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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3698/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3698/2021 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 28.2.2025,
promossa da
codice fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 9.3.1962, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Luigi Tripepi;
attore
contro
codice fiscale in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, Ing. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_2
Morabito; codice fiscale in persona Controparte_3 P.IVA_2 del suo institore, , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Carbone;
Controparte_4
convenuti
nonché contro
pagina 1 di 6 (già Controparte_5
codice fiscale , con sede legale a Controparte_5 P.IVA_3
Roma, via Attilia 1392 Riggeri 106;
convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come verbali di udienza e atti di causa.
Oggetto: risarcimento danni
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti di e Controparte_1 [...]
il sig. , conveniva in giudizio le società Controparte_3 Parte_1
e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5 per chiedere al Tribunale adito di: “Accertare e dichiarare la
[...] responsabilità di […] […] e CP_1 CP_6 [...]
[…], in solido tra loro, per i fatti di cui è causa. Per Controparte_5
l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento per tutti i danni causati
(materiali, d'immagine, morali, sostanziali)”.
Si costituivano in giudizio e con Controparte_3 Controparte_1
comparse depositate, rispettivamente, in data 29.3.2022 e 12.4.2022.
La prima società costituita eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ex art. 2947 c.c.; nel merito, contestava la domanda di parte attrice sia in ordine all'an che al quantum debeatur poichè generica e indeterminata.
Dal canto suo, eccepiva: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
Controparte_1
2) l'inammissibilità/improcedibilità della domanda di risarcimento danni perché parte del bene era stato oggetto di procedimento espropriativo;
3) la prescrizione del credito ex art.
pagina 2 di 6 2947 c.c.
Con ordinanza del 27.9.2023, il Giudice Istruttore onerava parte attrice di documentare la notifica dell'atto di citazione nei confronti della società
[...]
Controparte_5
Il provvedimento rimaneva privo di seguito e, con ordinanza del 28.2.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione applicabile al presente procedimento.
2. Sulla domanda di risarcimento proposta nei confronti della società
[...]
Controparte_5
Non vi è prova del perfezionamento del rapporto processuale che l'attore dichiara di voler instaurare nei confronti della Controparte_5 nonostante l'esplicita richiesta contenuta nell'ordinanza del 27.9.2023.
In mancanza di prova circa l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio mediante regolare notificazione dell'atto introduttivo, la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della società non Controparte_5
può che dichiararsi improcedibile.
3. Sulla domanda di risarcimento proposta nei confronti delle società
[...]
e Controparte_3 Controparte_1
Trova applicazione nella presente decisione, nell'esame della domanda di risarcimento proposta nei confronti delle società e Controparte_3
il criterio o principio processuale della ragione più liquida, desumibile Controparte_1
dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su
quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
pagina 3 di 6 dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (da Cass. sent. n.
11458/2018; in tema anche Cass. sent. n. 9936/2014 e Cass. sent. n. 12002/2014).
Ad una finalità di economia processuale risponde anche il criterio della maggiore preclusività (o maggiore dirimenza) della questione e, cioè, tra più ragioni di rigetto, il giudice deve optare per quella che assicura un risultato più stabile.
Ebbene, nel caso di specie, tali principi trovano applicazione, in quanto, anche prescindendo dall'esame dell'eccezione preliminare di merito di prescrizione, l'azione proposta risulta, comunque, immeritevole di accoglimento stante la mancata dimostrazione degli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità.
Com'è noto, grava su colui che invoca il diritto al risarcimento del danno patito,
l'onere di provare che il fatto verificatosi sia ascrivile ad una condotta illecita della parte chiamata in giudizio (responsabilità aquiliana) o all'inadempimento di clausole contrattuali (responsabilità contrattuale).
