Articolo 39 della Legge 27 novembre 1960, n. 1397
Articolo 38Articolo 40
Versione
1 dicembre 1960
Art. 39.
Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente e' versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attivita' commerciali in rate semestrali posticipate sulla base delle risultanze di cui all'articolo 36 ed e' ripartito, a cura della Federazione stessa, tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assistibili.
Per il finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue e' effettuata una trattenuta sul contribuito dello Stato proposta dal Consiglio centrale ed approvata, anno per anno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1960