetto, esso deve essere rigettato, evidenziando la totale irrilevanza dei precedenti giudizi positivi, in quanto, come da tempo chiarito dall’uniforme giurisprudenza in relazione alla c.d. “documentazione caratteristica” (ovvero il documento amministrativo che giudica la performance e le attitudini), la valutazione dei militari è eseguita periodicamente e si riferisce esclusivamente al periodo di tempo considerato, dovendosi considerare la totale autonomia di ogni giudizio rispetto a quello espresso per i periodi precedenti, senza che possa configurarsi alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della superiore qualifica conseguita (tra le tante cfr. TAR Campania, sentenza n. 6982/2022).
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio non possono che seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.