Nel caso di specie, a sostegno della domanda, l'attore si è limitato ad esporre di essere proprietario dell'immobile sito in Bocale (RC), in via SS 106 IV traversa, identificato al
NCEU di Reggio Calabria – Sezione Pellaro al foglio di mappa 31 partita 41420 part. 5) sub. 4, 5, 7, 8, e 9 e part. 1) sub. 2, 3, 4, 9 e 10, che, a seguito dei lavori di raddoppio della linea Reggio Calabria – Melito di Porto Salvo, ha registrato danni strutturali al pavimento del cortile e alle pareti, richiamando la prodotta consulenza di parte. In essa è contenuta una superficiale descrizione dello stato di fatto dell'immobile, con esposizione dei danni riportati dalle pareti dell'edificio e dalla pavimentazione, oltre che degli interventi di riparazione. Difetta un'accurata analisi delle condizioni preesistenti dell'immobile e del nesso di causalità tra i lavori appaltati e i danni descritti.
Ad ogni buon conto, com'è noto, “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova
nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la
valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito
che,peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass.,
pagina 4 di 6 Sez. 1, Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025).
A seguito, inoltre, delle difese svolte dalle società costituite, parte attrice non ha neppure chiarito (non avvalendosi, invero, neppure della facoltà di depositare una memoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma, n. 1) per quali ragioni la responsabilità di eventuali danni subiti dall'immobile di sua proprietà sarebbe ascrivibile alla società committente e/o alla società direttrice dei lavori atteso che nelle Condizioni Generali di
Contratto, prodotte dalle società costituitesi in giudizio, è prevista la responsabilità dell'appaltatore per i danni che potessero derivare a terzi nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto (art. 29).
Alle più che scarne allegazioni attrici ed all'assenza di sufficienti elementi indiziari non può supplire la consulenza tecnica d'ufficio che “non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che
il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora
la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (così Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
La domanda attrice è, quindi, priva di fondamento.
4. Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a favore delle parti convenute costituite, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile (complessità bassa della controversia), delle semplici questioni trattate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa pagina 5 di 6 come in epigrafe promossa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_5
2) rigetta la domanda proposta nei confronti di e Controparte_3
Controparte_1
3) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali, in favore di CP_1
e che liquida, per ciascuna parte, in € 3.000,00,
[...] Controparte_3
oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 10 giugno 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 3698/2021 R.G., introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 28.2.2025,
promossa da
codice fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 9.3.1962, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Luigi Tripepi;
attore
contro
codice fiscale in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, Ing. rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_2
Morabito; codice fiscale in persona Controparte_3 P.IVA_2 del suo institore, , rappresentata e difesa dall'avv. Paola Carbone;
Controparte_4
convenuti
nonché contro
pagina 1 di 6 (già Controparte_5
codice fiscale , con sede legale a Controparte_5 P.IVA_3
Roma, via Attilia 1392 Riggeri 106;
convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come verbali di udienza e atti di causa.
Oggetto: risarcimento danni
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI GIURIDICHE DELLA
DECISIONE
1. Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione, ritualmente notificato nei confronti di e Controparte_1 [...]
il sig. , conveniva in giudizio le società Controparte_3 Parte_1
e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5 per chiedere al Tribunale adito di: “Accertare e dichiarare la
[...] responsabilità di […] […] e CP_1 CP_6 [...]
[…], in solido tra loro, per i fatti di cui è causa. Per Controparte_5
l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento per tutti i danni causati
(materiali, d'immagine, morali, sostanziali)”.
Si costituivano in giudizio e con Controparte_3 Controparte_1
comparse depositate, rispettivamente, in data 29.3.2022 e 12.4.2022.
La prima società costituita eccepiva, preliminarmente, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ex art. 2947 c.c.; nel merito, contestava la domanda di parte attrice sia in ordine all'an che al quantum debeatur poichè generica e indeterminata.
Dal canto suo, eccepiva: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
Controparte_1
2) l'inammissibilità/improcedibilità della domanda di risarcimento danni perché parte del bene era stato oggetto di procedimento espropriativo;
3) la prescrizione del credito ex art.
pagina 2 di 6 2947 c.c.
Con ordinanza del 27.9.2023, il Giudice Istruttore onerava parte attrice di documentare la notifica dell'atto di citazione nei confronti della società
[...]
Controparte_5
Il provvedimento rimaneva privo di seguito e, con ordinanza del 28.2.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione applicabile al presente procedimento.
2. Sulla domanda di risarcimento proposta nei confronti della società
[...]
Controparte_5
Non vi è prova del perfezionamento del rapporto processuale che l'attore dichiara di voler instaurare nei confronti della Controparte_5 nonostante l'esplicita richiesta contenuta nell'ordinanza del 27.9.2023.
In mancanza di prova circa l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio mediante regolare notificazione dell'atto introduttivo, la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della società non Controparte_5
può che dichiararsi improcedibile.
3. Sulla domanda di risarcimento proposta nei confronti delle società
[...]
e Controparte_3 Controparte_1
Trova applicazione nella presente decisione, nell'esame della domanda di risarcimento proposta nei confronti delle società e Controparte_3
il criterio o principio processuale della ragione più liquida, desumibile Controparte_1
dagli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della
questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di
economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su
quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello
pagina 3 di 6 dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (da Cass. sent. n.
11458/2018; in tema anche Cass. sent. n. 9936/2014 e Cass. sent. n. 12002/2014).
Ad una finalità di economia processuale risponde anche il criterio della maggiore preclusività (o maggiore dirimenza) della questione e, cioè, tra più ragioni di rigetto, il giudice deve optare per quella che assicura un risultato più stabile.
Ebbene, nel caso di specie, tali principi trovano applicazione, in quanto, anche prescindendo dall'esame dell'eccezione preliminare di merito di prescrizione, l'azione proposta risulta, comunque, immeritevole di accoglimento stante la mancata dimostrazione degli elementi costitutivi dell'invocata responsabilità.
Com'è noto, grava su colui che invoca il diritto al risarcimento del danno patito,
l'onere di provare che il fatto verificatosi sia ascrivile ad una condotta illecita della parte chiamata in giudizio (responsabilità aquiliana) o all'inadempimento di clausole contrattuali (responsabilità contrattuale).
Nel caso di specie, a sostegno della domanda, l'attore si è limitato ad esporre di essere proprietario dell'immobile sito in Bocale (RC), in via SS 106 IV traversa, identificato al
NCEU di Reggio Calabria – Sezione Pellaro al foglio di mappa 31 partita 41420 part. 5) sub. 4, 5, 7, 8, e 9 e part. 1) sub. 2, 3, 4, 9 e 10, che, a seguito dei lavori di raddoppio della linea Reggio Calabria – Melito di Porto Salvo, ha registrato danni strutturali al pavimento del cortile e alle pareti, richiamando la prodotta consulenza di parte. In essa è contenuta una superficiale descrizione dello stato di fatto dell'immobile, con esposizione dei danni riportati dalle pareti dell'edificio e dalla pavimentazione, oltre che degli interventi di riparazione. Difetta un'accurata analisi delle condizioni preesistenti dell'immobile e del nesso di causalità tra i lavori appaltati e i danni descritti.
Ad ogni buon conto, com'è noto, “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova
nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la
valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito
che,peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass.,
pagina 4 di 6 Sez. 1, Ordinanza n. 5667 del 04/03/2025).
A seguito, inoltre, delle difese svolte dalle società costituite, parte attrice non ha neppure chiarito (non avvalendosi, invero, neppure della facoltà di depositare una memoria ex art. 183 c.p.c., VI° comma, n. 1) per quali ragioni la responsabilità di eventuali danni subiti dall'immobile di sua proprietà sarebbe ascrivibile alla società committente e/o alla società direttrice dei lavori atteso che nelle Condizioni Generali di
Contratto, prodotte dalle società costituitesi in giudizio, è prevista la responsabilità dell'appaltatore per i danni che potessero derivare a terzi nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto (art. 29).
Alle più che scarne allegazioni attrici ed all'assenza di sufficienti elementi indiziari non può supplire la consulenza tecnica d'ufficio che “non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che
il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora
la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (così Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
La domanda attrice è, quindi, priva di fondamento.
4. Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a favore delle parti convenute costituite, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile (complessità bassa della controversia), delle semplici questioni trattate e della modesta attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa pagina 5 di 6 come in epigrafe promossa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_5
2) rigetta la domanda proposta nei confronti di e Controparte_3
Controparte_1
3) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali, in favore di CP_1
e che liquida, per ciascuna parte, in € 3.000,00,
[...] Controparte_3
oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 10 giugno 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
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